Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1292
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e omessa allegazione probatoria

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Violazione principio chiarezza e motivazione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Omessa indicazione calcolo interessi

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Rideterminazione del quantum debeatur

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Legittimità dell'operato e tempestività ruoli

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Intervenuta notifica cartelle e intimazioni

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Insussistenza difetto di motivazione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

  • Inammissibile
    Carenza interesse ad agire

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo preclusa ogni altra valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1292
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1292
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo