Sentenza 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/04/2022, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00654/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tricase, via Eugenio Savoia, n. 44;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Lecce -OMISSIS- del 26 maggio 2017.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M. Ciardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, con ricorso depositato in giudizio e notificato il 28-30/06/2021, chiede l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Lecce -OMISSIS- del 26 maggio 2017, con la quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondergli, per danni da reclusione inumana e degradante (Legge 11.8.2014 n. 117), la somma complessiva di € 6.000,00, equitativamente valutata, nonchè la metà delle spese processuali, liquidate (detta metà) in € 1.200,00, di cui € 80,00 per spese vive, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P..
Il 07/07/2021, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per resistere al ricorso di ottemperanza notificato, depositando un atto di costituzione formale.
Il 18/10/2021, il Ministero resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per fare presente che in data 6.10.2021 è stato ad esso notificato, quale terzo debitore, l’atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell’Agenzia delle Entrate - Riscossioni per il recupero del debito del ricorrente e che l’Amministrazione, pertanto, è tenuta a provvedere secondo quanto disposto dall’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, producendo la copia dell’atto di pignoramento c/o terzi notificato il 6.10.2021.
Nella Camera di Consiglio del 19/10/2021, il Presidente di questa Sezione ha avvisato le parti, ai sensi dell' ex art. 73 comma 3 c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso di ottemperanza per la mancata attestazione di passaggio in giudicato del provvedimento A.G.O. di cui si chiede l'ottemperanza e per la mancata notifica del titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero della Giustizia. Il difensore del ricorrente, preso atto delle contestazioni del Presidente, ha chiesto un congruo rinvio anche per poter replicare in relazione all'atto di pignoramento del credito effettuato dall'Agenzia delle Entrate e depositato dall'Avvocatura dello Stato solo il 18 ottobre 2021, quindi il Presidente ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2022.
Nella Camera di Consiglio del 13/04/2022, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza è inammissibile, come rilevato d’ufficio, ex art. 73 comma 3 c.p.a., dal Presidente di questa Sezione nella Camera di Consiglio del 19/10/2021.
2.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
2.2. - Il Collegio osserva però che, nella fattispecie in esame, la notifica della sentenza dell’A.G.O. -OMISSIS-/2017, munita della formula esecutiva (apposta il 23/12/2020) è avvenuta, in data 11/01/2021, a mezzo Ufficiale giudiziario, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, e non direttamente presso la sede reale del Ministero della Giustizia, come previsto dall’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo, e che manca l’attestazione del passaggio in giudicato della predetta sentenza dell’A.G.O. di cui si chiede l’ottemperanza, in conformità al disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., secondo il quale “ Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato ”.
Non osta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di ottemperanza la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse fatta a verbale dal difensore di parte ricorrente nella Camera di Consiglio del 13/04/2022, atteso che il riscontro della (originaria) inammissibilità del ricorso precede quello della (sopravvenuta) improcedibilità.
3. - Per tutto quanto sinteticamente innanzi illustrato, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
4. - Ricorrono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti (anche in considerazione del fatto che l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza è stata rilevata d’ufficio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.