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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Milite Ignoto n. 37, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Federica Romano che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
attori
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via F. Colelli n. 1, presso C.F._4 lo studio dell'avv. Luisa Cimino, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
convenuti
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 22.10.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e al fine di sentirli Controparte_1 Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte illegittime poste in essere dai convenuti in loro danno;
il tutto con il favore delle spese di lite. A sostegno della propria pretesa gli attori deducevano: che è proprietario di un Controparte_3 appartamento sito in Lamezia Terme, via Madonna della Spina, traversa II n. 13, all'interno del condominio Palazzo Torcasio, in cui abita con la moglie e le figlie;
che i convenuti Parte_2 sono proprietari di un appartamento posto al piano inferiore rispetto a quello degli attori e che, negli ultimi 10 anni, avevano intrapreso numerose azioni di disturbo ai danni della famiglia azioni Pt_1 che ormai avevano integrato la fattispecie penalmente rilevante dello stalking;
che nel condominio si era creata una situazione di ostilità dovuta ad abusi edilizi posti in essere dai coniugi convenuti, che male avevano tollerato i reiterati tentativi di opporsi da parte dell'attore. Chiedeva, pertanto, previo accertamento della condotta di stalking condominiale e delle altre condotte penalmente rilevanti poste in essere dai convenuti, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti illeciti, da liquidare in via equitativa. Instaurato il contraddittorio si costituivano in giudizio e , i quali Controparte_1 Controparte_2 contestavano la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, adducendo l'infondatezza della domanda, dal momento che era stato proprio l'attore a porre in essere i comportamenti di cui riteneva di Pt_1 essere vittima, con una serie di condotte persecutorie nei confronti dei convenuti. Eccepivano, poi, l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento, dal momento che le condotte di cui all'atto di citazione si riferivano agli anni 2006-2008 e, in ogni caso, l'inammissibilità dell'azione per mancata dimostrazione del danno subito. Concludevano, quindi, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Chiusa l'istruttoria, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.102024, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale ritiene di poter scrutinare la fondatezza della domanda di parte attrice sulla scorta del principio della c.d. ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5903; Cass., 25 gennaio 2010 n.
1283; Cass., 18 settembre 2008 n. 23856; Cass., 16 maggio 2006 n. 11356).
Il principio della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida" - che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione la quale, seppur logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile - è pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
D'altronde, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per una nuova e maggiormente estesa applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito, secondo la quale è consentito al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (cfr. anche Cass. n. 5804/2017).
Ebbene, a parere del Giudicante, la domanda spiegata dall'attore è, nel merito, infondata.
Invero, la domanda degli attori è volta ad ottenere il risarcimento dei danni per lo stalking condominiale posto in essere dai convenuti, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificare in via equitativa.
Orbene, lo stalking condominiale si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare a uno o a una pluralità di condomini un disturbo intollerabile per un periodo di tempo tale da condizionarne la vita di tutti i giorni. Affinché si configuri lo stalking condominiale è necessario che lo stalker abbia la volontà e la coscienza di porre in essere volontariamente ogni singolo atto. La vittima dello stalking deve dimostrare gli atti di molestia o minaccia, deve dimostrare che sono reiterati e deve altresì dimostrare che sono causalmente finalizzati a determinare gli eventi. Parimenti, chi agisce per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito.
Dall'analisi della documentazione depositata e da quanto emerso complessivamente nel corso del giudizio si ritengono le domande attoree infondate e le stesse, pertanto, non risultano meritevoli di accoglimento.
Nel caso di specie gli attori si sono limitati ad affermare il comportamento dei convenuti senza, tuttavia, assolvere l'onere della prova posto a loro carico. Ed anzi, dagli atti allegati dai convenuti è emerso che l'attore ha riportato una condanna per il reato di atti persecutori ai danni Parte_1 della convenuta : tale dato è stato dimostrato con l'allegazione della sentenza di Controparte_2 primo grado emessa dal GIP di Lamezia Terme e del dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di primo grado. Orbene, dalla lettura della suddetta sentenza si evince che l'autore delle condotte molestie e persecutorie è stato proprio
[...]
le cui azioni sono state cristallizzate in una serie di dichiarazioni non solo delle persone Pt_1 offese, ma anche di testimoni terzi ed estranei alla vicenda.
In definitiva, nessuno degli elementi richiesti risulta sussistere nel caso oggetto del presente giudizio e, pertanto, la responsabilità dev'essere esclusa, non avendo gli attori allegato e dimostrato alcunchè in ordine alla fattispecie delittuosa e agli eventi dannosi lamentati, né in ordine alle conseguenze che ne sono derivate. Per completezza motivazionale deve altresì evidenziarsi che il giudice istruttore diversamente impersonato aveva inizialmente ammesso alcune delle prove richieste dagli attori, mentre in un secondo momento l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori è stata revocata e la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattandosi di richieste inammissibili in quanto aventi ad oggetto -in parte - circostanze da provarsi documentalmente (come le numerose azioni legali di cui vi era senz'altro documentazione a sostegno di quanto asserito) e – per i restanti capitoli – circostanze generiche e/o valutative.
Alla luce di tutte le considerazioni appena esposte, quindi, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento siccome infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come medicato e integrato dal D.M. n. 37/2018 (causa di valore indeterminabile – complessità bassa;
compensi nei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate).
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti che liquida in €
3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lamezia Terme, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Milite Ignoto n. 37, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Federica Romano che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
attori
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via F. Colelli n. 1, presso C.F._4 lo studio dell'avv. Luisa Cimino, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
convenuti
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 22.10.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e al fine di sentirli Controparte_1 Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte illegittime poste in essere dai convenuti in loro danno;
il tutto con il favore delle spese di lite. A sostegno della propria pretesa gli attori deducevano: che è proprietario di un Controparte_3 appartamento sito in Lamezia Terme, via Madonna della Spina, traversa II n. 13, all'interno del condominio Palazzo Torcasio, in cui abita con la moglie e le figlie;
che i convenuti Parte_2 sono proprietari di un appartamento posto al piano inferiore rispetto a quello degli attori e che, negli ultimi 10 anni, avevano intrapreso numerose azioni di disturbo ai danni della famiglia azioni Pt_1 che ormai avevano integrato la fattispecie penalmente rilevante dello stalking;
che nel condominio si era creata una situazione di ostilità dovuta ad abusi edilizi posti in essere dai coniugi convenuti, che male avevano tollerato i reiterati tentativi di opporsi da parte dell'attore. Chiedeva, pertanto, previo accertamento della condotta di stalking condominiale e delle altre condotte penalmente rilevanti poste in essere dai convenuti, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti illeciti, da liquidare in via equitativa. Instaurato il contraddittorio si costituivano in giudizio e , i quali Controparte_1 Controparte_2 contestavano la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, adducendo l'infondatezza della domanda, dal momento che era stato proprio l'attore a porre in essere i comportamenti di cui riteneva di Pt_1 essere vittima, con una serie di condotte persecutorie nei confronti dei convenuti. Eccepivano, poi, l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento, dal momento che le condotte di cui all'atto di citazione si riferivano agli anni 2006-2008 e, in ogni caso, l'inammissibilità dell'azione per mancata dimostrazione del danno subito. Concludevano, quindi, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Chiusa l'istruttoria, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.102024, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale ritiene di poter scrutinare la fondatezza della domanda di parte attrice sulla scorta del principio della c.d. ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5903; Cass., 25 gennaio 2010 n.
1283; Cass., 18 settembre 2008 n. 23856; Cass., 16 maggio 2006 n. 11356).
Il principio della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida" - che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione la quale, seppur logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile - è pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
D'altronde, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per una nuova e maggiormente estesa applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito, secondo la quale è consentito al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (cfr. anche Cass. n. 5804/2017).
Ebbene, a parere del Giudicante, la domanda spiegata dall'attore è, nel merito, infondata.
Invero, la domanda degli attori è volta ad ottenere il risarcimento dei danni per lo stalking condominiale posto in essere dai convenuti, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificare in via equitativa.
Orbene, lo stalking condominiale si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare a uno o a una pluralità di condomini un disturbo intollerabile per un periodo di tempo tale da condizionarne la vita di tutti i giorni. Affinché si configuri lo stalking condominiale è necessario che lo stalker abbia la volontà e la coscienza di porre in essere volontariamente ogni singolo atto. La vittima dello stalking deve dimostrare gli atti di molestia o minaccia, deve dimostrare che sono reiterati e deve altresì dimostrare che sono causalmente finalizzati a determinare gli eventi. Parimenti, chi agisce per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito.
Dall'analisi della documentazione depositata e da quanto emerso complessivamente nel corso del giudizio si ritengono le domande attoree infondate e le stesse, pertanto, non risultano meritevoli di accoglimento.
Nel caso di specie gli attori si sono limitati ad affermare il comportamento dei convenuti senza, tuttavia, assolvere l'onere della prova posto a loro carico. Ed anzi, dagli atti allegati dai convenuti è emerso che l'attore ha riportato una condanna per il reato di atti persecutori ai danni Parte_1 della convenuta : tale dato è stato dimostrato con l'allegazione della sentenza di Controparte_2 primo grado emessa dal GIP di Lamezia Terme e del dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di primo grado. Orbene, dalla lettura della suddetta sentenza si evince che l'autore delle condotte molestie e persecutorie è stato proprio
[...]
le cui azioni sono state cristallizzate in una serie di dichiarazioni non solo delle persone Pt_1 offese, ma anche di testimoni terzi ed estranei alla vicenda.
In definitiva, nessuno degli elementi richiesti risulta sussistere nel caso oggetto del presente giudizio e, pertanto, la responsabilità dev'essere esclusa, non avendo gli attori allegato e dimostrato alcunchè in ordine alla fattispecie delittuosa e agli eventi dannosi lamentati, né in ordine alle conseguenze che ne sono derivate. Per completezza motivazionale deve altresì evidenziarsi che il giudice istruttore diversamente impersonato aveva inizialmente ammesso alcune delle prove richieste dagli attori, mentre in un secondo momento l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori è stata revocata e la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattandosi di richieste inammissibili in quanto aventi ad oggetto -in parte - circostanze da provarsi documentalmente (come le numerose azioni legali di cui vi era senz'altro documentazione a sostegno di quanto asserito) e – per i restanti capitoli – circostanze generiche e/o valutative.
Alla luce di tutte le considerazioni appena esposte, quindi, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento siccome infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come medicato e integrato dal D.M. n. 37/2018 (causa di valore indeterminabile – complessità bassa;
compensi nei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate).
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti che liquida in €
3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lamezia Terme, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco