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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8360 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Giuseppe De Gregori Parte_1
- attore -
e
avv. Cristina, con il proc. dom. avv. Andree Omobini CP_1
- convenuto -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione per i motivi sopra esposti
ACCERTATO CHE
le difformità edilizie unite al mancato trasferimento del box pertinenziale impedivano ex lege la stipula del rogito definitivo di compravendita la convenuta ha omesso la contestazione dei vizi di cui al capo che precede alla parte venditrice l'omessa contestazione di cui al punto che precede rappresenta violazione ai doveri dell'Avvocato ed è causa di responsabilità professionale;
1 l'omissione di cui ai punti che precedono ha causato all'attrice un danno di
Euro 50.000 per la perdita dell'indennizzo per la mancata stipula del rogito di compravendita di Euro 40.000 e per la perdita di Euro 10.000 della caparra trattenuta dalla venditrice
CONDANNARE
l'AVV. , nata in [...] il [...], con Studio Controparte_2
in Chiavari (GE) in Corso Millo, 79/2, codice fiscale: a C.F._1
pagare alla Signora nata a [...] il 22 Giugno Parte_1
1961, residente in [...] in Corso De Michiel, 115 interno 5, codice fiscale: la somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali C.F._2
con decorrenza dalla data della domanda sino al soddisfo e, trattandosi di debito di valuta, rivalutazione monetaria con la medesima decorrenza degli interessi.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con salvezza di ogni diritto.
Chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova … [omissis] … ”.
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi ed i documenti prodotti in causa, rigettando ogni diversa pretesa avversaria,
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'Avv. essendo soggetto estraneo all'atto di transazione da cui Controparte_2
sarebbe derivato il danno di € 50.000,00 lamentato da parte attrice;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio essendo tra le parti intervenuto un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile ed incontrovertibile che copre il dedotto ed il deducibile e che spiega i suoi effetti sia
2 quale giudicato formale che sostanziale e che ha incidenza sia come giudicato interno ed esterno;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande preliminari e pregiudiziali, respingere per tutti i motivi e i documenti prodotti da parte convenuta le domande formulate dalla Sig.ra Parte_1
confermando che nessuna responsabilità professionale può essere invocata in capo all'Avv. e che nessun danno è stato provocato dall'attività svolta dal CP_1
legale in favore della Sig.ra e per l'effetto dichiarare che nessuna Parte_1
somma è dovuta dall'Avv. a parte attrice essendo la sua domanda CP_1
infondata in fatto e diritto;
con condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali.
Con vittoria di spese legali oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l'avv. esponendo Parte_1 Controparte_2
- di aver sottoscritto in data 10.1.2020 contratto preliminare di compravendita con tale sig.ra avente a oggetto l'acquisto di una unità Persona_1
immobiliare sita in Bologna;
- che, in particolare, era stato convenuto il pagamento di complessivo importo di euro 196.000,00, di cui 40.000,00 versati alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria, con saldo da corrispondere al definitivo,
previsto per il 5.5.2020;
- di aver conferito alla convenuta, in data 27.4.2020, incarico professionale in relazione a problematiche insorte in relazione a detto acquisto;
in particolare,
emergeva che la mancata corretta trascrizione degli atti di provenienza impediva di procedere al rogito nei termini preventivati;
3 - che, in seguito, l'odierna attrice aveva comunicato all'avv. la CP_1
presenza di vizi che rendevano impossibile procedere alla compravendita,
lamentando in particolare la volontà della venditrice di non inserire in atto di compravendita la menzione di un box che, secondo la era Parte_1
pertinenza del compendio immobiliare;
nonostante ciò, l'avv. CP_1
ometteva le dovute contestazioni a controparte, non segnalando l'impossibilità
di procedere al rogito alla data convenuta (26.5.2020), data in cui effettivamente l'odierna attrice non si presentava presso lo studio del Notaio
individuato a tal fine;
- che, per quanto accaduto, la promittente venditrice contestava la mancata presenza al rogito e dichiarava di recedere dal contratto trattenendo la caparra versata dalla Parte_1
- che, revocato per quanto sopra il mandato conferito all'avv. , l'attrice CP_1
per il tramite di diverso difensore otteneva dalla controparte la restituzione dell'importo di euro 30.000,00 in relazione alla maggior somma (euro
40.000,00) versata a titolo di caparra;
- che, per effetto di quanto accaduto, l'attrice aveva patito un danno economico di euro 40.000,00, per la perdita della possibilità di incamerare la caparra alla luce del fatto che la mancata conclusione del contratto era ascrivibile a responsabilità della venditrice, e di euro 10.000,00, corrispondente al parziale importo, invece, trattenuto dalla venditrice in applicazione del meccanismo della caparra confirmatoria.
Su detti presupposti, dunque, l'attrice domandava la condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
L'avv. si costituiva in giudizio esponendo Controparte_2
4 - di aver effettivamente assistito la in sede stragiudiziale, fino alla Parte_1
revoca del mandato, avvenuta il 30.5.2020;
- di aver instaurato procedura monitoria per il pagamento del proprio compenso,
ottenendo l'emissione di decreto ingiuntivo per euro 4.641,31, non impugnato e successivamente pagato dalla controparte;
- che, in relazione alle problematiche emerse in relazione ai titoli di provenienza del compendio immobiliare oggetto di contratto preliminare - che effettivamente impedivano di procedere con il rogito - l'avv. aveva CP_1
chiesto all'attrice se volesse procedere alla risoluzione del contratto preliminare, ottenendo il doppio della caparra versata, o se invece intendesse tentare la soluzione delle problematiche sopra indicate, così da procedere in seguito all'acquisto;
- che la aveva confermato l'interesse all'acquisto, così che l'avv. Parte_1
aveva scritto raccomandata di doglianza e contestazione alla CP_1
venditrice in data 28.4.2020, chiedendo il rispetto degli accordi e la soluzione delle problematiche che impedivano la trascrizione;
ne era seguito scambio epistolare, con il quale la sig.ra era stata costantemente Parte_1
aggiornata;
- che, alla luce della ulteriore documentazione inviata dalla promittente venditrice, e secondo le valutazioni del notaio incaricato del rogito, poteva quindi procedersi alla stipula del contratto definitivo;
- che, tuttavia, la decideva di rivolgersi a diverso notaio, con il Parte_1
quale l'avv. prendeva contatto;
CP_1
- che, in seguito, la sig.ra rappresentava il proprio convincimento Parte_1
di avere diritto, in forza del contratto preliminare, anche all'acquisto della proprietà di un box pertinenziale ex lege, che l'avv. rappresentava CP_1
5 non essere invece oggetto di pattuizione preliminare;
per quanto sopra, e per procedere a ulteriori verifiche, chiedeva al notaio incaricato - che conveniva sul punto - un rinvio del rogito;
- che, tuttavia, la parte venditrice aveva ignorato la richiesta e confermato l'appuntamento per il rogito;
il tutto comunicato dall'avv. alla CP_1 [...]
Pt_1
- che, consigliata dall'avv. di procedere alla stipula del rogito, la CP_1 [...]
si era dichiarata non più contenta di acquistare l'immobile e non Pt_1
convinta della correttezza delle informazioni e dei consigli resi dall'avv.
e dal notaio che avrebbe rogato l'atto; CP_1
- che, quindi, era sopravvenuta la revoca del mandato da parte dell'odierna attrice.
Su detti presupposti, la convenuta concludeva domandando il rigetto delle domande attrici, in particolare evidenziando 1) che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. per il pagamento del proprio CP_1
corrispettivo “copriva” ogni doglianza relativa al non adeguato adempimento della prestazione professionale resa;
2) che la transazione intercorsa tra la Parte_1
e la promittente venditrice, in ordine agli effetti della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita, determinava l'impossibilità di configurare alcun danno ascrivibile alla condotta dell'avv. ; 3) che la pretesa attrice CP_1
era, in ogni caso, infondata non risultando condotte negligenti ascrivibili alla convenuta nell'espletamento del mandato difensivo.
Va infine rilevato che la richiesta di chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, svolta dalla convenuta, non veniva autorizzata dal giudice atteso il tardivo svolgimento della relativa istanza, formulata in comparsa di risposta tardivamente depositata.
6 * * * * *
Premesso che
- va ricordato, in termini generali, che per il principio della ragione più liquida la domanda può essere convenientemente decisa sulla base della soluzione di questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. SS. UU.n. 26242-3/2014)
- parte attrice individua l'errore professionale della convenuta avvocato
a) nell'aver omesso di contestare alla promittente venditrice la CP_1
sussistenza di difformità edilizia e, soprattutto, il “mancato inserimento nel
contratto di compravendita di un box pertinenziale”; b) nell'aver in tal modo determinato la mancata presenza della alla riunione fissata per il Parte_1
rogito del contratto definitivo;
c) nell'aver così determinato sia la parziale perdita della caparra confirmatoria, sia l'impossibilità per la di Parte_1
far valere l'inadempimento di controparte e, così, di maturare il diritto alla corresponsione del doppio della caparra versata;
- il sopra delineato costrutto risulta, valutato il materiale istruttorio, del tutto sfornito di fondamento in fatto e in diritto;
- si consideri infatti che
▪ come ben evidenziato da Cass.n.10526/2015, in tema di responsabilità
dell'avvocato nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, l'affermazione della responsabilità difensore implica non solo una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività giudiziale che avrebbe dovuto essere attuata e diligentemente seguita, ma anche - e preliminarmente dal punto di vista
7 logico e giuridico - la prova da parte del cliente del ricorrere del nesso causale tra la condotta (in tesi) negligente del professionista e l'evento lesivo (cfr.
anche Cass. n.1984/2016);
▪ deve dunque affermarsi che la responsabilità del legale non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale (cfr.
Cass. n.17414/2019), perché difetterebbe nel caso la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone;
▪ nel caso in esame l'attrice afferma, come ricordato in premessa, di aver patito danno patrimoniale per effetto della inidonea condotta dell'avv. , che CP_1
non avrebbe ben rappresentato alla controparte gli elementi ostativi alla conclusione del contratto definitivo di compravendita, e in particolare il ricorrere dell'inadempimento del venditore determinato dalla sussistenza di ostacoli documentali alla trascrizione dell'atto e dalla volontà di non inserire in atto la compravendita di un box - pur non menzionato in contratto preliminare - ritenuto dalla pertinenza del compendio Parte_1
immobiliare espressamente contemplato nel preliminare;
▪ in senso diametralmente contrario alla allegazione e rappresentazione di parte attrice, la documentazione in atti consente di affermare che, da un lato parte venditrice aveva provveduto, sollecitata dall'avv. (cfr. docc.
6-7 di CP_1
parte convenuta), alle necessarie integrazioni documentali (cfr. docc.8 e 11-13
di parte convenuta, e anche i docc.9-10), essendo comunque presenti - anche nella valutazione del notaio incaricato (cfr. doc.17) - tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per la stipula del rogito e le conseguenti trascrizioni di legge;
dall'altro lato, non vi era evidenza documentale della estensione della pattuizione preliminare al più volte menzionato box pertinenziale, così che il rifiuto di stipula dell'atto definitivo da parte della su detto Parte_1
8 specifico motivo avrebbe ragionevolmente esposto la donna a contestazione di inadempimento (cfr. doc.22 di parte convenuta, recante espressa valutazione al riguardo del notaio rogante;
v. pure doc.24);
▪ risulta altresì documentalmente che i sopra menzionati elementi e valutazioni sono state adeguatamente comunicate e illustrate alla odierna attrice e alla controparte (cfr. docc.18-19 e 21 di parte convenuta;
v. pure doc.25 e,
soprattutto, n.26);
▪ nei termini che precedono, pertanto, la decisione di non addivenire alla stipula del contratto definitivo, da parte della risulta del tutto priva di Parte_1
legame eziologico con la condotta del difensore avv. (si veda, CP_1
risolutivamente, il doc.27 di parte convenuta, recante specifica disposizione al difensore da parte della sig.ra ; Parte_1
▪ ne consegue, per un verso l'impossibilità di configurare alcun inadempimento della promittente venditrice, e così l'insussistenza di alcun danno patrimoniale per la derivante dall'ipotizzato mancato incasso del doppio della Parte_1
caparra prestata;
per altro verso, l'impossibilità di ascrivere in alcun modo a condotta dell'avv. il, parziale, pagamento della caparra CP_1
confirmatoria da parte della odierna attrice;
▪ peraltro, e con carattere se possibile assorbente, deve evidenziarsi il fatto che nel momento della revoca del mandato difensivo all'avv. e del CP_1
conferimento di incarico di assistenza a diverso difensore, l'odierna attrice era certamente in termini per l'attuazione di condotte eventualmente tese a far valere il ritenuto inadempimento della promittente venditrice;
condotte che,
invece, non risultano in alcun modo attuate, con conseguente doverosa affermazione della assoluta carenza (quanto meno probatoria) di alcun nesso
9 causale tra ogni ipotizzata condotta negligente dell'avv. e il CP_1
supposto danno, oggetto di pretesa nella presente sede;
- merita pertanto, in conclusione, rigetto la domanda risarcitoria svolta da parte attrice;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01
[...]
a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22)
e applicati i valori medi - si liquidano per ciascuno dei predetti soggetti in €
7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 2.1.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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