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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1527/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza in data odierna 2025 e vertente tra
e in atti gen.ti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aurelio Parte_1 Parte_2
NO, MO JI MA e IG SS del foro di Napoli, presso gli stessi domiciliati, il primo giusta procura speciale estesa su foglio separato ma materialmente unito all'atto di citazione, autenticata dai difensori sia in forma cartacea che con idoneo dispositivo di firma digitale, il secondo giusta procura speciale dell'8/5/2023 autenticata nella sottoscrizione dal notaio Dott. , rep. 89448 (doc. 1) Persona_1
Attori opponenti
contro
con sede in Milano, e per essa, giusta procura speciale notarile, Controparte_1 CP_2
con sede in Verona, rappresentata e difesa dall' Avv.to Michele Nappi del Foro di Napoli,
[...]
giusta procura generale alle liti allegata in copia informatica autenticata al ricorso monitorio.
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 237/2023 del 24-26 /2/2023
CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da contro i fideiussori e Controparte_1 Pt_1
appare fondata e deve essere accolta. Parte_2
Trattasi di credito di complessivi € 150.815,31 discendente da diversi rapporti bancari già intrattenuti con dalla debitrice principale un conto corrente di Controparte_1 Parte_3
corrispondenza, il n. 4947826, sul quale venivano regolati, tra l'altro, i pagamenti delle rate relativi a un mutuo da € 70.000 ( C.I. 7667869) concesso il 13 gennaio 2017; un conto anticipi, il n.
3161668, con apertura linea di finanziamento autoliquidante fino ad € 100.000 ( doc.ti 6 e 7 fascicolo monitorio); entrambi i rapporti furono risolti in data 12 dicembre 2019 e in data 7 aprile
2021 la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord ( doc. 11). Parte_3
La Banca con ricorso per decreto ingiuntivo del febbraio 2023 ha agito per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dei due fideiussori della e , producendo Parte_3 Pt_1 CP_3
certificati di saldaconto da cui risulta che il 9 aprile 2021 il debito di era, sul conto Pt_3
anticipi 3161668, di € 29.175,62 per capitale e € 7.742,10 per interessi maturati successivamente alla chiusura del conto fino al 9.4.2021; e sul conto corrente di corrispondenza n. 4947826, di €
113.897,59 per capitale al 31.12.2020, oltre a € 119,43 per interessi maturati successivamente fino al 9.4.2021 (doc. 8 ricorso monitorio). A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussioni omnibus gli odierni opponenti ( doc.ti 9 e 10 fascicolo monitorio), fino all'importo di € 260.000 per le obbligazioni assunte dalla debitrice principale.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dai fideiussori che – oltre ad aver contestato il saldo dei conti correnti oggetto di causa proponendo varie eccezioni relative al rapporto principale - hanno disconosciuto le firme apposte sulle fotocopie delle fideiussioni (ma, una volta acquisite le fideiussioni in originale non hanno insistito nel disconoscimento), ed eccepito la decadenza della banca dalle garanzie ai sensi dell'art. 1957 c.c.
(che prevede la decadenza dalla garanzie se il creditore non propone le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito), e dell'art. 5 dei contratti di fideiussione ( che, in deroga all'art. 1957 c.c., ampliava il termine da sei a trentasei mesi).
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, CP_4
ritenendo pienamente provato il proprio credito e infondate le eccezioni di controparte.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Il Tribunale decide quindi come segue.
Appare fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia eccepita dalle parti opponenti.
2 In particolare, la difesa di e ha evidenziato come i rapporti oggetto di causa sono Pt_1 CP_3
stati risolti in data 12.12.2019 e che la Banca non ha avanzato le sue pretese verso la debitrice principale (né, per vero, verso i fideiussori) nei trentasei mesi previsti dall'art. 5 del contratto ( in deroga ai sei previsti dall'art. 1957 c.c.).
Sul punto la difesa della Banca opposta nulla ha replicato, come se l'eccezione non fosse mai stata proposta. Non è stata contestata la data di risoluzione dei contratti, né che la non avesse CP_4
proposto istanze di pagamento contro la debitrice principale e/o i fideiussori;
non sono state prodotte le lettere di risoluzione dei contratti e di decadenza dal beneficio del termine, né missive con cui si avanzavano richieste di pagamento a chicchessia. La difesa di si è limitata Controparte_1
ad allegare che in data 9 aprile 2021 la debitrice principale è stata dichiarata fallita, ma non ha allegato né prodotto l'istanza di ammissione al passivo della procedura concorsuale, certamente idonea ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.
In tale situazione la prima richiesta di pagamento avanzata dalla Banca non può che coincidere con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, a febbraio 2023, ma rispetto alla risoluzione dei contratti avvenuta in data 12 dicembre 2019 tale istanza si situa oltre il termine triennale previsto dai contratti di fideiussione.
Come detto non vi sono agli atti le raccomandate o PEC di risoluzione dei contratti, ma la data allegata dagli opponenti non è contestata dalla Banca, e risulta inoltre abbastanza chiaramente dai certificati ai sensi dell'art. 50 TUB prodotti con il ricorso monitorio ( doc. 8), ove è indicato il
12.12.2019 come data di passaggio a sofferenza dei rapporti.
Tutte le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti sono assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza;
non resta dunque che, in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per decadenza della Banca dalla garanzia fideiussoria azionata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 150.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono per lo più una ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
3 Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 237/2023 del 24-26
/2/2023;
Condanna e, per essa, a rifondere a parte convenuta le spese di Controparte_1 Controparte_2
lite che liquida in € 634 per esborsi e € 9.141,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 16 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1527/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza in data odierna 2025 e vertente tra
e in atti gen.ti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aurelio Parte_1 Parte_2
NO, MO JI MA e IG SS del foro di Napoli, presso gli stessi domiciliati, il primo giusta procura speciale estesa su foglio separato ma materialmente unito all'atto di citazione, autenticata dai difensori sia in forma cartacea che con idoneo dispositivo di firma digitale, il secondo giusta procura speciale dell'8/5/2023 autenticata nella sottoscrizione dal notaio Dott. , rep. 89448 (doc. 1) Persona_1
Attori opponenti
contro
con sede in Milano, e per essa, giusta procura speciale notarile, Controparte_1 CP_2
con sede in Verona, rappresentata e difesa dall' Avv.to Michele Nappi del Foro di Napoli,
[...]
giusta procura generale alle liti allegata in copia informatica autenticata al ricorso monitorio.
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 237/2023 del 24-26 /2/2023
CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da contro i fideiussori e Controparte_1 Pt_1
appare fondata e deve essere accolta. Parte_2
Trattasi di credito di complessivi € 150.815,31 discendente da diversi rapporti bancari già intrattenuti con dalla debitrice principale un conto corrente di Controparte_1 Parte_3
corrispondenza, il n. 4947826, sul quale venivano regolati, tra l'altro, i pagamenti delle rate relativi a un mutuo da € 70.000 ( C.I. 7667869) concesso il 13 gennaio 2017; un conto anticipi, il n.
3161668, con apertura linea di finanziamento autoliquidante fino ad € 100.000 ( doc.ti 6 e 7 fascicolo monitorio); entrambi i rapporti furono risolti in data 12 dicembre 2019 e in data 7 aprile
2021 la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord ( doc. 11). Parte_3
La Banca con ricorso per decreto ingiuntivo del febbraio 2023 ha agito per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dei due fideiussori della e , producendo Parte_3 Pt_1 CP_3
certificati di saldaconto da cui risulta che il 9 aprile 2021 il debito di era, sul conto Pt_3
anticipi 3161668, di € 29.175,62 per capitale e € 7.742,10 per interessi maturati successivamente alla chiusura del conto fino al 9.4.2021; e sul conto corrente di corrispondenza n. 4947826, di €
113.897,59 per capitale al 31.12.2020, oltre a € 119,43 per interessi maturati successivamente fino al 9.4.2021 (doc. 8 ricorso monitorio). A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussioni omnibus gli odierni opponenti ( doc.ti 9 e 10 fascicolo monitorio), fino all'importo di € 260.000 per le obbligazioni assunte dalla debitrice principale.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dai fideiussori che – oltre ad aver contestato il saldo dei conti correnti oggetto di causa proponendo varie eccezioni relative al rapporto principale - hanno disconosciuto le firme apposte sulle fotocopie delle fideiussioni (ma, una volta acquisite le fideiussioni in originale non hanno insistito nel disconoscimento), ed eccepito la decadenza della banca dalle garanzie ai sensi dell'art. 1957 c.c.
(che prevede la decadenza dalla garanzie se il creditore non propone le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito), e dell'art. 5 dei contratti di fideiussione ( che, in deroga all'art. 1957 c.c., ampliava il termine da sei a trentasei mesi).
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, CP_4
ritenendo pienamente provato il proprio credito e infondate le eccezioni di controparte.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Il Tribunale decide quindi come segue.
Appare fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia eccepita dalle parti opponenti.
2 In particolare, la difesa di e ha evidenziato come i rapporti oggetto di causa sono Pt_1 CP_3
stati risolti in data 12.12.2019 e che la Banca non ha avanzato le sue pretese verso la debitrice principale (né, per vero, verso i fideiussori) nei trentasei mesi previsti dall'art. 5 del contratto ( in deroga ai sei previsti dall'art. 1957 c.c.).
Sul punto la difesa della Banca opposta nulla ha replicato, come se l'eccezione non fosse mai stata proposta. Non è stata contestata la data di risoluzione dei contratti, né che la non avesse CP_4
proposto istanze di pagamento contro la debitrice principale e/o i fideiussori;
non sono state prodotte le lettere di risoluzione dei contratti e di decadenza dal beneficio del termine, né missive con cui si avanzavano richieste di pagamento a chicchessia. La difesa di si è limitata Controparte_1
ad allegare che in data 9 aprile 2021 la debitrice principale è stata dichiarata fallita, ma non ha allegato né prodotto l'istanza di ammissione al passivo della procedura concorsuale, certamente idonea ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.
In tale situazione la prima richiesta di pagamento avanzata dalla Banca non può che coincidere con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, a febbraio 2023, ma rispetto alla risoluzione dei contratti avvenuta in data 12 dicembre 2019 tale istanza si situa oltre il termine triennale previsto dai contratti di fideiussione.
Come detto non vi sono agli atti le raccomandate o PEC di risoluzione dei contratti, ma la data allegata dagli opponenti non è contestata dalla Banca, e risulta inoltre abbastanza chiaramente dai certificati ai sensi dell'art. 50 TUB prodotti con il ricorso monitorio ( doc. 8), ove è indicato il
12.12.2019 come data di passaggio a sofferenza dei rapporti.
Tutte le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti sono assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza;
non resta dunque che, in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per decadenza della Banca dalla garanzia fideiussoria azionata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 150.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono per lo più una ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
3 Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 237/2023 del 24-26
/2/2023;
Condanna e, per essa, a rifondere a parte convenuta le spese di Controparte_1 Controparte_2
lite che liquida in € 634 per esborsi e € 9.141,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 16 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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