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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
IO NT Presidente est.
NI NZ GI
Valentina Prudente GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 928 Reg. Gen. anno 2024 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
nello studio degli Avv.ti Salvatore Bianchini e Francesca Barbolini, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliata nello CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Riccardo Pasquini, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 5.11.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte, come da note scritte del 23.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 1 di 3 , con ricorso ritualmente depositato, esponeva che con sentenza Parte_1
n. 55/2017 era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio con CP_1
(dalla quale unione era nato il figlio il 27.8.2006); che il
[...] Persona_1
figlio, maggiorenne, aveva manifestato l'intenzione di andare vivere col padre;
che pertanto l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, previsto nella sentenza in oggetto, andava dichiarato cessato;
tanto premesso, conveniva
, onde sentir dichiarare cessato l'obbligo di versamento della CP_1
somme mensile di € 280,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, come previsto nella richiamata sentenza del Tribunale di Massa.
Si costituiva , reclamando la reiezione del proposto ricorso. CP_1
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
2.
Vanno integralmente recepite le conclusioni rassegnate congiuntamente, come riportate in epigrafe.
A modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 55/2017 del Tribunale di Massa, va previsto il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore per il periodo di rispettiva permanenza;
rimane fermo il regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del 50%; alcuna statuizione confermativa va dottata quanto all'impegno giuridico autonomamente (e già vincolante) assunto dal ricorrente sub 6), 7) e 8) dell'accordo.
3.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 recepisce integralmente le concordate modifiche in punto di mantenimento diretto del figlio, come da motivazione, fermo il regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
Così deciso in Lucca il 30.10.2025
Il Pres. est.
IO NT
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
IO NT Presidente est.
NI NZ GI
Valentina Prudente GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 928 Reg. Gen. anno 2024 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
nello studio degli Avv.ti Salvatore Bianchini e Francesca Barbolini, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliata nello CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Riccardo Pasquini, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 5.11.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte, come da note scritte del 23.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 1 di 3 , con ricorso ritualmente depositato, esponeva che con sentenza Parte_1
n. 55/2017 era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio con CP_1
(dalla quale unione era nato il figlio il 27.8.2006); che il
[...] Persona_1
figlio, maggiorenne, aveva manifestato l'intenzione di andare vivere col padre;
che pertanto l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, previsto nella sentenza in oggetto, andava dichiarato cessato;
tanto premesso, conveniva
, onde sentir dichiarare cessato l'obbligo di versamento della CP_1
somme mensile di € 280,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, come previsto nella richiamata sentenza del Tribunale di Massa.
Si costituiva , reclamando la reiezione del proposto ricorso. CP_1
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
2.
Vanno integralmente recepite le conclusioni rassegnate congiuntamente, come riportate in epigrafe.
A modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 55/2017 del Tribunale di Massa, va previsto il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore per il periodo di rispettiva permanenza;
rimane fermo il regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del 50%; alcuna statuizione confermativa va dottata quanto all'impegno giuridico autonomamente (e già vincolante) assunto dal ricorrente sub 6), 7) e 8) dell'accordo.
3.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 recepisce integralmente le concordate modifiche in punto di mantenimento diretto del figlio, come da motivazione, fermo il regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
Così deciso in Lucca il 30.10.2025
Il Pres. est.
IO NT
pagina 3 di 3