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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/07/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 675 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carroccia Alfredo. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
OR LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea – avente ad oggetto l'annullamento e/o la revoca del provvedimento
1 CP_ di sospensione del beneficio dell'indennità di accompagnamento del 21.06.2023 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati dal mese di luglio CP_2
2023 (data di sospensione della indennità) al mese di effettivo ripristino, oltre interessi di CP_ legge – avendo l' nelle more del giudizio proceduto al ripristino della prestazione e alla liquidazione della stessa e dei ratei arretrati, come dichiarato e provato CP_ documentalmente dall'
3. Come noto la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (in tal senso Cassazione civile, sez. I, 02/04/2015, n. 6676).
4. Nella fattispecie in esame, come dedotto dalla difesa attorea ed evincibile dal provvedimento di sospensione della indennità di accompagnamento - in godimento alla ricorrente con decorrenza dal gennaio 2019 (cfr. doc. 5 fasc. ricorr.) - la sospensione della prestazione ha avuto origine dalla mancata presentazione a visita di revisione della ricorrente prevista per il giorno 20.06.2023 (cfr. doc. 2 fasc. ricorr.). Parte ricorrente, tuttavia, ha dedotto di non aver mai ricevuto la suddetta convocazione, in CP_ quanto l'indirizzo a cui l' l'aveva inoltrata risultava errato, circostanza incontestata dall' . CP_2
CP_
5. All'odierna udienza di discussione, l' nelle proprie note di trattazione scritta ha rappresentato di aver ripristinato l'indennità di accompagnamento sospesa e di aver proceduto alla liquidazione degli arretrati. L'istituto ha prodotto come prova dell'avvenuto ripristino e pagamento della prestazione il modello TR/150 afferente la procedura di ricostituzione pensione del 28.01.2025, in cui risultano conteggiati gli arretrati con decorrenza dal 01/2023 e sino al 28.02.2025 per un importo complessivo pari ad € 10.628,12. Inoltre, dalla comparazione degli importi della prestazione antecedenti e successivi alla ricostituzione, come indicati negli specchietti
“importi prestazione antecedenti/successivi alla ricostituzione”, si evince che a seguito della ricostituzione è stata posta in pagamento l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 07/2023 (data della sospensione). In prosecuzione al seguente modello, risulta presente la comunicazione di riliquidazione della pensione n.044-400007015263 Cat. INVCIV, intestata alla ricorrente, a decorrere dal gennaio 2023, ove è riportato il credito a favore della ricorrente per gli anni 2023, 2024, 2025 pari all'importo complessivo di € 10.628,12 - corrispondente alla somma
2 degli arretrati calcolati nel modello TP/150 - a seguito del ripristino dell'indennità di accompagnamento sospesa. Inoltre, è indicato l'importo mensile da marzo 2025 pari ad € 1.080,70 (comprensivo di pensione e indennità). Gli arretrati risultano poi effettivamente posti in liquidazione con il cedolino di marzo 2025; è stato inoltre prodotto il cedolino di aprile 2025, ove si evince il pagamento della pensione complessiva, comprensiva del rateo di indennità di accompagnamento. CP_ A fronte della documentazione prodotta in atti dall' è evidente il ripristino della indennità di accompagnamento sospesa con provvedimento del 21.06.2023 e l'avvenuta liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dal mese di luglio 2023 sino al 28.02.2025, con effettivo ripristino della prestazione con decorrenza dal mese di marzo 2025.
4. L'avvenuto ripristino della prestazione sospesa ed il pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta dalla parte ricorrente ed il conseguente integrale soddisfacimento delle richieste avanzate con il presente ricorso, consentono di dichiarare cessata la materia del contendere.
5. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). Rilevato che la sospensione della prestazione è avvenuta per mancata presentazione alla visita di revisione fissata per il giorno 20.06.2023, convocazione di cui la parte ricorrente, tuttavia, non ha mai avuto contezza, in quanto la raccomandata risulta recapitata ad un indirizzo errato, come dichiarato dalla difesa attorea ed evincibile dalla documentazione in atti;
tale circostanza inoltre risulta incontestata dall' . CP_2
Si osserva inoltre che la parte ricorrente, prima della iscrizione del ricorso giudiziario, avvedutasi del problema, ha inoltrato tramite il patronato, a mezzo pec, la giustificazione dell'assenza alla visita di revisione nonché alla comunicazione dell'indirizzo corretto. Rilevato quindi che, nonostante l' avesse gli elementi per definire la controversia CP_2 già in sede amministrativa, ha provveduto al ripristino della indennità di accompagnamento e alla liquidazione degli arretrati solo a seguito della notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico dell' CP_1 in quanto con il suo contegno ha dato causa al giudizio e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in relazione al valore della causa (parametrato al decisum in ossequio ai principi di diritto espressi dalla Cassazione 09/01/2020, n.197, nel caso di specie cause previdenza scaglione € 5.201,00 - € 26.000) e all'attività processuale svolta, la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 675/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 675 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carroccia Alfredo. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
OR LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea – avente ad oggetto l'annullamento e/o la revoca del provvedimento
1 CP_ di sospensione del beneficio dell'indennità di accompagnamento del 21.06.2023 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati dal mese di luglio CP_2
2023 (data di sospensione della indennità) al mese di effettivo ripristino, oltre interessi di CP_ legge – avendo l' nelle more del giudizio proceduto al ripristino della prestazione e alla liquidazione della stessa e dei ratei arretrati, come dichiarato e provato CP_ documentalmente dall'
3. Come noto la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (in tal senso Cassazione civile, sez. I, 02/04/2015, n. 6676).
4. Nella fattispecie in esame, come dedotto dalla difesa attorea ed evincibile dal provvedimento di sospensione della indennità di accompagnamento - in godimento alla ricorrente con decorrenza dal gennaio 2019 (cfr. doc. 5 fasc. ricorr.) - la sospensione della prestazione ha avuto origine dalla mancata presentazione a visita di revisione della ricorrente prevista per il giorno 20.06.2023 (cfr. doc. 2 fasc. ricorr.). Parte ricorrente, tuttavia, ha dedotto di non aver mai ricevuto la suddetta convocazione, in CP_ quanto l'indirizzo a cui l' l'aveva inoltrata risultava errato, circostanza incontestata dall' . CP_2
CP_
5. All'odierna udienza di discussione, l' nelle proprie note di trattazione scritta ha rappresentato di aver ripristinato l'indennità di accompagnamento sospesa e di aver proceduto alla liquidazione degli arretrati. L'istituto ha prodotto come prova dell'avvenuto ripristino e pagamento della prestazione il modello TR/150 afferente la procedura di ricostituzione pensione del 28.01.2025, in cui risultano conteggiati gli arretrati con decorrenza dal 01/2023 e sino al 28.02.2025 per un importo complessivo pari ad € 10.628,12. Inoltre, dalla comparazione degli importi della prestazione antecedenti e successivi alla ricostituzione, come indicati negli specchietti
“importi prestazione antecedenti/successivi alla ricostituzione”, si evince che a seguito della ricostituzione è stata posta in pagamento l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 07/2023 (data della sospensione). In prosecuzione al seguente modello, risulta presente la comunicazione di riliquidazione della pensione n.044-400007015263 Cat. INVCIV, intestata alla ricorrente, a decorrere dal gennaio 2023, ove è riportato il credito a favore della ricorrente per gli anni 2023, 2024, 2025 pari all'importo complessivo di € 10.628,12 - corrispondente alla somma
2 degli arretrati calcolati nel modello TP/150 - a seguito del ripristino dell'indennità di accompagnamento sospesa. Inoltre, è indicato l'importo mensile da marzo 2025 pari ad € 1.080,70 (comprensivo di pensione e indennità). Gli arretrati risultano poi effettivamente posti in liquidazione con il cedolino di marzo 2025; è stato inoltre prodotto il cedolino di aprile 2025, ove si evince il pagamento della pensione complessiva, comprensiva del rateo di indennità di accompagnamento. CP_ A fronte della documentazione prodotta in atti dall' è evidente il ripristino della indennità di accompagnamento sospesa con provvedimento del 21.06.2023 e l'avvenuta liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dal mese di luglio 2023 sino al 28.02.2025, con effettivo ripristino della prestazione con decorrenza dal mese di marzo 2025.
4. L'avvenuto ripristino della prestazione sospesa ed il pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta dalla parte ricorrente ed il conseguente integrale soddisfacimento delle richieste avanzate con il presente ricorso, consentono di dichiarare cessata la materia del contendere.
5. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). Rilevato che la sospensione della prestazione è avvenuta per mancata presentazione alla visita di revisione fissata per il giorno 20.06.2023, convocazione di cui la parte ricorrente, tuttavia, non ha mai avuto contezza, in quanto la raccomandata risulta recapitata ad un indirizzo errato, come dichiarato dalla difesa attorea ed evincibile dalla documentazione in atti;
tale circostanza inoltre risulta incontestata dall' . CP_2
Si osserva inoltre che la parte ricorrente, prima della iscrizione del ricorso giudiziario, avvedutasi del problema, ha inoltrato tramite il patronato, a mezzo pec, la giustificazione dell'assenza alla visita di revisione nonché alla comunicazione dell'indirizzo corretto. Rilevato quindi che, nonostante l' avesse gli elementi per definire la controversia CP_2 già in sede amministrativa, ha provveduto al ripristino della indennità di accompagnamento e alla liquidazione degli arretrati solo a seguito della notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico dell' CP_1 in quanto con il suo contegno ha dato causa al giudizio e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in relazione al valore della causa (parametrato al decisum in ossequio ai principi di diritto espressi dalla Cassazione 09/01/2020, n.197, nel caso di specie cause previdenza scaglione € 5.201,00 - € 26.000) e all'attività processuale svolta, la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 675/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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