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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1249/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 821/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 26/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK020500697 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia impugna tempestivamente la decisione n
821/2019 emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia sez 2 nei confronti di Resistente_1, chiedendone la riforma integrale con spese.
Con la sentenza de qua,il Giudice di Prime Cure aveva accolto il ricorso proposto dal Resistente_1 avverso un avviso di accertamento emesso ai fini Irap e Iva, relativamente all'anno 2013, compensando le spese.
L'agenzia appellante formula alcuni motivi di merito e ribadisce la inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado ai sensi dell'art. 18 – comma 2 e3 – del D. Lgs. n. 546/1992, non potendo a suo dire il Sig.
Resistente_1 contestare il merito dell'avviso di accertamento notificato alla società“Società_1 DI Nominativo_1 & C. Snc”.-con cui era stato rettificato ed accertato il reddito di imposta della predetta società per l'anno 2013.
L'appello risulta iscritto al n 1249/2020 RGA
Si costituisce ritualmente l'appellato,che resiste all'appello e conclude per il rigetto con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla pubblica udienza del 27 11 2025 ore 11,questa Corte di
Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato con conferma della decisione impugnata.
La decisione del Giudice di Prime cure è integralmente condivisibile perché esente da errori o vizi e l'iter logico giuridico adottato può essere condiviso.
Va esplicitato che l'avviso di accertamento impugnato in primo grado riguardava la rettifica del reddito della società Società_1 sas,inviato per conoscenza al Resistente_1 (socio accomandante)e per tale ragione obbligato solidale,con responsabilità sussidiaria(sebbene in ragione dei limiti della quota conferita,ex artt 2313 e 2304 c.c.) .
Ne deriva che tale accertamento poteva essere opposto dal Resistente_1 e conseguentemente annullato. ravvisandosi l'interesse del socio accomandante
La Suprema Corte di Cassazione ha emesso ex plurimis le ordinanze n. 15748 del 28/07/2016 e n. 998 del 17/01/2017 asserendo che il socio accomandante è esposto alla definitività dell'avviso di accertamento tributario inerente iva ed irap della società partecipata,e conseguentemente riconosce allo stesso il diritto ad essere parte del giudizio e nell'inerzia degli organi deputati alla rappresentanza della società a proporre il ricorso.
Per l'effetto l'appello va rigettato ,la sentenza confermata e la Agenzia va condannata alle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese processuali che liquida in e.500,00(cinquecento)oltre oneri accessorii.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1249/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 821/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 26/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK020500697 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia impugna tempestivamente la decisione n
821/2019 emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia sez 2 nei confronti di Resistente_1, chiedendone la riforma integrale con spese.
Con la sentenza de qua,il Giudice di Prime Cure aveva accolto il ricorso proposto dal Resistente_1 avverso un avviso di accertamento emesso ai fini Irap e Iva, relativamente all'anno 2013, compensando le spese.
L'agenzia appellante formula alcuni motivi di merito e ribadisce la inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado ai sensi dell'art. 18 – comma 2 e3 – del D. Lgs. n. 546/1992, non potendo a suo dire il Sig.
Resistente_1 contestare il merito dell'avviso di accertamento notificato alla società“Società_1 DI Nominativo_1 & C. Snc”.-con cui era stato rettificato ed accertato il reddito di imposta della predetta società per l'anno 2013.
L'appello risulta iscritto al n 1249/2020 RGA
Si costituisce ritualmente l'appellato,che resiste all'appello e conclude per il rigetto con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla pubblica udienza del 27 11 2025 ore 11,questa Corte di
Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato con conferma della decisione impugnata.
La decisione del Giudice di Prime cure è integralmente condivisibile perché esente da errori o vizi e l'iter logico giuridico adottato può essere condiviso.
Va esplicitato che l'avviso di accertamento impugnato in primo grado riguardava la rettifica del reddito della società Società_1 sas,inviato per conoscenza al Resistente_1 (socio accomandante)e per tale ragione obbligato solidale,con responsabilità sussidiaria(sebbene in ragione dei limiti della quota conferita,ex artt 2313 e 2304 c.c.) .
Ne deriva che tale accertamento poteva essere opposto dal Resistente_1 e conseguentemente annullato. ravvisandosi l'interesse del socio accomandante
La Suprema Corte di Cassazione ha emesso ex plurimis le ordinanze n. 15748 del 28/07/2016 e n. 998 del 17/01/2017 asserendo che il socio accomandante è esposto alla definitività dell'avviso di accertamento tributario inerente iva ed irap della società partecipata,e conseguentemente riconosce allo stesso il diritto ad essere parte del giudizio e nell'inerzia degli organi deputati alla rappresentanza della società a proporre il ricorso.
Per l'effetto l'appello va rigettato ,la sentenza confermata e la Agenzia va condannata alle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese processuali che liquida in e.500,00(cinquecento)oltre oneri accessorii.