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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1052/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta da:
nata a [...], il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PESCE LUISA
E
nato a [...], il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PESCE LUISA
ricorrenti con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.05.2025;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La sig.ra continuerà ad abitare l'alloggio già casa coniugale, con il figlio minore Parte_1
che resta affidato in modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
ogni fine settimana dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, oltre a visite infrasettimanali a seconda degli impegni di lavoro e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio. Durante il periodo estivo, nelle vacanze scolastiche, due sere infrasettimanali, mentre durante il periodo invernale, una sera infrasettimanale. Nelle vacanze estive trascorrerà un periodo continuativo Per_1
di una settimana in compagnia del padre, nel periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Nelle vacanze natalizie i genitori resteranno in compagnia del figlio, alternativamente di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno ed analogamente faranno per la festività di Pasqua e Lunedi dell'Angelo.
Il giorno del compleanno lo trascorrerà alternativamente di anno in anno con l'uno o con Per_1
l'altro genitore.
3) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra anticipatamente, entro il giorno Controparte_1 Parte_1
15 di ogni mese, l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ai sensi di legge.
I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie per il figlio, individuate e disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria, di cui dichiarano di aver preso conoscenza.
L'assegno unico per i figli verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%
4) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 5) Le parti dichiarano di aver definito in sede di separazione ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
6) I coniugi prestano assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per il figlio minore.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento del matrimonio relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...], il [...] e da , nato Parte_1 CP_1
a Pazarcik (TURCHIA), il 11/04/1984, celebrato in Nizza Monferrato in data 17/08/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 13, Parte 2^, Serie C, Anno 2024
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 08 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1052/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta da:
nata a [...], il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PESCE LUISA
E
nato a [...], il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PESCE LUISA
ricorrenti con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.05.2025;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La sig.ra continuerà ad abitare l'alloggio già casa coniugale, con il figlio minore Parte_1
che resta affidato in modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
ogni fine settimana dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, oltre a visite infrasettimanali a seconda degli impegni di lavoro e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio. Durante il periodo estivo, nelle vacanze scolastiche, due sere infrasettimanali, mentre durante il periodo invernale, una sera infrasettimanale. Nelle vacanze estive trascorrerà un periodo continuativo Per_1
di una settimana in compagnia del padre, nel periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Nelle vacanze natalizie i genitori resteranno in compagnia del figlio, alternativamente di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno ed analogamente faranno per la festività di Pasqua e Lunedi dell'Angelo.
Il giorno del compleanno lo trascorrerà alternativamente di anno in anno con l'uno o con Per_1
l'altro genitore.
3) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra anticipatamente, entro il giorno Controparte_1 Parte_1
15 di ogni mese, l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ai sensi di legge.
I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie per il figlio, individuate e disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria, di cui dichiarano di aver preso conoscenza.
L'assegno unico per i figli verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%
4) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 5) Le parti dichiarano di aver definito in sede di separazione ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
6) I coniugi prestano assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per il figlio minore.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento del matrimonio relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...], il [...] e da , nato Parte_1 CP_1
a Pazarcik (TURCHIA), il 11/04/1984, celebrato in Nizza Monferrato in data 17/08/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 13, Parte 2^, Serie C, Anno 2024
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 08 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.