Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
1184/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1184/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Bozzi ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , celebrato in Ucraina il 26 Parte_1 Parte_2 ottobre 2012 e trascritto in Romania con atto protocollato al n. 34 del 5 dicembre 2016, con le condizioni tutte di cui al ricorso depositato in atti che di seguito si trascrivono: " 1) Autorizzazione a vivere separati;
2) Nessuna corresponsione reciproca di alimenti essendo entrambi i ricorrenti economicamente indipendenti ( Conf doc.ti 11 e 12);
3) La signora continuerà a mantenere il cognome del marito, Parte_1
, anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in ossequio Parte_1 all'art.380 del codice Civile Rumeno (doc.10); 4) La casa coniugale sita in Santa IA DD (Ro) in Via Filippo Turati n. 18, facente parte del fabbricato condominiale denominato "PRIMULA III" e precisamente: “appartamento posto al piano primo, scala A, contraddistinto con il
1
dotato di cantina pertinenziale al piano seminterrato, confinante con corridoio comune, corte comune e particella 2191 sub. 12, salvo altri;
il tutto censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 30 particella 2191 sub. 10, via Filippo Turati n. 18, scala A, piano S1-1, cat. A/2, cl. 1, vani 4,5, sup. cat. mq. 87, r.c. euro 290,51; il tutto come meglio rappresentato graficamente nella planimetria depositata in catasto che si allega sub "A";- garage pertinenziale posto al piano seminterrato, scala A, confinante concorte comune, particella 2191 sub. 19, corridoio comune e particella 2191sub. 21, salvo altri;
censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 30 particella 2191 sub. 20, via Filippo Turati nn. 16 - 18, scala A,piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 12, sup. cat. mq. 13, r.c. euro 41,52; il tutto come meglio rappresentato graficamente nella planimetria depositata in catasto che si allega sub "B". Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis L. 27 febbraio 1985, n. 52 la parte venditrice dichiara che sussiste conformità tra lo stato di fatto degli immobili e i dati catastali sopra riportati e le planimetrie, come sopra allegate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia catastale” , intestato ai Ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, verrà trasferita dal signor alla signora ai sensi e per Parte_2 Parte_1 gli effetti dell'art.19 L.n.74 del 1987 e succ. int. e mod. nonché giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, con separato atto notarile e quest'ultima si accollerà per intero le restanti rate del mutuo, ben note alle parti, che gravano sull'immobile fino alla completa estinzione;
5) Spese legali compensate tra le parti. "
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 26-3-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e , cittadini rumeni entrambi residenti in Italia, Parte_1 Parte_2 chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di cessazione degli effetti civili [recte, scioglimento] del matrimonio da loro contratto il 26-10-2012 a Orlovka (Ucraina), non trascritto in Italia, e deducevano che:
- dall'unione non erano nati figli;
- i coniugi erano già di fatto separati e avevano deciso di comune accordo di porre fine al vincolo matrimoniale avvalendosi della legge rumena, che consente la possibilità di ottenere direttamente il divorzio, non prevedendo quell'ordinamento l'istituto della separazione;
- Alla svolgeva l'attività di impiegata, al pari del coniuge. Parte_1
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
2 Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 9-5-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna decisione, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, in quanto, ai sensi e per gli affetti dell'art.5 del Regolamento UE n. 1259/2010, le parti possono individuare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza. Nel caso di specie, i ricorrenti, di nazionalità rumena, con ultima residenza abituale in Italia, hanno chiesto l'applicazione della legge rumena che contempla il divorzio c.d. “diretto”.
A norma dell'art. 373 del Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio “a) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro”, che “può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio”, salvo l'obbligo per il giudice di “verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge”.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1184/2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 26-10-2012 a Orlovka (Ucraina); Parte_2
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Così deciso a Rovigo, il 9 maggio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4