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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1897/2019
VERBALE D'UDIENZA del 28/02/2025
nella causa promossa da
N.Q. DI GENITORE Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 28/02/2025, alle ore 12.30, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice/opponente,
l'avv. Pietro Galioto in sostituzione dell'avv. AO ZZ, per il convenuto l'avv. CP_1
Claudio Merlino, per la convenuta l'avv. Elisa Demma in sostituzione dell'avv. CP_2
Sergio Burgio.
Tutti i difensori si riportano ai rispettivi atti difensivi, insistendo nelle domande spiegate, e alle note conclusive da ultimo depositate.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 13.45, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1897 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.7.1982 - n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_1
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il
[...] Persona_1
19.1.2012, ed , nato a [...] il [...] - rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. AO ZZ presso il cui studio, sito a
Trabia in via Scialabba n. 32, è elettivamente domiciliata
ATTRICE-OPPONENTE
E
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Termini Imerese, in c.so Umberto e Margherita n. 58, presso lo studio dell'avv. Sergio Burgio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
(cf: ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
20.7.1963, elettivamente domiciliata a Termini Imerese, in via Falcone e Borsellino n. 55 presso lo studio dell'avv. Claudio Merlino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTI-OPPOSTI
e nei confronti di
nato a [...], il [...] e residente a [...]
Corvo n. 28
TERZO CHIAMATO CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: opposizione decreto presidenziale ex art. 316 bis c.c. conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , n.q. di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato a Controparte_1
Termini Imerese il 20.8.2009, , nato a [...] il [...], ed Persona_1
, nato a [...] il [...], ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto pronunciato dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese il 25.4.2019 nell'ambito del procedimento ex art. 316 bis, co. 2, cc, attivato dall'odierna opponente al fine di ottenere la condanna degli ascendenti (paterni) dei predetti figli minori, CP_1
e al versamento, a titolo di concorso nel loro mantenimento,
[...] Parte_3 dell'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie (n. 485/2018 R.G.).
Deduceva che , padre dei tre figli minori – con cui aveva intrattenuto Controparte_3 una relazione more uxorio cessata nel 2015 per incompatibilità caratteriali – non aveva mai versato la somma mensile posta a suo carico dal Tribunale nell'ambito del procedimento n.
871/2015, avente ad oggetto la responsabilità genitoriale e il mantenimento dei medesimi – pari ad € 400,00 mensili –, né contribuito alle spese straordinarie, mostrando totale disinteresse nei loro confronti, tanto che gli stessi erano stati affidati in via esclusiva alla madre.
Aggiungeva di essersi fatta carico integralmente del sostentamento di , Per_1 CP_1 ed razie allo svolgimento di lavori saltuari e al supporto della propria famiglia Pt_2
d'origine, non riuscendo tuttavia più a sostenere simile impegno economico.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'illegittimità del decreto presidenziale di rigetto nella parte in cui affermava che non era stata fornita adeguata prova della incapacità della madre a provvedere al mantenimento dei figli, contestando altresì il mancato svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria volta ad accertare le proprie precarie condizioni finanziarie.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2019, Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto presidenziale, evidenziando la natura sussidiaria dell'obbligo previsto dall'art. 316 bis cc a carico degli ascendenti, configurabile solo laddove entrambi i genitori siano privi di risorse sufficienti per adempiere ai propri doveri nei confronti dei figli e sottendendo, in ogni caso, una valutazione in ordine alle capacità reddituali degli nonni.
Rilevava, ad ogni modo, che non aveva fornito prova adeguata della Parte_1 propria impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli, negando di essere in grado di fornire alcun sostegno economico ai nipoti in quanto pensionato.
Da parte sua nella comparsa di costituzione e risposta depositata il Parte_3
18.10.2019, svolgeva difesa analoghe a quelle del marito e domandava il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, allegando di essere disoccupata e di non aver mai prodotto alcun reddito, essendo a carico del coniuge.
Con ordinanza del 23.1.2023 veniva disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di , quale soggetto in relazione al cui inadempimento era stato Controparte_3 azionato il procedimento di cui all'art. 316 bis c.c., che tuttavia, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 28.2.2025 è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*********
Così ricostruite le posizioni delle parti, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di
– chiamato in giudizio su ordine del giudice (cfr. ordinanza del Controparte_3
23.1.2023) – il quale sebbene, regolarmente evocato, non si è costituito.
Deve poi osservarsi che il presente giudizio è sorretto dalle norme sull'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.
A tale proposito, va, innanzitutto, indagata la tempestività dell'opposizione proposta da
, atteso che, ai sensi dell'art. 316 bis, co. 3 e 4, nella formulazione Parte_1 applicabile ratione temporis, va introdotta – mediante la notifica della citazione ex art. 645 cpc – entro 20 giorni dalla notifica del decreto.
Quest'ultima, invero, nel caso di specie non è stata effettuata, avendo l'opponente allegato, quale momento conoscitivo del provvedimento qui opposto, la comunicazione di cancelleria avvenuta il 29.4.2019.
Ora, in assenza della notificazione ad impulso di parte – la cui mancanza verosimilmente è ricollegabile al rigetto del ricorso e, dunque, di fatto alla insussistenza di un titolo esecutivo – il dies a quo a partire dal quale calcolare i 20 giorni per azionare il rimedio non può che considerarsi la comunicazione di cancelleria.
Ebbene, a fronte di una comunicazione avvenuta il 29.4.2019, l'opposizione, proposta con atto di citazione notificato il 7.6.2019 (cfr. documentazione allegata all'atto di citazione) – momento che individua inequivocabilmente la pendenza del giudizio al quale dunque deve guardarsi al fine di accertare la tempestività del rimedio qui azionato, ai sensi dell'art. 645 cpc – deve considerarsi tardiva.
L'opposizione proposta da va dunque dichiarata improcedibile in Parte_1 quanto tardivamente proposta.
Ad abundantiam, deve osservarsi che la domanda proposta è priva di fondamento, atteso che, secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza, “l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (cfr., ex multis, Cass., n. Cass. 13345/2023, Cass., n. 10419/2018; Cass., n.
20509/2010, Cass., n. 3402/1995).
Peraltro, l'obbligo dei genitori di mantenere i propri figli impone loro di farvi fronte con tutte le risorse patrimoniali e reddituali e di sfruttare la loro capacità di lavoro.
La natura sussidiaria dell'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'.art. 316 bis c.c. fa sì che la stessa debba considerarsi assolutamente eccezionale, con la conseguenza che l'espressione legislativa "Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti..." deve essere intesa nel senso meno oneroso per gli ascendenti e, quindi non solo con evidente esclusione del caso che i genitori si sottraggano, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, ma anche nel senso che nessuno dei due abbia i mezzi necessari (cfr. Cass. 3402/1995; Cass.
n. 28446/2023: “per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti 'quando i genitori non hanno mezzi sufficienti', non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis, comma 1, c.c. e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali”).
Sotto il profilo probatorio, è onere dei genitori, quali obbligati in via principale, fornire la dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di mantenimento e dell'impossibilità di farvi fronte da parte di entrambi (i genitori). E tali presupposti dovranno sussistere non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche al momento della pronuncia, trattandosi di condizioni dell'azione.
Infine, occorrerà dimostrare che gli ascendenti abbiano i mezzi sufficienti ad adempiere l'obbligazione di mantenimento: innanzitutto per sé stessi e, quindi, per i nipoti.
Ebbene, nel caso sub iudice, ha dedotto da un lato che Parte_1 CP_3
, padre dei minori, non ha mai contribuito al loro mantenimento invocando più
[...] volte i lavori saltuari svolti per fare fronte alle esigenze dei figli che, sebbene – secondo le allegazioni svolte dall'opponente, non sorrette da adeguati riscontri probatori – sono inidonei a garantirle redditi adeguati al mantenimento dei minori, oltre che di importi esigui e dunque non assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, denotano di certo una capacità lavorativa.
Tale dato appare dirimente e non superato dalle dichiarazioni rese dai genitori di all'udienza del 23.1.2023. Parte_1
Le spese di lite si liquidano in dispositivo avuto riguardo alla regola della soccombenza – da intendere in primo luogo sotto il profilo della tardività della domanda –, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, per tutte le fasi del giudizio, operando una riduzione della fase istruttoria/di trattazione in considerazione del mancato deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, cpc da parte dei convenuti/opposti, disponendo il pagamento in favore dell'erario stante l'ammissione dei predetti al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_3 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara inammissibile l'opposizione proposta da , n.q., ai sensi Parte_1 dell'art. 316 bis cc (nella formulazione vigente ratione temporis); condanna n.q. a rifondere a le spese di lite e le Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.200,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario; condanna n.q. a rifondere a le spese di lite e le Parte_1 Parte_3 liquida in € 3.200,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario.
Termini Imerese, 28.2.2025
Il Giudice Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1897/2019
VERBALE D'UDIENZA del 28/02/2025
nella causa promossa da
N.Q. DI GENITORE Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 28/02/2025, alle ore 12.30, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice/opponente,
l'avv. Pietro Galioto in sostituzione dell'avv. AO ZZ, per il convenuto l'avv. CP_1
Claudio Merlino, per la convenuta l'avv. Elisa Demma in sostituzione dell'avv. CP_2
Sergio Burgio.
Tutti i difensori si riportano ai rispettivi atti difensivi, insistendo nelle domande spiegate, e alle note conclusive da ultimo depositate.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 13.45, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1897 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.7.1982 - n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_1
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il
[...] Persona_1
19.1.2012, ed , nato a [...] il [...] - rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. AO ZZ presso il cui studio, sito a
Trabia in via Scialabba n. 32, è elettivamente domiciliata
ATTRICE-OPPONENTE
E
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Termini Imerese, in c.so Umberto e Margherita n. 58, presso lo studio dell'avv. Sergio Burgio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
(cf: ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
20.7.1963, elettivamente domiciliata a Termini Imerese, in via Falcone e Borsellino n. 55 presso lo studio dell'avv. Claudio Merlino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTI-OPPOSTI
e nei confronti di
nato a [...], il [...] e residente a [...]
Corvo n. 28
TERZO CHIAMATO CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: opposizione decreto presidenziale ex art. 316 bis c.c. conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , n.q. di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato a Controparte_1
Termini Imerese il 20.8.2009, , nato a [...] il [...], ed Persona_1
, nato a [...] il [...], ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto pronunciato dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese il 25.4.2019 nell'ambito del procedimento ex art. 316 bis, co. 2, cc, attivato dall'odierna opponente al fine di ottenere la condanna degli ascendenti (paterni) dei predetti figli minori, CP_1
e al versamento, a titolo di concorso nel loro mantenimento,
[...] Parte_3 dell'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie (n. 485/2018 R.G.).
Deduceva che , padre dei tre figli minori – con cui aveva intrattenuto Controparte_3 una relazione more uxorio cessata nel 2015 per incompatibilità caratteriali – non aveva mai versato la somma mensile posta a suo carico dal Tribunale nell'ambito del procedimento n.
871/2015, avente ad oggetto la responsabilità genitoriale e il mantenimento dei medesimi – pari ad € 400,00 mensili –, né contribuito alle spese straordinarie, mostrando totale disinteresse nei loro confronti, tanto che gli stessi erano stati affidati in via esclusiva alla madre.
Aggiungeva di essersi fatta carico integralmente del sostentamento di , Per_1 CP_1 ed razie allo svolgimento di lavori saltuari e al supporto della propria famiglia Pt_2
d'origine, non riuscendo tuttavia più a sostenere simile impegno economico.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'illegittimità del decreto presidenziale di rigetto nella parte in cui affermava che non era stata fornita adeguata prova della incapacità della madre a provvedere al mantenimento dei figli, contestando altresì il mancato svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria volta ad accertare le proprie precarie condizioni finanziarie.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2019, Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto presidenziale, evidenziando la natura sussidiaria dell'obbligo previsto dall'art. 316 bis cc a carico degli ascendenti, configurabile solo laddove entrambi i genitori siano privi di risorse sufficienti per adempiere ai propri doveri nei confronti dei figli e sottendendo, in ogni caso, una valutazione in ordine alle capacità reddituali degli nonni.
Rilevava, ad ogni modo, che non aveva fornito prova adeguata della Parte_1 propria impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli, negando di essere in grado di fornire alcun sostegno economico ai nipoti in quanto pensionato.
Da parte sua nella comparsa di costituzione e risposta depositata il Parte_3
18.10.2019, svolgeva difesa analoghe a quelle del marito e domandava il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, allegando di essere disoccupata e di non aver mai prodotto alcun reddito, essendo a carico del coniuge.
Con ordinanza del 23.1.2023 veniva disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di , quale soggetto in relazione al cui inadempimento era stato Controparte_3 azionato il procedimento di cui all'art. 316 bis c.c., che tuttavia, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 28.2.2025 è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*********
Così ricostruite le posizioni delle parti, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di
– chiamato in giudizio su ordine del giudice (cfr. ordinanza del Controparte_3
23.1.2023) – il quale sebbene, regolarmente evocato, non si è costituito.
Deve poi osservarsi che il presente giudizio è sorretto dalle norme sull'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.
A tale proposito, va, innanzitutto, indagata la tempestività dell'opposizione proposta da
, atteso che, ai sensi dell'art. 316 bis, co. 3 e 4, nella formulazione Parte_1 applicabile ratione temporis, va introdotta – mediante la notifica della citazione ex art. 645 cpc – entro 20 giorni dalla notifica del decreto.
Quest'ultima, invero, nel caso di specie non è stata effettuata, avendo l'opponente allegato, quale momento conoscitivo del provvedimento qui opposto, la comunicazione di cancelleria avvenuta il 29.4.2019.
Ora, in assenza della notificazione ad impulso di parte – la cui mancanza verosimilmente è ricollegabile al rigetto del ricorso e, dunque, di fatto alla insussistenza di un titolo esecutivo – il dies a quo a partire dal quale calcolare i 20 giorni per azionare il rimedio non può che considerarsi la comunicazione di cancelleria.
Ebbene, a fronte di una comunicazione avvenuta il 29.4.2019, l'opposizione, proposta con atto di citazione notificato il 7.6.2019 (cfr. documentazione allegata all'atto di citazione) – momento che individua inequivocabilmente la pendenza del giudizio al quale dunque deve guardarsi al fine di accertare la tempestività del rimedio qui azionato, ai sensi dell'art. 645 cpc – deve considerarsi tardiva.
L'opposizione proposta da va dunque dichiarata improcedibile in Parte_1 quanto tardivamente proposta.
Ad abundantiam, deve osservarsi che la domanda proposta è priva di fondamento, atteso che, secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza, “l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (cfr., ex multis, Cass., n. Cass. 13345/2023, Cass., n. 10419/2018; Cass., n.
20509/2010, Cass., n. 3402/1995).
Peraltro, l'obbligo dei genitori di mantenere i propri figli impone loro di farvi fronte con tutte le risorse patrimoniali e reddituali e di sfruttare la loro capacità di lavoro.
La natura sussidiaria dell'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'.art. 316 bis c.c. fa sì che la stessa debba considerarsi assolutamente eccezionale, con la conseguenza che l'espressione legislativa "Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti..." deve essere intesa nel senso meno oneroso per gli ascendenti e, quindi non solo con evidente esclusione del caso che i genitori si sottraggano, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, ma anche nel senso che nessuno dei due abbia i mezzi necessari (cfr. Cass. 3402/1995; Cass.
n. 28446/2023: “per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti 'quando i genitori non hanno mezzi sufficienti', non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis, comma 1, c.c. e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali”).
Sotto il profilo probatorio, è onere dei genitori, quali obbligati in via principale, fornire la dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di mantenimento e dell'impossibilità di farvi fronte da parte di entrambi (i genitori). E tali presupposti dovranno sussistere non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche al momento della pronuncia, trattandosi di condizioni dell'azione.
Infine, occorrerà dimostrare che gli ascendenti abbiano i mezzi sufficienti ad adempiere l'obbligazione di mantenimento: innanzitutto per sé stessi e, quindi, per i nipoti.
Ebbene, nel caso sub iudice, ha dedotto da un lato che Parte_1 CP_3
, padre dei minori, non ha mai contribuito al loro mantenimento invocando più
[...] volte i lavori saltuari svolti per fare fronte alle esigenze dei figli che, sebbene – secondo le allegazioni svolte dall'opponente, non sorrette da adeguati riscontri probatori – sono inidonei a garantirle redditi adeguati al mantenimento dei minori, oltre che di importi esigui e dunque non assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, denotano di certo una capacità lavorativa.
Tale dato appare dirimente e non superato dalle dichiarazioni rese dai genitori di all'udienza del 23.1.2023. Parte_1
Le spese di lite si liquidano in dispositivo avuto riguardo alla regola della soccombenza – da intendere in primo luogo sotto il profilo della tardività della domanda –, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, per tutte le fasi del giudizio, operando una riduzione della fase istruttoria/di trattazione in considerazione del mancato deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, cpc da parte dei convenuti/opposti, disponendo il pagamento in favore dell'erario stante l'ammissione dei predetti al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_3 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara inammissibile l'opposizione proposta da , n.q., ai sensi Parte_1 dell'art. 316 bis cc (nella formulazione vigente ratione temporis); condanna n.q. a rifondere a le spese di lite e le Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.200,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario; condanna n.q. a rifondere a le spese di lite e le Parte_1 Parte_3 liquida in € 3.200,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario.
Termini Imerese, 28.2.2025
Il Giudice Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.