Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4620 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Controparte_1
per
(Avv. GIARDINA GIUSEPPE)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
IN DI OM (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
Resistente
All'udienza del 10/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 9/05/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'IN, proponendo opposizione avverso gli estratti di ruolo e i relativi seguenti avvisi di addebito nn. 59620120007054638000 e
59620130001763729000 relativi a contributi previdenziali IN per gli anni 2011,
2012 per chiedere preliminarmente la sospensione del ruolo eccependone la mancata e/o irregolarità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e la prescrizione quinquennale del credito ingiunto.
Regolarmente citata si costituiva in giudizio IN eccependo a vario titolo
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
la carenza d'interesse in quanto il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcun atto esecutivo, e/o nemmeno prodromico, che preannunzi l'esecuzione esattoriale e l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione ove dovesse essere accertata la prescrizione del credito per fatti ascrivibili all'Agente della Riscossione .
Il ricorso va ritenuto inammissibile.
Come già affermato da questo Tribunale, in diversa composizione, e dalla locale
Corte d'Appello con pronunce da intendersi anch'esse richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. ( cfr. sentenza Corte d'Appello di Palermo n. 1235/2022 pubbl.
il 03/01/2023; sentenza Tribunale di Palermo nel giudizio r.g. n°8602/2019 il
16.12.2022), nel corso del giudizio è entrato in vigore l'articolo 3 bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. del 17 dicembre 2021 nr. 215, il quale ha novellato l'articolo 12 del D.P.R. 602/1973, intitolato “formazione e contenuto dei ruoli”, inserendo il comma 4 bis a mente del quale “L'estratto di
ruolo non è' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi
in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per
effetto di quanto previsto nell'articolo 3 80, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con
una pubblica amministrazione”.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza nr. 26283 depositata il 6
settembre 2022, ha poi affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del
2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
La ratio legis , ovvero di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, anche al fine di pervenire a una riduzione del contenzioso, deve ritenersi pienamente applicabile al caso odierno,
avendo il ricorrente impugnato l'estratto di ruolo per far valere l'invalidità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ivi menzionati, asseritamente non notificati o relativi a debiti prescritti successivamente alla notifica del ruolo e della cartella.
Detta disciplina si riferisce anche agli avvisi di addebito (quale spia della volontà
legislativa di escludere questi dal suo alveo applicativo), sulla scorta del chiaro disposto dell'articolo 30, comma 14 del D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10, secondo cui : “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di
pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a
qualunque titolo all'IN al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della
riscossione”.
Conseguentemente, dovendosi ritenere l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021
applicabile anche ai crediti contributivi, come chiarito dalle Sezioni Unite, al punto 13.1 della succitata sentenza, il riferimento in esso contenuto alla cartella di pagamento” deve necessariamente estendersi all'avviso di addebito ovvero al principale strumento di riscossione coattiva dei crediti contributivi in possesso dell'IN.
Il divieto di impugnazione del ruolo, sancito dalla novella riguarda anche l'ipotesi di cartelle ritualmente notificate ma di cui si lamenti la prescrizione successiva.
Come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza più volte citata, la ratio evidente della norma è evitare che, nonostante l'inazione dell'agente della riscossione e quindi in assenza di qualsiasi specifico pregiudizio per il contribuente, questi possa agire in giudizio, ingolfando oltre modo una macchina giudiziaria già esausta.
Pertanto, conformemente alla ratio della norma de quo, deve ritenersi che anche nel caso in cui le cartelle o gli AVA siano stati ritualmente notificati e non opposti,
non si possa agire per far valere la prescrizione dei crediti oggetto di esse eventualmente sopravvenuta, se non sussistono le tassative ipotesi di interesse qualificato, elencate nella norma medesima.
Ai sensi della normativa ut supra citata, l' interesse ad agire tramite un'azione di accertamento negativo proposta dal debitore ricorrente avverso crediti risultanti da un estratto di ruolo (richiesto spontaneamente allo stesso all'agente della riscossione) sussiste solamente in tre casi normativamente individuati, non suscettibili di estensione analogica:
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1) in caso di pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2) in caso di blocco di pagamenti da parte della Pa (atteso che le Amministrazioni
pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000,00
euro, devono verificare l'inadempienza del beneficiario nei confronti di una o più
cartelle di pagamento per un importo complessivo almeno pari a tale importo e,
ove si accerti l'inadempienza, l'Amministrazione non procederà al pagamento);
3) in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Al riguardo non sfugge che parte ricorrente ha chiesto termine per dedurre sull'interesse ad agire alla luce della sentenza delle S.U. della Cassazione n.
26283/22, emessa in data 19.07.2022 circa l'applicabilità anche ai giudizi in corso dell'art. 3bis del d.l. 46 del 2021 sulla impugnabilità degli estratti di ruolo ma nulla ha poi dedotto e allegato sul punto sebbene detto termine sia stato concesso.
In termini conclusivi il ricorso, assorbita ogni altra questione di merito, deve ritenersi inammissibile.
Sussistono giusti motivi, connessi alla novità e complessità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara inammissibile il ricorso e integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/01/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 6 -
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro