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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6009/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice NI OS, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6009/2022 RG, promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Stori, elettivamente domiciliata a Borgo Mantovano (MN) in via Garibaldi n. 21, presso il difensore, ATTRICE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Zoppi, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Verona (Vr) in via Faccio n. 18, presso il difensore, CONVENUTA e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Erica CP_2 C.F._3
Pasetto, elettivamente domiciliata a Verona (Vr) in via Faccio n. 18, presso il difensore, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note rispettivamente depositate telematicamente per l'udienza del 07/7/2025, tenutasi a trattazione scritta. Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 pagina 1 di 9 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, all'indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 642/2015). In ordine all'esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il contenuto degli atti introduttivi delle parti. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio le signore e per sentirle condannare al CP_1 CP_2 pagamento della somma di € 9.969,90, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in data 05/02/2020 allorquando, mentre si trovava sul Lungolago Mazzini di Peschiera del DA (VR), veniva aggredita da un cane di razza Rottweiller, di proprietà di e, nel frangente, condotto senza guinzaglio da , CP_1 CP_2 riportando “tre ferite da morso di cane coscia destra, tumefazione dolente”, come da certificazione medica di cui all'allegato n. 3 all'atto di citazione. Affermava che, a seguito della descritta aggressione, subiva le lesioni accertate dal medico-legale dott. , da cui derivava la domanda di condanna delle convenute Per_1 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, così come quantificato in citazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite del presente procedimento, oltre che con richiesta di condanna per responsabilità aggravata successivamente avanzata. Si costituivano in giudizio sia la signora che la signora , CP_1 CP_2 rispettivamente proprietaria e detentrice del cane, eccependo entrambe il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la responsabilità dell'accaduto, qualora sussistente, fosse da attribuire integralmente all'altra convenuta. Nello specifico, sosteneva che, pur essendo il cane di sua proprietà, debba CP_1 andare esente da ogni responsabilità poiché, in occasione del sinistro per cui è causa, il cane era detenuto dalla signora su cui incombeva l'onere di adottare le CP_2 misure necessarie ad evitare che l'animale cagionasse danni a terzi. La dal canto suo, riteneva di non essere legittimata passivamente dovendo CP_2 ogni responsabilità ricadere unicamente sulla proprietà del cane che, circostanza non contestata, è la signora CP_1
pagina 2 di 9 In ogni caso, entrambe le convenute contestavano l'entità delle lesioni subite dall'attrice e la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale operata in citazione, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna della al Pt_1 pagamento delle spese di lite. La causa veniva istruita oralmente, mediante interrogatorio formale delle convenute, nonché con l'espletamento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice, affidata al dott. Persona_2
Veniva altresì formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dall'attrice ma non accettata dalle convenute, per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/7/2025, ove veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche. ooOoo
Preliminarmente giova rammentare che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2052 c.c., è condizione necessaria e sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo – rapporto che postula l'effettiva disponibilità giuridica e materiale dello stesso ed il potere-dovere di intervento su di esso al fine di controllarlo, di evitare le situazioni di pericolo ed i danni – che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
La relativa responsabilità si fonda dunque non su un comportamento o su un'attività del custode/proprietario del cane, ma su una relazione intercorrente tra questi e l'animale in custodia, cui corrisponde un effettivo potere fisico al quale si connette il dovere di custodirlo, di vigilarvi e mantenervi il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
Il custode, pertanto, è liberato dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività, tali da imporre di qualificare come fortuito il fattore esterno, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento del custode/proprietario.
La giurisprudenza è, infatti, unitaria nell'affermare che “la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività commissiva o omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale è a carico del convenuto - può avere ad oggetto il comportamento del pagina 3 di 9 danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. Cass. sent. n. 10402/2016, conformemente a Cass. sent. n. 6454/2007).
Ancora la Suprema Corte ha sancito come “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (v. Cass. sent. 17091/2014).
E poi, “la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (v. Cass. sent. n. 15895/2011; in senso conforme Cass. sent. n. 9037/2010).
Svolta questa doverosa premessa, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, l'attrice ha soddisfatto l'onere probatorio da cui è gravata, non essendo contestato che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, la stessa sia stata morsa dal cane di proprietà di . CP_1
D'altro canto, nessuno elemento è stato addotto e tantomeno provato, al fine di poter fare ritenere l'esistenza di un caso fortuito o di altra azione che abbia interrotto il nesso di causalità.
La infatti, nulla ha riferito sulla dinamica del sinistro, sostenendo di non essere CP_1 presente in quel frangente.
La invece, oltre a non aver contestato che fosse lei a condurre il cane, si è CP_2 limitata a sostenere che “l'attrice è passata molto vicina al cane” e di non poter quindi
“escludere che la stessa abbia, anche inavvertitamente, provocato la reazione di difesa da parte dell'animale”.
pagina 4 di 9 Evidente come, il passare “molto vicino al cane”, oltre ad essere circostanza rimasta indimostrata nel corso del giudizio, non è comunque tale da configurare un caso fortuito né tale da rappresentare un fattore esterno nella causazione del danno, dotato del carattere di imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità.
Va poi sottolineato come la ricostruzione dei fatti proposta dalla si sia rilevata CP_2 contraddittoria, avendo la stessa, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, prima affermato che il cane era condotto al guinzaglio (v. pag. 2) salvo poi dichiarare che
“non ricorda di averlo tenuto al guinzaglio al momento del sinistro” (v. pag. 5).
Parimenti, , ha prima sostenuto di essere “mera detentrice, peraltro del CP_2 tutto occasionale, del cane” salvo poi affermare che “capita frequentemente che lo porti in passeggiata” e che, in occasione del sinistro, il cane “veniva condotto in forza del rapporto confidenziale con l'animale domestico”.
A tal proposito, va evidenziato che, in merito alla responsabilità per danni cagionati dagli animali, la Suprema Corte ha più volte stabilito che “la responsabilità del proprietario dell'animale prevista dall'art. 2052 c.c., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso o in custodia l'animale, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri o sia da questi tenuto in custodia, con il consenso del proprietario, (v., ex ultra, Cass. n. 13016/1992, n. 16023/2010, n. 12025/2000).
Ed ancora, “la responsabilità del proprietario dell'animale è alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso il medesimo...l'utilizzazione non è un concetto che necessariamente si ricollega a quello di continuità, perché si può fare uso dell'animale anche in modo discontinuo, non per questo perdendo, però, il fondamento giuridico della responsabilità (Cass. n. 2414/2014).
Vi è poi che, la signora neppure ha contestato le affermazioni dell'ulteriore CP_2 convenuta in ordine al fatto che la non fosse presente al momento del sinistro, CP_1 così come non ha contestato che “la risulta sì proprietaria del cane ma non ne CP_1 ha la custodia, in quanto il cane è sempre sotto la vigilanza e la cura della signora dall'acquisto…l'animale è sempre stato accudito dalla signora la Parte_2 CP_2 quale si occupa quotidianamente del cane convivendo con lo stesso”.
Se è vero, in quanto non contestato, che il cane ha una collocazione stabile presso l'abitazione della e che è questa a prendersene quotidianamente cura, può CP_2 senz'altro ritenersi in capo a quest'ultima l'esistenza di un rapporto di detenzione qualificata.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, può dirsi definitivamente accertato che il cane, di proprietà della era in custodia della CP_1 CP_2
Di conseguenza è esclusa, nella causazione del danno, la responsabilità della proprietaria.
La responsabilità del custode, inoltre (così come quella del proprietario, quando sussistente) è di natura oggettiva, conseguente al mero rapporto di fatto con l'animale e non dipendente da una sua colpa o dolo;
pertanto, al danneggiato basta provare tale rapporto, incombendo su chi detiene l'animale la prova che il fatto si sia verificato per caso fortuito o per il comportamento dello stesso danneggiato.
A tal proposito, lo si ribadisce, , non solo non ha fornito alcuna prova, CP_2 ma non ha nemmeno coltivato le istanze istruttorie, pur ammesse dal Giudice, rinunciando all'escussione del teste.
La lettura fin qui offerta risulta conforme al vigente dettato normativo atteso che, l'art. 2052 c.c., laddove pone a carico del soggetto che si serve dell'animale, per il tempo in cui lo ha in uso, la responsabilità per le condotte lesive dell'animale, dà espressione al principio ubi commoda ibi incommoda.
In buona sostanza, nel caso di animale domestico, il rapporto con l'animale ed il legame di affectio che con lo stesso si instaura, costituisce quell'utilità che, d'altra parte, giustifica la sopportazione delle relative responsabilità.
All'esito del giudizio, può dirsi provata sia l'aggressione subita dall' attrice sia il nesso eziologico tra il fatto dell'animale e le lesioni riportate mentre le convenute non hanno fornito alcuna prova in merito all'eventuale caso fortuito la cui ricorrenza dev'essere del tutto esclusa nel caso in specie.
Anche la CTU ha accertato che le lesioni patite dalla sono riconducibili Pt_1 al morso di un cane.
Tali essendo gli elementi probatori acquisiti in ordine al fatto storico, la domanda deve ritenersi fondata, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., come illustrato in precedenza, esclusivamente a carico della convenuta CP_2
.
[...]
Quanto a non può dirsi integrata l'ipotesi di difetto di legittimazione CP_1 passiva, atteso che, l'attrice ha correttamente citato in giudizio entrambi i soggetti astrattamente responsabili del sinistro per cui è causa.
pagina 6 di 9 Pertanto, pur dovendosi respingere la domanda di condanna proposta nei confronti della signora non può dirsi integrata la mancanza di legittimazione passiva in CP_1 capo a quest'ultima, anche in considerazione del fatto che, fortemente dibattuta in corso di causa tra le stesse convenute, è stata l'individuazione del soggetto responsabile, al cui accertamento è stato altresì orientato lo svolgimento dell'odierno giudizio.
Quanto al danno biologico, come già esposto, le lesioni denunciate dalla signora sono risultate compatibili con la dinamica descritta nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio e pienamente riscontrate alla luce della CTU medico legale (a cura del dott.
e sulle cui conclusioni le parti non hanno svolto osservazioni e/o Per_2 contestazioni.
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono in questa sede richiamate e pienamente condivise, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo.
Pertanto, a carico dell'attrice, sono state accertate:
a) invalidità permanente residua del 5%;
b) ITP al 75% per 10 gg;
c) ITP al 50% per 20 gg;
e) ITP al 25% per 20 gg.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, deve farsi riferimento alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano del 2021 (cfr. a supporto Cass. sent. n. 13982/2015).
Avuto riguardo all'età della vittima (53 anni al momento del sinistro), esso è calcolato (a titolo sia di danno biologico permanente che di danno biologico temporaneo) in complessivi € 7.771,00.
Il danno patrimoniale, per spese mediche, è risultato congruo in sede di CTU e compatibile rispetto alle obiettive necessità della paziente, per € 212,10 ed è quindi liquidato in favore della . Pt_1
Non si ritiene di accogliere la richiesta di liquidazione di un maggior danno da
“incremento per sofferenza” avanzata dall'attrice, in ordine alla quale giova richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, quale Cassazione n. 17209/2015, secondo cui tali danni non possono essere liquidati in re ipsa, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
pagina 7 di 9 E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni c.d. micropermanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare, dovendosi affermare
“l'autonomia ontologica del danno morale” e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore.
Ciò significa che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni;
allegazioni che mancano nel caso di specie.
Va esclusa “ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perchè produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in un'ingiusta locupletatio del danneggiato”, mentre “la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica”, deve essere supportata da un'attività “almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (Cass., n. 29121/2008)”.
Nel caso in esame, non è stata però fornita prova di tali ulteriori danni eventualmente subiti dalla né di essi vi è traccia nella relazione peritale. Pt_1
Sono, invece, meritevoli di essere riconosciute le “spese legali per assistenza stragiudiziale”, congruamente quantificate dall'attrice in € 600,00 e non analiticamente contestate dalle convenute. Il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto da è quindi Parte_1 definitivamente accertato in complessivi € 8.583,10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della soccombente
, come da dispositivo, in misura maggiorata, tenuto conto del fatto che CP_2 quest'ultima non ha accettato (senza fornire adeguata motivazione) la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., pur a sé economicamente più favorevole rispetto a quanto accertato a seguito del giudizio e tenendosi altresì conto della complessiva condotta processuale della stessa convenuta che non ha mai aderito ai tentativi dell'attrice di addivenire ad una soluzione anticipata della controversia, pur manifestati, sin dalla prima udienza del 09/3/2023, in cui si era detta disponibile a transigere a fronte del pagamento del minor importo di € 6.000,00. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del soggetto soccombente.
pagina 8 di 9 Vanno invece poste a carico dell'attrice, risultata soccombente nei confronti dell'ulteriore convenuta le spese del presente procedimento, anch'esse CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciandosi sulla causa civile che reca numero 6009/2022 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro verificatosi a Peschiera del CP_2
DA (VR) il 05/02/2020 e, per l'effetto, CO al risarcimento in favore di dei danni CP_2 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti, pari a complessivi € 8.583,10, oltre agli interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
CO , alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese del CP_2 presente procedimento, liquidate in complessivi € 6.500,00, ivi già incluse le spese generali al 15% (quindi da non ricalcolare), oltre IVA e Cassa;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU;
CP_2
CO alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1 CP_1 delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 5.500,00, ivi già incluse le spese generali al 15% (quindi da non ricalcolare), oltre IVA e Cassa. Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 16/12/2025.
Il giudice
NI OS
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice NI OS, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6009/2022 RG, promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Stori, elettivamente domiciliata a Borgo Mantovano (MN) in via Garibaldi n. 21, presso il difensore, ATTRICE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Zoppi, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Verona (Vr) in via Faccio n. 18, presso il difensore, CONVENUTA e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Erica CP_2 C.F._3
Pasetto, elettivamente domiciliata a Verona (Vr) in via Faccio n. 18, presso il difensore, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note rispettivamente depositate telematicamente per l'udienza del 07/7/2025, tenutasi a trattazione scritta. Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 pagina 1 di 9 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, all'indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 642/2015). In ordine all'esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il contenuto degli atti introduttivi delle parti. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio le signore e per sentirle condannare al CP_1 CP_2 pagamento della somma di € 9.969,90, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in data 05/02/2020 allorquando, mentre si trovava sul Lungolago Mazzini di Peschiera del DA (VR), veniva aggredita da un cane di razza Rottweiller, di proprietà di e, nel frangente, condotto senza guinzaglio da , CP_1 CP_2 riportando “tre ferite da morso di cane coscia destra, tumefazione dolente”, come da certificazione medica di cui all'allegato n. 3 all'atto di citazione. Affermava che, a seguito della descritta aggressione, subiva le lesioni accertate dal medico-legale dott. , da cui derivava la domanda di condanna delle convenute Per_1 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, così come quantificato in citazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite del presente procedimento, oltre che con richiesta di condanna per responsabilità aggravata successivamente avanzata. Si costituivano in giudizio sia la signora che la signora , CP_1 CP_2 rispettivamente proprietaria e detentrice del cane, eccependo entrambe il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la responsabilità dell'accaduto, qualora sussistente, fosse da attribuire integralmente all'altra convenuta. Nello specifico, sosteneva che, pur essendo il cane di sua proprietà, debba CP_1 andare esente da ogni responsabilità poiché, in occasione del sinistro per cui è causa, il cane era detenuto dalla signora su cui incombeva l'onere di adottare le CP_2 misure necessarie ad evitare che l'animale cagionasse danni a terzi. La dal canto suo, riteneva di non essere legittimata passivamente dovendo CP_2 ogni responsabilità ricadere unicamente sulla proprietà del cane che, circostanza non contestata, è la signora CP_1
pagina 2 di 9 In ogni caso, entrambe le convenute contestavano l'entità delle lesioni subite dall'attrice e la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale operata in citazione, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna della al Pt_1 pagamento delle spese di lite. La causa veniva istruita oralmente, mediante interrogatorio formale delle convenute, nonché con l'espletamento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice, affidata al dott. Persona_2
Veniva altresì formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dall'attrice ma non accettata dalle convenute, per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/7/2025, ove veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche. ooOoo
Preliminarmente giova rammentare che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2052 c.c., è condizione necessaria e sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo – rapporto che postula l'effettiva disponibilità giuridica e materiale dello stesso ed il potere-dovere di intervento su di esso al fine di controllarlo, di evitare le situazioni di pericolo ed i danni – che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
La relativa responsabilità si fonda dunque non su un comportamento o su un'attività del custode/proprietario del cane, ma su una relazione intercorrente tra questi e l'animale in custodia, cui corrisponde un effettivo potere fisico al quale si connette il dovere di custodirlo, di vigilarvi e mantenervi il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
Il custode, pertanto, è liberato dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività, tali da imporre di qualificare come fortuito il fattore esterno, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento del custode/proprietario.
La giurisprudenza è, infatti, unitaria nell'affermare che “la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività commissiva o omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale è a carico del convenuto - può avere ad oggetto il comportamento del pagina 3 di 9 danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. Cass. sent. n. 10402/2016, conformemente a Cass. sent. n. 6454/2007).
Ancora la Suprema Corte ha sancito come “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (v. Cass. sent. 17091/2014).
E poi, “la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (v. Cass. sent. n. 15895/2011; in senso conforme Cass. sent. n. 9037/2010).
Svolta questa doverosa premessa, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, l'attrice ha soddisfatto l'onere probatorio da cui è gravata, non essendo contestato che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, la stessa sia stata morsa dal cane di proprietà di . CP_1
D'altro canto, nessuno elemento è stato addotto e tantomeno provato, al fine di poter fare ritenere l'esistenza di un caso fortuito o di altra azione che abbia interrotto il nesso di causalità.
La infatti, nulla ha riferito sulla dinamica del sinistro, sostenendo di non essere CP_1 presente in quel frangente.
La invece, oltre a non aver contestato che fosse lei a condurre il cane, si è CP_2 limitata a sostenere che “l'attrice è passata molto vicina al cane” e di non poter quindi
“escludere che la stessa abbia, anche inavvertitamente, provocato la reazione di difesa da parte dell'animale”.
pagina 4 di 9 Evidente come, il passare “molto vicino al cane”, oltre ad essere circostanza rimasta indimostrata nel corso del giudizio, non è comunque tale da configurare un caso fortuito né tale da rappresentare un fattore esterno nella causazione del danno, dotato del carattere di imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità.
Va poi sottolineato come la ricostruzione dei fatti proposta dalla si sia rilevata CP_2 contraddittoria, avendo la stessa, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, prima affermato che il cane era condotto al guinzaglio (v. pag. 2) salvo poi dichiarare che
“non ricorda di averlo tenuto al guinzaglio al momento del sinistro” (v. pag. 5).
Parimenti, , ha prima sostenuto di essere “mera detentrice, peraltro del CP_2 tutto occasionale, del cane” salvo poi affermare che “capita frequentemente che lo porti in passeggiata” e che, in occasione del sinistro, il cane “veniva condotto in forza del rapporto confidenziale con l'animale domestico”.
A tal proposito, va evidenziato che, in merito alla responsabilità per danni cagionati dagli animali, la Suprema Corte ha più volte stabilito che “la responsabilità del proprietario dell'animale prevista dall'art. 2052 c.c., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso o in custodia l'animale, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri o sia da questi tenuto in custodia, con il consenso del proprietario, (v., ex ultra, Cass. n. 13016/1992, n. 16023/2010, n. 12025/2000).
Ed ancora, “la responsabilità del proprietario dell'animale è alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso il medesimo...l'utilizzazione non è un concetto che necessariamente si ricollega a quello di continuità, perché si può fare uso dell'animale anche in modo discontinuo, non per questo perdendo, però, il fondamento giuridico della responsabilità (Cass. n. 2414/2014).
Vi è poi che, la signora neppure ha contestato le affermazioni dell'ulteriore CP_2 convenuta in ordine al fatto che la non fosse presente al momento del sinistro, CP_1 così come non ha contestato che “la risulta sì proprietaria del cane ma non ne CP_1 ha la custodia, in quanto il cane è sempre sotto la vigilanza e la cura della signora dall'acquisto…l'animale è sempre stato accudito dalla signora la Parte_2 CP_2 quale si occupa quotidianamente del cane convivendo con lo stesso”.
Se è vero, in quanto non contestato, che il cane ha una collocazione stabile presso l'abitazione della e che è questa a prendersene quotidianamente cura, può CP_2 senz'altro ritenersi in capo a quest'ultima l'esistenza di un rapporto di detenzione qualificata.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, può dirsi definitivamente accertato che il cane, di proprietà della era in custodia della CP_1 CP_2
Di conseguenza è esclusa, nella causazione del danno, la responsabilità della proprietaria.
La responsabilità del custode, inoltre (così come quella del proprietario, quando sussistente) è di natura oggettiva, conseguente al mero rapporto di fatto con l'animale e non dipendente da una sua colpa o dolo;
pertanto, al danneggiato basta provare tale rapporto, incombendo su chi detiene l'animale la prova che il fatto si sia verificato per caso fortuito o per il comportamento dello stesso danneggiato.
A tal proposito, lo si ribadisce, , non solo non ha fornito alcuna prova, CP_2 ma non ha nemmeno coltivato le istanze istruttorie, pur ammesse dal Giudice, rinunciando all'escussione del teste.
La lettura fin qui offerta risulta conforme al vigente dettato normativo atteso che, l'art. 2052 c.c., laddove pone a carico del soggetto che si serve dell'animale, per il tempo in cui lo ha in uso, la responsabilità per le condotte lesive dell'animale, dà espressione al principio ubi commoda ibi incommoda.
In buona sostanza, nel caso di animale domestico, il rapporto con l'animale ed il legame di affectio che con lo stesso si instaura, costituisce quell'utilità che, d'altra parte, giustifica la sopportazione delle relative responsabilità.
All'esito del giudizio, può dirsi provata sia l'aggressione subita dall' attrice sia il nesso eziologico tra il fatto dell'animale e le lesioni riportate mentre le convenute non hanno fornito alcuna prova in merito all'eventuale caso fortuito la cui ricorrenza dev'essere del tutto esclusa nel caso in specie.
Anche la CTU ha accertato che le lesioni patite dalla sono riconducibili Pt_1 al morso di un cane.
Tali essendo gli elementi probatori acquisiti in ordine al fatto storico, la domanda deve ritenersi fondata, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., come illustrato in precedenza, esclusivamente a carico della convenuta CP_2
.
[...]
Quanto a non può dirsi integrata l'ipotesi di difetto di legittimazione CP_1 passiva, atteso che, l'attrice ha correttamente citato in giudizio entrambi i soggetti astrattamente responsabili del sinistro per cui è causa.
pagina 6 di 9 Pertanto, pur dovendosi respingere la domanda di condanna proposta nei confronti della signora non può dirsi integrata la mancanza di legittimazione passiva in CP_1 capo a quest'ultima, anche in considerazione del fatto che, fortemente dibattuta in corso di causa tra le stesse convenute, è stata l'individuazione del soggetto responsabile, al cui accertamento è stato altresì orientato lo svolgimento dell'odierno giudizio.
Quanto al danno biologico, come già esposto, le lesioni denunciate dalla signora sono risultate compatibili con la dinamica descritta nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio e pienamente riscontrate alla luce della CTU medico legale (a cura del dott.
e sulle cui conclusioni le parti non hanno svolto osservazioni e/o Per_2 contestazioni.
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono in questa sede richiamate e pienamente condivise, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo.
Pertanto, a carico dell'attrice, sono state accertate:
a) invalidità permanente residua del 5%;
b) ITP al 75% per 10 gg;
c) ITP al 50% per 20 gg;
e) ITP al 25% per 20 gg.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, deve farsi riferimento alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano del 2021 (cfr. a supporto Cass. sent. n. 13982/2015).
Avuto riguardo all'età della vittima (53 anni al momento del sinistro), esso è calcolato (a titolo sia di danno biologico permanente che di danno biologico temporaneo) in complessivi € 7.771,00.
Il danno patrimoniale, per spese mediche, è risultato congruo in sede di CTU e compatibile rispetto alle obiettive necessità della paziente, per € 212,10 ed è quindi liquidato in favore della . Pt_1
Non si ritiene di accogliere la richiesta di liquidazione di un maggior danno da
“incremento per sofferenza” avanzata dall'attrice, in ordine alla quale giova richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, quale Cassazione n. 17209/2015, secondo cui tali danni non possono essere liquidati in re ipsa, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
pagina 7 di 9 E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni c.d. micropermanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare, dovendosi affermare
“l'autonomia ontologica del danno morale” e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore.
Ciò significa che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni;
allegazioni che mancano nel caso di specie.
Va esclusa “ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perchè produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in un'ingiusta locupletatio del danneggiato”, mentre “la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica”, deve essere supportata da un'attività “almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (Cass., n. 29121/2008)”.
Nel caso in esame, non è stata però fornita prova di tali ulteriori danni eventualmente subiti dalla né di essi vi è traccia nella relazione peritale. Pt_1
Sono, invece, meritevoli di essere riconosciute le “spese legali per assistenza stragiudiziale”, congruamente quantificate dall'attrice in € 600,00 e non analiticamente contestate dalle convenute. Il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto da è quindi Parte_1 definitivamente accertato in complessivi € 8.583,10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della soccombente
, come da dispositivo, in misura maggiorata, tenuto conto del fatto che CP_2 quest'ultima non ha accettato (senza fornire adeguata motivazione) la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., pur a sé economicamente più favorevole rispetto a quanto accertato a seguito del giudizio e tenendosi altresì conto della complessiva condotta processuale della stessa convenuta che non ha mai aderito ai tentativi dell'attrice di addivenire ad una soluzione anticipata della controversia, pur manifestati, sin dalla prima udienza del 09/3/2023, in cui si era detta disponibile a transigere a fronte del pagamento del minor importo di € 6.000,00. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del soggetto soccombente.
pagina 8 di 9 Vanno invece poste a carico dell'attrice, risultata soccombente nei confronti dell'ulteriore convenuta le spese del presente procedimento, anch'esse CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciandosi sulla causa civile che reca numero 6009/2022 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro verificatosi a Peschiera del CP_2
DA (VR) il 05/02/2020 e, per l'effetto, CO al risarcimento in favore di dei danni CP_2 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti, pari a complessivi € 8.583,10, oltre agli interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
CO , alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese del CP_2 presente procedimento, liquidate in complessivi € 6.500,00, ivi già incluse le spese generali al 15% (quindi da non ricalcolare), oltre IVA e Cassa;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU;
CP_2
CO alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1 CP_1 delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 5.500,00, ivi già incluse le spese generali al 15% (quindi da non ricalcolare), oltre IVA e Cassa. Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 16/12/2025.
Il giudice
NI OS
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