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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6592/2022 R.G.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
BE MA MU e RA CI ZI come da mandato in atti, attore
E
, , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 loro eredi e aventi causa, convenuti contumaci
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_5 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Andrea Rizzelli del Foro di Roma come da mandato in atti, ulteriori convenuto
E
(C.F.: ), quale erede di Controparte_5 CodiceFiscale_3 Per_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Rizzelli del Foro di Roma come da
[...] mandato in atti, convenuto
E
(C.F.: ), quale erede di Controparte_6 CodiceFiscale_4 Persona_2
e di rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Rizzelli del Foro di Roma CP_7 come da mandato in atti, ulteriore convenuto
E CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI
(c.f. , corrente in Santa Controparte_8 P.IVA_1
Cesarea Terme (LE), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
VE ZA e VE CC DA come da mandato in atti, interventore volontario avente ad oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 01.12.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione del 21.05.2022, notificato per pubblici proclami, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce gli eredi del fu ( Controparte_6 CP_1
, , , , , ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_9 CP_7 Controparte_5
, ) e gli eventuali eredi e aventi causa di questi, intestatari del Persona_2 Controparte_4 terreno di cui al fg. 31 p.lla 119 del N.C.T. del Comune di onde Controparte_8 sentire: - accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. in capo ad esso attore della piena proprietà della porzione di suolo facente parte della più ampia consistenza della p.lla 119 fg. 31 N.C.T. del Comune di di Controparte_8 forma trapezoidale/irregolare, estesa mq. 570 circa, come evidenziata nella planimetria allegata o, in subordine, della quota di proprietà dell'immobile di loro spettanza;
- conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza, previo frazionamento e distacco della parte di terreno oggetto di usucapione dalla più ampia consistenza della p.lla 119 fg. 31; - con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Esponeva: - di possedere uti dominus dall'anno 1982 in maniera continua, esclusiva ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di alcuno, porzione di terreno adibito e utilizzato a prato, giardino e orto, esteso circa
570 mq. facente parte della più ampia consistenza di circa 15.000 mq. di terreno completamente scosceso e a dirupo, abbandonato da decenni e pieno di erbacce e rifiuti, sito nel Comune di e distinto in N.C.T. di detto Comune dl fg 31 p.lla Controparte_8
119; - che, all'origine, nel 1982 egli (all'epoca titolare del ristorante il NO) aveva provveduto a bonificare, pulire, curare e coltivare il terreno, utilizzandolo animo domini come giardino e, ove possibile, come piccolo orto;
- che negli anni aveva poi provveduto a curare l'area nella manutenzione ordinaria e straordinaria e a renderla pressoché pianeggiante anche con l'apporto di terreno vegetale, coltivandovi siepi, fiori, prato verde e orto, personalmente e a mezzo dei suoi operai, sempre con l'animo di esserne il proprietario;
- che l'immobile, censito in N.C.T. del Comune di al fg. 31 p.lla CP_8
119, dalle visure catastali risultava intestato a (nato a [...] il [...] e CP_1 deceduto il 11.09.1997), (nata a [...] il [...] e deceduta il Controparte_2
26.06.2016), (nato a [...] il [...] e deceduto il 04.02.1985), CP_3 Per_1
(nato a [...] il [...] e deceduto il 13.08.1997), (nato a
[...] CP_7
Ortelle il 22.01.1918 e deceduto il 18.06.2004), (nato a [...] il [...] Controparte_5 ed emigrato a Roma il 25.10.1958), (nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_2
27.10.2022) e (nato a [...] il [...] e deceduto il 25.02.1999), tutti Controparte_4 eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto il 09.01.1952, come erano Controparte_6 deceduti gli altri tre figli di costui, -nato a [...] il [...] e defunto il Persona_3
29.07.1967-, – nato a [...] il [...] e defunto il 10.10.1979- e Persona_4 CP_5
– nato a [...] il [...] morto presunto il 06.04.1944); - che di tali soggetti
[...] era stato impossibile reperire dati certi anche in ordine alla loro successione per causa di morte, donde la richiesta di autorizzazione ad eseguire la notifica dell'atto di citazione ex art. 150 c.p.c. per pubblici proclami;
- che sussistevano in capo ad esso attore i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione della proprietà del bene indicato.
Con atto depositato in data 04.01.2023 interveniva volontariamente in giudizio il impugnando e contestando il contenuto e le richieste Controparte_8 dell'atto di citazione;
sosteneva che il terreno in questione, unitamente alla più ampia estensione della p.lla 119 del fg. 31 del N.C.T. del Comune di Controparte_8 apparteneva alla mano pubblica per effetto dell'avvenuta cessione in proprio favore da parte dei proprietari con atto pubblico di compravendita del 25.4.1981, rogato dal
Segretario Comunale, in virtù di deliberazione di G.C. n. 31 del 28.1.1981, ratificata dal C.C. con atto n. 43 del 18.3.1981; - che nell'anno 1982 erano stati ultimati i lavori dal i CP_8 lavori di “sistemazione a parcheggio e verde pubblico della zona “ST”, con la trasformazione di parte del terreno di cui alla p.lla 119 nell'opera pubblica programmata;
- che la restante superficie, includente anche la porzione per cui è causa, ancorché in assenza di frazionamento e di esatta individuazione catastale, con provvedimento di C.C. n. 24 del
7.5.2009, era stata inserita, quale bene facente parte del patrimonio disponibile comunale, nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L.
25.6.2008 n. 112, convertito in L.
6.8.2008 n. 133; - che con diversi avvisi pubblici il
(il primo al prot. n. 7336 del 15.10.2009), dopo la determinazione del valore di CP_8 mercato del bene disponibile, aveva avviato un'asta pubblica per l'alienazione anche di siffatto cespite (aste però andate tutte deserte per mancanza di offerte, nonostante i ribassi previsti); - che, con nota al prot. n. 2858 del 3.5.2012, , quale Parte_1 amministratore unico della s.r.l. il NO, aveva proposto di acquistare dal Comune di il lotto n. 4, costituito da parte della p.lla 119 a valle del piazzale Controparte_8
ST (il parcheggio comunale realizzato nel 1982) “anche per poter finalmente pulire e renderlo più decoroso”; - che con nota al prot. n. 703 del 4.2.2016, lo stesso , Parte_1 nella medesima qualità, aveva chiesto al Comune in locazione una porzione di terreno di circa 292 mq a confine con la proprietà della s.r.l. Il NO (coincidente con la porzione più ampia oggetto della domandata usucapione); - che, a seguito di avviso pubblico prot. n.
2651 del 30.3.2018, in virtù di deliberazione di C.C. n. 16 del 28.3.2018, in accoglimento di nuova istanza del al prot. n. 2381 del 21.3.2018, il Comune aveva concesso alla Pt_1 società l'occupazione temporanea e stagionale della porzione della p.lla 119 al fine della installazione di una pedana per area relax a servizio dell'attività di ristorazione;
- che, con nota al prot. n. 8392 del 7.10.2019, la s.r.l. il NO, in persona del nuovo legale rappresentante (figlio di ) aveva proposto al Comune l'acquisto Persona_5 Pt_1 della porzione di terreno di circa 300 mq (fgl. 31 p.lla 119) ovvero dell'intera p.lla 119; - che, dopo una rinnovata concessione temporanea in virtù di nuova deliberazione del C.C.
n. 13 dell'8.5.2020 ed il mantenimento non autorizzato della pedana a servizio del ristorante, il Dirigente del Settore aveva adottato ordinanza ex art. 35 D.P.R. n. 380/01 prot. 8858 del 19.9.2022 per la rimozione dei manufatti ed il ripristino dello stato dei luoghi, con recupero dell'area occupata alla piena disponibilità comunale;
- che, con nota prot. n. 9653 del 10.10.2022, a seguito di apposito sopralluogo, gli istruttori di Polizia
Locale avevano relazionato all'Ufficio dell'avvenuta spontanea esecuzione della predetta ordinanza, rilevando “la recente piantumazione di colture e fichi d'india”, con allegati rilievi fotografici dello stato dei luoghi;
- che la sequenza degli atti indicati rendeva evidente l'inconsistenza dei fatti e delle situazioni dedotti dall'attore a fondamento della domanda di usucapione, e la temerarietà dell'azione giudiziaria proposta;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e la condanna di lui, oltre che alle spese di lite, anche al risarcimento ex art. 96 c.p.c. del danno arrecato all'Ente, per aver agito in giudizio con mala fede o quantomeno con colpa grave, da determinarsi in via equitativa.
Con tre separate comparse depositate in data 19.01.2023 si costituivano in giudizio
(quale erede di e ), (quale Controparte_6 Persona_2 CP_7 Controparte_5 erede di ) e , che, contestato l'avverso Persona_1 Controparte_5 dedotto e richiesto, chiedevano: - previo accertamento della loro carenza di legittimazione passiva, accertare e dichiarare la loro estraneità alla domanda di usucapione del bene sito nel Comune di distinto nel N.C.T. al Fg. 31 p.lla 119, in quanto Controparte_8 oggetto di alienazione in data 25.04.1981 in favore del CP_8 Controparte_8 con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; reso da , dal Controparte_5
Sindaco del Comune di e dall'attore gli interrogatori formali Controparte_8 reciprocamente deferiti;
escussi i testi indicati e ammessi;
disposta la sostituzione del
Giudice assegnatario, nell'udienza del 01.12.2025, previo deposito di note conclusive, venivano precisate le conclusioni e, all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , CP_1 Controparte_10
, e loro eredi e aventi causa, rimasti non costituiti in giudizio.
[...] Controparte_4 Nel merito, in via preliminare, si osserva che con atto pubblico di compravendita del
25.4.1981, rogato dal Segretario Comunale (prodotto in atti), in virtù di deliberazione di
G.C. n. 31 del 28.1.1981, ratificata dal C.C. con atto n. 43 del 18.3.1981, i sigg.ri CP_6
, , , , , ed , tutti eredi
[...] CP_1 CP_3 Per_1 CP_4 CP_7 Per_2 CP_2 CP_5 CP_6 di , deceduto il 10.10.1979, come da denuncia di successione del 9.4.1980 n. Persona_4
60 Vol. 285, cedevano al Comune di un suolo sito alla via BE Controparte_8
I° di complessivi 15.219 mq. in catasto alla p.ta 4097 fgl. 31 p.lla 119; si osserva ancora che con provvedimento di C.C. n. 24 del 7.5.2009 (in atti), il medesimo suolo, al netto dell'area realizzata a parcheggio, veniva inserita, quale bene facente parte del patrimonio disponibile comunale, nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.6.2008 n. 112; si osserva altresì che, con diversi avvisi pubblici
(prodotti in giudizio), il avviava aste pubbliche per Controparte_8
l'alienazione anche di siffatto cespite;
si osserva infine che, con ordinanza ex art. 35 DPR n.
380/01 prot. n. 8858 del 19.9.2022 del Dirigente del Settore, veniva ordinata la rimozione dall'area dei manufatti realizzativi ed il ripristino dello stato dei luoghi, cui conseguiva il recupero alla piena disponibilità comunale dell'area occupata;
donde la proprietà in capo al medesimo Ente della porzione di terreno per cui è stata proposta domanda di usucapione e la sua legittimazione esclusiva a contraddire.
Ne segue la carenza di legittimazione passiva dei convenuti contumaci , CP_1
e e loro eredi e aventi causa, nonché dei Controparte_10 Controparte_4 convenuti , (quale erede di Controparte_5 Controparte_5 Per_1
e (quale erede di e ), costituitisi
[...] Controparte_6 Persona_2 CP_7 in giudizio;
nei confronti di questi ultimi tre l'attore va condannato al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dei parametri di cui al dm. 55/2014 e ss.mm.ii. per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ex art, 4 comma IV.
Atteso il tempestivo intervento volontario in giudizio del di CP_8 CP_8 deve ritenersi essersi regolarmente costituito il contraddittorio sulla domanda di
[...] usucapione proposta.
In ordine alle eccezioni avanzate dall'Ente intervenuto si osserva che, ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione ai sensi degli artt.
1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare
(cfr. Cass. sez. VI civ., ord. 30.05.2022 n. 17450).
Orbene, la nota al prot. n. 703 del 4.2.2016, con cui , sia pure quale Parte_1 legale rappresentante e amministratore della s.r.l. il NO, chiedeva in locazione al
Comune di una porzione di terreno di circa 292 mq. al confine con la Controparte_8 proprietà della società (coincidente con la porzione più ampia oggetto della domandata usucapione) e la successiva istanza di lui, sia pur sempre nella medesima qualità, al prot. n.
2381 del 21.3.2018, con cui chiedeva l'occupazione temporanea e stagionale della porzione della p.lla 119 al fine della installazione di una pedana per area relax a servizio dell'attività di ristorazione non si configurano quali atti di riconoscimento del diritto proprietario del
Comune da parte dello stesso;
esse evidenziano solo la consapevolezza di lui Parte_1
(come legale rappresentante della società, ma evidentemente anche come persona fisica) circa la spettanza ad altri del diritto che egli in giudizio pretende di aver esercitato come proprio, ma non esprimono anche la volontà non equivoca di attribuire al suo titolare
(ossia al Comune intervenuto) il diritto reale sulla porzione di terreno posseduta;
esse pertanto non hanno efficacia interruttiva del termine utile per l'usucapione.
Quanto alla nota al prot. n. 2858 del 3.5.2012, con cui , nella qualità Parte_1 di legale rappresentante della s.r.l. il NO, proponeva di acquistare dal Comune di
[...] il lotto n. 4 costituito di parte della p.lla 119 a valle del piazzale ST e alla CP_8 ulteriore nota al prot. n. 8392 del 7.10.2019, con cui la s.r.l. Il NO, in persona del nuovo legale rappresentante , proponeva al Comune l'acquisto della porzione di Persona_5 terreno di circa 300 mq del fgl. 31 p.lla 119 ovvero dell'intera p.lla 119, esse esprimono sì la volontà di realizzare l'acquisto della porzione di terreno per cui è causa a titolo derivativo
(che è incompatibile con l'esercizio dell'azione di usucapione), ma provengono dalla s.r.l Il
NO, ossia da soggetto giuridico separato e distinto dalla persona fisica di , Parte_1 al quale non possono essere ricondotti i relativi effetti interruttivi del termine utile per usucapire.
Nel merito, tuttavia, l'attore non ha dato idonea e convincente dimostrazione della sussistenza di tutti i presupposti dell'acquisto per usucapione della porzione di terreno indicata nell'atto di citazione.
Come ammesso dallo stesso attore nell'atto introduttivo, nel 1982 era Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. Il NO e titolare dell'omonimo ristorante e lo è stato almeno sino al 2019, allorché subentrava il figlio;
Persona_5
l'area della quale è stata domandata l'usucapione è adiacente al ristorante il NO s.r.l. e vi si accede dalla scala esistente (così il teste , dipendente stagionale di Testimone_1
); le opere di bonifica e spianamento della medesima area venivano Parte_1 realizzate subito dopo l'apertura del ristorante e la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuatavi da (anche con piantumazione di piante e fiori) serviva per Parte_1 rendere gradevole igienico il luogo stante l'attività esercitata nel ristorante (così il teste
, cognato della moglie dell'attore); i testi ed Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 riferivano sì delle opere di bonifica, cura e manutenzione dell'area de qua, ma erano dipendenti della società il NO s.r.l. e lavoravano nell'omonimo ristorante, senza precisare se dette attività fossero poste in essere da come persona fisica o Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della stessa società, né se fossero stati da lui incaricati come dipendenti di questa o come suoi collaboratori personali.
Pertanto, in giudizio non è stata raggiunta idonea prova dell'esercizio continuo, ultraventennale e non interrotto sull'area in questione da parte di come Parte_1 persona fisica del potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà; e nemmeno che tali atti di cura e manutenzione della stessa fossero stati da lui inequivocamente posti in essere animo possidendi uti dominus, piuttosto che con il mero fine di rendere la zona adiacente al suo ristorante più amena, pulita, gradevole e utile per la sua attività.
Tanto trova ulteriore riscontro nella nota al prot. n. 2858 del 3.5.2012 (prodotta in atti) con cui , quale amministratore unico della s.r.l. il NO, nel proporre Parte_1 di acquistare dal Comune di il lotto n. 4, costituito da parte della Controparte_8
p.lla 119 a valle del piazzale ST, dichiarava espressamente che l'acquisto tendeva anche a “poter finalmente pulire e renderlo più decoroso”; il che esclude che in precedenza la zona fosse stata già bonificata, pulita e coltivata, come del resto attestato anche dalla nota prot. n. 9653 del 10.10.2022 in atti, nella quale gli istruttori di Polizia Locale rilevavano “la recente piantumazione di colture e fichi d'india”, con allegati rilievi fotografici dello stato dei luoghi ispezionati.
La domanda attorea, pertanto, non può trovare accoglimento.
Neppure può essere accolta la domanda di condanna dell'attore ex art 96 c.p.c. avanzata dal intervenuto, non avendo l'Ente dato prova del danno che avrebbe CP_8 subito, né fornito elementi per la sua quantificazione.
Alla soccombenza dell'attore nei confronti del Controparte_8 segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dei parametri di cui al dm. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% ex art 4 comma IV per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti contumaci CP_1
, e e loro eredi e aventi causa, nonché
[...] Controparte_10 Controparte_4 dei convenuti , (quale erede di Controparte_5 Controparte_5 Per_1
e (quale erede di e ), costituitisi
[...] Controparte_6 Persona_2 CP_7 in giudizio;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite dei convenuti
, (quale erede di ) e Controparte_5 Controparte_5 Persona_1
(quale erede di e ), che liquida per ciascuno Controparte_6 Persona_2 CP_7 di essi in complessivi € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute e sulle voci soggette;
3) rigetta la domanda di usucapione proposta dall'attore;
4) rigetta la domanda dell'Ente intervenuto tesa ad ottenere la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. al risarcimento in proprio favore dei danni subiti;
5) condanna l'attore al pagamento in favore del Controparte_8
delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute e sulle voci soggette.
Provvisoria esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 09 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)