Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 249
CS
Rigetto
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione ex art. 2700 c.c. della fede privilegiata degli atti pubblici – Violazione art. 1376 c.c. per illegittima ed Erronea interpretazione degli atti di causa - Violazione art. 2697 c.c. per sussistenza della prova di privata proprietà dell’area c.d. intercapedine a favore di VI EA – Nullità verificazione in parte qua disconosce la proprietà EA

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, disattendendo la censura processuale sulla nullità della verificazione per violazione del contraddittorio, poiché l'istituto nel processo amministrativo non soggiace alla rigida scansione procedimentale del codice di rito. Ha altresì ritenuto che il diritto di difesa e il contraddittorio tecnico siano stati adeguatamente garantiti. Nel merito, ha confermato la corretta interpretazione dei titoli di provenienza da parte del verificatore, coordinando le indicazioni testuali con le planimetrie catastali che escludono l'intercapedine dalle unità immobiliari oggetto di trasferimento. Ha infine ritenuto inconferente il richiamo all'art. 2700 c.c. e infondata la censura sulla violazione dell'onere della prova.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/90 e smi sotto ulteriore profilo – Violazione art. 3 DPR 380/01 - Violazione art. 3 L. 241/90 – Difetto di motivazione – Erroneità e falsità del presupposto – Contraddittorietà

    Il motivo è infondato. L'Amministrazione, una volta accertata l'incidenza dell'intervento su un'area non disponibile, era tenuta a rimuovere il titolo edilizio privo di presupposti essenziali. L'interesse pubblico si correla alla necessità di impedire opere su un bene non legittimamente utilizzabile, senza ulteriore motivazione. Inoltre, il procedimento è stato avviato tempestivamente dopo la presentazione della variante, escludendo l'affidamento incolpevole dei privati. L'interesse pubblico è in re ipsa quando il titolo è ottenuto sulla base di falsa o erronea rappresentazione della realtà.

  • Rigettato
    Violazione art. 832 c.c. – Violazione art. 817 c.c. – Erroneità e falsità del presupposto sotto ulteriore profilo relativamente alla natura di locale di sgombero privato dello spazio già denominato “intercapedine” – Travisamento

    Il motivo è infondato. La qualificazione tecnica del vano e le sue funzioni sono irrilevanti. Il nucleo della controversia è la mancanza di un titolo idoneo a dimostrare la disponibilità dell'area in capo al segnalante, accertato come estraneo al perimetro delle proprietà degli appellanti. La tesi della natura pertinenziale è infondata, non essendo provata l'effettiva destinazione a servizio esclusivo né l'imposizione da parte del soggetto con piena disponibilità giuridica di entrambi i beni.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/90 e smi sotto ulteriore profilo – Contraddittorietà intrinseca sotto ulteriore profilo – Annullamento totale invece che riferito alla sola intercapedine

    Il motivo è infondato. La s.c.i.a. oggetto di annullamento riguardava un unitario intervento di fusione e riqualificazione che includeva strutturalmente l'intercapedine, configurandosi come un unicum inscindibile. L'annullamento parziale avrebbe alterato sostanzialmente il progetto. Pertanto, l'Amministrazione, accertata la carenza di legittimazione su una porzione, non poteva che procedere all'integrale rimozione del titolo.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    Il rigetto dei motivi di appello determina l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, atteso che l'illegittimità del provvedimento è condizione necessaria per accordare il risarcimento richiesto.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sul primo vizio del motivo aggiunto

    Il motivo è infondato. L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si pronunci affatto su una domanda o motivo di gravame. Nel caso di specie, il rigetto del ricorso fondato sulla carenza del presupposto legittimante la s.c.i.a. ha implicitamente disatteso la tesi dello sviamento. L'input procedimentale dal Condominio è irrilevante, essendo l'atto finale espressione dell'attività di vigilanza comunale.

  • Rigettato
    Violazione principi di partecipazione procedimentale

    Il motivo è infondato. La violazione del contraddittorio procedimentale è rilevante solo se la parte dimostri che, ove ritualmente avvisata, avrebbe potuto introdurre argomentazioni idonee a influire sull'esito. Nel caso di specie, la questione della disponibilità dell'intercapedine è stata ampiamente dibattuta. Il contraddittorio era garantito dall'ordine di sospensione dei lavori che individuava chiaramente il profilo rilevante. Le memorie difensive presentate dimostrano la piena cognizione dell'oggetto del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 249
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 249
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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