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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 291/2025 riservata in decisione il 9.12.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...] il [...] Parte_1
( e res. in AT (VV), Via Corrado Alvaro n. 50, rappresentata, C.F._1 difesa e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Mosca, giusta procura in atti;
E nato a [...] il [...] ( ) e Parte_2 C.F._2 res. in AT (VV), Via Corrado Alvaro n. 50, rappresentato, difeso e domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Consolo, giusta procura in atti;
Nonché
PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05.05.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio a AT (VV) il 24.05.2014 e che dall'unione nascevano (cl. 2015) e cl. 2019) - hanno Per_1 Per_2
1 concordemente richiesto pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“- I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- Affidamento dei minori. Le parti chiedono che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione presso la madre nell'abitazione sita in Persona_3 Persona_4
AT (VV) Via Corrado Alvaro n. 50 ove i minori abitano ormai da tempo;
- Diritto di visita. Riconoscimento al sig. del più ampio diritto di visita sui Parte_2 minori compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei medesimi nonché ricreative e di studio dei minori, diritto di visita che sarà ampio;
solo nel caso di contrasti tra i coniugi, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i due figli tre pomeriggi durante la settimana, lunedì-mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00, previo avviso alla madre, mentre nel periodo estivo dalle 9.30 alle 20.00. Durante la settimana il padre, il lunedì-mercoledì e venerdì potrà accompagnare i figli a scuola ed andare a riprenderli nonché potrà accompagnare e riprendere i figli anche relativamente alle attività sportive frequentate dai medesimi. Inoltre, un sabato o una domenica ogni 15 giorni i minori potranno pernottare con il padre per poi essere ricondotti alla madre il giorno successivo entro le ore 16.00. Ad anni alterni uno dei minori passerà il giorno di Pasqua ed il capodanno con il padre e l'anno successivo il lunedì di Pasqua ed il giorno di natale. Nel periodo estivo, i minori, dopo la fine del periodo scolastico e comunque nel mese di luglio ed agosto potranno passare 15 giorni consecutivi con il padre da individuare e concordare entro la fine del mese di giugno.
- Mantenimento per i minori. Le parti concordano che venga disposto a carico del sig. Parte_2
l'obbligo del pagamento di un assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli pari ad
[...] euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) mensili, al quale mantenimento deve essere aggiunto l'assegno unico famigliare che le parti concordano che venga attribuito, in via esclusiva, alla medesima sig.ra alla quale il attribuisce espressa Parte_1 Parte_2 autorizzazione a che la predetta sig.ra possa avanzare richiesta in proprio Parte_1 direttamente all'istituto di riferimento affinchè il predetto assegno unico venga versato in via esclusiva alla medesima;
l'assegno di mantenimento così stabilito sarà rivalutato, annualmente, sulla base agli indici I.S.T.A.T. famiglie e dovrà essere versato, entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario intestato alla ovvero, con vaglia postale o con le Parte_1 modalità ritenute idonee da quest'ultima;
2 - Spese straordinarie. Le parti concordano che le spese straordinarie vengano poste a carico del nella misura del 100%. Le spese straordinarie necessarie a soddisfare le Parte_2 esigenze dei minori (spese scolastiche, vestiario, sportive, ludiche, sanitarie non convenzionate etc.) dovranno essere previamente concordate dalle parti ed il pagamento dovrà avvenire previa indicazione della somma giustificata da preventivo o scontrino di spesa;
- Le parti dichiarano che Il figlio frequenta la scuola di AT dal lunedì al venerdì Per_1 dalle ore 8 alle ore 16, il martedì e il giovedì frequenta la scuola calcio presso San Nicola da Crissa dalle ore 17 alle ore 19, il sabato e la domenica non svolge attività. Per quanto concerne la figlia a predetta frequenta la scuola dell'infanzia di dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle Per_2 Per_5 ore 16, il martedì e il giovedì frequenta il corso di danza in palestra dalle 16.10 alle 17.10, il sabato e la domenica non svolge attività. Entrambi i minori godono di ottima salute ed il loro medico curante è la dott.ssa con studio in Simbario (VV). La sig.ra Persona_6 Parte_1 si occupa di andare ad accompagnare e prelevare i figli a scuola nonché nelle loro attività
[...] sportive e ludiche.
- In ordine al mantenimento tra coniugi. I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna pretesa in ordine al proprio mantenimento essendo indipendenti economicamente”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg;
Parte_1 Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2014, parte II, serie A, n. 1, Ufficio 1); C. compensa le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 16.12.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice dr.ssa Gabriella Lupoli
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riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 291/2025 riservata in decisione il 9.12.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...] il [...] Parte_1
( e res. in AT (VV), Via Corrado Alvaro n. 50, rappresentata, C.F._1 difesa e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Mosca, giusta procura in atti;
E nato a [...] il [...] ( ) e Parte_2 C.F._2 res. in AT (VV), Via Corrado Alvaro n. 50, rappresentato, difeso e domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Consolo, giusta procura in atti;
Nonché
PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05.05.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio a AT (VV) il 24.05.2014 e che dall'unione nascevano (cl. 2015) e cl. 2019) - hanno Per_1 Per_2
1 concordemente richiesto pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“- I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- Affidamento dei minori. Le parti chiedono che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione presso la madre nell'abitazione sita in Persona_3 Persona_4
AT (VV) Via Corrado Alvaro n. 50 ove i minori abitano ormai da tempo;
- Diritto di visita. Riconoscimento al sig. del più ampio diritto di visita sui Parte_2 minori compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei medesimi nonché ricreative e di studio dei minori, diritto di visita che sarà ampio;
solo nel caso di contrasti tra i coniugi, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i due figli tre pomeriggi durante la settimana, lunedì-mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00, previo avviso alla madre, mentre nel periodo estivo dalle 9.30 alle 20.00. Durante la settimana il padre, il lunedì-mercoledì e venerdì potrà accompagnare i figli a scuola ed andare a riprenderli nonché potrà accompagnare e riprendere i figli anche relativamente alle attività sportive frequentate dai medesimi. Inoltre, un sabato o una domenica ogni 15 giorni i minori potranno pernottare con il padre per poi essere ricondotti alla madre il giorno successivo entro le ore 16.00. Ad anni alterni uno dei minori passerà il giorno di Pasqua ed il capodanno con il padre e l'anno successivo il lunedì di Pasqua ed il giorno di natale. Nel periodo estivo, i minori, dopo la fine del periodo scolastico e comunque nel mese di luglio ed agosto potranno passare 15 giorni consecutivi con il padre da individuare e concordare entro la fine del mese di giugno.
- Mantenimento per i minori. Le parti concordano che venga disposto a carico del sig. Parte_2
l'obbligo del pagamento di un assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli pari ad
[...] euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) mensili, al quale mantenimento deve essere aggiunto l'assegno unico famigliare che le parti concordano che venga attribuito, in via esclusiva, alla medesima sig.ra alla quale il attribuisce espressa Parte_1 Parte_2 autorizzazione a che la predetta sig.ra possa avanzare richiesta in proprio Parte_1 direttamente all'istituto di riferimento affinchè il predetto assegno unico venga versato in via esclusiva alla medesima;
l'assegno di mantenimento così stabilito sarà rivalutato, annualmente, sulla base agli indici I.S.T.A.T. famiglie e dovrà essere versato, entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario intestato alla ovvero, con vaglia postale o con le Parte_1 modalità ritenute idonee da quest'ultima;
2 - Spese straordinarie. Le parti concordano che le spese straordinarie vengano poste a carico del nella misura del 100%. Le spese straordinarie necessarie a soddisfare le Parte_2 esigenze dei minori (spese scolastiche, vestiario, sportive, ludiche, sanitarie non convenzionate etc.) dovranno essere previamente concordate dalle parti ed il pagamento dovrà avvenire previa indicazione della somma giustificata da preventivo o scontrino di spesa;
- Le parti dichiarano che Il figlio frequenta la scuola di AT dal lunedì al venerdì Per_1 dalle ore 8 alle ore 16, il martedì e il giovedì frequenta la scuola calcio presso San Nicola da Crissa dalle ore 17 alle ore 19, il sabato e la domenica non svolge attività. Per quanto concerne la figlia a predetta frequenta la scuola dell'infanzia di dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle Per_2 Per_5 ore 16, il martedì e il giovedì frequenta il corso di danza in palestra dalle 16.10 alle 17.10, il sabato e la domenica non svolge attività. Entrambi i minori godono di ottima salute ed il loro medico curante è la dott.ssa con studio in Simbario (VV). La sig.ra Persona_6 Parte_1 si occupa di andare ad accompagnare e prelevare i figli a scuola nonché nelle loro attività
[...] sportive e ludiche.
- In ordine al mantenimento tra coniugi. I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna pretesa in ordine al proprio mantenimento essendo indipendenti economicamente”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg;
Parte_1 Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2014, parte II, serie A, n. 1, Ufficio 1); C. compensa le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 16.12.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice dr.ssa Gabriella Lupoli
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