TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Michele Ruvolo Presidente dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 388/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Danilo Frattagli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Trapani nella via Cap. Fontana n. 7;
Ricorrente
CONTRO
nata ad [...], il [...], (c.f. CP_1
), rappresentata e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall' Avv. Antonella Cangemi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Erice, nella via Lungomare Dante Alighieri n.
20;
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 11-12/11/2024, i procuratori delle parti concludevano riportandosi al contenuto dell'accordo conciliativo depositato telematicamente in data 12.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.03.2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie CP_1
relativamente al matrimonio celebrato in Valderice (Tp), il 6.9.2013, e trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 20, parte 2, serie A, dell'anno 2013, da cui sono nati i figli, , Controparte_2
nato ad [...], il [...], e , nato ad [...], il CP_3
28.04.2023.
Il ricorrente ha chiesto: “nel merito: − pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
− stabilire un assegno di mantenimento a Parte_1 CP_1
carico del ricorrente ed in favore dei figli nella misura complessiva di €. 300,00 mensili
(€. 150,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Trapani;
− assegnare alla ricorrente la casa sita in Trapani nella Via
Dell'Angelo n. 15 ove la stessa vivrà unitamente ai figli;
− disporre ai fini del preminente interesse dei figli e che gli stessi CP_2 CP_3
continueranno a vivere presso l'abitazione coniugale sita in Trapani nella Via
Dell'Angelo n. 15 con la madre. disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori;
− disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo quanto indicato nella parte motiva del presente atto e nel piano genitoriale. − obbligare i coniugi a prestarsi reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio; − emettere ogni altra statuizione inerente e consequenziale.”.
Costituendosi in giudizio con memoria del 31.5.24, non si CP_1
è opposta alla domanda di separazione personale spiegata dal , Pt_1
2 chiedendo però addebitarsi la separazione al ricorrente nonché disporre un assegno di mantenimento in suo favore, rappresentando la propria condizione di disoccupazione.
Pertanto, ha chiesto: “pronunciare la separazione giudiziale dei CP_1
coniugi e con addebito di colpa in capo al primo per Parte_1 CP_1
le ragioni spiegate in narrativa al punto n.1), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 06.9.2013, che risulta trascritto nel registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Valderice – Anno 2013, parte II, n.20, Serie A, ordinando alla Cancelleria di trasmettere la sentenza al competente Ufficiale di stato civile per la annotazione;
- autorizzare i coniugi a vivere separati e a fissare liberamente la loro residenza, con l'obbligo del rispetto reciproco;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale alla resistente per le motivazioni di cui al punto 3) della narrativa;
- disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre;
- disporre i diritti di visita del padre ai minori, secondo quanto articolato al punto 3), tenendo conto del piano genitoriale allegato alla presente;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare -nelle mani della resistente- entro il g.5 di ogni Pt_1
mese- la somma di € 200,00= a titolo di mantenimento del coniuge;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare -nelle mani della resistente- entro il g.5 di ogni Pt_1
mese- la somma di € 500,00= a titolo di mantenimento dei piccoli (€ 250,00= cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo del Tribunale di
Trapani; - assegno unico come per legge;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo Pt_1
di continuare a pagare le rate dei due finanziamenti a lui intestati (Agos e
Findomestic) per complessivi € 215,00=; - disporre a carico del ricorrente il pagamento del canone di affitto della casa familiare, ed a peso della resistente le utenze della stessa;
- dichiarare che entrambi i coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio e senza vincoli nonostante la presenza della figlia minore;
- emettere ogni altro consequenziale provvedimento”.
Esperito il rituale tentativo di conciliazione all'udienza del 3.7.2024 (cfr. verbale d'udienza in atti), con ordinanza resa in pari data il Tribunale –
3 previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della prole - ha formulato alle parti una proposta conciliativa del seguente tenore: “affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la madre, cui è assegnata la casa affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento delle stesse presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale, e con diritto di visita del genitore non collocatario con le seguenti modalità: il padre potrà tenere con sé il minore unitamente al figlio , almeno due volte la settimana (in assenza di CP_3 CP_2
accordo, il lunedì ed il mercoledì), presso la casa familiare, anche in assenza della
, dalle ore 15:00 alle 19:00; potrà, inoltre, incontrare e tenere con sé il minore CP_1
a week-end alternati, con prelievo dalla casa familiare alle ore 14:30 del CP_2
sabato e con riconsegna alla madre alle ore 18:30 della domenica;
con la precisazione che tale regime è sempre modificabile in senso ampliativo su accordo delle parti;
obbligo del ricorrente di corrispondere in favore della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo Protocollo, oltre alla corresponsione dell'importo della metà degli assegni familiari percepiti dallo stesso;
obbligo del di Pt_1
corrispondere in favore della moglie l'importo mensile pari al canone di locazione dell'abitazione destinata a casa familiare;
la resistente rinunzia alla domanda di addebito della separazione e a ogni ulteriore pretesa di carattere economico nei confronti del ricorrente;
compensazione integrale delle spese di lite”.
Le parti, in seno alle note ex art. 127-ter cpc depositate in data 16.7.2024, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, parzialmente integrando le condizioni dell'accordo raggiunto, come da note depositate in data 12.11.2024.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 13/11/2024.
*****
4 Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda principale, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Difatti, gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito del tentativo di conciliazione all'udienza del 3.7.2024, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Quanto alle ulteriori questioni prospettate dalle parti, il Tribunale prende atto che in ordine alle stesse le parti medesime, sulla scorta della proposta conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 3.7.24, hanno raggiunto un accordo del seguente tenore: “1) l ricorrente verserà mensilmente
– entro il giorno 20 – nelle mani della moglie un assegno di mantenimento di
€400,00, svincolato, quanto a parametrazione, dall'importo del canone di affitto dell'immobile condotto in locazione dalla stessa. Ciò, aggiornato – di volta in volta – secondo gli indici Istat;
2) il diritto di visita infrasettimanale di dovrà essere CP_2
esercitato all'interno delle mura della casa familiare, non foss'altro per il fatto che comprende anche l'altro figlio, Si aggiunga che, in tal modo, la sig.ra , CP_3 CP_1
attesa la presenza del marito, potrà dedicarsi ad altro. Resta inteso che il padre, comunque, ha la facoltà di portare fuori il piccolo, non senza prima avergli fatto fare i compiti;
3) entrambi i genitori, ad anni alterni, godranno della presenza di per CP_2
una festa comandata: e se la sera di Natale il bimbo la trascorrerà con la madre, il giorno di Natale lo trascorrerà con il padre. Così anche il capodanno, la Pasqua e le altre festività da calendario. Fermo restando, specialmente per il periodo natalizio, che le parti potranno aggiungere ulteriori diritti di visita per il padre, compatibilmente con i suoi giorni/orari lavorativi e con le esigenze del piccolo. Per le vacanze estive, vi sarà
5 una pronta concertazione tra le parti non appena il sig. avrà conoscenza del Pt_1
periodo di ferie assegnatogli. E dunque, potrà prendere il bambino per uno/due settimane, anche non consecutive, nel rispetto della volontà del minore. Quanto al compleanno, le parti potranno effettuare il festeggiamento due volte nella medesima giornata (ognuno con il proprio nucleo familiare), oppure decidere di festeggiare insieme.
4) Massima disponibilità delle parti ad implementare gli incontri del piccolo con CP_3
il padre nella abitazione familiare;
5) impegno dei genitori a rvedere gli accordi riguardanti al compimento – da parte di questo – del terzo anno di vita. CP_3
Restano fermi gli accordi siglati precedentemente dai coniugi in adesione alla proposta conciliativa del GI del 3.7.2024, che così si riportano: - affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento delle stesse presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale,
e con diritto di visita del genitore non collocatario con le seguenti modalità: il padre potrà tenere con sé il minore unitamente al figlio , almeno due volte la CP_3 CP_2
settimana (in assenza di accordo, il lunedì ed il mercoledì), presso la casa familiare, anche in assenza della , dalle ore 15:00 alle 19:00; potrà, inoltre, incontrare e CP_1
tenere con sé il minore a week-end alternati, con prelievo dalla casa familiare CP_2
alle ore 14:30 del sabato e con riconsegna alla madre alle ore 18:30 della domenica;
con la precisazione che tale regime è sempre modificabile in senso ampliativo su accordo delle parti;
obbligo del ricorrente di corrispondere in favore della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo Protocollo, oltre alla corresponsione dell'importo della metà degli assegni familiari percepiti dallo stesso;
rinunzia della resistente alla domanda di addebito della separazione e a ogni ulteriore pretesa di carattere economico nei confronti del ricorrente;
compensazione integrale delle spese di lite”.
Tale accordo può essere senz'altro essere posta a fondamento delle condizioni di separazione, non ravvisando, questo Collegio, ragioni ostative in senso contrario, e risultando esso conforme all'interesse della
6 prole, in considerazione della situazione personale e patrimoniale dei coniugi, e non essendo, altresì, contrario a norme imperative o ordine pubblico.
Quanto alle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, ne va disposta l'integrale compensazione tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a EL (VC), il 3.2.1986 (c.f. ), e C.F._1 CP_1
nata ad [...], il [...], (c.f. ),
[...] C.F._2
coniugati in Valderice, il 6.9.2013, matrimonio trascritto nel registro degli atti del predetto Comune al n. 20, parte 2, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 lett d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n.
396;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio della sezione civile, il
13/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
7