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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/07/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 908/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 908/2015
TRA
difeso dall'avv. DE NARDO ANTONINO Parte_1
VITTORIO
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria CP_1 CP_2
Grandizio ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Giuseppe Calabria
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 giugno 2015, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201500000581000, notificata il
30.4.2015 eccependo la prescrizione dei crediti sottesi alle seguenti cartelle di pagamento:
1 a. n. 13920080005721008, notificata il 27/03/2009;
b. n. 13920090000011692, notificata il 25/02/2009;
c. n. 139200900000598105, notificata il 21/04/2009;
d. n. 139200900004974963, notificata il 21/04/2009;
e. n. 13920090007087578, notificata il 13/08/2009;
f. n. 13920090010014452, notificata il 10/11/2009;
g. n. 13920090010393025, notificata il 30/11/2009;
h. n. 13920090011524385, notificata il 20/01/2010;
i. n. , notificata il 7.05.2010 a familiare convivente;
PartitaIVA_1
j. n. 13920100005170347, notificata il 26.7.2010 a familiare convivente;
k. n. 139201000010691719, notificata il14/12/2010 a familiare convivente.
2. Chiedeva quindi l'annullamento delle cartelle e della correlata comunicazione di iscrizione ipotecaria, con riferimento anche all'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, per i debiti affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 di importo residuo inferiore a € 1.000.
3. L' , l' e l' si costituivano in giudizio, CP_1 CP_2 Controparte_4 chiedendo il rigetto della domanda.
4. Dalla documentazione prodotta in atti (estratto di ruolo), risulta che tutte le cartelle sopra elencate, ad eccezione dell'ultima (n. 139201000010691719), riguardano debiti affidati alla riscossione entro il 31 dicembre 2010 e di importo residuo inferiore a € 1.000. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, tali debiti sono stati automaticamente annullati a decorrere dal 31 dicembre 2018.
5. Ne consegue la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su tali cartelle.
6. Quanto alla cartella n. 139201000010691719, notificata il 14 dicembre 2010 a persona convivente del destinatario, va rilevato che la notifica è giuridicamente inesistente, in quanto non risulta perfezionata secondo le modalità prescritte dall'art. 60 del DPR 600/1973 e dall'art. 26 del DPR 602/1973. In assenza della raccomandata informativa al destinatario,
l'atto non può ritenersi regolarmente notificato (Cass. civ., sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25417;
Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2018, n. 4611).
7. In difetto di atti interruttivi validamente notificati, la prescrizione del credito, relativo a contributi per l'anno 2009, decorre dal momento in cui il credito era esigibile, e cioè CP_2 dal 31 dicembre 2009, con scadenza del termine al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (prescrizione quinquennale).
2 8. L'intimazione di pagamento è stata notificata solo il 30 aprile 2015, quando il credito era ormai prescritto.
9. Si ritiene di dover compensare le spese del giudizio tenuto conto della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara l'annullamento delle cartelle di pagamento indicate in motivazione ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018;
2. Dichiara prescritto il credito sotteso alla cartella n. 139201000010691719, per le ragioni esposte in motivazione;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto della natura delle questioni trattate.
Così deciso, 09/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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