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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2024, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 5352 del R.G. AA.CC. dell'anno
2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 15.02.2024 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 [...]
, tutti quali eredi di Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Rizzo
ATTORI
E
, in persona del l.r. p.t. CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.02.2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno esposto che la propria congiunta ha subito una Persona_1 perdita di coscienza in data 28.1.2021 e, a seguito dell'intervento degli operatori sanitari del 118, è stata ricoverata presso l'U.O. complessa di neurologia dell'ospedale di Casarano. Org_1
Gli attori hanno poi lamentato che nel medesimo giorno, durante il ricovero ospedaliero, la è caduta dal letto, procurandosi una frattura sottocapitata del Per_1 femore sx. Di tale lesione i medici hanno preso contezza solo il 29.1.2021, data in cui è stata sottoposta ad rx femore per il forte dolore. Persona_1
Gli attori, dunque, hanno denunciato una mancanza nella assistenza ricevuta dalla paziente e hanno agito in giudizio contro al fine di ottenere il CP_1 risarcimento del danno patito iure hereditatis (per danno biologico, morale ed esistenziale, nonché per le spese di degenza, mediche e di mediazione). si è costituita con propria comparsa, negando ogni profilo di CP_1 responsabilità a sé imputabile, contestando le diverse voci di danno e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
La causa è stata istruita con CTU medico-legale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
a) Premessa e storia clinica del paziente
Come premesso, la vicenda in esame trae origine dalla caduta di Persona_1 dal letto dell'ospedale di Casarano, presso cui si trovava ricoverata a seguito Org_1 di un episodio di perdita di coscienza.
Nell'agire in giudizio, i familiari hanno lamentato che il danno è stato determinato dall'assenza di strutture di sicurezza tali da proteggere una degente fragile – quale
– in considerazione delle condizioni psicofisiche della paziente al Persona_1 momento dell'accettazione.
2 Al fine di comprendere i singoli profili di responsabilità, è necessario, in primo luogo, ripercorre la storia clinica della paziente, nei suoi tratti più salienti.
• In data 28.1.2021, subiva una perdita di coscienza ed il figlio, Persona_1
richiedeva l'intervento del 118, il cui operatore sanitario, Parte_3 giunto sul posto, effettuava la seguente diagnosi: 'patologia cardio circolatoria. rif.; perdita della coscienza (rif. Durata 15 min circa), pz con demenza senile' e ne disponeva il trasporto presso il nosocomio di Casarano in codice giallo.
• Alle ore 16:23 giungeva nel pronto soccorso dell'ospedale Persona_1
' di Casarano, con triage di accettazione: azzurro – urgenza differibile Org_1
– codice di dimissione: arancione urgenza;
con sintomatologia diagnostica: rif. perdita di coscienza in pz con demenza senile.
• Il medico del PS, in sede di anamnesi, rilevava pz con 'demenza senile e accompagnata dal 118 x stato soporoso' e concludeva, in sede di esame obiettivo, 'pz demente non collaborante, segno del morsus', disponendo, dunque, il ricovero presso l'U.O. complesso di neurologia.
• Sempre in data 28.1.2021, , in stato di agitazione e confusa, Persona_1 cadeva dal letto.
• Dalla cartella clinica (doc. 2 att.) emerge che, in seguito alla caduta, non venivano rilevati segni di lesioni e l'operatore registrava che la notte del
28.1.2021 la paziente '…scavalca il letto e si ritrova x terra...' (pag. 52 cartella clinica doc. 2 att.).
• Soltanto il giorno successivo, il 29.l.2021, , dolorante e agitata Persona_1 per il forte dolore, veniva sottoposta, tra l'altro, ad rx femore, con trasferimento nel reparto di ortopedia, dove le veniva diagnosticata la frattura del femore e veniva conseguentemente sottoposta ad intervento chirurgico.
• In data 30.1.2021, veniva dimessa dal reparto di neurologia Persona_1 presso cui era ricoverata per crisi convulsiva e attacco cardiaco, con la diagnosi, tra l'altro, di frattura sottocapitata del femore sx, e veniva, dunque, trasferita nel reparto di ortopedia per l'intervento chirurgico al femore.
• In data 31.1.2021, veniva sottoposta a intervento chirurgico per la frattura del femore e in data 4.2.2021 veniva trasferita in struttura riabilitativa.
3 • La paziente veniva trasportata presso di Casarano per la Org_2 riabilitazione, che terminava in data 13.3.2021 (doc. 3 cartella clinica n.
55/2021).
• Il ricovero presso la struttura era stato necessitato dalle Org_3 condizioni cliniche deterioratesi a seguito della frattura, come risulta dalla certificazione medica e cartella clinica prodotte (doc. 4 cert. medico;
5) cartella clinica n 12/2021).
• Il costo per la degenza presso detta struttura, per l'intero periodo di ricovero, ammontava ad euro 6.471,36 (doc. 6 att.).
• A seguito della frattura al femore e al peggioramento delle condizioni psico- fisiche, veniva inoltrata richiesta per la nomina di amministrato di sostegno, che avveniva in data 8.7.2021 (doc. 7 decreto nomina ads).
• In data 13.10.2021 veniva constatato il decesso di . Persona_1
b) La responsabilità da colpa medica – profili generali.
Poiché la controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur
4 esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)” (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare
l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
5 Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o
l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la
CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo)” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata
6 tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d.
"più probabile che non"”.
c) Il caso in esame
Premesso quanto sopra in linea generale, si procede ora all'esame del caso di specie.
La soluzione del caso passa attraverso l'esame della CTU a firma del dr. Per_2
(ortopedico) e della dott.ssa (medico-legale), depositata in data 02.11.2023. Per_3
I consulenti, in primo luogo, hanno evidenziato che il diario clinico della paziente riporta, con riferimento al 29.1.2021 ore 04:00, che “Nonostante la presenza Per_1 delle sponde di contenimento del letto la paziente agitata scavalca le stesse, cadendo
a terra. Per quanto concesso dalla mancata collaborazione (paziente con grave demenza) non risultano emergere lesioni traumatiche evidenti.” Sul punto, i CCTTU ritengono che “l'annotazione riportata nella cartella clinica e relativa ad uno
“scavalcamento” delle sponde è “oggettivamente” meno plausibile rispetto alla possibilità di un mancato o non corretto utilizzo delle stesse ed inoltre, sempre in riferimento alle sue condizioni cliniche, quando anche fosse stata in grado di
“superare l'ostacolo passandogli sopra”, tale manovra certamente non si sarebbe potuta svolgere con agilità e rapidità tanto da non poter essere bloccata dal personale socio-sanitario a vigilanza della paziente e “testimone” della caduta”.
Il quadro probatorio acquisito non consente una ricostruzione certa della dinamica dell'infortunio, ma consente di ritenere che quanto riportato nella cartella clinica sia inverosimile se si considera che non era in condizioni Persona_1
7 psicofisiche tali da essere in grado di scavalcare le sponde di contenimento del letto in autonomia.
Né rilevano le affermazioni di parte convenuta nella parte in cui evidenziano che dalle risultanze della cartella clinica emerge una condotta attiva della paziente, tale da escludere o ridurre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Non rileva, inoltre, il fatto che, sin dall'atto di accesso in reparto, è stata prescritta l'adozione delle sponde di contenimento e di apposite cinture per contenere la paziente al fine di evitare eventuali cadute. Tanto della condotta attiva della paziente, quanto della circostanza che fossero effettivamente presenti strutture atte a prevenire il rischio di caduta non vi è infatti prova.
In punto di valenza probatoria della cartella clinica, la Suprema Corte ha evidenziato che, stante il principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di sé stesso, in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica non possono costituire prova piena a favore di chi le ha redatte, ancorché riguardanti fatti avvenuti alla presenza del medico P.U. o da lui stesso compiuti (cfr. Cass. civ. sez. III, 27/9/99 n. 10695). D'altronde, il presupposto del carattere vincolante dell'atto pubblico è la terzietà del pubblico ufficiale nella sua funzione certificante con effetti probatori, requisito che non sussiste nel caso di specie. Nel caso de quo, infatti, il giudizio relativo ad altro soggetto che deve rispondere per i fatti del soggetto certificante presuppone necessariamente l'accertamento della responsabilità del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico e, di conseguenza, il contenuto della cartella clinica può essere smentito da prove ulteriori così come dalla ricostruzione effettuata dal C.T.U.
Tanto premesso, occorre precisare che la struttura ospedaliera risponde civilmente non solo per inadeguata manutenzione degli spazi (pavimento scivoloso, buche, insidie), ma anche per carenze di tipo organizzativo (mancanza del personale adeguato alle circostanze), che comportano una non sufficiente vigilanza sul paziente. La responsabilità per sorveglianza, tuttavia, varia a seconda delle condizioni di salute e dell'età dei pazienti. Infatti, come anche sottolineato in consulenza, il personale sanitario ha il dovere di valutare i fattori di rischio per programmare l'adeguata messa in sicurezza del paziente: età (se sopra i 65 anni è necessaria una maggiore sorveglianza del paziente); eventuali cadute già
8 verificatesi in precedenza;
incontinenza; patologie che mettono a rischio l'equilibrio e le capacità motorie;
problemi muscolari.
Quanto al caso in esame, come evidenziato dai CC.TT.UU., occorre rilevare che sussistono molteplici fattori di rischio per una caduta intraospedaliera, quali l'età avanzata (86 anni), lo stato psico-fisico (soggetto in stato convulsivo), le comorbidità fisiche (cardiopatia) e neuropsichiche (decadimento cognitivo avanzato).
Ne deriva che la caduta di poteva essere ampiamente prevedibile Persona_1 dai vari fattori di rischio emergenti dalla documentazione sanitaria. A ciò si aggiunga che trattasi di un fenomeno molto comune, al punto che le cadute rappresentano la casistica più frequente di eventi avversi che si verificano nelle strutture sanitarie e che comportano un danno al paziente non intenzionale e indesiderabile, così come riferito anche dai CCTTUU.
Sul punto, si riportano anche le conclusioni rese da questi ultimi nella perizia: “La paziente come da Raccomandazioni per la Prevenzione e la Gestione delle cadute elaboratore dal era da considerarsi paziente a rischio di Organizzazione_4 caduta ed in quanto tale, valutati i rischi, abbisognevole di una adeguata messa in sicurezza da attuarsi sia mediante l'adozione delle sponde di contenimento che con opportuna vigilanza della paziente. La caduta occorsa nel corso della degenza era quindi prevedibile ed evitabile.
A seguito della caduta la ha riportato la frattura sottocapitata del femore Per_1 sinistro trattata, presso la Unità Operativa di Ortopedia dello stesso nosocomio, mediante endoprotesi cementata biarticolare. Seguì un periodo di riabilitazione in regime di ricovero effettuato presso il Motulesi della Casa di Cura “ ” Org_5 Org_2
Orga e quindi il suo trasferimento presso la “ ” per la opportuna gestione Org_2 delle pluripatologie in uno con il prosieguo della terapia riabilitativa”. (pag. 7).
I CC.TT.UU. inoltre, riportano i dati emersi dal rapporto del 2019 del Ministero della Salute, relativo agli eventi più gravi che si sono verificati in ambiente ospedaliero fra il 2016 e il 2018, che, nel mettere al primo posto le cadute dei pazienti presso la struttura, riporta che: “il 78% delle cadute dei pazienti è prevedibile perché è possibile identificare il fattore di rischio relativo al paziente (che, ad esempio, ha difficoltà di deambulazione, oppure è disorientato); il 14% delle cadute è accidentale e può dipendere da carenze della struttura sanitaria e/o fattori ambientali;
soltanto l'8% delle cadute in ospedale è effettivamente imprevedibile”.
9 Nel caso di specie, l'insussistente autonomia di movimento della paziente, la prevedibilità del rischio di una sua caduta, la prescrizione di una misura precauzionale da osservare costantemente sono tutti fattori di cui l'ospedale di
Casarano era a conoscenza. Tuttavia, appurati tali dati fattuali, e considerate le condizioni psicofisiche della paziente al momento dell'accettazione, non venivano adottati gli accorgimenti e gli elementi di sicurezza idonei a proteggere la degente fragile e ad evitare il rischio di caduta.
In ragione di quanto sopra, si condividono le conclusioni dei CC.TT.UU. e si riconosce la responsabilità della struttura sanitaria, evidente tanto la sussistenza di un profilo di colpa nella gestione della paziente fragile da parte dei sanitari dell' , quanto il nesso causale tra tale condotta colposa e la Controparte_2 lesione patita da . Persona_1
Tanto basta per ritenere sussistente la responsabilità in ordine all'accaduto della parte convenuta.
Chiarito quanto sopra in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
d) Danno non patrimoniale iure hereditatis: danno biologico, danno morale ed esistenziale
Per la commisurazione del danno biologico, occorre tener conto delle conclusioni dei CC.TT.UU., secondo cui “I postumi “normalmente” residuati ad una frattura di femore trattata mediante endoprotesi ben sarebbero stati rappresentati da una percentuale di danno biologico non inferiore al 15% ed avrebbero previsto un periodo riabilitativo che secondo le linee guida più recenti ed accreditate avrebbe consentito un recupero funzionale a partire dalla 8 settimana, periodo in cui è previsto un aumento del range di movimento e della forza e l'avvio alla riabilitazione assistita.
La ha effettuato una riabilitazione intensiva in regime di ricovero per 40 giorni. Per_1
Non si hanno notizie documentali circa il recupero funzionale dell'arto e della deambulazione ma è certificato che per le condizioni cliniche generali la stessa doveva essere assistita in regime ospedaliero e/o socio-residenziale risultando di fatto istituzionalizzata presso la dal marzo all'ottobre 2021, epoca del Org_3 decesso.”
10 Nel caso di specie, si ritiene liquidabile il danno definito da premorienza, trattandosi di una vicenda in cui il decesso si è verificato per causa diversa e non ricollegabile, sulla base di un criterio eziologico, alla menomazione invalidante conseguente all'evento lesivo. Il decesso, inoltre, è avvenuto prima che il soggetto potesse ottenere il risarcimento per la lesione subita.
Pertanto, è necessario parametrare il danno definito da premorienza non già sull'astratta previsione di vita media del soggetto, ma, al contrario, sulla vita in concreto vissuta dal medesimo con i postumi invalidanti conseguenti alla lesione patita. In altri termini, il danno è circoscritto al solo intervallo temporale intercorso tra la lesione e la morte del soggetto e parametrato alle sue condizioni di vita in concreto.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa affermando, da un lato, il principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto
“iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto”
(Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016 n° 679), dall'altro, che, ai fini della liquidazione di tale posta di danno, va considerato il grado di intensità della sofferenza della vittima dalla lesione al decesso (“…sebbene occorra tener conto della maggiore intensità del patema d'animo nei primi tempi successivi all'evento…” così Cass. civ.
Sez. III, 26 maggio 2016 n° 10897).
Il criterio in esame, fatto proprio dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano,
è indubbiamente l'unico in grado di garantire al danneggiato un ristoro del pregiudizio realmente subito.
Le Tabelle del Tribunale di Milano servono, infatti, per garantire un riferimento omogeneo nella liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale e indicano criteri chiari e il più possibile oggettivi per la guida del giudicante. Nel caso di danneggiato deceduto prima della liquidazione, quindi, non può certamente ritenersi applicabile il criterio della durata presumibile della vita, in quanto la durata della vita del danneggiato è in questa ipotesi reale ed effettiva e non già presumibile.
11 Le Tabelle del Tribunale di Milano, inoltre, sono state redatte con studio accorto di ogni elemento, hanno valorizzato il maggior peso del danno in caso di morte sopravvenuta nel primo o nei primi due anni dal sinistro e hanno consentito un'ulteriore personalizzazione, alla luce delle circostanze che possono verificarsi nel caso concreto. Il ristoro, dunque, è equo e non arbitrario, in quanto legato alle caratteristiche specifiche della compromissione subita dal danneggiato.
Per esplicitare ulteriormente il concetto, va chiarito che la liquidazione standard delle Tabelle del Tribunale di Milano dovrebbe essere compiuta presumendo la durata della vita di in anni 100. È invece storicamente noto che la Persona_1
VA decedette a 86 anni, per cui una liquidazione del danno compiuta presumendone una vita da centenaria sarebbe in aperto e stridente contrasto con la realtà e importerebbe una loclupletazione, con finzione di sopravvivenza di 14 anni.
La parte attrice, inoltre, ha richiesto il riconoscimento del danno morale consistente nella sofferenza patita dalla danneggiata che ha assistito allo spegnersi della propria vita, nonché il riconoscimento del danno esistenziale conseguente al ricovero protetto e all'allontanamento della paziente dai suoi affetti più cari e dalle sue abitudini.
Sul punto, il sistema delle Tabelle del Tribunale di Milano (cfr., tra le altre, Cass.
19376/12, 12408/11), in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), fornisce una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Pertanto, il valore finale del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute è determinato avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata, invece, separatamente (cfr. Cass. 5243/14).
Quanto al caso di specie, occorre rilevare che sono state allegate circostanze specifiche che rendono il danno in concreto più grave rispetto alle conseguenze
12 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 23778/14). Il danno definito da premorienza, unitariamente inteso, deve essere personalizzato in aumento, dunque, considerando che la lesione provocata alla e la sua istituzionalizzazione presso una struttura sanitaria Per_1 protetta hanno comportato un allontanamento della paziente dai suoi affetti più cari e dalle sue abitudini. D'altronde, prima dell'evento lesivo, nonostante la de cuius fosse affetta da numerose patologie, svolgeva una vita autonoma e indipendente presso la propria abitazione in Ruffano, assistita solo occasionalmente dal figlio.
Per quanto fin qui detto, si ritiene che, in assenza della caduta e di altre complicazioni, avrebbe avuto un'aspettativa di mantenimento di Persona_1 una condizione di autosufficienza nelle attività quotidiane e nella vita di relazione familiare e sociale e che, nei mesi successivi alla lesione e fino al decesso, la sua sofferenza fu maggiore di quella standard normalmente riconducibile alle lesioni dalla stessa riportate, proprio per avere l'anziana perso il contatto con la realtà quotidiana con cui fino a quel momento si era rapportata. Di conseguenza, il danno definito da premorienza è riconosciuto nel caso di specie e se ne riconosce, altresì, la personalizzazione sulla scorta di quanto prodotto in relazione al danno morale e al danno esistenziale.
Il danno è, dunque, determinato applicando la percentuale di IP del 15%, come da
CTU, in € 2.334,00, essendo il decesso intervenuto nel primo anno dopo l'evento e applicando le Tabelle del Tribunale di Milano del danno da premorienza. Il danno, così quantificato, è aumentato per le maggiorazioni dovute all'allontanamento dalla propria abitazione e al ricovero forzato, giungendo all'importo di € 3.000,00.
Il danno non patrimoniale temporaneo è parimenti riconosciuto secondo CTU e, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate ad oggi, è pari ad €
3.960,00 per i gg. 40 di ITT (€ 99 x 40).
Il danno così calcolato, liquidato all'attualità, è maggiorato di interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Sull'importo sono dovuti poi interessi legali, dalla data dell'evento a quella odierna, previa devalutazione della somma alla data dell'evento e maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice . Org_6
13 e) Danno patrimoniale iure hereditatis
Per il danno patrimoniale emergente, la parte attrice ha dimostrato di aver sostenuto l'esborso di complessivi € 6.720,00, relativi alla retta per la degenza in
RSA dal 13.3.2021 al 13.10.2021. Al danno così determinato si giunge in considerazione del fatto che la retta prevista per una mensilità ammonta ad €
960,00 circa. Inoltre, a detti importi, si sommano i costi di € 40,00 per le cartelle cliniche e € 50,00 per la procedura di mediazione esperita con esito negativo, stante la mancata partecipazione dell' . CP_1
Devono, dunque, riconoscersi il risarcimento per le spese mediche e per le altre spese per un ammontare complessivo di € 6.810,00, da rivalutarsi ad oggi e con applicazione di accessori come indicato in precedenza.
f) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il danno liquidato in sentenza.
Le spese di CTU seguono parimenti la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 5352 del R.G. AA.CC. dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accerta e dichiara la responsabilità di nella determinazione del CP_1 danno per cui è causa;
b) Per l'effetto, condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1
e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , liquidato in € 3.000,00 per danno da premorienza, Persona_1
€ 3.960,00 per ITT ed € 6.810,00 per spese, oltre accessori come in parte motiva;
14 c) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 attrice, liquidate in € 545,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di CP_1
Lecce, 15/05/2024
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 5352 del R.G. AA.CC. dell'anno
2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 15.02.2024 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 [...]
, tutti quali eredi di Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Rizzo
ATTORI
E
, in persona del l.r. p.t. CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.02.2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno esposto che la propria congiunta ha subito una Persona_1 perdita di coscienza in data 28.1.2021 e, a seguito dell'intervento degli operatori sanitari del 118, è stata ricoverata presso l'U.O. complessa di neurologia dell'ospedale di Casarano. Org_1
Gli attori hanno poi lamentato che nel medesimo giorno, durante il ricovero ospedaliero, la è caduta dal letto, procurandosi una frattura sottocapitata del Per_1 femore sx. Di tale lesione i medici hanno preso contezza solo il 29.1.2021, data in cui è stata sottoposta ad rx femore per il forte dolore. Persona_1
Gli attori, dunque, hanno denunciato una mancanza nella assistenza ricevuta dalla paziente e hanno agito in giudizio contro al fine di ottenere il CP_1 risarcimento del danno patito iure hereditatis (per danno biologico, morale ed esistenziale, nonché per le spese di degenza, mediche e di mediazione). si è costituita con propria comparsa, negando ogni profilo di CP_1 responsabilità a sé imputabile, contestando le diverse voci di danno e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
La causa è stata istruita con CTU medico-legale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
a) Premessa e storia clinica del paziente
Come premesso, la vicenda in esame trae origine dalla caduta di Persona_1 dal letto dell'ospedale di Casarano, presso cui si trovava ricoverata a seguito Org_1 di un episodio di perdita di coscienza.
Nell'agire in giudizio, i familiari hanno lamentato che il danno è stato determinato dall'assenza di strutture di sicurezza tali da proteggere una degente fragile – quale
– in considerazione delle condizioni psicofisiche della paziente al Persona_1 momento dell'accettazione.
2 Al fine di comprendere i singoli profili di responsabilità, è necessario, in primo luogo, ripercorre la storia clinica della paziente, nei suoi tratti più salienti.
• In data 28.1.2021, subiva una perdita di coscienza ed il figlio, Persona_1
richiedeva l'intervento del 118, il cui operatore sanitario, Parte_3 giunto sul posto, effettuava la seguente diagnosi: 'patologia cardio circolatoria. rif.; perdita della coscienza (rif. Durata 15 min circa), pz con demenza senile' e ne disponeva il trasporto presso il nosocomio di Casarano in codice giallo.
• Alle ore 16:23 giungeva nel pronto soccorso dell'ospedale Persona_1
' di Casarano, con triage di accettazione: azzurro – urgenza differibile Org_1
– codice di dimissione: arancione urgenza;
con sintomatologia diagnostica: rif. perdita di coscienza in pz con demenza senile.
• Il medico del PS, in sede di anamnesi, rilevava pz con 'demenza senile e accompagnata dal 118 x stato soporoso' e concludeva, in sede di esame obiettivo, 'pz demente non collaborante, segno del morsus', disponendo, dunque, il ricovero presso l'U.O. complesso di neurologia.
• Sempre in data 28.1.2021, , in stato di agitazione e confusa, Persona_1 cadeva dal letto.
• Dalla cartella clinica (doc. 2 att.) emerge che, in seguito alla caduta, non venivano rilevati segni di lesioni e l'operatore registrava che la notte del
28.1.2021 la paziente '…scavalca il letto e si ritrova x terra...' (pag. 52 cartella clinica doc. 2 att.).
• Soltanto il giorno successivo, il 29.l.2021, , dolorante e agitata Persona_1 per il forte dolore, veniva sottoposta, tra l'altro, ad rx femore, con trasferimento nel reparto di ortopedia, dove le veniva diagnosticata la frattura del femore e veniva conseguentemente sottoposta ad intervento chirurgico.
• In data 30.1.2021, veniva dimessa dal reparto di neurologia Persona_1 presso cui era ricoverata per crisi convulsiva e attacco cardiaco, con la diagnosi, tra l'altro, di frattura sottocapitata del femore sx, e veniva, dunque, trasferita nel reparto di ortopedia per l'intervento chirurgico al femore.
• In data 31.1.2021, veniva sottoposta a intervento chirurgico per la frattura del femore e in data 4.2.2021 veniva trasferita in struttura riabilitativa.
3 • La paziente veniva trasportata presso di Casarano per la Org_2 riabilitazione, che terminava in data 13.3.2021 (doc. 3 cartella clinica n.
55/2021).
• Il ricovero presso la struttura era stato necessitato dalle Org_3 condizioni cliniche deterioratesi a seguito della frattura, come risulta dalla certificazione medica e cartella clinica prodotte (doc. 4 cert. medico;
5) cartella clinica n 12/2021).
• Il costo per la degenza presso detta struttura, per l'intero periodo di ricovero, ammontava ad euro 6.471,36 (doc. 6 att.).
• A seguito della frattura al femore e al peggioramento delle condizioni psico- fisiche, veniva inoltrata richiesta per la nomina di amministrato di sostegno, che avveniva in data 8.7.2021 (doc. 7 decreto nomina ads).
• In data 13.10.2021 veniva constatato il decesso di . Persona_1
b) La responsabilità da colpa medica – profili generali.
Poiché la controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur
4 esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)” (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare
l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
5 Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o
l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la
CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo)” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata
6 tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d.
"più probabile che non"”.
c) Il caso in esame
Premesso quanto sopra in linea generale, si procede ora all'esame del caso di specie.
La soluzione del caso passa attraverso l'esame della CTU a firma del dr. Per_2
(ortopedico) e della dott.ssa (medico-legale), depositata in data 02.11.2023. Per_3
I consulenti, in primo luogo, hanno evidenziato che il diario clinico della paziente riporta, con riferimento al 29.1.2021 ore 04:00, che “Nonostante la presenza Per_1 delle sponde di contenimento del letto la paziente agitata scavalca le stesse, cadendo
a terra. Per quanto concesso dalla mancata collaborazione (paziente con grave demenza) non risultano emergere lesioni traumatiche evidenti.” Sul punto, i CCTTU ritengono che “l'annotazione riportata nella cartella clinica e relativa ad uno
“scavalcamento” delle sponde è “oggettivamente” meno plausibile rispetto alla possibilità di un mancato o non corretto utilizzo delle stesse ed inoltre, sempre in riferimento alle sue condizioni cliniche, quando anche fosse stata in grado di
“superare l'ostacolo passandogli sopra”, tale manovra certamente non si sarebbe potuta svolgere con agilità e rapidità tanto da non poter essere bloccata dal personale socio-sanitario a vigilanza della paziente e “testimone” della caduta”.
Il quadro probatorio acquisito non consente una ricostruzione certa della dinamica dell'infortunio, ma consente di ritenere che quanto riportato nella cartella clinica sia inverosimile se si considera che non era in condizioni Persona_1
7 psicofisiche tali da essere in grado di scavalcare le sponde di contenimento del letto in autonomia.
Né rilevano le affermazioni di parte convenuta nella parte in cui evidenziano che dalle risultanze della cartella clinica emerge una condotta attiva della paziente, tale da escludere o ridurre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Non rileva, inoltre, il fatto che, sin dall'atto di accesso in reparto, è stata prescritta l'adozione delle sponde di contenimento e di apposite cinture per contenere la paziente al fine di evitare eventuali cadute. Tanto della condotta attiva della paziente, quanto della circostanza che fossero effettivamente presenti strutture atte a prevenire il rischio di caduta non vi è infatti prova.
In punto di valenza probatoria della cartella clinica, la Suprema Corte ha evidenziato che, stante il principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di sé stesso, in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica non possono costituire prova piena a favore di chi le ha redatte, ancorché riguardanti fatti avvenuti alla presenza del medico P.U. o da lui stesso compiuti (cfr. Cass. civ. sez. III, 27/9/99 n. 10695). D'altronde, il presupposto del carattere vincolante dell'atto pubblico è la terzietà del pubblico ufficiale nella sua funzione certificante con effetti probatori, requisito che non sussiste nel caso di specie. Nel caso de quo, infatti, il giudizio relativo ad altro soggetto che deve rispondere per i fatti del soggetto certificante presuppone necessariamente l'accertamento della responsabilità del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico e, di conseguenza, il contenuto della cartella clinica può essere smentito da prove ulteriori così come dalla ricostruzione effettuata dal C.T.U.
Tanto premesso, occorre precisare che la struttura ospedaliera risponde civilmente non solo per inadeguata manutenzione degli spazi (pavimento scivoloso, buche, insidie), ma anche per carenze di tipo organizzativo (mancanza del personale adeguato alle circostanze), che comportano una non sufficiente vigilanza sul paziente. La responsabilità per sorveglianza, tuttavia, varia a seconda delle condizioni di salute e dell'età dei pazienti. Infatti, come anche sottolineato in consulenza, il personale sanitario ha il dovere di valutare i fattori di rischio per programmare l'adeguata messa in sicurezza del paziente: età (se sopra i 65 anni è necessaria una maggiore sorveglianza del paziente); eventuali cadute già
8 verificatesi in precedenza;
incontinenza; patologie che mettono a rischio l'equilibrio e le capacità motorie;
problemi muscolari.
Quanto al caso in esame, come evidenziato dai CC.TT.UU., occorre rilevare che sussistono molteplici fattori di rischio per una caduta intraospedaliera, quali l'età avanzata (86 anni), lo stato psico-fisico (soggetto in stato convulsivo), le comorbidità fisiche (cardiopatia) e neuropsichiche (decadimento cognitivo avanzato).
Ne deriva che la caduta di poteva essere ampiamente prevedibile Persona_1 dai vari fattori di rischio emergenti dalla documentazione sanitaria. A ciò si aggiunga che trattasi di un fenomeno molto comune, al punto che le cadute rappresentano la casistica più frequente di eventi avversi che si verificano nelle strutture sanitarie e che comportano un danno al paziente non intenzionale e indesiderabile, così come riferito anche dai CCTTUU.
Sul punto, si riportano anche le conclusioni rese da questi ultimi nella perizia: “La paziente come da Raccomandazioni per la Prevenzione e la Gestione delle cadute elaboratore dal era da considerarsi paziente a rischio di Organizzazione_4 caduta ed in quanto tale, valutati i rischi, abbisognevole di una adeguata messa in sicurezza da attuarsi sia mediante l'adozione delle sponde di contenimento che con opportuna vigilanza della paziente. La caduta occorsa nel corso della degenza era quindi prevedibile ed evitabile.
A seguito della caduta la ha riportato la frattura sottocapitata del femore Per_1 sinistro trattata, presso la Unità Operativa di Ortopedia dello stesso nosocomio, mediante endoprotesi cementata biarticolare. Seguì un periodo di riabilitazione in regime di ricovero effettuato presso il Motulesi della Casa di Cura “ ” Org_5 Org_2
Orga e quindi il suo trasferimento presso la “ ” per la opportuna gestione Org_2 delle pluripatologie in uno con il prosieguo della terapia riabilitativa”. (pag. 7).
I CC.TT.UU. inoltre, riportano i dati emersi dal rapporto del 2019 del Ministero della Salute, relativo agli eventi più gravi che si sono verificati in ambiente ospedaliero fra il 2016 e il 2018, che, nel mettere al primo posto le cadute dei pazienti presso la struttura, riporta che: “il 78% delle cadute dei pazienti è prevedibile perché è possibile identificare il fattore di rischio relativo al paziente (che, ad esempio, ha difficoltà di deambulazione, oppure è disorientato); il 14% delle cadute è accidentale e può dipendere da carenze della struttura sanitaria e/o fattori ambientali;
soltanto l'8% delle cadute in ospedale è effettivamente imprevedibile”.
9 Nel caso di specie, l'insussistente autonomia di movimento della paziente, la prevedibilità del rischio di una sua caduta, la prescrizione di una misura precauzionale da osservare costantemente sono tutti fattori di cui l'ospedale di
Casarano era a conoscenza. Tuttavia, appurati tali dati fattuali, e considerate le condizioni psicofisiche della paziente al momento dell'accettazione, non venivano adottati gli accorgimenti e gli elementi di sicurezza idonei a proteggere la degente fragile e ad evitare il rischio di caduta.
In ragione di quanto sopra, si condividono le conclusioni dei CC.TT.UU. e si riconosce la responsabilità della struttura sanitaria, evidente tanto la sussistenza di un profilo di colpa nella gestione della paziente fragile da parte dei sanitari dell' , quanto il nesso causale tra tale condotta colposa e la Controparte_2 lesione patita da . Persona_1
Tanto basta per ritenere sussistente la responsabilità in ordine all'accaduto della parte convenuta.
Chiarito quanto sopra in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
d) Danno non patrimoniale iure hereditatis: danno biologico, danno morale ed esistenziale
Per la commisurazione del danno biologico, occorre tener conto delle conclusioni dei CC.TT.UU., secondo cui “I postumi “normalmente” residuati ad una frattura di femore trattata mediante endoprotesi ben sarebbero stati rappresentati da una percentuale di danno biologico non inferiore al 15% ed avrebbero previsto un periodo riabilitativo che secondo le linee guida più recenti ed accreditate avrebbe consentito un recupero funzionale a partire dalla 8 settimana, periodo in cui è previsto un aumento del range di movimento e della forza e l'avvio alla riabilitazione assistita.
La ha effettuato una riabilitazione intensiva in regime di ricovero per 40 giorni. Per_1
Non si hanno notizie documentali circa il recupero funzionale dell'arto e della deambulazione ma è certificato che per le condizioni cliniche generali la stessa doveva essere assistita in regime ospedaliero e/o socio-residenziale risultando di fatto istituzionalizzata presso la dal marzo all'ottobre 2021, epoca del Org_3 decesso.”
10 Nel caso di specie, si ritiene liquidabile il danno definito da premorienza, trattandosi di una vicenda in cui il decesso si è verificato per causa diversa e non ricollegabile, sulla base di un criterio eziologico, alla menomazione invalidante conseguente all'evento lesivo. Il decesso, inoltre, è avvenuto prima che il soggetto potesse ottenere il risarcimento per la lesione subita.
Pertanto, è necessario parametrare il danno definito da premorienza non già sull'astratta previsione di vita media del soggetto, ma, al contrario, sulla vita in concreto vissuta dal medesimo con i postumi invalidanti conseguenti alla lesione patita. In altri termini, il danno è circoscritto al solo intervallo temporale intercorso tra la lesione e la morte del soggetto e parametrato alle sue condizioni di vita in concreto.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa affermando, da un lato, il principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto
“iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto”
(Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016 n° 679), dall'altro, che, ai fini della liquidazione di tale posta di danno, va considerato il grado di intensità della sofferenza della vittima dalla lesione al decesso (“…sebbene occorra tener conto della maggiore intensità del patema d'animo nei primi tempi successivi all'evento…” così Cass. civ.
Sez. III, 26 maggio 2016 n° 10897).
Il criterio in esame, fatto proprio dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano,
è indubbiamente l'unico in grado di garantire al danneggiato un ristoro del pregiudizio realmente subito.
Le Tabelle del Tribunale di Milano servono, infatti, per garantire un riferimento omogeneo nella liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale e indicano criteri chiari e il più possibile oggettivi per la guida del giudicante. Nel caso di danneggiato deceduto prima della liquidazione, quindi, non può certamente ritenersi applicabile il criterio della durata presumibile della vita, in quanto la durata della vita del danneggiato è in questa ipotesi reale ed effettiva e non già presumibile.
11 Le Tabelle del Tribunale di Milano, inoltre, sono state redatte con studio accorto di ogni elemento, hanno valorizzato il maggior peso del danno in caso di morte sopravvenuta nel primo o nei primi due anni dal sinistro e hanno consentito un'ulteriore personalizzazione, alla luce delle circostanze che possono verificarsi nel caso concreto. Il ristoro, dunque, è equo e non arbitrario, in quanto legato alle caratteristiche specifiche della compromissione subita dal danneggiato.
Per esplicitare ulteriormente il concetto, va chiarito che la liquidazione standard delle Tabelle del Tribunale di Milano dovrebbe essere compiuta presumendo la durata della vita di in anni 100. È invece storicamente noto che la Persona_1
VA decedette a 86 anni, per cui una liquidazione del danno compiuta presumendone una vita da centenaria sarebbe in aperto e stridente contrasto con la realtà e importerebbe una loclupletazione, con finzione di sopravvivenza di 14 anni.
La parte attrice, inoltre, ha richiesto il riconoscimento del danno morale consistente nella sofferenza patita dalla danneggiata che ha assistito allo spegnersi della propria vita, nonché il riconoscimento del danno esistenziale conseguente al ricovero protetto e all'allontanamento della paziente dai suoi affetti più cari e dalle sue abitudini.
Sul punto, il sistema delle Tabelle del Tribunale di Milano (cfr., tra le altre, Cass.
19376/12, 12408/11), in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), fornisce una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Pertanto, il valore finale del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute è determinato avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata, invece, separatamente (cfr. Cass. 5243/14).
Quanto al caso di specie, occorre rilevare che sono state allegate circostanze specifiche che rendono il danno in concreto più grave rispetto alle conseguenze
12 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 23778/14). Il danno definito da premorienza, unitariamente inteso, deve essere personalizzato in aumento, dunque, considerando che la lesione provocata alla e la sua istituzionalizzazione presso una struttura sanitaria Per_1 protetta hanno comportato un allontanamento della paziente dai suoi affetti più cari e dalle sue abitudini. D'altronde, prima dell'evento lesivo, nonostante la de cuius fosse affetta da numerose patologie, svolgeva una vita autonoma e indipendente presso la propria abitazione in Ruffano, assistita solo occasionalmente dal figlio.
Per quanto fin qui detto, si ritiene che, in assenza della caduta e di altre complicazioni, avrebbe avuto un'aspettativa di mantenimento di Persona_1 una condizione di autosufficienza nelle attività quotidiane e nella vita di relazione familiare e sociale e che, nei mesi successivi alla lesione e fino al decesso, la sua sofferenza fu maggiore di quella standard normalmente riconducibile alle lesioni dalla stessa riportate, proprio per avere l'anziana perso il contatto con la realtà quotidiana con cui fino a quel momento si era rapportata. Di conseguenza, il danno definito da premorienza è riconosciuto nel caso di specie e se ne riconosce, altresì, la personalizzazione sulla scorta di quanto prodotto in relazione al danno morale e al danno esistenziale.
Il danno è, dunque, determinato applicando la percentuale di IP del 15%, come da
CTU, in € 2.334,00, essendo il decesso intervenuto nel primo anno dopo l'evento e applicando le Tabelle del Tribunale di Milano del danno da premorienza. Il danno, così quantificato, è aumentato per le maggiorazioni dovute all'allontanamento dalla propria abitazione e al ricovero forzato, giungendo all'importo di € 3.000,00.
Il danno non patrimoniale temporaneo è parimenti riconosciuto secondo CTU e, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate ad oggi, è pari ad €
3.960,00 per i gg. 40 di ITT (€ 99 x 40).
Il danno così calcolato, liquidato all'attualità, è maggiorato di interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Sull'importo sono dovuti poi interessi legali, dalla data dell'evento a quella odierna, previa devalutazione della somma alla data dell'evento e maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice . Org_6
13 e) Danno patrimoniale iure hereditatis
Per il danno patrimoniale emergente, la parte attrice ha dimostrato di aver sostenuto l'esborso di complessivi € 6.720,00, relativi alla retta per la degenza in
RSA dal 13.3.2021 al 13.10.2021. Al danno così determinato si giunge in considerazione del fatto che la retta prevista per una mensilità ammonta ad €
960,00 circa. Inoltre, a detti importi, si sommano i costi di € 40,00 per le cartelle cliniche e € 50,00 per la procedura di mediazione esperita con esito negativo, stante la mancata partecipazione dell' . CP_1
Devono, dunque, riconoscersi il risarcimento per le spese mediche e per le altre spese per un ammontare complessivo di € 6.810,00, da rivalutarsi ad oggi e con applicazione di accessori come indicato in precedenza.
f) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il danno liquidato in sentenza.
Le spese di CTU seguono parimenti la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 5352 del R.G. AA.CC. dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accerta e dichiara la responsabilità di nella determinazione del CP_1 danno per cui è causa;
b) Per l'effetto, condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1
e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , liquidato in € 3.000,00 per danno da premorienza, Persona_1
€ 3.960,00 per ITT ed € 6.810,00 per spese, oltre accessori come in parte motiva;
14 c) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 attrice, liquidate in € 545,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di CP_1
Lecce, 15/05/2024
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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