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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/04/2024, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 5.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1838/2023 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro e dall'Avv. Stabilito Mariano
Farriciello;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001248935 emessa dall' CP_1
notificatagli in data 22/02/2023, con la quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 10.000,00, e ne chiedeva l'annullamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva il convenuto, eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In corso di causa, ai sensi delle nuove disposizioni di cui al dl
48/2023 convertito in Legge 85 del 2023 l'importo ingiunto con
1 l'ordinanza di ingiunzione contestata è stato rideterminato dall' nella misura di € 1.484,00. CP_2
Poiché il ricorrente provvedeva al pagamento della sanzione come rideterminata, documentandolo mediante deposito di quietanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta .
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il
2 fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., S.U., 14.12.2020 n. 28883 e Cass., 25.1.2024 n. 2446), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall'Istituto determina la cessazione della materia del contendere tra l'opponente e l' perchè è venuta meno la posizione di CP_1
contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
3 - dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- spese compensate.
Torre Annunziata, 26.4.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 5.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1838/2023 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro e dall'Avv. Stabilito Mariano
Farriciello;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001248935 emessa dall' CP_1
notificatagli in data 22/02/2023, con la quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 10.000,00, e ne chiedeva l'annullamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva il convenuto, eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In corso di causa, ai sensi delle nuove disposizioni di cui al dl
48/2023 convertito in Legge 85 del 2023 l'importo ingiunto con
1 l'ordinanza di ingiunzione contestata è stato rideterminato dall' nella misura di € 1.484,00. CP_2
Poiché il ricorrente provvedeva al pagamento della sanzione come rideterminata, documentandolo mediante deposito di quietanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta .
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il
2 fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., S.U., 14.12.2020 n. 28883 e Cass., 25.1.2024 n. 2446), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall'Istituto determina la cessazione della materia del contendere tra l'opponente e l' perchè è venuta meno la posizione di CP_1
contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
3 - dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- spese compensate.
Torre Annunziata, 26.4.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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