Corte Cost., sentenza 19/02/2026, n. 16
CCOST
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto reg. Valle d’Aosta, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, e degli artt. 3 e 51 Cost.

    La Corte ha ritenuto che l'individuazione del punto di equilibrio tra i diversi interessi costituzionali in materia di limiti ai mandati elettorali spetti al legislatore statale, e che la normativa statale attuale non prevede limiti per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. Pertanto, la normativa regionale che introduce tale limite è illegittima.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto speciale, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali

    La Corte ha ritenuto che la normativa regionale che impedisce la nomina di assessori esterni, anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, vìoli il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche e la competenza statutaria dei comuni, poiché il legislatore statale ha previsto tale possibilità per i comuni di minori dimensioni. L'esigenza di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale prevale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto reg. Valle d’Aosta, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 64, comma 4, t.u. enti locali

    La Corte ha ritenuto che la normativa regionale, limitando l'incompatibilità ai parenti e affini di primo grado e estendendola al vicesindaco, violi il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche. L'esigenza di uniformità normativa prevale sulla presunta specificità locale legata ai legami familiari diffusi nei piccoli comuni.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), Cost.

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative a parametri costituzionali non espressamente menzionati nella delibera autorizzativa del Consiglio dei ministri, in quanto la corrispondenza tra delibera e ricorso è un requisito di ammissibilità.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost.

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative a parametri costituzionali non espressamente menzionati nella delibera autorizzativa del Consiglio dei ministri, in quanto la corrispondenza tra delibera e ricorso è un requisito di ammissibilità.

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  • 2Anno 2026 - Pagina 2
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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 19/02/2026, n. 16
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 16
Data del deposito : 19 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo