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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro Designato, dott.ssa RI SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6157/2021 avente ad oggetto accertamento di lavoro subordinato, differenze retributive, riconoscimento di titoli e risarcimento danni
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania, via Asilo Sant'Agata n. 26, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Paratore, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in NT (CT) via Giovanni Falcone n.2, cod. fisc.: , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in NT, via Santi n. 30, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Pecorino che la rappresenta e difende, giusta memoria di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 6.02.2024
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, cod. fisc.:
, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina CH, come da procura in atti telematici
Pagina 1 E
[...]
, in persona del Ministro pro Controparte_3
tempore, cod. fisc. P.IVA_3 [...]
, cod. fisc. Controparte_4
, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Catania, ed P.IVA_4
elettivamente domiciliati presso i propri Uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina n. 149
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 19.12.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 15.10.2021 , premesso di essere Parte_1
già inserita nelle graduatorie per il personale ATA, in breve, ha esposto:
- che in data 15.10.2020 ha sostenuto un colloquio di lavoro con il legale rappresentante di all'esito “convenendo l'assunzione attraverso contratto di Controparte_5 lavoro subordinato a tempo indeterminato come assistente amministrativa”, in forza del quale
“ha svolto dal 16/10/2020 al 3/06/2021 alle dipendenze di … con Controparte_6 qualifica di assistente amministrativo” le proprie prestazioni “senza soluzione di continuità con orario settimanale dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30” che, “al netto delle chiusure per zona rossa intervenute tra novembre e dicembre a NT (dal 19/11/20 al 03/12/20), proseguiva fino a gennaio 2021 inoltrato”, stante che intorno “…la metà circa di gennaio 2021
… la prestazione si riduceva a due giorni la settimana (martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30) ed ad un sabato al mese (sempre dalle 8,30 alle 13,30)”;
- che, tuttavia, il rapporto di lavoro in parola non è stato mai regolarizzato “se non attraverso due collaborazioni senza vincolo di subordinazione con associazioni culturali (nella cui compagine societaria figura il l.r. della convenuta … e precisamente IM e CP_7 [...]
)”, mentre dal 13.01.2021 al 30.6.2021 come contratto a tempo determinato part time CP_8
per 5 ore settimanali, con inquadramento nel livello 1° del CCNL scuole laiche private quale applicata di segreteria, laddove, invece, la stessa avrebbe dovuto essere inquadrata nel IV livello del detto CCNL;
Pagina 2 - che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la stessa è stata costretta dal legale rappresentante della società convenuta a restituire per le giornate di lavoro pattuite le somme indicate nelle buste paga dalla stessa firmate, spingendosi ad affermare il primo che, comunque, durante il lockdown, la stessa avrebbe percepito la cassa integrazione e la disoccupazione nonché poi ottenuto il riconoscimento del punteggio per il servizio svolto;
- che la stessa, “pur di non perdere il punteggio, sottoscriveva i simulati rapporti di collaborazione (che si impugnano ex art. 2113 c.c. in questa sede)”, svolgendo di fatto la propria attività lavorativa gratuitamente, avendo “come esclusivo riconoscimento sinallagmatico il punteggio, dovendo la ricorrente restituire quanto simulatamente riconosciuto in termini economici”;
- che dal 10.05.2021 al 18.05.2021 la struttura è rimasta chiusa per cinque giorni a causa della positività al Covid-19 di un discente e, al rientro, effettuato in data 20.05.2021, la stessa è stata informata che il punteggio di maggio 2021 non le sarebbe stato riconosciuto e che la sua presenza in ufficio non era più necessaria avendo provveduto la società ad assumere altro personale, con la precisazione che la stessa avrebbe ottenuto il punteggio di giugno 2021 solo a seguito della restituzione della retribuzione di aprile 2021 e della prestata disponibilità a cambiare le turnazioni in essere fino al 30.06.2021;
- che la stessa “si poneva in ferie comunicando che non si sarebbe più recata a lavoro e … in data 07/6/21 a mezzo di questa difesa diffidava la società … (che) rispondeva con pec del
15/6/21 … negando la sussistenza di alcun rapporto di lavoro prima del 13/01/21, accusando(la) … di false dichiarazioni diffamatorie e contestando l'assenza ingiustificata dal
13/5/2021 al 03/6/2021”, laddove dal 10 al 18 maggio 2021 l'assenza era dovuta per la presenza di un bambino affetto da covid e dal 21 maggio al 3 giugno 2021 per ferie;
- che la stessa è creditrice della retribuzione prevista dal CCNL per l'effettivo orario di lavoro svolto e la qualità delle prestazioni rese, tredicesima, ferie e del TFR per un ammontare complessivo di euro 6.646,14, oltre contributi previdenziali;
- che, inoltre, “la valutazione del servizio prestato presso scuole paritarie, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA ai sensi del D.M. 640/2017, come assistente amministrativo è valutato la metà … (per cui) per ogni anno di servizio sono attribuiti tre punti ovvero per ogni fase o frazione superiore a 15 giorni 0,25 punti…” e dal mancato e parziale riconoscimento del punteggio la stessa ha subito un danno “che si stima in una annualità della retribuzione full time pari ad euro 17.619,42 o in quello che sarà ritenuto più equo dal giudice”.
Pagina 3 Su tali premesse, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire testualmente “… dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato prestato dalla (stessa) … alle dipendenze della convenuta con le modalità di cui in narrativa;
conseguentemente, previo adeguamento (e riconoscimento) ex art.36 Costituzione sia del livello che della retribuzione sia condannare la società convenuta … al pagamento della somma di €24.265,56, per tutte le voci di cui in premessa, oltre ancora a riconoscimento del punteggio ai fini della graduatoria ATA ed ai contributi previdenziali, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto al soddisfo, oltre al rimborso delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarre ex art.93 cpc in favore del … difensore”.
In data 30.11.2021 si è ritualmente costituito l' depositando nel fascicolo telematico CP_2
memoria difensiva con la quale ha assunto di non essere a conoscenza di quanto rassegnato in fatto dalla ricorrente e, comunque, di aver interesse all'accertamento per cui è causa entro i limiti della maturata prescrizione dei contributi.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto “pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio, dichiarando, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, l'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi e … nei limiti di quanto eventualmente non prescritto, di volersi condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di CP_2
lavoro, unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione della contribuzione prescritta (Cass n.1703 del 1991 e 23142 del 2020). Con il favore di spese ed onorari di causa
a carico di chi di ragione, come per legge”.
In data 06.06.2022 si è ritualmente costituita in giudizio la
[...]
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva Controparte_9
con la quale, in via preliminare, ha disconosciuto le registrazioni prodotte dalla ricorrente ed assunto la non utilizzabilità della trascrizione di esse, al riguardo assumendo:
- che trattasi di documenti decontestualizzati rispetto alle conversazioni originali per quanto meglio chiarito in tale scritto difensivo e peraltro prodotti in stralcio al fine di precostituire un impianto probatorio ad hoc, non avendo provveduto ad avanzare alcuna richiesta restitutoria né in concreto essendo stata mai effettuata alcuna restituzione da parte della , tanto che Parte_1
nelle azionate conversazioni si è parlato semplicemente di soldi in generale e non di buste paga.
- che, così, ad esempio, le somme oggetto della traccia audio n. 5 del 23.03.2021 non si riferiscono alla busta paga, bensì alla cifra pari ad euro 200,00 precedentemente anticipata alla
Pagina 4 ricorrente “per far fronte alle spese dell'automobile … abbuonando la restante somma per evitare di metter in difficoltà la ricorrente”;
- che, nel merito, “l' provvede a mandare presso “ Parte_2 [...]
” dei propri associati in funzione di animatrici, a titolo totalmente gratuito, escluso CP_1 un rimborso spese forfettario e che “ ” provvede a rilasciare attestazione di CP_1 frequenza e di svolgimento della mansione di animatore” e , regolarmente tesserata Parte_1 con l'associazione IM , in data 15.10.2020 ha intrapreso, insieme ad altro CP_7
personale, un rapporto di collaborazione come animatrice, laddove il rapporto di lavoro a tempo determinato ha avuto inizio con la stessa convenuta solo dal 13.01.2021 come personale a.t.a.;
- che “l'attività prestata a titolo di volontariato tramite l'associazione non Parte_2 era e non è propedeutica alla contrattualizzazione con “ ”, né è imposta, come CP_1 vorrebbe … far credere la ricorrente , per una successiva contrattualizzazione”; Parte_1
- che non vi è stata mai alcuna restituzione di somme portate dalle buste paga e “il l.r. della società convenuta, per avvantaggiare la stessa, le ha raggruppato le ore in due giorni settimanali” sì da farla viaggiare il meno possibile;
- che, perciò, dal momento della formale assunzione della ricorrente quale personale a.t.a., datata 13.01.2021, l'orario di lavoro della ricorrente è di 5 giorni settimanali e con necessaria esclusione del sabato atteso che in tale giorno la segreteria rimane chiusa;
- che la ricorrente non ha mai avuto e/o acquisito, alcun diritto alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, avendo intrattenuto un unico contratto di lavoro per un periodo di circa sei mesi, per soddisfare un'esigenza temporanea della società resistente;
- che la sospensione delle attività didattiche per aver riscontrato la presenza di un bambino positivo non implica la chiusura della segreteria della scuola, restando detto ufficio aperto anche nel caso di sospensione delle attività didattiche, per cui avrebbe dovuto Parte_1
recarsi a lavoro anche durante quei periodi, ma la stessa non lo ha fatto né ha comunicato preventivamente alla società ricorrente le proprie assenze o l'intenzione di voler fruire delle ferie maturate, assentandosi in maniera del tutto arbitraria, fino a quando non ha ricevuto la contestazione delle assenze da parte della resistente e solo allora la ricorrente ha CP_9
comunicato che i giorni di assenza erano da considerarsi fruizione di ferie, trascurando che esse avrebbero dovuto concordarsi con il datore di lavoro;
- che la ricorrente è in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e non di laurea, per cui non meritano tutela le doglianze mosse in ordine all'inquadramento delle prestazioni professionali espletate, senza neppure indicare le mansioni superiori concretamente
Pagina 5 svolte e quelle attribuite consistenti nell'accudire i bambini, nell'occuparsi di aprire la porta all'arrivo dei genitori e di controllare i bambini durante la merenda;
- che la domanda di risarcimento del danno e le pretese contributive avanzate in ricorso sono destituite di fondamento.
In considerazione delle deduzioni che precedono, la società resistente ha chiesto di “… disporre lo stralcio dal fascicolo di causa di tutte le registrazioni prodotte dalla ricorrente e la non utilizzabilità delle stesse come prove per i motivi intra meglio esplicati nel merito, senza recedere dalla superiore eccezione preliminare, accogliere tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni formulate nel presente atto dalla resistente - accertare Controparte_6
e dichiarare che tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dalla ricorrente Parte_1
sono integralmente inammissibili, infondate in fatto e in diritto , pretestuose e comunque
[...] non provate, come meglio esplicato nel corpo della presente comparsa e, per l'effetto rigettarle integralmente;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del
…procuratore che si dichiara antistatario, ex, art. 93 c.p.c.”.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 17.06.2022, è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell' , la quale, poi, si è costituita l'8.11.2022 Controparte_10
depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto di essere estranea ai fatti di causa, non essendo stati impugnati atti ascrivibili alla stessa né essendo stata allegata e provata la richiesta di inserimento in graduatoria e, “Anche nel caso n cui codesto Tribunale dovesse riconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro la ricostruzione della carriera ai fini della progressione nelle graduatorie ATA dovrà essere valutata separatamente in apposito procedimento amministrativo, che terrà conto anche delle pregresse esperienze professionali pur se conseguenti ad accertamento giudiziale”.
Conseguentemente, il resistente ha chiesto di “Ordinare l'estromissione della CP_3
scrivente amministrazione dal giudizio per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onerari di giudizio”.
All'udienza del 4.04.2025 è stato avviato il procedimento di notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. atteso che la ricorrente “nel conclusum ha chiesto, tra l'altro, “il riconoscimento del punteggio ai fini della graduatoria ATA” assumendo a pag. 11 di voler opporre le statuizioni giudiziali all'Amministrazione scolastica, convenuta nel presente giudizio, affinché “accetti e riconosca il punteggio giudizialmente accertato”; tuttavia, all'udienza del 17.09.2025, parte ricorrente ha rappresentato di non aver provveduto alla notifica per pubblici proclami, chiedendo di essere rimessa in termini per effettuare tale incombente;
quindi, con provvedimento emesso in pari data, l'istanza di rimessione in parola è
Pagina 6 stata rigettata, in quanto “le circostanze invocate dall'istante … non legittimano la concessione di un nuovo termine, posto che non valgono ad evidenziare la non imputabilità della mancata proficua attivazione della procedura notificatoria” e, inoltre, “considerato che la pretesa correlata al riconoscimento del punteggio in graduatoria si fonda su di una causa petendi autonoma rispetto alle ulteriori azionate”, la controversia in parola è stata rinviata per consentire alle parti di interloquire in ordine alle conseguenze in rito dell'omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio a tal fine stabilito con provvedimento del 27.05.2025.
Il contenzioso de quo è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali nonché l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile;
infine, all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, trattenuto in decisione a norma dell'art. 429 c.p.c..
________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va ribadito quanto già osservato con ordinanza resa il
17.09.2025 alla quale per brevità si rinvia, atteso che nei confronti dei terzi controinteressati iscritti nelle graduatorie di interesse della ricorrente non è stata tentata alcuna notifica entro il termine assegnato con provvedimento del 27.03.2025 e, come già osservato con la successiva ordinanza del 22.10.2025, “l'eventuale inserimento dell'aspirante nelle graduatorie o
l'ipotetico riconoscimento di un maggior punteggio in favore dello stesso è potenzialmente idoneo a produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di coloro che sono già inseriti in esse e come tali assumono nell'ambito del presente giudizio la veste di litisconsorti necessari”.
Giova sottolineare che nel presente giudizio la pretesa della ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA si presenta autonoma rispetto alle ulteriori questioni relative alla vicenda lavorativa prospettate in ricorso, configurando un rapporto processuale accessorio che, per quanto connesso a queste ultime, è comunque sul piano strettamente giuridico distinto da esse, sicché deve dichiararsi estinta a norma del comma
III dell'art. 307 c.p.c. soltanto la controversia afferente al preteso riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del punteggio per il servizio espletato presso la scuola paritaria resistente.
Ciò posto, il thema decidendum residuo riguarda l'esatta perimetrazione temporale del vincolo di subordinazione intercorso tra e la società resistente, l'accertamento Parte_1 dell'inquadramento contrattuale dell'attività lavorativa espletata dalla prima e dell'asserita omessa corresponsione, da parte della seconda, del trattamento economico proporzionale all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente tanto sul piano qualitativo quanto sotto il profilo
Pagina 7 quantitativo e temporale, innestandosi, poi, nell'ambito della questione da ultimo indicata le ulteriori rivendicazioni a carattere contributivo spiegate in ricorso.
Procedendo gradualmente, la ricorrente ha assunto di aver intrattenuto, senza soluzione di continuità, soltanto con la cooperativa un rapporto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato dal 16.10.2020 e non per come indicato nella comunicazione unilav e nelle buste paga versate in atti un rapporto di lavoro a tempo determinato efficace dal 13.06.2021, sostenendo in quest'ottica che le collaborazioni intercorse con le Associazioni culturali
[...]
ed , “nella cui compagine sociale figura il l.r. della convenuta” erano Pt_2 Controparte_8
solo apparenti, senza avanzare alcuna domanda nei confronti di dette associazioni ovvero in termini di plurisoggettività e di contitolarità dal lato passivo del vincolo negoziale oggetto di causa, tanto da non estendere il contraddittorio nei confronti di dette associazioni né, in proprio, di Persona_1
La società resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha dedotto che “la ricorrente ha avuto accesso alla struttura fin dal 15 ottobre 2020, ma solamente in qualità di animatrice a titolo gratuito e in virtù dell'accordo stipulato tra la società resistente e CP_1
l'associazione della quale la stessa risulta essere tesserata”, sostenendo che Parte_2
“tra le associazioni ci sia stato nel tempo e ci sia ad oggi, un rapporto di collaborazione in virtù del quale l' provvede a mandare presso “ ” Parte_2 CP_1
dei propri associati in funzione di animatrici, a titolo totalmente gratuito, escluso un rimborso spese forfettario e che “ ” provvede a rilasciare attestazione di frequenza e di CP_1 svolgimento della mansione di animatore”.
Dalla documentazione in atti non vi è prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l' né invero con altro soggetto nel Parte_2 periodo ricompreso dal 15.10.2020 al 12.01.2021, risultando, anzi, dalla disamina dell'estratto conto previdenziale e del “dettaglio cassetto fiscale” prodotti dall' che CP_2 Parte_1
dal 13.10.2020 al 31.12.2020 ha percepito la contribuzione figurativa NASPI per disoccupazione non agricola.
Sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere del lavoratore provare il fatto costitutivo della pretesa azionata e, dunque, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto, la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione stessa nonché l'effettivo lavoro prestato in termini di giorni e di ore;
diversamente, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero il verificarsi di circostanze estintive e/o impeditive del soddisfacimento delle pretese creditorie (Cass. 22.12.2009 n. 26985).
Pagina 8 Infatti, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi -come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo- possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cfr. Cass. 11.02.2004, n. 2622; conf., tra le tante, Cass. 11.07.2018,
n.18253; Cass. 6.08.2004, n.15275; Cass. 13.06.2003, n.9492; Cass. 22.11.1999, n. 12926;
Cass. 14.07.1993, n.7796; Cass. 14.07.1984, n.4131).
In applicazione di tali principi, quindi, è escluso che il lavoratore benefici di una presunzione di subordinazione dipendente dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé espletata, potendosi affermare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato soltanto ove lo stesso lavoratore dimostri di essere stato inserito nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative
(operae) ed il contestuale suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui (Cass.
18.06.1998 n.6114).
Sotto tale profilo, giova precisare che il carattere semplice e ripetitivo delle mansioni non può ritenersi di per sé solo indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma occorre che sia riscontrabile ulteriormente l'assoggettamento del prestatore di lavoro ad un vincolo di natura personale che ne limita la libertà al fine di perseguire il soddisfacimento delle esigenze datoriali, con conseguente inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale
(Cass. 16.05.2016, n. 10004).
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale -
Pagina 9 le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale–, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. 16.11.2018
n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009 n.26986; Cass.
9.03.2009 n. 5645; Cass.
16.11.2018 n.29646; Cass. 25.02.2019 n.5436).
Ne consegue che l'apprezzamento in concreto della riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che altre fattispecie si risolve in un accertamento di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio relativo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. 18.06.1998
n.6114), con la conseguenza che “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. 02.01.2018, n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028).
Nella fattispecie concreta, la prova orale espletata non ha fatto emergere circostanze sufficienti per affermare che il rapporto di lavoro subordinato è stato costituito tra le parti in data 16.10.2020, essendo semplicemente emerso che la ricorrente ha intrattenuto rapporti con l' , senza poter inferire dal tenore delle deposizioni rese dai Parte_2
testimoni escussi che la società resistente abbia esercitato un potere direttivo e disciplinare nei confronti della tale da poter ritenere che nel periodo in parola la libertà della Parte_1 ricorrente è stata affievolita dall'eterodirezione attuata dalla , invero CP_9 CP_1 non restando neppure affrontato nell'atto introduttivo il tema delle conseguenze alle quali la ricorrente sarebbe stata esposta in caso di mancata osservanza dell'orario di lavoro e/o dei compiti affidati ovvero circa la necessità di giustificare eventuali assenze.
Infatti, tralasciando i profili di attendibilità che può presentare la deposizione resa dal teste
, in quanto marito della ricorrente, va osservato che lo stesso ha genericamente Testimone_1
dichiarato che la moglie ha lavorato presso la società resistente senza offrire alcun elemento utile per ricostruire il binomio obbligo /coercizione su cui si struttura il vincolo di subordinazione, sì riflettendo sul punto la testimonianza de qua la sommarietà delle allegazioni assertive incentrate sulla generica indicazione dei giorni della settimana e dell'orario di lavoro, fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione.
Non a diverse considerazioni resta esposta la deposizione resa da che si è Tes_2
limitato a riferire di aver frequentato la ricorrente dalla metà del mese di ottobre 2020 fino al mese di aprile 2021 “un paio di volte a settimana”, specificando di “ferma(rsi) a NT a fare colazione con la ricorrente nel bar di fronte le Coccinelle intorno le 7,45 e stavamo insieme il
Pagina 10 tempo di mangiare qualcosa (10/15 minuti)”, aggiungendo peraltro che di non aver personalmente visto la ricorrente svolgere attività lavorativa ma “mentre facevamo colazione la ricorrente mi riferiva tutto ciò. Il sabato io però di norma non lavoravo salvo casi eccezionali, ma comunque non ci vedevamo con la ricorrente. Io e la ricorrente non abbiamo mai pranzato insieme ma qualche volta capitava che uscendo dal lavoro passavo per un saluto in quanto spesso andavo a prendere a mia moglie che lavora a NT in una azienda di Pistacchio quando mia moglie faceva mezza giornata … Non ha un giorno fisso quando fa mezza giornata ma è una cosa occasionale”, sì finendo, alla luce di quanto precede, per rendere una testimonianza de relato actoris che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è priva di pregio probatorio in quanto verte sul fatto della dichiarazione resa dalla stessa e non Parte_1 sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa.
Parimenti, la testimonianza resa da non offre elementi dotati specificità ed Testimone_3 idoneità tali da comprovare l'esistenza inter partes di un vincolo di subordinazione nel periodo in contestazione, non avendo fornito fatti volti a denotare l'esercizio di un potere gerarchico e disciplinare (come ad esempio, l'esclusività della prestazione, la necessità di richiedere permessi per assentarsi dal lavoro ovvero l'obbligo di giustificare delle assenze) restando incentrate le sue dichiarazioni soltanto sulla generica osservanza dei giorni e dell'orario, rispetto alle quale valgono le valutazioni sopra esposte. Infatti, nel confermare le circostanze di cui alla domanda n.2 della comparsa di costituzione della società resistente, la teste CH ha affermato che nel periodo tra ottobre 2020 e dicembre 2020/gennaio 2021 ha Parte_1 lavorato con l' e non con svolgendo attività di Parte_2 CP_1
animatrice e, nello specifico, occupandosi di stare con i bambini e di supportare le maestre e le educatrici, aggiungendo ancora che “a gennaio 2021, in occasione della riapertura, la ricorrente ha iniziato a lavorare con le come ATA e, se c'era necessità, cambiava i CP_1 pannolini, nonché curava l'intrattenimento ludico, era di supporto per la merenda o per
l'accoglienza per i genitori, smistamento zaini e merende. Ribadisco da ottobre a dicembre
2020 circa io e la ricorrente abbiamo lavorato per la detta associazione e da gennaio 2021 per le coccinelle;
i locali erano i medesimi, cambiano le stanze. Preciso che lo spazio ludico è differente dall'aula, per cui i bambini dell'associazione andavano nello spazio ludico e quelle delle coccinelle nelle aule della scuola dell'infanzia. Inizialmente, entrambe andavamo con
l' quasi tutti i giorni per un tot di ore la mattina, circa 8,30-13,30 e poi a gennaio Parte_2
2021 con le coccinelle è stato sporadico circa 2/3 giorni la settimana per un tot di ore la mattina, grosso modo per due /tre ore (9,00-13 all'incirca) anche perché la Parte_1
abitando ad Adrano avrebbe dovuto fare un ora al giorno di lavoro, a fronte di una strada con
Pagina 11 la macchina di un'altra ora per cui era antieconomico, per cui per facilitarla le hanno accorpato le ore in un paio di giorni la settimana. Ribadisco, anche se fisicamente il posto è sempre quello da gennaio i rapporti con l'associazione erano chiusi. … durante il periodo in cui sia io che la ricorrente lavoravamo per l'associazione vi era un rimborso spese che cambiava in base alle giornate e alle ore. Durante il periodo delle coccinelle ero pagata con busta paga”.
Per completezza, nel contesto complessivamente considerato, va osservato che il tenore degli stralci delle conversazioni intercorse con riportate nella relazione Persona_1
trascritta versata in atti quale allegato 10 del ricorso –rispetto alle quali appresso si dirà- neppure contengono per il periodo in parola dati univoci per imputarne il contenuto alla società resistente piuttosto che all'Associazione IM Ergo Sum o Eventi Etna 3.0 restando privo di pregio probatorio le considerazioni personali svolte in premessa dalla ricorrente nel commentare il contenuto delle tracce in seguito annotate, volendo trascurare che non è possibile neppure accertare in questa sede la data certa dello svolgimento di tali discorsi.
A fronte delle superiori risultanze, non si ravvisano sussistenti in atti dati rivelatori di uno stabile e continuo inserimento della nell'organizzazione lavorativa della Parte_1 cooperativa nel periodo in contestazione sì da poter affermarne che l'unico CP_1 effettivo datore di lavoro sia solo quest'ultima, non apparendo superfluo evidenziare che le carenze in punto di allegazione e di prova non possono essere colmate dal giudice facendo ricorso d'ufficio ai poteri riservati dall'art. 421 c.p.c., potendo essi integrare ma non sostituire gli oneri di parte costituendo ius receptum presso i giudici di legittimità l'impossibilità delle parti di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nei rispettivi scritti introduttivi (v. in motivazione, Cass. 12.02.2016, n. 2832; conf., in tali termini, Cass.,
27.05.2008, n. 13825, che richiama Cass. Sez. Unite, 17.06.2004 n. 11353; Cass. Sez. Unite,
20.04.2005 n. 8202 e Cass. Sez. Unite, 23.01.2002 n. 761).
E poiché “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione –ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa- non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria
Pagina 12 la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (cfr. Cass.
8.02.2010 n.2728), a fronte del petitum e della causa petendi articolati in ricorso, nessuna ulteriore statuizione va adottata con riguardo al periodo ricompreso dal 16.10.2020 e il 12.01.2021.
In considerazione di quanto precede, visto il disposto dell'art. 112 c.p.c., va affermato che è intercorso inter partes un rapporto di lavoro a tempo determinato efficace dal 13.01.2021 fino al 30.06.2021.
Quanto alle doglianze correlate all'asserito errato inquadramento contrattuale delle prestazioni rese dalla , occorre evidenziare che quest'ultima ha sostenuto la Parte_1
spettanza in suo favore del livello IV del CCNL scuola private laiche, laddove dalla consultazione delle buste paga in atti risulta che la ricorrente è stata inquadrata nel I livello del citato CCNL.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. n.8993/2011).
Più esattamente, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si struttura in tre fasi, rispettivamente dirette alla verifica in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, all'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, peraltro senza che possa ritenersi viziata l'indagine in parola ove il giudice non si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale nel caso in cui risulta comunque che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27.09.2016 n.18943).
Nello specifico, l'accertamento dell'inquadramento superiore deve essere condotto sulla scorta di un procedimento logico giuridico articolato in tre fasi che consistono: “a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda" (Cass. n. 4923/2016).
Pagina 13 E' bene sottolineare ancora che il diritto del lavoratore all'inquadramento o alla retribuzione corrispondente alla qualifica rivendicata in tanto può essere affermato in quanto vi è prova fattuale della prevalenza quantitativa o qualitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle del proprio livello di inquadramento con integrale assunzione della responsabilità propria della pretesa qualifica.
Ebbene, con riferimento alla classificazione del personale, l'art. 5 del titolo II del richiamato
CCNL diversifica il personale in varie aree e, per quanto qui interessa, colloca nell'“Area prima: servizi amministrativi, tecnici e ausiliari (ATA)”:
- nel I livello, “i lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una preparazione professionale specialistica, quali ad esempio:• accudenti;
• addetti alle pulizie;
• bidelli;
• personale di fatica;
• inservienti ai piani;
• lavoranti di cucina;
• addetti alle mense;
• custodi- portieri;
• accompagnatori di bus;
• addetti alla manutenzione ordinaria;
• addetti al giardino;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
- nel Il livello, “i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad esempio: • guardarobieri;
• autisti bus;
• infermieri;
• assistenti all'infanzia; • assistenti di scuola d'infanzia; • addetti alle aree attrezzate per l'infanzia, • assistenti alle colonie ed ai convitti;
• portieri-centralinisti; • tecnici di caldaie;
• operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta dell'archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti all'ufficio di segreteria, all'assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro, provvedendo, ove presente, all'insieme delle operazioni riguardanti la gestione del magazzino, la verifica e la conservazione delle merci;
• bagnini;
• modelli viventi;
• infermieri generici;
• camerieri specializzati nel settore per mansione unica;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria”;
- nel III livello, “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell'ambito di procedure predeterminate;
• cuochi;
• capisala e camerieri con diploma di scuola alberghiera;
• operatore di biblioteca;
• applicati di segreteria: personale addetto prevalentemente ad effettuare prestazioni ed attività nel campo amministrativo, contabile, tecnico e didattico-organizzativo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso, sulla base di istruzioni del segretario-coordinatore amministrativo, ove presente, o del Direttore, del Preside e del
Pagina 14 Gestore dell'istituto nella predisposizione di atti amministrativo-contabili e negli adempimenti didattico-organizzativi; • infermieri professionali;
• aiuti economi amministrativi;
• aiutanti tecnici di laboratorio;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria”;
- nel IV livello, “i lavoratori che svolgono attività per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni • segretari amministrativi: personale che, con funzioni di coordinamento in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni sulla base di direttive di massima impartite dalla Direzione
o dal gestore e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile- amministrativo e didattico-organizzativo, adottati nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi nonché controllare la correttezza giuridica degli atti prodotti;
• addetti al telemarketing;
• coordinatori e tutor: impegnati in attività di assistenza e tutoraggio degli studenti nei momenti di verifica previsti dopo le attività didattiche in presenza, multimediali o in FAD, in attività di conversazione e pratica per consolidare le conoscenze linguistiche acquisite”.
Nella fattispecie concreta, dalla deposizione resa dal teste CH si apprende che la ricorrente ha “lavora(to) con le Coccinelle da gennaio fino a maggio, perché poi c'era il matrimonio o si doveva sposare ora non ricordo, e in questo periodo, come ho detto, ha fatto la presa in carico dei bambini, smistamento zaini e questa è una attività che si protrae fino alle
9,30 circa. E dopo la ricorrente era di supporto alle insegnanti, collaborando alla merenda, e supportando le educatrice o le insegnati, es. prendeva il materiale, si sedeva vicino, prendeva i colori o giochi, nonché effettuava una vigilanza attiva sui bambi per evitare che si facessero male. Una classe di materna era composta non più di 15 bambini perché con il lookdown molti genitori non li hanno più mandati a scuola e del nido non era frequentato più di 10 bambini
In senso contrario a tali risultanze non sono emersi elementi dotati di valenza probante né dalla testimonianza rese dal teste né da quella resa dal teste e la stessa società Tes_1 Tes_2 resistente a pag. 16 della memoria di costituzione ha ammesso che “le mansioni svolte dalla ricorrente presso le coccinelle erano le seguenti: accudiva i bambini, si occupava di aprire la porta all'arrivo dei genitori e di controllare i bambini durante la merenda”.
Pagina 15 Nessuna prova è presente in atti per ritenere che abbia svolto prestazioni di Parte_1
coordinamento in condizione di autonomia operativa disponendo adeguati di poteri di iniziativa esercitati sulla base di direttive di massima della parte datoriale né tanto meno per ritenere che abbia svolto attività contabili-amministrativi e didattico-organizzative complesse, quali l'elaborazione di situazioni contabili, di bilanci preventivi o consuntivi, veridica della correttezza giuridica degli atti prodotti;
tutoraggio degli studenti nei momenti di verifica previsti dopo le attività didattiche in presenza, multimediali o in FAD, in attività di conversazione e pratica per consolidare le conoscenze linguistiche acquisite, essendo semplicemente emerso che la stessa ha coadiuvato le maestre e le educatrici in momenti ricreativi e per attività estranee alla didattica in senso stretto
Parimenti, non vi è prova che la ricorrente abbia predisposto atti amministrativi-contabili ovvero si sia occupata di adempimenti didattico-organizzativi attraverso l'utilizzo di apparecchiature tecniche complesse propri del livello III del detto contratto collettivo, laddove le prestazioni di assistente all'infanzia o di assistente in scuola d'infanzia, al pari a quella di addetta alle aree attrezzate per l'infanzia, non diversamente dalla figura dell'operatore amministrativo, sono indifferentemente ascritte dalle parti sociali nel livello II del CCNL in parola.
In ragione di quanto precede, valutata l'esperienza lavorativa pregressa maturata dalla ricorrente (v. scheda anagrafico –professionale sap infra all. 4 del ricorso) ed avuto riguardo che dal 13 gennaio 2021 fino alla fine del rapporto di lavoro, si è occupata presso la Parte_1 scuola dell'infanzia resistente di prestare cura, assistenza, animazione e vigilanza di bambini di tenera età supportando il loro sviluppo cognitivo e sociale in collaborazione con educatori ed insegnanti, va ritenuto più appropriato l'inquadramento delle sue prestazioni di lavoro nel livello II del CCNL de quo, implicando l'espletamento di esse il possesso di normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite non risolvendosi l'attività prestata in mere incombenze pratiche di carattere elementare, sì restando prive di pregio le diverse allegazione difensive ribadite anche dal tecnico di parte resistente nel corso del dialogo peritale.
Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie, può ritenersi riscontrato che nel periodo in esame la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato due giorni la settimana (martedì e giovedì) dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e un sabato al mese, dalle 8,30 alle 13,30.
Muovendo dall'accertamento giudiziario sopra cristallizzato è stato dato incarico ad un CTU contabile di verificare la sussistenza, a favore della ricorrente, di differenze retributive per il
Pagina 16 lavoro espletato riconducibile al livello II del richiamato CCNL tenendo conto del periodo di ferie fruito dalla stessa dal 19.05.2021 fino al 30.05.2021 e che il rapporto di lavoro di fatto è rimasto sospeso sostanzialmente dal 3.06.2021 fino alla data del 30.06.2021 in considerazione della vertenza insorta tra le parti, senza che rilevi approfondire in questa sede la dinamica risolutoria del vincolo negoziale, in quanto alcuna parte ha avanzato pretese economiche né di altra natura correlate ad essa.
Aderendo al mandato conferito e alle disposizioni e alle tabelle retributive del CCNL
ANINSEI, in virtù degli accertamenti esperiti e delle elaborazioni contabili analiticamente descritte nelle appendici allegate alla consulenza d'ufficio, l'ausiliario di questo giudice ha provveduto, sulla base dei minimi retributivi accertati e dei ratei attribuibili per anno, a determinare la retribuzione dovuta alla ricorrente per l'attività lavorativa e al computo degli importi maturati a titolo di tredicesima, di trattamento di fine rapporto e, in conformità al disposto degli artt. 34 e 35 del richiamato CCNL, di indennità ferie non fruite residue.
In considerazione di quanto precede e di quanto meglio considerato ed esposto nell'elaborato peritale che, per brevità, qui è da intendersi trascritto, è rimasto accertato che l'ammontare degli emolumenti maturati dalla ricorrente con riguardo al rapporto di lavoro in parola ammonta a complessivi euro 1.793,94 di cui euro 1.537,77 a titolo di differenze retributive, euro 50,39 a titolo di tredicesima mensilità, euro 118,40 ed euro 87,38 a titolo di indennità per ferie non godute.
La metodologia con cui è stata condotta l'indagine peritale in parola appare immune da vizi logici, aderente in maniera precisa ed esauriente al mandato conferito ed essendo stata condotta nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva resta condivisa da questo Giudice.
Fermo quanto rilevato dal CTU nella relazione peritale, stante le complessive emergenze istruttorie, va osservato che parte ricorrente ha dedotto di non aver percepito l'ammontare delle buste paga per esser stata costretta a restituire a quale legale Persona_1 rappresentante della società resistente, le somme versate da quest'ultima a titolo di retribuzione.
Al riguardo, è pacifico tra le parti che allo stato è ancora pendente anche per i fatti in parola il processo penale promosso a carico di . Persona_1
Ebbene, impregiudicato l'accertamento della responsabilità penale del predetto e la conseguente tutela della lavoratrice in tale sede, limitatamente a quanto attiene al presente giudizio non si può tralasciare che la trascrizione dei colloqui intercorsi con
[...]
versata in allegato al ricorso quale all. 10 –in disparte che non reca attestazione di Persona_1
conformità al contenuto delle conversazioni acquisite nel processo penale-, risulta unilateralmente formata dalla parte ricorrente che intende giovarsene e, peraltro, integrata da
Pagina 17 apprezzamenti personali della stessa, per cui non può ritenersi sufficiente in ambito processualcivilistico a costituire prova, in senso proprio, degli assunti difensivi della a fronte delle restanti scarne emergenze istruttorie offerte a tal riguardo. Parte_1
Di qui, risultando che la in data 22.02.2021, 9.03.2021, Controparte_9
6.04.2021 e 7.05.2021 ha corrisposto a mezzo bonifico somme per un ammontare complessivo di euro 496,51 a titolo di retribuzione (v. infra all. 4 del ricorso), in difetto di prova di ulteriori pagamenti che era onere della parte datoriale fornire nel rispetto di quanto stabilito dal comma
912 dell'art. 1 della l. n.205/2017, va disposta la condanna della Controparte_9
al pagamento del credito di euro 1.297,43.
[...]
A norma dell'art. 429 c.p.c., competono alla ricorrente sulla posta economica in parola gli interessi e la rivalutazione, della maturazione fino all'effettivo soddisfo, come per legge.
Per l'effetto, la domanda di regolarizzazione contributiva della posizione contributiva di
è da accogliere per le somme che sia possibile ancora giuridicamente versare Parte_1
entro i limiti dei termini prescrizionali di cui all'art.3 della l. n.335/1995.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte ricorrente nei confronti della società resistente per il “mancato e parziale riconoscimento del punteggio” per il servizio prestato presso di essa, giova soffermarsi sul quadro normativo di riferimento.
A tal fine, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità va rilevato che “il legislatore con la L. n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. … ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 356 condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi del R.D. 21 marzo 1935, n. 1118, art. unico, lett. b); c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti.
Pagina 18 Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l'assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l'insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch'esse oggetto della valutazione prescritta dall'art. 357
T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall'art. 356.
Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485.
… Al contrario per la scuola paritaria il legislatore, con la L. n. 62 del 2000 ha richiesto, per quel che qui rileva,.... g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l'assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dalla L. n. 62 del 2000, art. 1 sono quelli "di settore" e non quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 2001.
Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria, ma a quest'ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile la tesi, sulla quale il ricorso si incentra, della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l'insegnamento presso gli istituti pareggiati.
Questa tesi è smentita in radice dal D.L. n. 250 del 2005, art. 1 bis, convertito dalla L. n. 27 del 2006, che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l'art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza del T.U., art. 360, comma 6, riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo
"personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti".
Pagina 19 … Alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altri contesti,
(riconoscimento dell'anzianità ai fini della mobilità territoriale e della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento) ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione il D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 485 e il D.L. n. 255 del 2001, art. 2, comma 2, disposizione quest'ultima che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo punteggio
(C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021).
… La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, come interpretato da questa
Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che "l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria". La Corte ha aggiunto che "specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost. In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto.".
… La sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché "i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili" e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze
Pagina 20 di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione.
… La ricorrente non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso, avallato dal Giudice delle leggi, innanzitutto perché nessun rilievo può assumere la circostanza che, di fatto, l' … possedesse i requisiti che, secondo il previgente regime, CP_2
avrebbero giustificato il pareggiamento. Il T.U., infatti, all'art. 357 è chiaro nel ricollegare gli effetti del pareggiamento e del riconoscimento legale solo al decreto del dirigente generale competente e nel richiedere a tal fine apposita ispezione finalizzata ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti (Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.).
Co
… Né rileva la circostanza che l' … sia gestito da un ente locale e che la ia stata CP_2
assunta a tempo indeterminato a seguito di un concorso pubblico.
Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha superato la distinzione fra scuola legalmente riconosciuta e scuola pareggiata, che valorizzava anche la natura soggettiva dell'ente gestore, perché quest'ultima, oltre a dovere rispettare le condizioni sopra richiamate, doveva essere istituita dagli enti indicati nel testo dell'art. 356 T.U. …
Nel prevedere un'unica categoria di scuola paritaria, distinta da quella non paritaria e da quella statale, ha dettato una disciplina che accomuna i gestori pubblici a quelli privati, annullando la precedente differenziazione, e questa disciplina, che non consente, in assenza di espressa previsione, di estendere alla scuola paritaria tutte le disposizioni dettate in tema di gestione dei rapporti di lavoro per la scuola statale e per quella pareggiata, non consente neppure di differenziare, nell'ambito della scuola paritaria ed ai fini che ci occupano, i docenti che prestino servizio alle dipendenze di privati da quelli assunti da enti pubblici.
La circostanza che per gli enti pubblici la forma concorsuale di reclutamento sia comunque imposta dall'art. 97 Cost. e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, non fa venire meno
l'evidenziata diversità di status rispetto alla scuola statale ed alla scuola pareggiata, perché sono comunque venuti meno i vincoli imposti dall'art. 356 T.U., sia in relazione alle modalità di selezione (si ribadisce, infatti, che l'art. 356 richiedeva anche forme particolari della selezione concorsuale, da espletare nel rispetto di un regolamento, soggetto anch'esso alla valutazione da parte dell'organo deputato ad effettuare il pareggiamento) sia in ordine alla
Pagina 21 parità, rispetto alla scuola statale, del trattamento economico da riservare all'assunto” (così, in motivazione Cass. 08.03.2022 n. 7583. Conf., tra le varie, Cass. 17.04.2024 n.10460).
Di recente, ancora, i superiori principi sono stati ribaditi dai giudici di legittimità sottolineando che il richiamato approdo esegetico operato in sede giurisprudenziale si conforma alla ratio della clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, “in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento –riconosciuti anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2021- esclude anche che possa essere utilmente invocato, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Da questo punto di vista, il Supremo Collegio ha chiarito che la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE “prevede che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" e che "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive", laddove, nel caso di specie, il postulato della comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione, e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass., Sez. L, n. 7583 del 2022).
È utile rammentare, al riguardo, che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro,
"il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento
e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze".
Si deve trattare, allora, di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell'ambito di strutture aziendali distinte.
Si deve ancora aggiungere che, allegando l'equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai
Pagina 22 dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest'ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla
Corte costituzionale non in contrasto con l'art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro (Cass., Sez. L, n. 10460 del 2024) giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l'orientamento secondo cui "poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020,
, C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte UE, Persona_2
24 giugno 2021, C-550/19, punto 42).
… Infatti, la Corte di giustizia dell'Unione europea, all'esito della causa C-283/81, Pt_3
c. , ha enunciato le tre circostanze che, ancora oggi, sollevano il giudice Controparte_11
"avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno" da un adempimento altrimenti obbligatorio (punti 12-16 della sentenza).
Tali circostanze si possono riassumere come segue:
a) l'identità materiale della fattispecie ad altra su cui la Corte di giustizia si sia già espressa;
b) la presenza di una giurisprudenza consolidata della Corte stessa sul medesimo punto di diritto all'esame del giudice nazionale, anche in assenza di identità materiale della fattispecie
(c.d. teoria dell'acte éclairé);
c) la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull'applicazione delle norme rilevanti di diritto dell'Unione (c.d. teoria dell'acte clair).
Di recente, la ha colto l'occasione per fornire una lettura più moderna della portata CP_12
dei criteri sopraelencati, in particolare con riferimento a quello sub c), chiarendo, con la decisione del 6 ottobre 2021, nella causa C-561/19, Controparte_13
affidata alla Grande Sezione per l'importanza del tema trattato, che:
[...]
"L'articolo 267TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da
Pagina 23 parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione. Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d'irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività".
Nella specie, deve ritenersi ormai formata una giurisprudenza consolidata della CGUE in ordine al medesimo punto di diritto all'esame di questa S.C.” (così, in motivazione, Corte di
Cass. 16.05.2024 n.13689; conf. Cass. 17.06.2024 n.16708
In considerazione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto ai docenti in ruolo delle scuole statali e degli istituti pareggiati, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento di esso, avuto riguardo altresì a quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 4.09.2025 causa C-543/2023, resta giustificato il differente trattamento del servizio preruolo (così, già Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini Cass. n. 33137/2019, Cass. n. 33134/2019, Cass. n. 25226/2020).
Va da sé allora che anche ove avesse riconosciuto il punteggio per il servizio CP_1
prestato presso di essa, in ogni caso siffatto punteggio non era spendibile dalla ricorrente in seno ad alcuna graduatoria dell'Amministrazione Scolastica né, ove restasse definitivamente immessa nei ruoli di quest'ultima, ai fini della ricostruzione della propria carriera. E poiché
l'accesso alla tutela risarcitoria presuppone l'esistenza di un danno ingiusto cagionato da una condotta contra ius e non iure, a fronte di una situazione soggettiva non protetta dall'ordinamento nei termini prospettati in ricorso, difetta l'esigibilità ab origine della condotta da parte della società resistente, per cui non si ravvisano i presupposti di una lesione soggettiva fonte di responsabilità risarcibile.
Per quanto precede, la pretesa risarcitoria avanzata dalla va rigettata. Parte_1
Le spese di lite tra , la società resistente e l' sono compensate per intero in Parte_1 CP_2 ragione della posizione processuale di quest'ultimo rispetto al contenzioso oggetto di causa;
parimenti, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti dell'Amministrazione Scolastica stante la particolare dinamica della vicenda de qua e della statuizione in rito adottata a seguito di rilievo giudiziale.
Tenuto conto della reciproca soccombenza di e di Parte_1 Controparte_1
Pagina 24 a r.l. rispetto a quanto hic et nunc dedotto nei rispettivi scritti introduttivi, le spese processuali sono per due terzi compensate, mentre il restante terzo posto a carico della società resistente e liquidate a favore della ricorrente nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo alla domanda di distrazione avanzata in ricorso dal relativo procuratore a norma dell'art. 93 c.p.c. nonché tenuto conto del valore e dell'oggetto della causa, dell'espletamento di istruttoria orale e dell'attività difensiva in concreto prestata, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del DM
n.55/2014 e successive modifiche. I costi di CTU restano regolati secondo il criterio della causalità e, perciò, nei rapporti interni tra le parti vanno posti a carico della resistente. CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
DICHIARA estinta la domanda relativa al riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria Controparte_5
DA al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_1
della somma complessiva netta di euro 1.297,43, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla maturazione all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in parte motiva
DA al versamento all' , in favore di Controparte_5 CP_2 [...]
, dei contributi contributivi e previdenziali non coperti da prescrizione per il lavoro Parte_1
prestato alle dipendenze della predetta società per le causali accertate in questo giudizio.
RIGETTA per il resto le pretese di cui al ricorso
PONE il pagamento dei costi di CTU, nei rapporti interni tra la ricorrente e
[...]
a carico di quest'ultima Controparte_5
COMPENSA per intero le spese processuali tra la ricorrente, e Controparte_5
l' CP_2
COMPENSA altresì le spese processuali tra la ricorrente, e Controparte_5
l' Controparte_10
COMPENSA per due terzi le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_5
[...
DA rifondere i restanti il restante terzo delle spese Controparte_5
processuali sostenute da che liquida in euro 900,00 a titolo di compensi Parte_1
professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Pagina 25 Così deciso e letto in Catania, all'esito dell'udienza del 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI SI
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