CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3828/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY306SM00042/2024 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2960/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine insiste nelle eccezioni preliminari spiegate in atti.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., C.F./P.IVA P.IVA_1, con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 , impugna avviso di accertamento IVA anno 2021 n. TY306SM00042/2024, notificato il 27.05.2024, con recupero d'imposta e irrogazione sanzioni e interessi convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, in persona del Direttore
p.t
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24.07.2024 la società Ric._1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento IVA 2021 n. TY306SM00042/2024, deducendo in via preliminare (i) incompetenza territoriale dell'ufficio che avrebbe gestito la fase istruttoria/contraddittoria ed emesso l'atto, (ii) violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributo armonizzato, e nel merito l'illegittimità della rettifica IVA operata ex art. 19-bis2 DPR 633/1972 per asserito mutamento del “regime fiscale delle operazioni attive”, ritenuto insussistente, trattandosi di mera separazione contabile ex art. 36 DPR 633/1972. In subordine chiedeva la rideterminazione della pretesa in € 13.612,83. [
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – DP Palermo depositando controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva: (i) la competenza della DP Palermo, precisando che il controllo sarebbe stato eseguito dal “team 3” dell'Area Imprese Minori dell'Ufficio Controlli DP Palermo delocalizzato presso SC;
(ii) l'avvenuto contraddittorio;
(iii) la legittimità della rettifica IVA, ritenendo che nel 2021 la contribuente avesse optato per la separazione delle attività ai sensi dell'art. 36 DPR 633/1972, integrando mutamento rilevante ai fini della rettifica decennale ex art. 19-bis2 DPR 633/1972.
La ricorrente depositava memoria di replica insistendo nelle proprie difese, con specifica contestazione del presupposto del “mutamento del regime fiscale delle operazioni attive”, evidenziando che le locazioni abitative erano esenti già nel 2019 e tali sono rimaste nel 2021, e denunciando altresì difetto di motivazione/ prova e divieto di integrazione postuma della motivazione dell'atto.
In corso di causa la ricorrente depositava memoria di produzione documentale, tra cui registri IVA 2019 e
2021, fatture emesse 2019 e 2021, bilanci e soprattutto copia email del 26 gennaio 2024.
Dagli atti risulta inoltre che, nel corso del contraddittorio endoprocedimentale, con email del 26.01.2024 il funzionario dell'Ufficio rappresentava la possibilità di addivenire ad adesione per il 2021 “applicando il pro- rata per la detrazione IVA”, quantificando “TOTALE IVA DA VERSARE (2021) = € 13.612,83”, seppur “previa approvazione del capo area”.
Successivamente, con email del 15.02.2024, lo stesso Ufficio comunicava che il Capo Area non era d'accordo e che “la proposta di adesione non può essere approvata… l'Ufficio può soltanto accettare una proposta di adesione confermativa dei rilievi oggetto dell'invito art.
5-ter”.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In primo luogo si rileva che non sussiste un caso di incompetenza territoriale atteso che l'Ufficio di
SC costituisce una mera articolazione territoriale dell'Ufficio che ha emesso l'atto come emerge peraltro dall'atto stesso sicchè trattasi di mero decentramento burocratico senza che ciò intacchi la competenza territoriale dell'Ufficio di Palermo. Ciò emerge chiaramente a pag. 17 dell'atot impugnato ofve sifa riferimento all'Ufficio Controlli Area Impresa Minori – Team 3 delocalizzato presso U.T. di SC
2. nel merito quanto segue.
Dagli atti emerge che: (i) nel 2019 la ricorrente acquistava tre immobili abitativi e una pertinenza con IVA addebitata dal cedente, detraendola in misura forfettaria con applicazione del pro-rata; (ii) gli immobili venivano locati in regime di esenzione;
(iii) nel 2021 la società adottava una separazione contabile/registri distinti per attività imponibili ed esenti;
(iv) l'Ufficio riteneva che tale opzione integrasse mutamento del regime rilevante ai fini della rettifica decennale dell'IVA detratta nel 2019, recuperando IVA e irrogando sanzioni.
2.1. insussistenza del presupposto di “mutamento del regime fiscale delle operazioni attive” e carenza di prova. Presupposto indicato nell'avviso
L'atto impugnato (come ricostruito negli atti di causa) muove dall'assunto che nel 2021 la ricorrente abbia realizzato un “mutamento del regime fiscale delle operazioni attive” (o, comunque, un mutamento rilevante nel regime di detrazione) tale da rendere dovuta la rettifica dell'IVA detratta nel 2019, ai sensi dell'art. 19- bis2 DPR 633/1972, con periodo decennale per i fabbricati. Tale tesi è ribadita dall'Ufficio nelle controdeduzioni, ove la separazione ex art. 36 DPR 633/1972 viene qualificata come opzione desumibile dal comportamento concludente e ritenuta idonea a imporre la rettifica.
2.2. Assenza di mutamento del regime IVA delle operazioni attive riferibili agli immobili
La ricorrente, sin dal ricorso e poi in replica, ha sostenuto che non vi è stato alcun mutamento del regime fiscale delle operazioni attive: le locazioni dei fabbricati abitativi acquistati nel 2019 erano (e sono rimaste) operazioni esenti, e il 2021 ha registrato unicamente una diversa modalità di contabilizzazione, mediante separazione contabile/registri distinti, senza alcuna “conversione” delle operazioni da imponibili a esenti o viceversa.
Il Collegio rileva che l'Ufficio, pur affermando la rilevanza della separazione contabile quale mutamento di regime ai fini della rettifica, non individua – in termini concreti e verificabili – quale specifico mutamento del regime IVA delle operazioni attive si sarebbe verificato nel 2021 rispetto al 2019 con riferimento agli immobili oggetto di rettifica. La separazione contabile, per come rappresentata, attiene primariamente alla modalità di tenuta dei registri e imputazione delle operazioni ai diversi “settori”, e non implica ex se un mutamento del regime IVA della locazione abitativa (che, secondo l'impostazione della ricorrente, resta esente).
Ne consegue che, in mancanza di una dimostrazione puntuale del presupposto (mutamento effettivo del regime delle operazioni attive o del diritto a detrazione “in misura diversa” per effetto di un mutamento sostanziale riferibile agli immobili), la pretesa recuperatoria risulta sprovvista di adeguato supporto probatorio.
2.3. Valutazione endoprocedimentale dell'Ufficio e successivo ritiro: indice di incertezza sulla fattispecie applicata
Assume rilievo, ai fini della valutazione complessiva della pretesa, la documentazione prodotta dalla ricorrente e comunque presente in atti: l'Ufficio, con email del 26.01.2024, prospettava una possibile definizione per il 2021 “applicando il pro-rata per la detrazione IVA” e quantificava il dovuto in € 13.612,83, seppure subordinandolo all'approvazione del Capo Area.
Con successiva email del 15.02.2024, l'Ufficio comunicava la non approvazione e dichiarava di poter accettare soltanto un'adesione “confermativa dei rilievi”. Tale sequenza (proposta sostanziale coerente con la tesi del pro-rata e successivo ritiro) evidenzia una significativa oscillazione valutativa nella ricostruzione tecnico-giuridica dei presupposti della pretesa, rafforzando la conclusione del Collegio circa la non univocità
e, nel caso concreto, la non sufficiente dimostrazione del presupposto applicato (rettifica decennale per
“mutamento di regime” anziché regolazione della detraibilità secondo criteri proporzionali).
2.4. Conclusione sul merito
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che la rettifica operata con l'avviso impugnato non risulti sorretta da adeguata dimostrazione del presupposto concretamente posto a base dell'atto (mutamento del regime delle operazioni attive o comunque mutamento idoneo a imporre la rettifica nei termini e nella misura pretesa).
Pertanto, l'avviso deve essere annullato.
3. Spese di giudizio: compensazione
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese, avuto riguardo alla complessità della questione tecnico-tributaria prospettata (rettifica IVA su immobili in relazione a separazione contabile e criteri di detraibilità.
P.Q.M.
Accoglie ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti. Palermo 24.11.25 IL
PRESIDENTE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3828/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY306SM00042/2024 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2960/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine insiste nelle eccezioni preliminari spiegate in atti.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., C.F./P.IVA P.IVA_1, con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 , impugna avviso di accertamento IVA anno 2021 n. TY306SM00042/2024, notificato il 27.05.2024, con recupero d'imposta e irrogazione sanzioni e interessi convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, in persona del Direttore
p.t
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24.07.2024 la società Ric._1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento IVA 2021 n. TY306SM00042/2024, deducendo in via preliminare (i) incompetenza territoriale dell'ufficio che avrebbe gestito la fase istruttoria/contraddittoria ed emesso l'atto, (ii) violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributo armonizzato, e nel merito l'illegittimità della rettifica IVA operata ex art. 19-bis2 DPR 633/1972 per asserito mutamento del “regime fiscale delle operazioni attive”, ritenuto insussistente, trattandosi di mera separazione contabile ex art. 36 DPR 633/1972. In subordine chiedeva la rideterminazione della pretesa in € 13.612,83. [
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – DP Palermo depositando controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva: (i) la competenza della DP Palermo, precisando che il controllo sarebbe stato eseguito dal “team 3” dell'Area Imprese Minori dell'Ufficio Controlli DP Palermo delocalizzato presso SC;
(ii) l'avvenuto contraddittorio;
(iii) la legittimità della rettifica IVA, ritenendo che nel 2021 la contribuente avesse optato per la separazione delle attività ai sensi dell'art. 36 DPR 633/1972, integrando mutamento rilevante ai fini della rettifica decennale ex art. 19-bis2 DPR 633/1972.
La ricorrente depositava memoria di replica insistendo nelle proprie difese, con specifica contestazione del presupposto del “mutamento del regime fiscale delle operazioni attive”, evidenziando che le locazioni abitative erano esenti già nel 2019 e tali sono rimaste nel 2021, e denunciando altresì difetto di motivazione/ prova e divieto di integrazione postuma della motivazione dell'atto.
In corso di causa la ricorrente depositava memoria di produzione documentale, tra cui registri IVA 2019 e
2021, fatture emesse 2019 e 2021, bilanci e soprattutto copia email del 26 gennaio 2024.
Dagli atti risulta inoltre che, nel corso del contraddittorio endoprocedimentale, con email del 26.01.2024 il funzionario dell'Ufficio rappresentava la possibilità di addivenire ad adesione per il 2021 “applicando il pro- rata per la detrazione IVA”, quantificando “TOTALE IVA DA VERSARE (2021) = € 13.612,83”, seppur “previa approvazione del capo area”.
Successivamente, con email del 15.02.2024, lo stesso Ufficio comunicava che il Capo Area non era d'accordo e che “la proposta di adesione non può essere approvata… l'Ufficio può soltanto accettare una proposta di adesione confermativa dei rilievi oggetto dell'invito art.
5-ter”.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In primo luogo si rileva che non sussiste un caso di incompetenza territoriale atteso che l'Ufficio di
SC costituisce una mera articolazione territoriale dell'Ufficio che ha emesso l'atto come emerge peraltro dall'atto stesso sicchè trattasi di mero decentramento burocratico senza che ciò intacchi la competenza territoriale dell'Ufficio di Palermo. Ciò emerge chiaramente a pag. 17 dell'atot impugnato ofve sifa riferimento all'Ufficio Controlli Area Impresa Minori – Team 3 delocalizzato presso U.T. di SC
2. nel merito quanto segue.
Dagli atti emerge che: (i) nel 2019 la ricorrente acquistava tre immobili abitativi e una pertinenza con IVA addebitata dal cedente, detraendola in misura forfettaria con applicazione del pro-rata; (ii) gli immobili venivano locati in regime di esenzione;
(iii) nel 2021 la società adottava una separazione contabile/registri distinti per attività imponibili ed esenti;
(iv) l'Ufficio riteneva che tale opzione integrasse mutamento del regime rilevante ai fini della rettifica decennale dell'IVA detratta nel 2019, recuperando IVA e irrogando sanzioni.
2.1. insussistenza del presupposto di “mutamento del regime fiscale delle operazioni attive” e carenza di prova. Presupposto indicato nell'avviso
L'atto impugnato (come ricostruito negli atti di causa) muove dall'assunto che nel 2021 la ricorrente abbia realizzato un “mutamento del regime fiscale delle operazioni attive” (o, comunque, un mutamento rilevante nel regime di detrazione) tale da rendere dovuta la rettifica dell'IVA detratta nel 2019, ai sensi dell'art. 19- bis2 DPR 633/1972, con periodo decennale per i fabbricati. Tale tesi è ribadita dall'Ufficio nelle controdeduzioni, ove la separazione ex art. 36 DPR 633/1972 viene qualificata come opzione desumibile dal comportamento concludente e ritenuta idonea a imporre la rettifica.
2.2. Assenza di mutamento del regime IVA delle operazioni attive riferibili agli immobili
La ricorrente, sin dal ricorso e poi in replica, ha sostenuto che non vi è stato alcun mutamento del regime fiscale delle operazioni attive: le locazioni dei fabbricati abitativi acquistati nel 2019 erano (e sono rimaste) operazioni esenti, e il 2021 ha registrato unicamente una diversa modalità di contabilizzazione, mediante separazione contabile/registri distinti, senza alcuna “conversione” delle operazioni da imponibili a esenti o viceversa.
Il Collegio rileva che l'Ufficio, pur affermando la rilevanza della separazione contabile quale mutamento di regime ai fini della rettifica, non individua – in termini concreti e verificabili – quale specifico mutamento del regime IVA delle operazioni attive si sarebbe verificato nel 2021 rispetto al 2019 con riferimento agli immobili oggetto di rettifica. La separazione contabile, per come rappresentata, attiene primariamente alla modalità di tenuta dei registri e imputazione delle operazioni ai diversi “settori”, e non implica ex se un mutamento del regime IVA della locazione abitativa (che, secondo l'impostazione della ricorrente, resta esente).
Ne consegue che, in mancanza di una dimostrazione puntuale del presupposto (mutamento effettivo del regime delle operazioni attive o del diritto a detrazione “in misura diversa” per effetto di un mutamento sostanziale riferibile agli immobili), la pretesa recuperatoria risulta sprovvista di adeguato supporto probatorio.
2.3. Valutazione endoprocedimentale dell'Ufficio e successivo ritiro: indice di incertezza sulla fattispecie applicata
Assume rilievo, ai fini della valutazione complessiva della pretesa, la documentazione prodotta dalla ricorrente e comunque presente in atti: l'Ufficio, con email del 26.01.2024, prospettava una possibile definizione per il 2021 “applicando il pro-rata per la detrazione IVA” e quantificava il dovuto in € 13.612,83, seppure subordinandolo all'approvazione del Capo Area.
Con successiva email del 15.02.2024, l'Ufficio comunicava la non approvazione e dichiarava di poter accettare soltanto un'adesione “confermativa dei rilievi”. Tale sequenza (proposta sostanziale coerente con la tesi del pro-rata e successivo ritiro) evidenzia una significativa oscillazione valutativa nella ricostruzione tecnico-giuridica dei presupposti della pretesa, rafforzando la conclusione del Collegio circa la non univocità
e, nel caso concreto, la non sufficiente dimostrazione del presupposto applicato (rettifica decennale per
“mutamento di regime” anziché regolazione della detraibilità secondo criteri proporzionali).
2.4. Conclusione sul merito
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che la rettifica operata con l'avviso impugnato non risulti sorretta da adeguata dimostrazione del presupposto concretamente posto a base dell'atto (mutamento del regime delle operazioni attive o comunque mutamento idoneo a imporre la rettifica nei termini e nella misura pretesa).
Pertanto, l'avviso deve essere annullato.
3. Spese di giudizio: compensazione
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese, avuto riguardo alla complessità della questione tecnico-tributaria prospettata (rettifica IVA su immobili in relazione a separazione contabile e criteri di detraibilità.
P.Q.M.
Accoglie ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti. Palermo 24.11.25 IL
PRESIDENTE