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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/11/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 83/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]-A
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Daniela VENTURI
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
Rilevato, preliminarmente, che sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura Parte_1 della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
Il ricorrente, in particolare, anche a seguito degli approfondimenti richiesti nell'ambito dell'istruttoria, ha ricostruito la genesi del proprio sovraindebitamento facendolo risalire alle attività di tipo imprenditoriale intraprese a partire dal 2006 nel campo della pubblicità e della progettazione grafica, senza tuttavia riuscire a produrre marginalità significative e, anzi, indebitandosi con il ceto bancario e, soprattutto, con l'erario, accumulando un'esposizione complessiva di € 482.664,61
1.
Venendo al contenuto del ricorso, il gestore ha rilevato che il debitore ha, nel tempo, esercitato attività professionale e d'impresa, secondo tre direttrici: a) attraverso la costituzione, quale accomandatario, di pagina 1 di 4 nel 2006, cancellata nel 2013, dopo un periodo di inattività protrattosi sin dal 2008; Parte_2 attraverso l'acquisto, nel 2008, di una partecipazione minoritaria in Handmade di IS TT & C. s.n.c, dalla cui compagnine è uscito nel 2009; attraverso l'avvio, nel 2010, di un'attività di consulenza in proprio, cessata nel luglio 2024.
Nessuna di tali attività ha generato redditi sufficienti a consentire il pagamento di debiti finanziari ed erariali, aggravatisi pure per l'effetto di frodi subite da parte di terzi;
al punto che – a quanto dedotto dal gestore – il ricorrente, oltre ad aver fatto ricorso all'aiuto finanziario dei genitori, ha altresì effettuato tre operazioni immobiliari nel quinquennio anteriore alla presentazione del ricorso, al fine di reperire le fonti necessarie al pagamento dei creditori, specie erariali.
Al proposito, può immediatamente rilevarsi che occorrerà operare approfondite verifiche circa la natura di tali cessioni e circa la destinazione delle risorse da esse ritratte, anche nella prospettiva della futura esdebitazione.
In dettaglio, la sintesi dell'esposizione debitoria è rappresentata come segue:
Come dedotto dal debitore e confermato dal gestore, si tratta in larga parte di debiti erariali il cui dettaglio, riportato nel corpo della relazione particolareggiata, sembrerebbe rivelare la sistematica inosservanza degli obblighi fisco-previdenziali per tutto il periodo dell'esercizio individuale o collettivo dell'attività imprenditoriale, caratterizzata evidentemente da volumi tali da generare proporzionali pretese erariali restate, però, insoddisfatte;
e ciò, al netto di quanto asseritamente versato dal debitore all'erario a seguito della cessione dei cespiti immobiliari di cui si è detto sopra.
Occorrerà, dunque, anche relativamente a tale aspetto e nella prospettiva di un'eventuale esdebitazione, verificare documentalmente l'assenza di colpa grave, allo stato solo affermata dal gestore, mediante analitica disamina contabile da condursi per singolo esercizio, delle attività prodotte e delle scadenze finanziarie ed erariali maturate nello stesso periodo, al fine di verificare l'effettiva impossibilità di onorare le seconde tramite le prime.
A fronte delle pendenze sopra descritte, il debitore risulta titolare di: a) un'autovettura, il cui valore è stimato in circa 4.750,00; b) crediti da lavoro dipendente che, al netto delle spese di mantenimento proprio e della famiglia, appaiono quantificabili – salve le diverse determinazioni da operarsi a cura del G.D. – in complessivi € 10.800,00 nel triennio. Il debitore è, infatti, allo stato occupato a tempo pagina 2 di 4 indeterminato presso R.B. Videogames S.r.l. e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 2.000,00.
L'attivo della procedura è pure alimentato dall'impegno della madre del debitore a versare, a favore dei creditori di questi, l'importo complessivo di € 20.000,00 mediante rate per 36 mesi (circa 555,00/mese).
Sussiste quindi una condizione di sovraindebitamento, attesa la sproporzione tra le passività, ampiamente scadute ed esigibili, e le attività patrimoniali e finanziarie disponibili, con la conseguente condizione di asfissia che impedisce radicalmente al ricorrente di pagare i propri debiti.
2.
Ciò precisato, nel merito, deve accogliersi la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
infatti:
- la relazione depositata ex art. 269 CCII riporta un giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e consente una ricostruzione sufficientemente analitica delle cause del sovraindebitamento e dell'attuale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, pur dovendosi ulteriormente approfondire, ai fini di azioni revocatorie e/o dell'eventuale esdebitazione: a) termini e modalità delle cessioni immobiliari nel quinquennio;
b) effettiva assenza di colpa grave nella determinazione dell'indebitamento fisco-previdenziale;
- non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
- risulta l'attestazione di capienza ex art. 268 c. 3 quarto periodo CCI ed essa appare attendibile in quanto resa attraverso valutazioni e stime congrue e razionali;
- sul piano soggettivo, il debitore, già titolare di impresa individuale cessata nel luglio 2024 risulta qualificabile alla stregua di “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale..” (art. 2 lett. c) CCI) e risulta altresì gravato da una condizione di sovraindebitamento, come sopra motivato.
Deve precisarsi che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012). visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...] Antonio Cesari n. 82-A
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott.ssa Daniela VENTURI;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
pagina 3 di 4
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCI
Ravenna, 21/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]-A
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Daniela VENTURI
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
Rilevato, preliminarmente, che sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura Parte_1 della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
Il ricorrente, in particolare, anche a seguito degli approfondimenti richiesti nell'ambito dell'istruttoria, ha ricostruito la genesi del proprio sovraindebitamento facendolo risalire alle attività di tipo imprenditoriale intraprese a partire dal 2006 nel campo della pubblicità e della progettazione grafica, senza tuttavia riuscire a produrre marginalità significative e, anzi, indebitandosi con il ceto bancario e, soprattutto, con l'erario, accumulando un'esposizione complessiva di € 482.664,61
1.
Venendo al contenuto del ricorso, il gestore ha rilevato che il debitore ha, nel tempo, esercitato attività professionale e d'impresa, secondo tre direttrici: a) attraverso la costituzione, quale accomandatario, di pagina 1 di 4 nel 2006, cancellata nel 2013, dopo un periodo di inattività protrattosi sin dal 2008; Parte_2 attraverso l'acquisto, nel 2008, di una partecipazione minoritaria in Handmade di IS TT & C. s.n.c, dalla cui compagnine è uscito nel 2009; attraverso l'avvio, nel 2010, di un'attività di consulenza in proprio, cessata nel luglio 2024.
Nessuna di tali attività ha generato redditi sufficienti a consentire il pagamento di debiti finanziari ed erariali, aggravatisi pure per l'effetto di frodi subite da parte di terzi;
al punto che – a quanto dedotto dal gestore – il ricorrente, oltre ad aver fatto ricorso all'aiuto finanziario dei genitori, ha altresì effettuato tre operazioni immobiliari nel quinquennio anteriore alla presentazione del ricorso, al fine di reperire le fonti necessarie al pagamento dei creditori, specie erariali.
Al proposito, può immediatamente rilevarsi che occorrerà operare approfondite verifiche circa la natura di tali cessioni e circa la destinazione delle risorse da esse ritratte, anche nella prospettiva della futura esdebitazione.
In dettaglio, la sintesi dell'esposizione debitoria è rappresentata come segue:
Come dedotto dal debitore e confermato dal gestore, si tratta in larga parte di debiti erariali il cui dettaglio, riportato nel corpo della relazione particolareggiata, sembrerebbe rivelare la sistematica inosservanza degli obblighi fisco-previdenziali per tutto il periodo dell'esercizio individuale o collettivo dell'attività imprenditoriale, caratterizzata evidentemente da volumi tali da generare proporzionali pretese erariali restate, però, insoddisfatte;
e ciò, al netto di quanto asseritamente versato dal debitore all'erario a seguito della cessione dei cespiti immobiliari di cui si è detto sopra.
Occorrerà, dunque, anche relativamente a tale aspetto e nella prospettiva di un'eventuale esdebitazione, verificare documentalmente l'assenza di colpa grave, allo stato solo affermata dal gestore, mediante analitica disamina contabile da condursi per singolo esercizio, delle attività prodotte e delle scadenze finanziarie ed erariali maturate nello stesso periodo, al fine di verificare l'effettiva impossibilità di onorare le seconde tramite le prime.
A fronte delle pendenze sopra descritte, il debitore risulta titolare di: a) un'autovettura, il cui valore è stimato in circa 4.750,00; b) crediti da lavoro dipendente che, al netto delle spese di mantenimento proprio e della famiglia, appaiono quantificabili – salve le diverse determinazioni da operarsi a cura del G.D. – in complessivi € 10.800,00 nel triennio. Il debitore è, infatti, allo stato occupato a tempo pagina 2 di 4 indeterminato presso R.B. Videogames S.r.l. e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 2.000,00.
L'attivo della procedura è pure alimentato dall'impegno della madre del debitore a versare, a favore dei creditori di questi, l'importo complessivo di € 20.000,00 mediante rate per 36 mesi (circa 555,00/mese).
Sussiste quindi una condizione di sovraindebitamento, attesa la sproporzione tra le passività, ampiamente scadute ed esigibili, e le attività patrimoniali e finanziarie disponibili, con la conseguente condizione di asfissia che impedisce radicalmente al ricorrente di pagare i propri debiti.
2.
Ciò precisato, nel merito, deve accogliersi la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
infatti:
- la relazione depositata ex art. 269 CCII riporta un giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e consente una ricostruzione sufficientemente analitica delle cause del sovraindebitamento e dell'attuale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, pur dovendosi ulteriormente approfondire, ai fini di azioni revocatorie e/o dell'eventuale esdebitazione: a) termini e modalità delle cessioni immobiliari nel quinquennio;
b) effettiva assenza di colpa grave nella determinazione dell'indebitamento fisco-previdenziale;
- non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
- risulta l'attestazione di capienza ex art. 268 c. 3 quarto periodo CCI ed essa appare attendibile in quanto resa attraverso valutazioni e stime congrue e razionali;
- sul piano soggettivo, il debitore, già titolare di impresa individuale cessata nel luglio 2024 risulta qualificabile alla stregua di “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale..” (art. 2 lett. c) CCI) e risulta altresì gravato da una condizione di sovraindebitamento, come sopra motivato.
Deve precisarsi che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012). visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...] Antonio Cesari n. 82-A
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott.ssa Daniela VENTURI;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
pagina 3 di 4
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCI
Ravenna, 21/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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