Art. 8.
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:
1) il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria, professionale e distinto tra personale gia' in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;
2) il numero, le generalita', la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati.
I privati datori di lavoro che svolgano la propria attivita' in piu' province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:
1) il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria, professionale e distinto tra personale gia' in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;
2) il numero, le generalita', la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati.
I privati datori di lavoro che svolgano la propria attivita' in piu' province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.