Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 1891
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Sentenza 16 maggio 2025

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Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società immobiliare, in persona del suo amministratore, nei confronti di un geometra, già amministratore di un condominio. L'attrice, assumendo l'inadempimento contrattuale e la responsabilità del convenuto nella gestione condominiale, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per un importo di euro 20.002,97 e, in via principale, la condanna al pagamento di tale somma, oltre interessi. L'attrice esponeva che, a seguito della sospensione dell'erogazione del gas nel 2015, i condomini avevano richiesto un'assemblea straordinaria per ottenere chiarimenti, esaminare il bilancio 2014 e deliberare sull'eventuale revoca dell'incarico all'amministratore. L'amministratore, tuttavia, aveva annullato l'assemblea, rinunciato all'incarico e invitato i condomini al ritiro della documentazione. La società nominata nuovo amministratore aveva appreso della pendenza di contenziosi taciuti dall'amministratore, tra cui un giudizio con un fornitore per fatture pari ad euro 20.076,30 e un debito verso un altro ente per euro 580,85, oltre a spese eseguite senza documentazione. Il convenuto si era costituito eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, sostenendo la competenza del Tribunale di Brindisi sia per la residenza del convenuto ex art. 18 c.p.c., sia quale forum destinatae solutionis ex art. 1182, IV comma, c.c. Contestava inoltre la domanda attorea per incertezza e infondatezza del credito nell'an e nel quantum, eccependo che i condomini non avevano dimostrato di aver versato le quote relative ai debiti originanti le azioni dei fornitori né che l'amministratore le avesse trattenute. Chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di incompetenza per territorio e il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c., e nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree.

Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta dall'attrice, dichiarando la responsabilità contrattuale del convenuto nella sua qualità di amministratore condominiale e condannandolo al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 19.899,08, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. La decisione si fonda sull'elaborato peritale del CTU, il quale ha accertato l'assenza di numerose pezze giustificative tra le spese e di quasi tutte le fatture relative ai compensi dell'amministratore, oltre a errori e ritardi nei pagamenti degli F24, con un disavanzo complessivo di euro 19.899,08. Il giudice ha qualificato il rapporto tra condominio e amministratore come contratto di mandato con rappresentanza, applicando le disposizioni in tema di mandato (artt. 1703 c.c. e ss.) e richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e di merito che considera grave irregolarità la condotta dell'amministratore che presenta il conto della gestione oltre il termine di 180 giorni, o che tiene la contabilità in maniera approssimativa e incompleta, redigendo rendiconti incoerenti con le spese effettive e utilizzando fondi condominiali per ragioni estranee alla gestione. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore per una caotica gestione contabile che ha provocato l'ammanco nelle casse condominiali, violando il dovere di diligenza ex art. 1710 c.c. e l'obbligo di risarcimento del danno per attività negligente. La parte attrice ha dimostrato il fatto costitutivo del proprio diritto, allegando l'inadempimento del debitore, sul quale gravava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile. Il convenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.077,00, oltre spese forfettarie, IVA e Cassa, e delle spese di CTU, poste definitivamente a suo carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 1891
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1891
    Data del deposito : 16 maggio 2025

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