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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 72522 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, sulle conclusioni precisate all'udienza del 9.7.2024, scaduti i termini ex art.190
c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 21626/2022 tra
Parte_1
(CF: ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.ssa DEBORAH COTOGNO, elettivamente domiciliata in VIA FULCIERI PAULUCCI DE' CALBOLI
20/E, in , Pt_1 attrice e
(CF: ), CP_1 C.F._1 convenuto contumace, avente ad oggetto: pagamento indennità per occupazione senza titolo.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 24.3.2022, regolarmente notificato, l' (appresso Parte_1 Pt_1
) ha convenuto davanti a questo Tribunale, Pt_1 CP_1 esponendo: - che essa era succeduta, in tutti i rapporti Pt_1 attivi e passivi, allo di , sia in virtù della CP_2 Pt_1 trasformazione intervenuta ex LR n. 30/2002 che con decreti regionali n. 427, 423, 433, del 2003; - che pertanto era proprietaria dell' unità immobiliare, ad uso diverso dall'abitativo, sita in , alla via G. Stefanini n. 60, Pt_1 contraddistinta con matr. ; - che detto immobile, in P.IVA_2 data 15/6/2009, era stato occupato abusivamente dal convenuto come dallo stesso segnalato al locale Corpo di CP_1
Polizia Municipale;
- che detta occupazione senza titolo era stata ammessa dal medesimo convenuto con missiva inoltrata ad essa con gli allegati protocolli n.13923 del 6/3/2012 e Pt_1
n.15921 del 14/3/2012, in risposta alle diverse diffide inviategli dall'Ente; - che in dette missive il si era CP_1 detto disponibile alla definizione della morosità accumulata per indennità di occupazione per poter addivenire alla regolarizzazione contrattuale;
- che tuttavia i Borghi, contrariamente a quanto dichiarato, non aveva mai provveduto al pagamento delle bollette emesse a suo nome;
-che pertanto nessuna regolarizzazione della sua detenzione senza titolo si era mai perfezionata;
- che nonostante le diffide e messe in mora notificategli per il rilascio dell'immobile e il pagamento delle indennità di occupazione (v.diffide in data 6.12.2010,
1.2.2012, 27.10.2016, 14.12.2017, 29.4.2021 e 19.7.2021), CP_1 aveva continuato la sua illecita detenzione senza corrispondere alcuna indennità; - che alla data del 28/2/2022 la morosità del era risultata pari ad euro 44.596,52, più gli interessi CP_1 di mora;
-che l'esperita mediazione si era conclusa negativamente.
Sulla base di tali prospettazioni la difesa dell' ha Pt_1 formulato le seguenti richieste:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - accertata e dichiarata l'occupazione abusiva dell' immobile sito in via G. Pt_1
Stefanini,60 contraddistinto alla matr. n , da parte del sig. P.IVA_2 CP_1
per l'effetto condannare il convenuto al rilascio dell'immobile de quo e a
[...]
corrispondere all' del Comune di l'importo pari a euro €. 44.596,52 per il Pt_1 Pt_1
godimento non legittimo del bene de quo, da quantificarsi sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi di mora attualmente calcolato alla data del 28/02/2022, oltre successivi, a titolo di indennità di occupazione e/o oneri accessori e/o indennità risarcitoria e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e/o al diverso criterio ritenuto di giustizia, anche a mezzo CTU”.
è rimasto contumace;
quindi, fallita la CP_1 mediazione per la mancata comparizione del , la causa CP_1
è stata istruita con la produzione di documenti.
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All'udienza del 9.7.2024 la difesa dell' ha precisato le Pt_1 conclusioni, ribadendo quelle sopra trascritte, e la causa è
stata trattenuta in decisione con i termini ex art.190
c.p.c.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che le domande qui azionate dall' siano risultate fondate e debbano essere Pt_1 accolte, dovendosi considerare:
- che l' del Comune di è proprietaria dell'immobile Pt_1 Pt_1 sito in , alla via G. Stefanini n. 60, contraddistinto Pt_1 con la matricola 3226908520, come si evince dalla prodotta scheda catastale e come ammesso dallo stesso nelle CP_1 istanze di regolarizzazione inviate all' il 6 e Pt_1
14.3.2012;
-che detto immobile è stato occupato abusivamente dal come attestato dal sopralluogo della Polizia CP_1
Municipale effettuato il 15.6.2009 (v.fax in atti da questa inviato all' in data 6.7.2009, protocollo 3675) e dalle Pt_1 stesse citate istanze di regolarizzazione del;
CP_1
-che non risulta che il nel frattempo abbia CP_1 provveduto a restituire l'immobile né che lo stesso,
nonostante le numerose diffide ricevute dall' , abbia Pt_1 pagato alcuna somma per l'illegittima occupazione
-che il , pertanto, dovrà essere condannato a CP_1 restituire all' l'immobile occupato e a rifondere a Pt_1 detto ente i danni causati da tale occupazione: invero,
considerata la posizione del di occupante senza CP_1 titolo, legittimamente l' ha chiesto la condanna dello Pt_1 stesso al pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 15 della L.R.Lazio n°12/1999, posto che tale l'illegittima occupazione ha impedito a detto ente di utilizzarlo per le
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proprie finalità istituzionali, ovvero di concederlo in locazione e percepire i relativi canoni locatizi;
-che conseguentemente il danno in questione ben potrà essere quantificato in misura pari all'importo dell'ultimo canone contrattuale emesso e concordato con l'ultimo conduttore del locale in questione (v.contratto di locazione allegato dall' alla memoria depositata l'11.10.2023), ricalcolato Pt_1 in base alla delibera amministrativa del 17/1/1987 in recepimento del d.l. 9 Dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella Legge 6 Febbraio 1987, n. 15;
-che pertanto il dovrà corrispondere all' CP_1 Pt_1
l'importo di €.44.596,52 per le indennità di occupazione e gli interessi relativi alle mensilità dal giugno 2009 al febbraio 2022, più le indennità maturate e maturande dal marzo 2022 al rilascio dell'immobile in ragione di €.291,12
mensili, più gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Attesa la soccombenza, il dovrà infine rifondere CP_1 all' le spese di lite. Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-condanna a restituire all' del CP_1 Pt_1 Parte_1
l'immobile sito in in Via G.Stefanini n°60 (matricola Pt_1
3226908520), occupato senza titolo, e fissa per l'esecuzione la data del 15.12.2024;
-condanna a corrispondere all' del Comune di CP_1 Pt_1
, a titolo di indennità per l'illegittima occupazione e per Pt_1 interessi relativo al periodo dal giugno 2009 al febbraio 2022, la somma di €.44.596,52, più le indennità maturate e maturande dal marzo 2022 al rilascio dell'immobile in ragione di €.291,12 mensili, più gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-condanna a rimborsare all' del Comune di CP_1 Pt_1 Pt_1 le spese processuali che si liquidano in €.551,55 per esborsi documentati e in €.4.500,00 per compensi di avvocato ai sensi
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del DM.Giustizia 147/2020 relativi alle fasi di studio, introduttiva, di mediazione, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, 15.12.2024.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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