TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/11/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15574/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Pecoraro Carmela;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Agosta Benedetta;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve darsi atto che dopo l'introduzione del presente giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiungo un accordo per la disciplina del regime di affidamento, mantenimento e visita dei figli minori nati dalla loro relazione
(6/08/2010) e (19/02/2012), sottoscritto e Persona_1 Persona_2 depositato l'1.10.2025, alle condizioni che di seguito integralmente si riportano:
“- affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, collocando i Per_1 Per_2 medesimi presso la residenza della madre, con la previsione che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori, nonché relative alla salute, vengano prese da entrambi i genitori, fatte salve decisioni di estrema urgenza non differibili, fermo restando l'obbligo di darne tempestivamente notizia all'altro genitore.
- disporre il diritto di visita del padre in tal guisa:
▪ un week-end al mese da sabato mattina alle ore 09.00 fino a domenica sera alle ore 20.00 il padre potrà recarsi a Palermo e ivi, compatibilmente con i loro impegni scolastici e non, potrà vedere i figli e trascorrere con loro il periodo appena indicato anche con pernottamento, presso l'abitazione dallo stesso all'uopo reperita;
▪ vacanze estive: in riferimento all'estate 2025, il padre potrà recarsi a
Palermo, ivi vedere i figli e trascorrere con loro 7 giorni presso l'abitazione che sarà prontamente all'uopo reperita. A partire dall'estate 2026 padre potrà trascorrere con i figli 7 giorni consecutivi presso la sua attuale abitazione o località di villeggiatura. Il relativo periodo sarà da concordare entro il 31.05 di ogni anno. Località di villeggiatura e recapiti dovranno essere comunicati in anticipo. I genitori potranno portare i minori in vacanza anche all'estero.
▪ Vacanze di Natale: in riferimento al 2025 il padre potrà vedere i figli il 24 dicembre o il 25 dicembre e/o il 31 gennaio e l'1 gennaio. Dal 2026 il padre potrà vedere i figli presso la sua attuale abitazione (o presso altra abitazione a
2 Palermo che sarà preventivamente comunicata alla madre), ad anni alterni il periodo che va 23 dicembre al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 6 gennaio.
▪ Vacanze pasquali il padre potrà vedere i figli ad anni alterni o il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo
- disporre che il padre concorra al mantenimento dei minori attraverso un versamento mensile di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, da versarsi entro il 30° giorno del mese (con decorrenza dal mese di aprile 2025 e con espressa rinuncia da parte della sig.ra alla richiesta di pagamento di somme eventualmente Parte_1 dovute a titolo di arretrati).
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori, avuto riguardo al Protocollo vigente di seguito riportato - disporre che l'assegno unico
e l'assegno di invalidità del minore verrà richiesto e percepito in Persona_2 misura pari al 100% dalla madre”.
2. All'udienza del 14/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
3. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori della coppia in quanto appaiono conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative di legge.
4. Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, cosè provvede:
1. prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori della coppia nato il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato il [...] sia regolato in base alle condizioni indicate nella motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Monica Montante.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15574/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Pecoraro Carmela;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Agosta Benedetta;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve darsi atto che dopo l'introduzione del presente giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiungo un accordo per la disciplina del regime di affidamento, mantenimento e visita dei figli minori nati dalla loro relazione
(6/08/2010) e (19/02/2012), sottoscritto e Persona_1 Persona_2 depositato l'1.10.2025, alle condizioni che di seguito integralmente si riportano:
“- affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, collocando i Per_1 Per_2 medesimi presso la residenza della madre, con la previsione che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori, nonché relative alla salute, vengano prese da entrambi i genitori, fatte salve decisioni di estrema urgenza non differibili, fermo restando l'obbligo di darne tempestivamente notizia all'altro genitore.
- disporre il diritto di visita del padre in tal guisa:
▪ un week-end al mese da sabato mattina alle ore 09.00 fino a domenica sera alle ore 20.00 il padre potrà recarsi a Palermo e ivi, compatibilmente con i loro impegni scolastici e non, potrà vedere i figli e trascorrere con loro il periodo appena indicato anche con pernottamento, presso l'abitazione dallo stesso all'uopo reperita;
▪ vacanze estive: in riferimento all'estate 2025, il padre potrà recarsi a
Palermo, ivi vedere i figli e trascorrere con loro 7 giorni presso l'abitazione che sarà prontamente all'uopo reperita. A partire dall'estate 2026 padre potrà trascorrere con i figli 7 giorni consecutivi presso la sua attuale abitazione o località di villeggiatura. Il relativo periodo sarà da concordare entro il 31.05 di ogni anno. Località di villeggiatura e recapiti dovranno essere comunicati in anticipo. I genitori potranno portare i minori in vacanza anche all'estero.
▪ Vacanze di Natale: in riferimento al 2025 il padre potrà vedere i figli il 24 dicembre o il 25 dicembre e/o il 31 gennaio e l'1 gennaio. Dal 2026 il padre potrà vedere i figli presso la sua attuale abitazione (o presso altra abitazione a
2 Palermo che sarà preventivamente comunicata alla madre), ad anni alterni il periodo che va 23 dicembre al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 6 gennaio.
▪ Vacanze pasquali il padre potrà vedere i figli ad anni alterni o il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo
- disporre che il padre concorra al mantenimento dei minori attraverso un versamento mensile di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, da versarsi entro il 30° giorno del mese (con decorrenza dal mese di aprile 2025 e con espressa rinuncia da parte della sig.ra alla richiesta di pagamento di somme eventualmente Parte_1 dovute a titolo di arretrati).
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori, avuto riguardo al Protocollo vigente di seguito riportato - disporre che l'assegno unico
e l'assegno di invalidità del minore verrà richiesto e percepito in Persona_2 misura pari al 100% dalla madre”.
2. All'udienza del 14/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
3. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori della coppia in quanto appaiono conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative di legge.
4. Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, cosè provvede:
1. prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori della coppia nato il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato il [...] sia regolato in base alle condizioni indicate nella motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Monica Montante.
4