CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1292/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
RI IN, RE
PORRECA PAOLO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15755/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 IRAP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030498324327000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060031159691000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080075992028000 IRPEF-ALTRO 2004 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090075098100000 IRPEF-ALTRO 2005
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090261284605000 IVA-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110080965651000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120054808572000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120236644402000 TARI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130141217683000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140001503867000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140058940566000 IRPEF-ALTRO 2009
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038087424000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160042859519000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170018173860000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190066200137000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200827038750000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200150662720000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210246807921000 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220155123648000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato con modalità telematica la Sig.ra Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia tributaria per chiedere, previa sospensione dell'esecuzione, in via principale, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 90408251 86/000, relativamente alle sottese cartelle ivi indicate, per l'importo complessivo di € 42.577,78 ed, in via subordinata, la rideterminazione del quantum debeatur, con vittoria di spese.
A motivi parte ricorrente ha dedotto: a) la nullità della pretesa per intervenuta decadenza dell'azione e per intervenuta prescrizione del diritto;
b) la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notificazione delle stesse e degli atti presupposti;
c) l'inesistenza della pretesa tributaria per violazione del principio dell'onere della prova, d) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e omessa allegazione probatoria;
e) la violazione del principio di chiarezza e motivazione degli atti per totale assenza, nella intimazione di pagamento impugnata, delle indicazioni afferenti i termini e le modalità di presentazione dell'eventuale opposizione e dell'autorità competente per materia e territorio;
f) la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi richiesti.
Si aono costituite le DP 1 e DP 2 dell'Agenzia delle Entrate che hanno, preliminarmente eccepito: a) la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti all'operato dell'AdeR; b)
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
c) l'inammissibilità del ricorso all'esito dell'avvenuta prova delle rituali notifiche delle cartelle impugnate di propria competenza;
d) l'infondatezza delle eccepita prescrizione. Hanno concluso chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto di quest'ultimo con vittoria di spese.
Si è costituita la Camera di Commercio di Roma che, per quanto di competenza, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In particolare, ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti alla fase esecutiva e la legittimità del proprio operato, essendo stati i ruoli tempestivamente emessi per omesso versamento dei diritti camerali da parte della ricorrente per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017 con applicazione delle sanzioni ed interessi previsti dal Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 e Circolare Ministero Attività Produttive
n. 3587/C del 20/6/2005. Nessun atto prodromico alla cartella doveva essere, infine, emesso ex art. 17 c.
3 del D.lgs. 472/1997 né tanto meno risulta essersi maturato il termine di prescrizione decennale.
Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che nelle controdeduzioni ha evidenziato:
a) l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire da parte della ricorrente, avendo l'intimazione impugnata perso efficacia ex art. 50 DPR 602/1973; b) l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
c) l'intervenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione, come da documentazione prodotta in atti;
d) l'intervenuta notifica di 5 intimazioni successive alla notifica delle cartelle e di un pignoramento presso terzi, tutti atti non impugnati ( con conseguenziale definitività delle pretese in essi riportate) ed idonei ad interrompere utilmente i termini di prescrizione anche alla luce del periodo di sospensione previsto durante la recente fase emergenziale;
d) l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione, anche in ordine al calcolo degli interessi applicati, essendo stata l'intimazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'AdeR ha concluso, pertanto, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata il rigetto di quest'ultimo nel merito con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Non si è costituito il Comune di Anzio pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo.
Parte ricorrente ha depositato memorie nelle quali ha ribadito le argomentazioni già espresse ed ha depositato certificazione storica di residenza.
All'udienza del 27-01-26 la Corte, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.
L'intimazione di pagamento n. 097 2024 90408251 86 000, impugnata nel presente giudizio, è stata notificata alla ricorrente a mezzo posta con raccomandata A/R 67398728097-6, spedita il 12 aprile 2024 e consegnata il 7 maggio 2024 ( vd. copia dell'atto e relativa cartolina di ricevimento depositata dall'AdeR agli allegati n. 04a e n. 04b delle controdeduzioni).
L'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato alle parti resistenti, a mezzo pec, soltanto in data
30-10-25, ergo, ben oltre il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato.
L' impugnazione deve, pertanto, ritenersi tardivamente proposta con conseguenziale irrevocabilità e definitività della pretesa creditoria.
La dichiarata inammissibilità è preclusiva della valutazione delle altre questioni dedotte in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositvo.
P.Q.M.
a) dichiara inammissibilità il ricorso;
c) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti costituite che liquida in complessivi € 1.500,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice rel. Il Presidente
ZO TA EA MO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
RI IN, RE
PORRECA PAOLO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15755/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249040825186000 IRAP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030498324327000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060031159691000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080075992028000 IRPEF-ALTRO 2004 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090075098100000 IRPEF-ALTRO 2005
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090261284605000 IVA-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110080965651000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120054808572000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120236644402000 TARI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130141217683000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140001503867000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140058940566000 IRPEF-ALTRO 2009
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038087424000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160042859519000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170018173860000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190066200137000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200827038750000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200150662720000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210246807921000 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220155123648000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato con modalità telematica la Sig.ra Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia tributaria per chiedere, previa sospensione dell'esecuzione, in via principale, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 90408251 86/000, relativamente alle sottese cartelle ivi indicate, per l'importo complessivo di € 42.577,78 ed, in via subordinata, la rideterminazione del quantum debeatur, con vittoria di spese.
A motivi parte ricorrente ha dedotto: a) la nullità della pretesa per intervenuta decadenza dell'azione e per intervenuta prescrizione del diritto;
b) la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notificazione delle stesse e degli atti presupposti;
c) l'inesistenza della pretesa tributaria per violazione del principio dell'onere della prova, d) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e omessa allegazione probatoria;
e) la violazione del principio di chiarezza e motivazione degli atti per totale assenza, nella intimazione di pagamento impugnata, delle indicazioni afferenti i termini e le modalità di presentazione dell'eventuale opposizione e dell'autorità competente per materia e territorio;
f) la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi richiesti.
Si aono costituite le DP 1 e DP 2 dell'Agenzia delle Entrate che hanno, preliminarmente eccepito: a) la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti all'operato dell'AdeR; b)
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
c) l'inammissibilità del ricorso all'esito dell'avvenuta prova delle rituali notifiche delle cartelle impugnate di propria competenza;
d) l'infondatezza delle eccepita prescrizione. Hanno concluso chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto di quest'ultimo con vittoria di spese.
Si è costituita la Camera di Commercio di Roma che, per quanto di competenza, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In particolare, ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti alla fase esecutiva e la legittimità del proprio operato, essendo stati i ruoli tempestivamente emessi per omesso versamento dei diritti camerali da parte della ricorrente per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017 con applicazione delle sanzioni ed interessi previsti dal Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 e Circolare Ministero Attività Produttive
n. 3587/C del 20/6/2005. Nessun atto prodromico alla cartella doveva essere, infine, emesso ex art. 17 c.
3 del D.lgs. 472/1997 né tanto meno risulta essersi maturato il termine di prescrizione decennale.
Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che nelle controdeduzioni ha evidenziato:
a) l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire da parte della ricorrente, avendo l'intimazione impugnata perso efficacia ex art. 50 DPR 602/1973; b) l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
c) l'intervenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione, come da documentazione prodotta in atti;
d) l'intervenuta notifica di 5 intimazioni successive alla notifica delle cartelle e di un pignoramento presso terzi, tutti atti non impugnati ( con conseguenziale definitività delle pretese in essi riportate) ed idonei ad interrompere utilmente i termini di prescrizione anche alla luce del periodo di sospensione previsto durante la recente fase emergenziale;
d) l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione, anche in ordine al calcolo degli interessi applicati, essendo stata l'intimazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'AdeR ha concluso, pertanto, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata il rigetto di quest'ultimo nel merito con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Non si è costituito il Comune di Anzio pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo.
Parte ricorrente ha depositato memorie nelle quali ha ribadito le argomentazioni già espresse ed ha depositato certificazione storica di residenza.
All'udienza del 27-01-26 la Corte, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.
L'intimazione di pagamento n. 097 2024 90408251 86 000, impugnata nel presente giudizio, è stata notificata alla ricorrente a mezzo posta con raccomandata A/R 67398728097-6, spedita il 12 aprile 2024 e consegnata il 7 maggio 2024 ( vd. copia dell'atto e relativa cartolina di ricevimento depositata dall'AdeR agli allegati n. 04a e n. 04b delle controdeduzioni).
L'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato alle parti resistenti, a mezzo pec, soltanto in data
30-10-25, ergo, ben oltre il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato.
L' impugnazione deve, pertanto, ritenersi tardivamente proposta con conseguenziale irrevocabilità e definitività della pretesa creditoria.
La dichiarata inammissibilità è preclusiva della valutazione delle altre questioni dedotte in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositvo.
P.Q.M.
a) dichiara inammissibilità il ricorso;
c) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti costituite che liquida in complessivi € 1.500,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice rel. Il Presidente
ZO TA EA MO