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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4545/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SARA MARZIALETTI Presidente rel.
DOTT. MARIANNUNZIATA TAVERNA Giudice
DOTT. FRANCESCO DE PERNA Giudice
sul ricorso ex art. 142 e ss. L.F., depositato in data 20.11.2024 da: nato a [...] il [...], residente in [...] (codice fiscale e C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], residente in [...]
Chiaretti n.12 (codice fiscale , rappresentati e difesi C.F._1 dall'avv. Paola Romagnoli (pec: codice fiscale Email_1
), con elezione di domicilio presso lo studio della C.F._2 medesima, in Fermo, Via Bellesi n.66, giusta procura in atti;
e con la costituzione di:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Salvati
( ; t), in virtù C.F._3 Email_2 di procura generale alle liti per atto Notaio del 22/03/2024 Per_1
Repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313, con la stessa elettivamente domiciliato in Fermo, Via Pompeiana n. 156; ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato e la documentazione allegata;
rilevato che il ricorso risulta essere stato notificato a tutti i creditori;
rilevato che, costituendosi in data 14.01.2025, l
[...]
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, si è rimesso al Tribunale per ogni valutazione e decisione sulla sussistenza del requisito oggettivo richiesto dall'art. 142, comma 2, L. Fall., per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione, atteso che “a seguito di ripartizione finale dell'attivo, il credito dell' ammesso in CP_2 surroga allo stato passivo del fallimento per esborsi effettuati dal Fondo di
Garanzia in favore degli ex dipendenti della società fallita,
Pagina 1 complessivamente pari a € 81.761,82, è stato parzialmente soddisfatto con rimborso della somma di € 65.195,14, corrispondente al 79% circa dell'importo insinuato;
è, invece, rimasto del tutto insoluto il credito per contributi omessi dall'impresa, pari a € 9.083,00” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione); letta la relazione del Curatore depositata in data 19.12.2024, con parere favorevole al beneficio della esdebitazione, fondato nella specie sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 142, comma 1 e 2 l.fall.; rilevato che non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei membri del comitato dei creditori, come dichiarato dal Curatore nella relazione del
19.12.2024 (cfr. pag. 2 relazione curatore del 19.12.2024); rilevato che dagli atti allegati al ricorso è emerso che gli istanti sono stati dichiarati falliti da questo Tribunale, quali soci illimitatamente responsabili della , con sede in Controparte_3
Rapagnano, Contrada Tenna n.123, partita iva con sentenza P.IVA_2 del Tribunale di Fermo cron. 3207/2014, registro generale n.40/2014 in data
15.10.2014; rilevato che la procedura societaria è stato dichiarata chiusa con decreto del 12.12.2023-14.12.2023 mentre quella relativa ai singoli soci è stata chiusa con decreto in data 15.10.2024; rilevato che il ricorso è stato presentato in data 15.11.2024 e, quindi, entro l'anno dal decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 143 L. Fall.; rilevato che per la concessione del beneficio è necessaria verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 142, comma 1, nn. 1, 2, 3,
4, 5 e 6;
ritenuto che
, a prescindere dalla questione dell'interpretazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 142 L. Fall., secondo la quale
“l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”, appare in ogni caso necessario verificare la sussistenza dei presupposti di meritevolezza per la concessione del beneficio indicati ai nn. 1), 2), 3) e 5) del comma 1 dell'art. 142 L. Fall.; ritenuto che sussistono nella specie tutti i requisiti soggettivi per poter accedere al beneficio richiesto ed in particolare: a) il falliti sono persone fisiche;
b) gli istanti, come attestato dalla relazione del curatore depositata in data 19.12.2024, hanno cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione per l'accertamento del passivo, non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura, non hanno violato le disposizioni di cui all'art
48 l.f., non hanno distratto attivo o esposto passività insussistenti, né hanno cagionato o aggravato il dissesto, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, né ha fatto ricorso abusivo al credito;
c) nei confronti degli istanti, come risulta dai documenti in atti, in data 24.11.2022 il GUP del Tribunale di Fermo, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 comma 2, c.p.p. (cfr. all. 12 al ricorso introduttivo); considerato che ai fini del positivo riscontro dei requisiti soggettivi di cui all'art. 142, 1 comma L.F., quanto al n.6), la giurisprudenza di merito ritiene
Pagina 2 che (cfr. C. App. Venezia 13.04.2023) che "Ai fini del positivo riscontro dei requisiti soggettivi di cui all'art. 142, co. I, L.F., quanto al n. 6), rileva la pronuncia del decreto di estinzione del reato di bancarotta fraudolenta oggetto di sentenza di patteggiamento, considerato che l'estinzione del reato equivale all'ottenimento della riabilitazione" (in senso conforme cfr. C.
App. Bologna 13.10.2023), estinzione dichiarata nel caso di specie;
rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 24509 del 10 settembre 2021 ha evidenziato che i requisiti di cui al n. 5 e 6 dell'art. 142 L.F. si pongono in rapporto di alternatività e che pertanto, una volta ottenuta la riabilitazione per i reati di bancarotta fraudolenta o per delitti compiuti in connessione con l'esercizio di attività di impresa la domanda del fallito di esdebitazione non potrà essere rigettata valutando autonomamente le condotte per le quali il richiedente ha riportato la condanna;
ritenuto che
non ricorre l'ipotesi ostativa alla concessione dell'esdebitazione, costituita dal mancato soddisfacimento neppure in parte dei creditori concorsuali, dal momento che è noto come sul punto, componendo un contrasto giurisprudenziale che si era venuto a creare tra i giudici di merito e pronunciandosi su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza nr. 24214/2011 hanno statuito che nel fallimento il soddisfacimento almeno parziale dei creditori, quale condizione oggettiva di ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio dell'esdebitazione va inteso nel senso più favorevole al debitore stesso, dunque essendo sufficiente che sia pagato, al termine della procedura, anche una parte dell'intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla;
rilevato che nella fattispecie tale presupposto risulta sussistente, dal momento che “dalla vendita dei beni immobili e mobili del sig. Parte_2 erano stati ricavati complessivi € 138.837,12 e dalla vendita dei beni immobili e mobili del sig. erano stati ricavati complessivi € Parte_1
107.934,84, che hanno portato al pagamento nei confronti del creditore privilegiato nella Controparte_4 misura del 12,396%, quanto al sig. e nella misura del Parte_2 26,36%, quanto al Sig. oltre al pagamento dell' e dei Parte_1 CP_2 dipendenti Sig. , e , per una Parte_3 CP_5 Parte_4 percentuale pari al 51,29% dei rispettivi crediti”(cfr. pag. 2 e 3 ricorso introduttivo); richiamato il principio di recente affermato dalla Suprema Corte (Corte di
Cassazione, Sez. VI civ., 30 luglio 2020, n. 16263, peraltro richiamando precedenti conformi quali Cass. Sez. U n. 24214-11, Cass. n. 9767-12, Cass. n. 16620-16), secondo cui “Nell'esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla
L. Fall., art. 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. La sussistenza di tale presupposto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere valutata secondo un'interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti elencati nel comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.”, e che nella specie, poiché i creditori privilegiati sono stati
Pagina 3 soddisfatti nelle misure anzidette, la percentuale di soddisfacimento di tutti i creditori non può ritenersi irrisoria;
ritenuto pertanto, nella ricorrenza dei presupposti elencati nel comma 1 dell'art. 142 l. fall. e della stessa condizione di soddisfacimento parziale dei creditori, come prevista al comma 2 della detta disposizione, che il ricorso vada accolto;
ritenuto, in punto spese del procedimento, che l'orientamento non granitico della giurisprudenza di merito sul concetto di irrisorietà della percentuale dei crediti soddisfatti integri i gravi motivi per la compensazione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in accoglimento del ricorso, così decide:
- dichiara inesigibili nei confronti di nato a [...] il Parte_1
17.07.1975, e di nato a [...] il [...], quali soci CP_6 illimitatamente responsabili di Controparte_3
, con sede in Rapagnano, Contrada Tenna n.123, partita iva
[...]
, dichiarata fallita dal Tribunale di Fermo con sentenza n. P.IVA_2
40/2014 del 15.10.2014, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, ad eccezione di quelli esclusi dall'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 comma 3, lett. a) e b);
- compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso in Fermo, nella Camera di consiglio del 11/02/2025
Il Presidente rel.
dott. Sara Marzialetti
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SARA MARZIALETTI Presidente rel.
DOTT. MARIANNUNZIATA TAVERNA Giudice
DOTT. FRANCESCO DE PERNA Giudice
sul ricorso ex art. 142 e ss. L.F., depositato in data 20.11.2024 da: nato a [...] il [...], residente in [...] (codice fiscale e C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], residente in [...]
Chiaretti n.12 (codice fiscale , rappresentati e difesi C.F._1 dall'avv. Paola Romagnoli (pec: codice fiscale Email_1
), con elezione di domicilio presso lo studio della C.F._2 medesima, in Fermo, Via Bellesi n.66, giusta procura in atti;
e con la costituzione di:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Salvati
( ; t), in virtù C.F._3 Email_2 di procura generale alle liti per atto Notaio del 22/03/2024 Per_1
Repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313, con la stessa elettivamente domiciliato in Fermo, Via Pompeiana n. 156; ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato e la documentazione allegata;
rilevato che il ricorso risulta essere stato notificato a tutti i creditori;
rilevato che, costituendosi in data 14.01.2025, l
[...]
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, si è rimesso al Tribunale per ogni valutazione e decisione sulla sussistenza del requisito oggettivo richiesto dall'art. 142, comma 2, L. Fall., per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione, atteso che “a seguito di ripartizione finale dell'attivo, il credito dell' ammesso in CP_2 surroga allo stato passivo del fallimento per esborsi effettuati dal Fondo di
Garanzia in favore degli ex dipendenti della società fallita,
Pagina 1 complessivamente pari a € 81.761,82, è stato parzialmente soddisfatto con rimborso della somma di € 65.195,14, corrispondente al 79% circa dell'importo insinuato;
è, invece, rimasto del tutto insoluto il credito per contributi omessi dall'impresa, pari a € 9.083,00” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione); letta la relazione del Curatore depositata in data 19.12.2024, con parere favorevole al beneficio della esdebitazione, fondato nella specie sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 142, comma 1 e 2 l.fall.; rilevato che non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei membri del comitato dei creditori, come dichiarato dal Curatore nella relazione del
19.12.2024 (cfr. pag. 2 relazione curatore del 19.12.2024); rilevato che dagli atti allegati al ricorso è emerso che gli istanti sono stati dichiarati falliti da questo Tribunale, quali soci illimitatamente responsabili della , con sede in Controparte_3
Rapagnano, Contrada Tenna n.123, partita iva con sentenza P.IVA_2 del Tribunale di Fermo cron. 3207/2014, registro generale n.40/2014 in data
15.10.2014; rilevato che la procedura societaria è stato dichiarata chiusa con decreto del 12.12.2023-14.12.2023 mentre quella relativa ai singoli soci è stata chiusa con decreto in data 15.10.2024; rilevato che il ricorso è stato presentato in data 15.11.2024 e, quindi, entro l'anno dal decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 143 L. Fall.; rilevato che per la concessione del beneficio è necessaria verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 142, comma 1, nn. 1, 2, 3,
4, 5 e 6;
ritenuto che
, a prescindere dalla questione dell'interpretazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 142 L. Fall., secondo la quale
“l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”, appare in ogni caso necessario verificare la sussistenza dei presupposti di meritevolezza per la concessione del beneficio indicati ai nn. 1), 2), 3) e 5) del comma 1 dell'art. 142 L. Fall.; ritenuto che sussistono nella specie tutti i requisiti soggettivi per poter accedere al beneficio richiesto ed in particolare: a) il falliti sono persone fisiche;
b) gli istanti, come attestato dalla relazione del curatore depositata in data 19.12.2024, hanno cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione per l'accertamento del passivo, non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura, non hanno violato le disposizioni di cui all'art
48 l.f., non hanno distratto attivo o esposto passività insussistenti, né hanno cagionato o aggravato il dissesto, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, né ha fatto ricorso abusivo al credito;
c) nei confronti degli istanti, come risulta dai documenti in atti, in data 24.11.2022 il GUP del Tribunale di Fermo, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 comma 2, c.p.p. (cfr. all. 12 al ricorso introduttivo); considerato che ai fini del positivo riscontro dei requisiti soggettivi di cui all'art. 142, 1 comma L.F., quanto al n.6), la giurisprudenza di merito ritiene
Pagina 2 che (cfr. C. App. Venezia 13.04.2023) che "Ai fini del positivo riscontro dei requisiti soggettivi di cui all'art. 142, co. I, L.F., quanto al n. 6), rileva la pronuncia del decreto di estinzione del reato di bancarotta fraudolenta oggetto di sentenza di patteggiamento, considerato che l'estinzione del reato equivale all'ottenimento della riabilitazione" (in senso conforme cfr. C.
App. Bologna 13.10.2023), estinzione dichiarata nel caso di specie;
rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 24509 del 10 settembre 2021 ha evidenziato che i requisiti di cui al n. 5 e 6 dell'art. 142 L.F. si pongono in rapporto di alternatività e che pertanto, una volta ottenuta la riabilitazione per i reati di bancarotta fraudolenta o per delitti compiuti in connessione con l'esercizio di attività di impresa la domanda del fallito di esdebitazione non potrà essere rigettata valutando autonomamente le condotte per le quali il richiedente ha riportato la condanna;
ritenuto che
non ricorre l'ipotesi ostativa alla concessione dell'esdebitazione, costituita dal mancato soddisfacimento neppure in parte dei creditori concorsuali, dal momento che è noto come sul punto, componendo un contrasto giurisprudenziale che si era venuto a creare tra i giudici di merito e pronunciandosi su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza nr. 24214/2011 hanno statuito che nel fallimento il soddisfacimento almeno parziale dei creditori, quale condizione oggettiva di ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio dell'esdebitazione va inteso nel senso più favorevole al debitore stesso, dunque essendo sufficiente che sia pagato, al termine della procedura, anche una parte dell'intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla;
rilevato che nella fattispecie tale presupposto risulta sussistente, dal momento che “dalla vendita dei beni immobili e mobili del sig. Parte_2 erano stati ricavati complessivi € 138.837,12 e dalla vendita dei beni immobili e mobili del sig. erano stati ricavati complessivi € Parte_1
107.934,84, che hanno portato al pagamento nei confronti del creditore privilegiato nella Controparte_4 misura del 12,396%, quanto al sig. e nella misura del Parte_2 26,36%, quanto al Sig. oltre al pagamento dell' e dei Parte_1 CP_2 dipendenti Sig. , e , per una Parte_3 CP_5 Parte_4 percentuale pari al 51,29% dei rispettivi crediti”(cfr. pag. 2 e 3 ricorso introduttivo); richiamato il principio di recente affermato dalla Suprema Corte (Corte di
Cassazione, Sez. VI civ., 30 luglio 2020, n. 16263, peraltro richiamando precedenti conformi quali Cass. Sez. U n. 24214-11, Cass. n. 9767-12, Cass. n. 16620-16), secondo cui “Nell'esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla
L. Fall., art. 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. La sussistenza di tale presupposto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere valutata secondo un'interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti elencati nel comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.”, e che nella specie, poiché i creditori privilegiati sono stati
Pagina 3 soddisfatti nelle misure anzidette, la percentuale di soddisfacimento di tutti i creditori non può ritenersi irrisoria;
ritenuto pertanto, nella ricorrenza dei presupposti elencati nel comma 1 dell'art. 142 l. fall. e della stessa condizione di soddisfacimento parziale dei creditori, come prevista al comma 2 della detta disposizione, che il ricorso vada accolto;
ritenuto, in punto spese del procedimento, che l'orientamento non granitico della giurisprudenza di merito sul concetto di irrisorietà della percentuale dei crediti soddisfatti integri i gravi motivi per la compensazione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in accoglimento del ricorso, così decide:
- dichiara inesigibili nei confronti di nato a [...] il Parte_1
17.07.1975, e di nato a [...] il [...], quali soci CP_6 illimitatamente responsabili di Controparte_3
, con sede in Rapagnano, Contrada Tenna n.123, partita iva
[...]
, dichiarata fallita dal Tribunale di Fermo con sentenza n. P.IVA_2
40/2014 del 15.10.2014, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, ad eccezione di quelli esclusi dall'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 comma 3, lett. a) e b);
- compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso in Fermo, nella Camera di consiglio del 11/02/2025
Il Presidente rel.
dott. Sara Marzialetti
Pagina 4