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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2024, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1086 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
in persona del curatore p.t., avv. Luciano Soccodato, cod. fisc. e Parte_1 partita iva n. , con sede legale in Modena al Viale Virgilio n. 58/c, come da P.IVA_1 autorizzazione del Giudice delegato del 7.10.2022, elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. avv. Danilo Galletti, sito in Bologna alla via Marconi n. 51, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. dell'azione promossa dalla in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante p.t., depositata il 23.12.2022; attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc., Controparte_1 partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di , con CP_1 P.IVA_2 sede in alla Piazza Salimbeni n. 3, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
Giuseppe Maria Toscano, sito in Reggio Calabria alla via Giudecca n. 1/b, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 16.04.2019; convenuta
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato il 13.07.2018, la in Parte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentate p.t., ha evocato in giudizio la
[...] al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità Controparte_1 contrattuale e extracontrattuale della stessa, la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede. A
1 fondamento della domanda ha dedotto di aver partecipato alla procedura indetta dalla
(ente in house della Regione Calabria), nell'ambito del progetto Controparte_2
“Attività di accompagnamento all'avviso pubblico per l'accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica”, per la selezione di un partner per il service finanziario connesso alla gestione del Fondo Rotativo istituito dalla
Regione Calabria per agevolare l'accesso al credito sociale (ovvero per la concessione di credito, mediante finanziamenti chirografari, a soggetti che versavano in situazioni di temporanea difficoltà economica) e contrastare fenomeni di usura;
è stata individuata come soggetto aggiudicatario della medesima procedura e, quindi, ha sottoscritto con la
[...]
la relativa convenzione, prevedente l'accredito da parte della stessa CP_2 CP_3
sul conto corrente dedicato (ovvero destinato alle finalità di tale contratto) aperto
[...] presso l'istituto bancario agenzia di Amantea, intestato alla Controparte_1 stessa e contraddistinto dal codice IBAN [...]; Parte_1 altresì, l'articolo 5.5 della suddetta convenzione prevedeva che era obbligo della stessa di utilizzare i fondi erogati dalla esclusivamente per Parte_1 Controparte_2 interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, per i lavoratori autonomi e società partecipate dagli enti locali e degli organismi in house operanti nel territorio della Regione
Calabria; essa all'epoca era amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri, tra cui , al quale erano stati delegati alcuni poteri di ordinaria Persona_1 amministrazione, mentre la rappresentanza generale della medesima società era affidata a
, Presidente del Consiglio di amministrazione;
per tale motivo, il conto Persona_2 corrente aperto presso la era a doppia firma, ovvero Controparte_1 dell'amministratore delegato e del Presidente del Consiglio di Persona_1 amministrazione, ; contestualmente all'apertura di detto conto corrente, è stata Persona_2 consegnata alla banca tutta la documentazione a supporto del Controparte_1 rilevante importo che sarebbe stato accreditato;
senonché, in data 1.04.2016 e 4.04.2016, sono stati effettuati, operando sul sopraindicato conto corrente, da due bonifici, Persona_1 dell'importo di euro 410.000,00 ciascuno, a favore della (società Controparte_4 con sede in Svizzera), su un conto aperto presso un istituto di credito svizzero;
essa non ha avuto contezza di tali operazioni, dal momento che, nel periodo in cui le stesse sono state effettuate, era stato disattivato, senza ragione o giustificazione, l'accesso ai servizi on line della banca convenuta, che avrebbe consentito di verificare l'esecuzione dei pagamenti in questione in tempo utile a contingentare i danni;
inoltre, non è stato trasmesso alla stessa società l'estratto conto relativo al trimestre aprile-giugno 2016, che è stato possibile visionare solo nel mese di novembre 2016, a distanza, quindi, di sette mesi;
la condotta colposa posta in essere dalla banca convenuta, che ha omesso di effettuare i necessari controlli e ha impedito alla stessa società di avere contezza della distrazione dei fondi oggetto di causa, le ha procurato un ingente danno,
2 essendo stata, tra l'altro, coinvolta in un procedimento penale per l'utilizzo distorto dei fondi ricevuti, oltre ad aver subito una cospicua perdita patrimoniale. Ritenuta, dunque, sussistente la responsabilità della sia contrattuale (per violazione, tra l'altro, Controparte_1 dei doveri di diligenza, correttezza e buona di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.), sia extracontrattuale (per la lesione del diritto di credito e il danno all'immagine subiti), la ha chiesto di accertare e dichiarare tali responsabilità della banca convenuta e, Parte_1 per l'effetto, condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
4.500.000,00, “ovvero di quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio”, oltre interessi e/o rivalutazione, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa regolarmente depositata il 16.04.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale, nell'impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito, ha escluso qualsivoglia responsabilità ad essa imputabile per la condotta tenuta in occasione dei fatti di causa. In particolare, posta l'assenza di qualsivoglia documento prodotto da parte attrice (compresi quelli indicati nell'atto introduttivo del giudizio) e di alcuna prova dei danni asseritamente subiti (così disattendendo l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697
c.c.), ha rilevato che, in data 16.10.2014, la in persona del direttore generale, Parte_1
, ha aperto presso la filiale di Amantea del medesimo istituto di credito il conto Persona_1 corrente n. 39434.63, intestato alla stessa società e dedicato all'accredito e alla gestione del
Fondo di Rotazione, istituito dalla Regione Calabria e gestito dalla , Controparte_2 di cui la si era resa aggiudicataria;
il conto corrente in questione prevedeva una Parte_1 modalità di firma cd. “ordinaria disgiunta”, con unico soggetto abilitato ad operare individuato nella persona di , come da contratto e specimen di firma;
a fronte di ciò, i Persona_1 bonifici effettuati in data 1.04.2016 e 4.04.2016 sono stati eseguiti da per Persona_1 conto della nonché gli artt. 21 e 24 dello Statuto di tale società prevedevano Parte_1 che la gestione dell'impresa spettasse esclusivamente agli amministratori, legittimati al compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, e che l'organo amministrativo avesse tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati ai soci per legge o in base al medesimo Statuto;
dunque, essa non è incorsa in alcuna violazione dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, non essendovi alcun dubbio della titolarità in capo a , amministratore delegato della Persona_1 Parte_1
del potere di eseguire le operazioni oggetto di causa (avendo, peraltro, lo stesso
[...] sottoscritto non solo il contratto di apertura di conto corrente stipulato con la medesima banca, ma anche quello siglato con la ), né tali operazioni presentavano Controparte_2 alcuna anomalia, anche tenuto conto che nelle causali dei bonifici era indicato “Progetto
Giubilare”, così da non destare alcun sospetto;
altresì, a dispetto di quanto sostenuto da parte attrice, alcun sollecito è pervenuto alla stessa banca da parte della per l'invio Parte_1
3 dell'estratto conto relativo al trimestre aprile-giugno 2016, nonché nel contratto di conto corrente stipulato da , nella sopraindicata qualità, era stata scelta, quale Persona_1 modalità di invio delle comunicazioni periodiche, la forma elettronica, tramite il servizio
Documenti Online dell'Internet Banking, mai sospeso e/o disattivato, neppure temporaneamente. Ritenuta, pertanto, l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, stante la piena legittimità della propria condotta e la mancata prova da parte dell'attrice di elementi di segno contrario, la Controparte_1 ha chiesto il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e in diritto, con
[...] condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Esperita la procedura di mediazione, con esito negativo (come da verbale prodotto da parte attrice il 6.09.2019) ed istruita la causa in via documentale, con comparsa depositata ex art. 302
c.p.c. in data 23.12.2022, si è costituito in giudizio il in persona del Parte_1 curatore p.t., (stante il sopravvenuto fallimento della società attrice dichiarato dal Tribunale di
Modena con sentenza n. 106/2021 del 18.10.2021). Lo stesso, manifestando l'interesse a costituirsi in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 legge fall. e 302 c.p.c., in prosecuzione dell'azione promossa dalla nei confronti della banca convenuta Parte_1
(così subentrando nella posizione processuale dell'originaria parte attrice), ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla società in bonis.
Quindi, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine sino all'11.10.2024 per il deposito di memorie difensive conclusionali. Le parti, provvedendo al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
in particolare, parte attrice, con le note depositate in data 11.11.2024, precisando le conclusioni con riduzione del “petitum”, ha chiesto, previo accertamento e declaratoria della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, la condanna della stessa al pagamento della somma di CP_1 euro 820.000,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, con interessi e/o rivalutazione.
Esaminati gli atti di causa, la domanda attorea non è suscettibile di accoglimento.
Considerato l'oggetto del contendere, in primo luogo, va rilevato che, per costante giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 23683/2024), qualificata in termini contrattuali la responsabilità imputabile ad un istituto bancario, la diligenza posta a carico del professionista, per quanto concerne i servizi eseguiti in favore del cliente, ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo, come parametro, quello dell'accorto banchiere (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 806/2016); dunque, la diligenza della banca va riferita ad operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità,
4 cosicché la condotta, per esonerare il debitore, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo. Trattandosi di una responsabilità contrattuale, vige il riparto degli oneri probatori posti a carico delle parti previsto per tale regime di responsabilità. Pertanto, se il cliente è tenuto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore (cioè, la banca) deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o, comunque, la sussistenza di circostanze che hanno impedito la corretta esecuzione della prestazione posta a suo carico, ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dello sforzo diligente richiesto al medesimo soggetto (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. n.
3780/2024). Invero, ai sensi dell'art. 1856 c.c., l'istituto di credito risponde per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista secondo le regole del mandato, la quali impongono al medesimo di agire con la diligenza del buon banchiere, ossia con un grado di cautela parametrato al tipo di attività professionale svolta;
tuttavia, la diligenza richiesta non si estende sino al punto di trasformare l'istituto di credito, con il quale un soggetto intrattenga rapporti di conto corrente, nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dal cliente, rientrando nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede unicamente il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. n. 7956/2010; nonché, in senso analogo, Cass. civ. n. 30588/2023, con cui è stato ribadito che, in tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, comunque, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o di informare il cliente;
e ancora
Cass. civ. n. 25712/2023, con cui è stato rilevato che la responsabilità della banca nei confronti del cliente, per aver eseguito un ordine di bonifico pervenuto alla banca tramite canali inusuali, non può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulteriori controlli, l'omissione di questi integra colpa ed è, quindi, ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità).
Premesso quanto sopra, innanzitutto, va rilevato che parte attrice (contravvenendo agli oneri probatori posti a suo carico) non ha prodotto il titolo negoziale posto a base delle pretese azionate in giudizio, ovvero il contratto di apertura di conto corrente stipulato con la banca convenuta, così come non risulta depositato l'estratto conto del periodo in cui sono stati eseguiti i bonifici per cui è causa (invero, al riguardo è opportuno evidenziare che nelle richieste di documenti depositate in atti, inviate a mezzo mail alla banca convenuta dalla società attrice, non risulta specificamente indicata la predetta documentazione e, comunque, la stessa parte attrice,
5 pur avendo dedotto già nell'atto introduttivo del giudizio di aver ottenuto l'estratto conto relativo al trimestre aprile/giugno 2016 nel mese di novembre 2016 – circostanza ribadita anche a pagina 3 della memoria difensiva conclusiva depositata l'11.10.2024 – non ha, comunque, provveduto a depositare tale documento in giudizio). Né si sarebbe potuto sopperire a tali lacune probatorie con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., chiesto da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e disatteso con ordinanza del 18.05.2021 (a fronte dell'istanza ex art. 119 Tub riguardante la stessa documentazione inoltrata alla banca convenuta solo nel novembre 2019, quindi in corso di causa). Invero, posto che, come rilevato anche in detta ordinanza, l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio meramente eccezionale e residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto che si intende dimostrare con l'invocata esibizione non è acquisibile aliunde e i relativi documenti (specificamente indicati e certi nella loro esistenza) sono indispensabili e necessari per la decisione della causa, è, altresì, pacifico che “L'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” (cfr. Cass. civ. n.
17948/2006, nonché, in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. n. 22255/2023, con cui è stato ribadito che “L'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e per nulla destinato a sollevare la parti dall'onere probatorio su ciascuna gravante in dipendenza della operatività delle regole di cui all'art. 2697 Cc”). Peraltro, è stato osservato che, laddove ad agire in giudizio sia (come nella specie) una società di capitali, deve considerarsi che la stessa è tenuta alla conservazione della propria documentazione contabile, con ogni correlata conseguenza in punto di onere della prova nel processo (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. n. 6511/2016, in motivazione, nella parte in cui è stato rilevato: “la parte ricorrente è una società di capitali che, a sua volta, per ovvie ragioni di ostensione - anche a terzi: soci e contraenti - della propria contabilità, aveva il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione richiesta alla controparte (ovvero il contratto di conto corrente con essa stipulato e la documentazione relativa al rapporto) e che solo, in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi, avrebbe potuto richiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale, di ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla ; nonché, in senso conforme, Corte di appello Bologna n. 1349/2023). CP_1
Così come, nella citata pronuncia di legittimità n. 6511/2016 è stato rilevato che il principio di prossimità o vicinanza della prova (in quanto eccezionale deroga al canonico regime della ripartizione dell'onere probatorio secondo il principio che impone un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat) deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, nel caso di specie negata (parimenti alla fattispecie in esame) dall'obbligo previsto dall'art. 117 Tub, secondo cui, in materia bancaria, "I contratti sono redatti
6 per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (né, giova precisare, nel caso in esame alcunché è stato contestato in ordine all'effettiva consegna in favore della società attrice di una copia del contratto di apertura del conto corrente utilizzato per eseguire i bonifici per cui è causa).
In ogni caso, a fronte delle lacune probatorie sopra evidenziate, si evince dagli atti di causa
(anche alla luce di quanto dedotto dalle parti e non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che il conto corrente n. 39434.63 è stato aperto, in data 16.10.2014, da
[...]
, nella qualità di direttore generale della presso la Per_1 Parte_1 Controparte_1
, filiale di Amantea;
tale conto corrente, intestato alla era
[...] Parte_1
“dedicato” all'accredito e alla gestione del Fondo Rotativo istituito dalla Regione Calabria, essendosi la medesima società aggiudicata la procedura per la selezione di un partner per il service finanziario connesso alla gestione dello stesso Fondo indetta dalla Controparte_2
; altresì, in data 31.10.2014, è stata stipulato il relativo contratto (prodotto in atti) tra
[...] quest'ultima (ente in house della Regione Calabria) e la società aggiudicataria, in CP_2 persona di , nella qualità di amministratore delegato. Inoltre, dalla visura Persona_1 camerale della (prodotta da tale società unitamente alla memoria ex art. 183, Parte_1 comma 6, n. 2 c.p.c.) risulta che dal 21.10.2014 rivestiva la carica di Persona_1 amministratore delegato e legale rappresentante della avendo, tra l'altro, i Parte_1 seguenti poteri: “1. DARE ESECUZIONE ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA;
7. COMPIERE
ATTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI PREDETTI FONDI DELLA SOCIETA' ED IN
PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO (…) SOTTOSCRIVERE I FINANZIAMENTI,
EFFETTUARE LE ELARGIZIONI IN FAVORE DEI BENEFICIARIA E CURARE I RELATIVI
INCASSI MENSILI SUI CONTI CORRENTI BANCARI, GESTIRE LA LIQUIQUIDITA',
DISPORRE I PRELIEVI E VERSAMENTI SUGLI SPECIFICI CONTI ATTIVI E PASSIVI, NEI
LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, FIRMANDO ASSEGNI, DISPOSIZIONI E
QUIETANZE, TRATTANDO CONDIZIONI MODALITA' E PROCEDURE” (cfr. pag. 51).
Nonché, secondo quanto riportato nella suddetta visura camerale, lo Statuto societario prevedeva, con riguardo all'organo amministrativo (come rilevato anche dalla banca convenuta), che la gestione della società spettasse esclusivamente agli amministratori, abilitati a compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, contemplante anche l'attività di concessione di finanziamenti (cfr. art. 21); che l'organo amministrativo, qualunque fosse stata la sua composizione, avesse tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli riservati ai soci per legge o in base allo stesso Statuto, nonché potesse nominare direttori generali (cfr. art. 24); che gli amministratori avessero la rappresentanza generale della società (cfr. art. 25).
7 Pertanto, non corrisponde al vero quanto dedotto dalla nell'atto di citazione (e Parte_1 ribadito dal Fallimento della medesima società nell'atto con cui si è costituito in giudizio) circa il fatto (fermamente contestato dalla banca convenuta) che, all'epoca dell'esecuzione dei bonifici per cui è causa, la rappresentanza della società era affidata per le operazioni straordinarie (quali quelle oggetto del contendere) esclusivamente al Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre aveva poteri limitati all'ordinaria amministrazione, Persona_1 ragion per cui la banca convenuta avrebbe dovuto rifiutare l'esecuzione dei bonifici in questione. Invero, tali bonifici effettuati da nelle date dell'1.04.2016 e Persona_1
4.04.2016 rientravano (alla luce di quanto risultante dal compendio documentale in atti) nell'oggetto sociale dalla e nei poteri dello stesso soggetto, quale Parte_1 amministratore delegato della medesima società. Né risulta provato (stante la mancata produzione del relativo contratto) che il conto corrente di cui si discute fosse, come asserito da parte attrice, a doppia firma, ovvero che l'esecuzione delle operazioni relative al medesimo conto necessitassero della forma sia del Presidente del Consiglio di amministrazione, che dell'amministratore delegato, in persona di . In realtà, anche tale circostanza Persona_1
(che non trova riscontro in quanto indicato nella visura camerale in atti) è stata fermamente contestata dalla banca convenuta, la quale ha, invece, dedotto che il conto corrente in questione prevedeva una modalità di firma cd. “ordinaria disgiunta”, con l'unico soggetto abilitato ad operarvi individuato nella persona , si ribadisce, all'epoca dei fatti di causa, Persona_1 amministratore delegato della società correntista. Inoltre, tanto trova conferma nella richiesta di applicazione di misura cautelare del 13.12.2016 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (depositata dalla società attrice), in cui è, tra l'altro, imputato a
, quale socio e amministratore delegato della di aver distratto i Persona_1 Parte_1 fondi pubblici destinati al progetto denominato “Credito Sociale”, di cui aveva il possesso e la disponibilità, unitamente al conto corrente n. 39434.63 (ovvero quello si cui si discute nel presente giudizio) su cui tali fondi erano stati accreditati, essendo, peraltro, l'unico soggetto delegato ad operare sul medesimo conto “dedicato” (cfr. il capo di imputazione di cui alla lettera n) riportato a pagina 10 dell'anzidetta richiesta di applicazione di misura cautelare, nonché quanto esplicitato alle successive pagine 180 e ss. con preciso riferimento alla posizione di
, in cui si parla anche dei bonifici bancari per cui è causa, precisando, tra Persona_1
l'altro, che con la società svizzera beneficiaria di tali bonifici intercorrevano rapporti apparentemente commerciali/finanziari, sicché, ancor più, dette operazioni, per quanto di interesse, non avrebbero potuto destare sospetti nella banca convenuta in relazione ai fatti di causa). In ordine, poi, in ordine all'utilizzo ai fini della decisione delle risultanze istruttorie acquisite in atti anche a sfavore della parte che le ha fornite, è pacifico che, nel nostro ordinamento processuale, vige, in uno con il principio dispositivo, quello cosiddetto "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual
8 che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (cfr. in questi termini, ex multis, Cass. civ. n.
23286/2024).
Dunque, non risulta dal compendio probatorio in atti che la banca convenuta sia effettivamente incorsa in una condotta violativa dei doveri di diligenza, buona fede e correttezza connessi allo svolgimento della propria attività professionale, tale da configurare una sua responsabilità contrattuale. Invero, se i bonifici eseguiti da nelle date dell'1.04.2016 e del Persona_1
4.04.2016 (indicanti come causale la dicitura “Progetto Giubilare”, circostanza di cui si dà atto anche nella sopraindicata richiesta di applicazione di misura cautelare e, comunque, non contestata da parte attrice), oltre a rientrare nell'oggetto sociale della società correntista, erano compresi nelle operazioni rientranti nei poteri dello stesso , quale Persona_1 amministratore delegato e legale rappresentante della medesima società (oltre che unico soggetto abilitato ad operare sul conto corrente) non si evince la ricorrenza di peculiari circostanze ictu oculi anomale che avrebbero dovuto suggerire alla banca convenuta, in virtù della diligenza esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c., di rifiutare l'esecuzione dei bonifici in questione, data la natura sospetta degli stessi, avvertendo dell'accaduto la (in Parte_1 persona di un soggetto diverso dall'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., abilitato ad operare in via esclusiva sul conto corrente in questione). Né può ritenersi dirimente, ai fini della configurabilità di una condotta colposa della banca convenuta, il fatto che la società beneficiaria dei due bonifici oggetto del contendere avesse sede in Svizzera, se si considera
(oltre a quanto già evidenziato con riguardo a quanto riportato nella richiesta di applicazione di misura cautelare del 13.12.2016 depositata in atti) che l'art.
5.5. della convenzione stipulata tra la e la (per quanto non vi è prova che tale Parte_1 Controparte_2 convenzione, unitamente alla relativa documentazione, sia stata consegnata alla banca convenuta in occasione della stipula del contratto di apertura di conto corrente) prevedeva, con riferimento ai soggetti beneficiari dell'accesso al credito erogato con il Fondo Rotativo, che lo stesso era destinato a finanziare interventi a sostegno di soggetti operanti nel territorio della
Regione Calabria. Pertanto, la circostanza che la sede della società destinataria dei bonifici per cui è causa era ubicata al di fuori del territorio della Regione Calabria (ovvero in Svizzera) non avrebbe, di per sé, potuto escludere (destando un plausibile sospetto nella banca convenuta) che la stessa società poteva comunque operare nel territorio della Regione Calabria, così potendo beneficiare dei finanziamenti in questione. Né, peraltro, alcunché è stato provato in ordine al fatto che, effettivamente, nel periodo in cui sono stati eseguiti i bonifici per cui è causa, non era possibile accedere (per cause imputabili alla banca convenuta) ai servizi online della home
9 banking del medesimo istituto di credito, così che la società correntista non aveva potuto avere contezza in tempo utile delle medesime operazioni bancarie (risultando, invero, dalle e-mail depositate in atti che le credenziali di accesso a tali servizi erano in possesso dell'amministratore della società correntista, ovvero ). Persona_1
Inoltre, posta la qualificazione come contrattuale della responsabilità imputata alla banca convenuta (per le ragioni sopra esplicitate), comunque, non sussisterebbero gli estremi per la configurabilità (in ipotesi) di una responsabilità a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto di credito della società correntista e del diritto all'immagine della stessa.
L'attrice, infatti, contravvenendo agli oneri di allegazione e probatori su di essa gravanti, nulla ha dedotto e provato in ordine alla ricorrenza dei diversi presupposti richiesti per la configurabilità di tale ulteriore e diversa forma di responsabilità, come noto, più gravosi di quelli riguardanti la responsabilità contrattuale (cfr. in proposito ex plurimis Corte appello
Catanzaro sez. I del 19.02.2018 n. 343, secondo cui “In presenza di una fattispecie qualificata dall'attore-danneggiato come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata medesima l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto e, segnatamente, del nesso di causalità tra la condotta del soggetto che si assume danneggiante e
l'evento dannoso, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva”).
Tra l'altro, alcunché è stato specificamente dedotto e provato relativamente alla natura ed entità dei pregiudizi asseritamente subiti, essendosi parte attrice limitata ad una quantificazione degli stessi nell'importo di euro 4.500.000,00 (ridotto ad euro 820.000,00 nelle note ex art. 127 ter
c.p.c. depositate in data 11.11.2024), ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa. Sul punto, è opportuno, tra l'altro, rilevare che la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale (quale è il danno all'immagine), l'onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche. In particolare, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria in tal senso non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento,
a prescindere dalla loro esatta quantificazione (cfr., al riguardo, ex multis, Cass. civ. n.
9377/2016). Così come, è noto, per quel che riguarda l'onere della prova, che il danno non patrimoniale costituisce pur sempre (anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona) un “danno conseguenza”, che va non solo congruamente allegato, ma anche debitamente provato (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; nonché, in senso conforme, Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003).
Alla luce, pertanto, di quanto sinora osservato, le domande proposte da parte attrice vanno disattese e, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va disposta la
10 condanna della stessa alla refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi delle tabelle del vigente decreto ministeriale del 10.03.2014 n. 55, come aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022,
(secondo il valore indeterminato – complessità bassa), ridotti alla metà, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
26.04.2021 n. 10984, secondo cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1086/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna il in persona del curatore p.t., alla refusione, in Parte_2 favore della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 delle spese lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge, se dovute.
Paola, 13.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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