Rigetto
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026REG.PROV.COLL.
N. 08016/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8016 del 2023, proposto da
VI EA e MA EA, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Lina Pedemonte, Gian UC Menti e Fabio Bajetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bogliasco, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Castagnola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio di via Aurelia 48-48b, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Matteo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, 28 febbraio 2023, n. 253, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bogliasco e del Condominio di via Aurelia 48-48b;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il consigliere UC EL RI e uditi per le parti gli avvocati Gian UC Menti, Marco Castagnola e Roberto Damonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l’annullamento in autotutela della s.c.i.a. relativa ad un intervento di fusione con opere di due immobili di proprietà degli appellanti, nel Comune di Bogliasco.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere sintetizzati come segue:
- il 21 maggio 2020 la promissaria acquirente degli immobili di proprietà dei sig. EA, odierni appellanti, ha presentato al Comune di Bogliasco una segnalazione certificata di inizio attività (prot. 4442) per realizzare opere di manutenzione straordinaria finalizzate all’accorpamento in un’unica unità immobiliare dei due appartamenti di cui agli interni B3 e B4 del complesso residenziale sito in via Aurelia 48;
- a seguito dei sopralluoghi del competente Ufficio, il Comune – con provvedimento prot. 5662 del 1° luglio 2020 – ha ordinato la sospensione dei lavori per difformità dello stato di fatto rispetto a quanto dichiarato nella s.c.i.a., contestando in particolare l’inglobamento, negli immobili oggetto di fusione, di un’intercapedine di proprietà condominiale;
- gli appellanti hanno quindi presentato osservazioni volte a dimostrare la proprietà esclusiva dell’intercapedine e, in data 17 luglio 2020, hanno depositato una s.c.i.a. in variante (prot. 6146), includendo tale porzione nel perimetro dell’intervento;
- su sollecitazione del Condominio, il Comune – con nota prot. 7009 del 17 agosto 2020 – ha avviato il procedimento volto all’annullamento d’ufficio della s.c.i.a., cui gli interessati partecipavano mediante memorie e istanze;
- nelle more, in data 16 ottobre 2020 gli appellanti hanno notificato al Comune un’istanza-diffida volta a sollecitare l’archiviazione dei procedimenti in corso;
- infine, con provvedimento n. 37 del 29 gennaio 2021, il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela della s.c.i.a., ritenendo che il volume in discussione non appartenesse ad alcuna delle due unità immobiliari (interni B3 e B4) oggetto della segnalazione e fosse dunque sottratto alla disponibilità degli appellanti.
3. I sigg. EA hanno proposto ricorso al T.a.r., dapprima contro il silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza-diffida del 16 ottobre 2020 e, successivamente – con motivi aggiunti – contro il provvedimento di annullamento in autotutela della s.c.i.a., chiedendo altresì il risarcimento dei danni patiti.
3.1. La sentenza appellata:
- ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio, stante la sopravvenuta definizione dei procedimenti cui la diffida era riferita;
- ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, dopo aver disposto verificazione finalizzata ad accertare la proprietà dell’intercapedine in contestazione;
- ha conseguentemente respinto anche la domanda di risarcimento del danno.
3.2. In particolare, la motivazione della pronuncia:
- ha richiamato la relazione del verificatore – secondo cui « il volume corrispondente all’intercapedine indicata nel provvedimento impugnato non appartiene ad alcuna delle unità immobiliari oggetto di intervento » – ritenendo la stessa immune da errori tali da giustificare uno scostamento dalle relative conclusioni;
- ha disatteso le censure relative alla pretesa mancanza di contraddittorio tecnico, rilevando che i tecnici delle parti hanno partecipato attivamente alle operazioni peritali;
- ha giudicato infondate, altresì, le doglianze concernenti la violazione delle garanzie partecipative e la carenza di motivazione sull’interesse pubblico, valorizzando il carattere sostanzialmente vincolato della determinazione comunale, necessaria ad evitare l’indebito inglobamento di uno spazio comune e a preservare la funzione igienico-sanitaria dell’intercapedine;
- ha escluso la possibilità di procedere a un annullamento parziale della s.c.i.a., limitato al solo inglobamento dell’intercapedine, stante l’inscindibilità dell’intervento edilizio oggetto della segnalazione.
4. I sigg. EA hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi:
I. « Violazione ex art. 2700 c.c. della fede privilegiata degli atti pubblici – Violazione art. 1376 c.c. per illegittima ed Erronea interpretazione degli atti di causa - Violazione art. 2697 c.c. per sussistenza della prova di privata proprietà dell’area c.d. intercapedine a favore di VI EA – Nullità verificazione in parte qua disconosce la proprietà EA »;
II. « Violazione art. 112 cpc – Omessa pronuncia sul primo vizio motivo aggiunto »;
III. « Violazione artt. 7, 8 e 10 L. 7/8/1990 n. 241 e smi – Violazione principi di partecipazione procedimentale - Sviamento »;
IV. « Violazione art. 21 nonies L. 241/90 e smi sotto ulteriore profilo – Violazione art. 3 DPR 380/01 - Violazione art. 3 L. 241/90 – Difetto di motivazione – Erroneità e falsità del presupposto – Contraddittorietà »;
V. « Violazione art. 832 c.c. – Violazione art. 817 c.c. – Erroneità e falsità del presupposto sotto ulteriore profilo relativamente alla natura di locale di sgombero privato dello spazio già denominato “intercapedine” – Travisamento »;
VI. « Violazione art. 21 nonies L. 241/90 e smi sotto ulteriore profilo – Contraddittorietà intrinseca sotto ulteriore profilo – Annullamento totale invece che riferito alla sola intercapedine ».
4.1. Gli appellanti hanno inoltre riproposto la domanda di risarcimento dei danni cagionati dal provvedimento, che ha portato il promissario acquirente a sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita degli immobili oggetto di causa.
5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bogliasco e il Condominio controinteressato, entrambi eccependo l’inammissibilità dei nuovi documenti depositati dagli appellanti in data 3 novembre 2025 e chiedendo il rigetto nel merito del gravame.
6. In vista dell’udienza di trattazione, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive difese.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
8. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile la produzione documentale del 3 novembre 2025, avente ad oggetto le note di trascrizione di due contratti di alienazione di unità immobiliari appartenenti al complesso condominiale di via Aurelia 48, conclusi nel 1969 dall’originaria unica proprietaria dello stabile (la nonna degli odierni appellanti). Tale documentazione, versata in atti solo in grado di appello, difetta dei requisiti richiesti dall’art. 104, comma 2, c.p.a., in quanto:
a) non si individuano circostanze oggettive idonee a giustificare la tardiva produzione dei documenti, trattandosi di atti agevolmente conoscibili mediante consultazione dei pubblici registri immobiliari. La circostanza esclude, di per sé, l’ammissibilità di una loro produzione tardiva, che non può supplire a una lacuna istruttoria imputabile alla negligenza della parte (cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 1719; id., sez. VI, 22 luglio 2025, n. 6469). Nemmeno può ritenersi che l’acquisizione di tali documenti, che non riguardano direttamente le due unità immobiliare oggetto del giudizio ma sono funzionali a sostenere una specifica prospettazione degli appellanti (peraltro formulata solo in questo grado di appello, in violazione del divieto di nova sancito dall’art. 104, comma 1, c.p.a.), rientrasse nei compiti del verificatore nominato in primo grado;
b) difetta altresì il requisito dell’indispensabilità dei documenti ai fini della decisione (sulla portata del requisito, in termini di capacità di « determinare un positivo accertamento dei fatti di causa », potenzialmente decisivo per l’esito della controversia, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 727). Da tali atti emerge, infatti, che l’alienante delle unità immobiliari si era riservata « il diritto di ricavare liberamente nel sottosuolo del fabbricato locali sotterranei … che ad ultimazione avvenuta resteranno di sua esclusiva proprietà », ma non vi è prova che l’intercapedine di cui si discute sia stata effettivamente realizzata in esecuzione di tale facoltà, né che la stessa sia successivamente pervenuta nel patrimonio degli odierni appellanti.
9. Giungendo all’esame del merito, con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere acriticamente recepito le conclusioni della verificazione, ritenuta affetta da nullità per difetto di contraddittorio tecnico, per violazione degli artt. 2700, 2697 e 1376 c.c. e per erronea applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c.). In particolare, gli appellanti sostengono che il verificatore, escludendo l’appartenenza dell’intercapedine agli immobili di loro proprietà, avrebbe sovvertito il contenuto degli atti notarili di provenienza (in particolare, il rogito del notaio Falzone del 1996), dotati di fede privilegiata, e sostituito all’inequivoca volontà delle parti una diversa ricostruzione in punto di delimitazione oggettiva dei beni trasferiti.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Sotto un primo profilo, va disattesa la censura processuale relativa alla nullità della verificazione per pretesa violazione del contraddittorio. L’istituto della verificazione nel processo amministrativo, infatti, non soggiace alla rigida scansione procedimentale prevista dal codice di rito per la consulenza tecnica d’ufficio (art. 67, comma 3 c.p.a.) né quindi impone, a pena di nullità delle operazioni peritali, la trasmissione della bozza preliminare alle parti (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533). Si riconosce, per questo, che la mancata instaurazione del contraddittorio in sede di verificazione « non comporta la nullità di tali operazioni peritali, incidendo al più sull’attendibilità dei suoi esiti, soggetta alla libera valutazione del giudice » (Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2024, n. 160).
9.3. Nel caso di specie il diritto di difesa e il contraddittorio tecnico sui fatti rilevanti sono stati comunque adeguatamente garantiti, prima mediante la partecipazione dei consulenti di parte alle operazioni di sopralluogo, poi attraverso la facoltà – concretamente esercitata dagli appellanti con l’articolata memoria prodotta in primo grado il 9 dicembre 2022, dopo il deposito della verificazione – di presentare osservazioni critiche e controdeduzioni tecniche sulla relazione del verificatore.
9.4. Le critiche rivolte al merito della verificazione si risolvono nella sostanziale riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, puntualmente disattese dal Tribunale nella sentenza impugnata. In particolare, gli appellanti insistono nel ritenere che l’espressa menzione, nei titoli di provenienza (cfr. rogito notaio Falzone del 1996), della « cantina proprietà EA DR », posta oltre l’intercapedine, quale confine “nord” dell’immobile, dimostrerebbe l’avvenuta cessione anche del volume in contestazione. Secondo tale prospettazione, infatti, l’indicazione letterale dei confini dovrebbe prevalere, quale espressione diretta della volontà negoziale, sulle planimetrie allegate, a cui andrebbe riconosciuto un valore meramente sussidiario.
9.5. Il Collegio, in continuità con la sentenza di primo grado, ritiene invece che la relazione del verificatore abbia operato una corretta e logica interpretazione dei titoli di provenienza, coordinando le indicazioni testuali con le planimetrie catastali allegate « per la migliore individuazione » dei cespiti compravenduti, le quali escludono con assoluta chiarezza che la c.d. “intercapedine” sia stata considerata parte integrante delle unità immobiliari B3 e B4. A fronte di una rappresentazione grafica del tutto inequivoca, l’indicazione nel rogito del confine con la « cantina proprietà EA DR » può assolvere ad una funzione di individuazione dell’unità trasferita rispetto ai cespiti contigui, ma non può determinare l’automatica ricomprensione di un volume intermedio, fisicamente autonomo e non risultante dalle planimetrie di contratto.
9.6. Nemmeno giova agli appellanti il richiamo alla giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2017, n. 3996), secondo cui ai « dati catastali » va riconosciuto un valore meramente sussidiario «rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell’atto ». Nel caso di specie, infatti, non vengono in rilievo i meri identificativi catastali dell’immobile, bensì le piante planimetriche allegate ai rogiti notarili, accettate e sottoscritte dalle parti ed espressamente richiamate nel testo degli accordi. Al riguardo, la giurisprudenza civile di legittimità ha costantemente affermato che tali elaborati grafici fanno parte integrante della dichiarazione di volontà quando i contraenti vi abbiano fatto riferimento per individuare il bene oggetto del trasferimento e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2016, n. 26609; Cass. civ., sez. II, 3 marzo 2014, n. 4934). Ne consegue che l’indicazione dei confini non può essere isolata dal complessivo assetto descrittivo e grafico del titolo, il quale – come accertato in verificazione – non ricomprende l’area dell’intercapedine nel perimetro delle unità immobiliari oggetto di trasferimento.
9.7. Quanto, poi, all’asserita violazione dell’art. 2700 c.c., il Collegio osserva che la fede privilegiata dell’atto pubblico vincola il giudice in ordine alla provenienza del documento e alle dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale, ma non limita l’interpretazione del regolamento negoziale ai fini dell’individuazione dell’oggetto del trasferimento; il richiamo alla citata disposizione risulta, pertanto, inconferente alla fattispecie in esame.
9.8. Del tutto infondata appare, infine, la censura relativa alla presunta violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.). Non spettava, infatti, all’Amministrazione fornire la “prova negativa” dell’estraneità del bene al patrimonio degli appellanti, né tantomeno la prova positiva della titolarità condominiale del volume. L’accertamento in esame attiene esclusivamente alla legittimazione soggettiva di chi presenta la s.c.i.a., il quale, ai sensi degli artt. 11 e 23, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, ha l'onere di dimostrare la disponibilità di un titolo idoneo alla realizzazione dell’intervento. Ai fini della legittimità dell’annullamento d’ufficio, non era dunque necessario che il Comune risolvesse la controversia sulla proprietà, potendo limitarsi ad accertare – mediante indagini di "pronta soluzione", non estese alla risoluzione di complesse questioni di natura civilistica di competenza dell’a.g.o., come l’accertamento di un’eventuale usucapione ventennale (Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10589) – che l’intercapedine non rientrava nella disponibilità del segnalante.
10. Con il secondo motivo, gli appellanti deducono che il T.a.r. sarebbe incorso in omessa pronuncia sul primo motivo aggiunto, per avere esaminato la censura proposta esclusivamente sotto il profilo della violazione delle garanzie partecipative, trascurando invece il distinto profilo dello sviamento di potere.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. L’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice non si pronunci affatto su una domanda, un’eccezione o un motivo di gravame, mentre non sussiste quando la decisione adottata, pur senza una specifica trattazione di ogni argomento difensivo, risulti incompatibile con l’accoglimento della censura o ne comporti il rigetto implicito (Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2025, n. 4812).
10.3. Nel caso di specie, attraverso la reiezione del ricorso fondata sulla carenza del presupposto legittimante la s.c.i.a. – ossia la disponibilità giuridica del bene da parte degli appellanti – il giudice di primo grado ha implicitamente ma inequivocabilmente disatteso la tesi dello sviamento, che presuppone l’esistenza di margini di discrezionalità. In tale contesto, la circostanza che l’ input procedimentale sia derivato da una segnalazione del Condominio controinteressato appare del tutto irrilevante, essendo l’atto finale doverosa espressione dell’attività di vigilanza edilizia spettante al Comune.
11. Con il terzo motivo, gli appellanti deducono l’illegittimità del provvedimento per omessa indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, dei motivi di pretesa illegittimità del titolo edilizio, con conseguente lesione dei loro diritti di partecipazione procedimentale.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. La violazione del contraddittorio procedimentale è rilevante solo ove la parte dimostri che, ove ritualmente avvisata, avrebbe potuto introdurre argomentazioni idonee a influire sull’esito del procedimento (Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2025, n. 2972; sez. III, 4 novembre 2024, n. 8765). Nel caso di specie tale presupposto non sussiste: la questione centrale ai fini della legittimità della s.c.i.a – ovvero la disponibilità giuridica dell’intercapedine – è stata ampiamente dibattuta sin dall’origine ed è stata oggetto di approfondita istruttoria, anche mediante verificazione, nel corso del giudizio.
11.3. In ogni caso, il contraddittorio era stato adeguatamente garantito: l’ordine di sospensione dei lavori del 1° luglio 2020, che costituiva anche comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio, individuava in modo chiaro e inequivoco il profilo rilevante, avendo ritenuto che « i lavori eseguiti e in corso di esecuzione non corrispondano a quanto asseverato tramite la sopraccitata S.C.I.A. in quanto si è rilevato l’inglobamento dell’intercapedine di proprietà condominiale agli appartamenti oggetto dei lavori ». Appare dunque pretestuosa la prospettazione secondo cui, a fronte della successiva comunicazione di avvio del procedimento di autotutela del 17 agosto 2020, gli appellanti fossero ignari delle ragioni dell’iniziativa comunale.
11.4. Tale assunto risulta, del resto, smentito dal concreto comportamento tenuto dalle parti nel corso del procedimento: gli odierni appellanti hanno infatti presentato memorie difensive specificamente incentrate sulla natura e titolarità dell’intercapedine, sia direttamente (memoria del 26 agosto 2020), sia per il tramite del proprio tecnico di fiducia (osservazioni dell’Arch. Montaldo del 24 agosto 2020), dimostrando così di aver avuto piena cognizione dell’oggetto del contendere e di aver potuto pienamente esercitare le proprie facoltà partecipative.
12. Con il quarto motivo gli appellanti lamentano la violazione dell’art. 21- nonies, l. 241/1990, per difetto di motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Come correttamente rilevato dal T.a.r., una volta accertato che l’intervento edilizio oggetto di s.c.i.a. incideva su un’area non riconducibile alla disponibilità del segnalante, l’Amministrazione non disponeva di margini di discrezionalità, essendo tenuta a rimuovere un titolo edilizio privo di uno dei suoi presupposti essenziali. In tale prospettiva, l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio si correla alla necessità di impedire la realizzazione di opere su un bene non legittimamente utilizzabile dal privato, senza che sia richiesta una motivazione ulteriore rispetto al mero riscontro della carenza del titolo di disponibilità (sull’attenuazione dell’onere motivazionale ex art. 21- nonies in presenza di evidenti illegittimità dei titoli edilizi, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2024, n. 8462).
12.3. Va peraltro rilevato che il procedimento di autotutela è stato avviato con comunicazione del 17 agosto 2020, poco dopo la presentazione della variante alla s.c.i.a. (depositata il 17 luglio 2020) e per le stesse ragioni che avevano giustificato l’adozione di un precedente ordine di sospensione dei lavori (1° luglio 2020). Tali circostanze escludono la configurabilità di un affidamento incolpevole dei privati in ordine alla legittimità delle opere, le quali sono state contestate dall’Amministrazione senza soluzione di continuità.
12.4. Sotto un diverso e concorrente profilo, la giurisprudenza consolidata afferma che l’interesse pubblico all’annullamento di un titolo edilizio illegittimo è in re ipsa quando il titolo sia stato ottenuto – come nel caso di specie – sulla base di una falsa o erronea rappresentazione della realtà materiale o giuridica (Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29)
13. Con il quinto motivo, gli appellanti contestano la qualificazione dell’area come “intercapedine”, rivendicandone la natura di “locale di sgombero” e pertinenza esclusiva dell’appartamento, in ragione della presenza di una porta di accesso e dell’utilizzo storico come ripostiglio. Sostengono, inoltre, che tale vano non assolva ad alcuna funzione di isolamento termico o idraulico a favore del condominio, essendo posto tra l’appartamento e una cantina privata.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. Le articolate doglianze sulla denominazione tecnica del vano – ovvero se esso costituisca un’intercapedine in senso proprio o un locale di sgombero – e sulla sua concreta funzione igienico-sanitaria risultano irrilevanti ai fini del decidere. Il nucleo della controversia non risiede, infatti, nel nomen iuris o nelle caratteristiche fisiche del locale, bensì nella mancanza di un titolo idoneo a dimostrarne la disponibilità in capo al segnalante. Come già evidenziato nell’esame del primo motivo di appello, l’accertamento condotto dal verificatore sulla base dei titoli di provenienza e delle planimetrie contrattuali ha confermato che tale volume è estraneo al perimetro delle proprietà degli appellanti.
13.3. Parimenti infondata è la tesi della natura pertinenziale dell’area ( ex art. 817 c.c.), non risultando provata né l’effettiva destinazione del volume a servizio esclusivo delle unità immobiliari degli appellanti né – anche laddove questa potesse considerarsi sussistente in punto di fatto – che tale destinazione sia stata impressa dal soggetto avente la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni (cfr. Cass. civ., ord. sez. II, 18 luglio 2025, n. 20186). L'esistenza di una porta di comunicazione o l'utilizzo del vano come deposito costituiscono meri elementi di fatto, inidonei a fondare la legittimazione richiesta per la presentazione di una s.c.i.a.
14. Da ultimo, il sesto motivo d’appello censura il provvedimento comunale per aver disposto l’annullamento dell’intera s.c.i.a., mentre avrebbe dovuto limitarsi alla parte relativa all’intercapedine, la cui titolarità costituiva l’unico profilo contestato.
14.1. Il motivo è infondato.
14.2. La s.c.i.a. del 17 luglio 2020 aveva ad oggetto un unitario intervento di fusione e riqualificazione di due immobili, che includeva strutturalmente l’intercapedine. Come correttamente rilevato dal primo Giudice, l’intervento si presentava come un unicum inscindibile sotto il profilo progettuale; l’eventuale annullamento parziale del titolo avrebbe comportato un’alterazione sostanziale del progetto, sostituendo all’intervento dichiarato dal segnalante – e asseverato dal tecnico – un intervento diverso (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29).
14.3. Ne consegue che l’Amministrazione, una volta accertata la carenza di legittimazione soggettiva su una porzione dell’area interessata dal progetto, non poteva che procedere all’integrale rimozione del titolo. Resta ferma, ovviamente, la facoltà dei privati di rinnovare la segnalazione certificata con riferimento alle sole aree di loro comprovata disponibilità.
15. Il rigetto dei motivi di appello sopra esaminati determina l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno riproposta in questo grado, atteso che l’illegittimità del provvedimento è condizione necessaria – anche se non sufficiente – per accordare il risarcimento richiesto (Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3659).
16. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
16.1. Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda fattuale e della particolare natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
UC EL RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC EL RI | AN LE |
IL SEGRETARIO