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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di TA III Sezione Civile
R.G.A.C. 7634/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 7634/2020
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICO ARENA, elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE 19, CATANIA
contro
in CATANIA Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. SONDRA GIANINO, elettivamente domiciliato in CORSO P.IVA_1
ITALIA 13, CATANIA
1
R.G.A.C. 7634/2020
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 1° ottobre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Preliminarmente, in rito, deve specificarsi che oggetto della presente deliberazione è unicamente la seconda delle domande di cui alle conclusioni formulate dall'attore Parte_1 in citazione, avendo il difensore di questi rinunciato in sede di precisazione delle
[...] conclusioni ad una parte dell'originaria domanda – ciò che, rientrando tra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, si differenzia dalla rinuncia all'azione ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto (Cass. 13636/2024).
Ciò premesso, deve dichiararsi il sopravvenuto difetto d'interesse ad agire dell'attore.
Nel caso all'esame del Tribunale, il – residente all'interno di un'abitazione ubicata Pt_1 all'interno del convenuto di in TA (nel Controparte_1 Controparte_1 prosieguo, il – ha lamentato l'esistenza, all'interno dell'edificio, di diverse barriere CP_1 architettoniche che gli impediscono un'agevole deambulazione, in quanto portatore di handicap (per la descrizione di siffatte barriere si rimanda al contenuto della relazione tecnica allegata alla citazione): da qui, la richiesta di risarcimento del danno (come visto, oggetto di rinuncia da parte del difensore dell'attore) e, in subordine, di declaratoria del diritto di quest'ultimo a procedere a proprie spese alla rimozione di tali barriere.
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore del ha dato atto che “[…] Pt_1 parte dei lavori oggetto del contendere sono stati già eseguiti in corso di causa […]” e che, “[…] in particolare, […] sono stati eliminati […] i paletti che impedivano l'accesso alla carrozzina ed è stata abbassata la pulsantiera dell'ascensore; residua unicamente la necessità per l'attore a che sia installato un dispositivo che consente al cancello di ingresso di rimanere aperto onde consentire allo stesso un'agevole fruizione di tale varco […]” (cfr. verbale d'udienza del 1° ottobre 2024).
Il difensore del ha in quella sede replicato che “[…] già in sede di pregressa CP_1 mediazione la controparte era stata autorizzata dall'assemblea condominiale all'eliminazione delle barriere architettoniche ed anche all'installazione del dispositivo di cui sopra, il tutto a spese del
il quale però non ha provveduto di conseguenza;
ciò è anche comprovato dalla delibera Pt_1 assembleare del 18 maggio 2022 prodotta in atti e ove si attesta l'accettazione da parte del
Condominio della proposta conciliativa formulata dal Tribunale […]” nell'ordinanza del 18 febbraio 2022.
Ora, da un punto di vista generale, è certamente vero che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
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R.G.A.C. 7634/2020
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Cass. 30251/2023).
Tuttavia, la sopravvenuta adozione, da parte dell'assemblea del della delibera del CP_1
18 maggio 2022 - con la quale è stata accettata la proposta conciliativa del Tribunale di riconoscimento del diritto dell'attore di effettuare, a proprie spese, le opere necessarie per la rimozione delle barriere architettoniche in contesa (delibera prodotta da parte convenuta agli atti del processo in data 24 novembre 2022) -, più che concretizzare una (sopravvenuta) cessazione della materia del contendere - che presuppone pur sempre che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 21757/2021) –, appare piuttosto integrare la sopravvenienza di un fatto sì suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, ma, in quanto allegato da una sola parte (senza, cioè, che l'altra aderisca a tale prospettazione), fa sì che il suo apprezzamento – sotto il profilo del soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore – si sostanzi in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Cass.
21757/2021).
Nel caso di specie, è evidente che il abbia espressamente riconosciuto, per effetto CP_1 della citata delibera, il diritto del a procedere, a proprie spese, all'installazione di un Pt_1 dispositivo che consenta al cancello d'ingresso al plesso condominiale di rimanere aperto, onde consentire all'attore un'agevole fruizione di tale varco – ciò che pacificamente sostanzia l'ultima delle barriere architettoniche oggetto di doglianza ancora residuanti -, sicché appare ora il carente Pt_1 d'interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa del Tribunale sul punto.
III
Al riconoscimento in corso di causa, da parte del convenuto, del diritto rivendicato dall'attore consegue la soccombenza dell'ente condominiale, con quanto ne discende in ordine alla statuizione in punto di spese di lite e di mediazione, liquidate come da parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo
2014, n. 55, avuto riguardo alla condotta cooperativa assunta dalla suddetta parte convenuta – sia in sede processuale che di mediazione delegata – ai fini del tentativo di conciliazione della lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di TA, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire dell'attore;
2. condanna il in TA a Controparte_1 Controparte_1 rimborsare ad le spese di lite e di mediazione, che si liquidano in Parte_1
€ 3.809,00 per compenso, oltre anticipazioni di legge, rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi il pagamento delle suddette spese a favore dello Stato.
Così deciso in TA dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 3 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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