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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2285/2020 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 13.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica,
tra
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Raimondi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Colleferro, alla via Salvo D'Acquisto n. 19, come in atti;
parte attrice e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Onorati ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso il suo studio, sito in Roma, alla via Mavignano n. 6/B, come in atti;
parte convenuta e
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Ciaralli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, alla via Filippo Corridoni n. 25, come in atti;
parte convenuta e
, non costituito;
Controparte_3 terzo chiamato contumace Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (per gli attori: “accertare la responsabilità dei signori e e/o del in relazione al Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 sinistro per cui è causa;
condannare e e e/o del con Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 vincolo solidale o ciascuno per quanto di rispettiva ragione come per legge, al risarcimento dei danni fisici patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dai signori e in conseguenza dell'incidente medesimo, e per gli Parte_1 Parte_2 effetti al pagamento in favore di della somma di € 40.000,00 ed in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
5.000,00 o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia in relazione alle risultanze di causa. Con rivalutazione monetaria e/o interessi non inferiori al tasso legale dall'evento, questi ultimo anche a titolo compensativo del danno da ritardato pagamento, e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per i convenuti e “si riportano ai precedenti scritti difensivi e concludono riportandosi alle conclusioni CP_1 Parte_3 rassegnate nella prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.”; per la convenuta “nel riportarsi Controparte_2
a tutte le difese svolte nella comparsa di costituzione e risposta, nei successivi termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e nei verbali di
1 udienza reitera i mezzi istruttori articolati e non ammessi e precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente trascritte”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio , e la (già Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 Controparte_5
e nel prosieguo anche solo “ , per brevità), chiedendo di: “accertare la responsabilità dei signori CP_2 [...]
e in relazione al sinistro riferito nelle premesse del presente atto;
condannare i convenuti CP_1 Parte_3
, e , con vincolo solidale o ciascuno per quanto di rispettiva Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 ragione come per legge, al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai signori e in conseguenza dell'incidente medesimo, e per gli effetti al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 40.000,00, ed in favore di della somma di € 5.000,00, o delle somme Parte_1 Parte_2 maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia in relazione alle risultanze di causa, con rivalutazione monetaria e/o interessi non inferiori al tasso legale dall'evento, questi ultimi anche a titolo compensativo del danno da ritardato pagamento, e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. A fondamento di tali domande, gli attori hanno sostenuto, in sintesi:
- di essersi trovati quali trasportati, in data 27.10.2012, a bordo del veicolo Renault tg. CJ456HW, condotto nell'occorso da e di proprietà di , allorquando tale vettura, nel Parte_3 Controparte_1 percorrere ad Ardea (RM) la via Campo di Carne e giunta all'incrocio con la via Serchio, è finita con una ruota in un tombino della rete fognaria privo di apposito coperchio e si è ribaltata;
- che, a causa del sinistro, entrambi gli attori hanno riportato lesioni fisiche, valutate per la Parte_1 nella misura di una I.P. del 14%, oltre a una ITA di 40 giorni e a una ITP al 50% di ulteriori 40 giorni, mentre il ha riportato una I.P. del 4%, oltre a una ITA di giorni 20 e una ITP al 50 % di ulteriori 20 giorni;
Pt_2 gli stessi hanno inoltre sostenuto spese per cure e visite mediche, esborsando, quanto alla Parte_1
l'importo di € 750,00 e, quanto al la somma di € 363,00 e a tali spese vanno aggiunti gli importi Pt_2 che sono stato loro richiesti per l'assistenza di cui si sono avvalsi nella fase stragiudiziale onde ottenere il risarcimento dovutogli, pari per la a € 3.680,00 e per il a € 630,00; Parte_1 Pt_2
- che, peraltro, le richieste di risarcimento dei danni patiti che sono state rivolte alla nella sua CP_2 qualità di assicuratore per la responsabilità civile del veicolo di proprietà della sono rimaste CP_1 inevase, talché è diritto e interesse degli attori ottenere in questa sede il ristoro dovutogli da tale assicurazione e dalla proprietaria e dal conducente dell'autovettura. Si sono tempestivamente costituiti in giudizio, in data 28.05.2020, e Controparte_1 [...]
contestando le avverse domande e sostenendo, in sintesi: Parte_3
- che il sinistro è stato, in realtà, determinato dal tombino esistente sulla corsia percorsa dal veicolo guidato dal risultato privo di coperchio, nel quale è finita la ruota anteriore sinistra del mezzo;
Parte_3
- che, pertanto, l'unico responsabile dell'evento deve individuarsi nel ai sensi degli Controparte_3 artt. 2051 e 2043 c.c., considerato che l'anzidetto tombino ha costituito “una vera e propria insidia, imprevedibile e inevitabile da parte del conducente, anche in considerazione del fatto che l'incidente si è verificato in orario notturno”, e non a caso i danni materiali subìti dal veicolo di proprietà della sono stati già ristorati dall'ente CP_1 locale, con il quale è stata definita transattivamente la controversia instaurata dalla proprietaria del mezzo, con una somma versata alla stessa dal di € 2.765,00, comprensiva delle spese legali;
CP_3
- che la domanda attorea è comunque infondata, oltre che per quanto attiene all'an, anche nel quantum richiesto, in quanto priva di supporto probatorio. Sulla scorta di tali deduzioni, i hanno concluso, quindi, chiedendo: “in via Parte_4 preliminare e in rito: 1) autorizzare la chiamata in causa del affinché venga accertata a dichiarata la Controparte_3 sua responsabilità in relazione al sinistro per cui è causa, differendo a tal fine l'udienza di comparizione delle parti;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e e Controparte_1 Parte_3 comunque l'infondatezza della domanda attorea nei loro confronti. Nel merito accertare la responsabilità del CP_3 in relazione al sinistro per cui è causa;
per gli effetti condannarlo al pagamento di qualsiasi somma dovuta alle
[...]
2 parti attrici o comunque, in subordine, dichiarare il medesimo obbligato a manlevare, tenere indenni i convenuti e rimborsare loro quanto dovessero essere condannati a pagare in proprio alle parti attrici. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Si è costituita anche la contestando le domande attoree e sostenendo, in sintesi: CP_2
- che il sinistro è stato causato dal tombino privo di copertura presente sulla sede stradale, tant'è che il ha interamente risarcito il danno materiale riportato dal veicolo della , così Controparte_3 CP_1 assumendosi la responsabilità dell'accaduto;
- che, in virtù di ciò, gli attori hanno pertanto richiesto infondatamente di essere risarciti per i danni non patrimoniali e patrimoniali da parte della ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, essendo in realtà CP_2 consapevoli che la responsabilità dell'incidente deve ascriversi all'ente locale ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. per non aver eliminato l'insidia costituita dal tombino privo di coperchio, mentre alcuna legittimazione può riconoscersi in capo ai convenuti e conseguentemente in capo all'assicurazione, Parte_4 verso la quale la domanda deve considerarsi “inammissibile”;
- che, d'altro canto, considerata la presenza del tombino privo di coperchio, il conducente Parte_3 del veicolo coinvolto nel sinistro, ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2054 c.c., provando che “nulla poteva fare per evitare che si verificasse il sinistro”;
- che, relativamente al quantum risarcitorio richiesto, le pretese attoree non sono poi comunque dimostrate, poiché basate unicamente sulla perizia di parte, che costituisce però una mera allegazione difensiva ed è priva di valore probatorio, e in ogni caso, ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/2005, il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di un riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente l'esistenza della lesione;
per quanto attiene le spese mediche, inoltre, non è provato che le stesse siano riconducibili al sinistro occorso, ed ancora, quanto agli onorari domandati per la fase stragiudiziale, nulla spetta ai stante che tali spese sono dovute soltanto qualora Controparte_6 vi sia una composizione bonaria della lite e non anche laddove la stessa trovi soluzione in sede giudiziale, e in ogni caso si tratta nella specie di onorari non dovuti, poiché richiesti non da un avvocato, ma dallo soggetto che non è iscritto in un apposito albo o elenco ex art. 2231 c.c.; Controparte_7
- che è infine infondata la richiesta degli attori di riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie la rivalutazione sostituisce gli interessi legali, che sono dovuti soltanto dal momento della liquidazione sino all'effettivo pagamento. Queste le conclusioni rassegnate dalla nella sua comparsa di risposta: “accertare e dichiarare che CP_2 il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del e per l'effetto rigettare tutte le domande attoree in Controparte_3 quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate”. Autorizzata la chiamata in causa del richiesta ed effettuata dai convenuti Controparte_3 mediante la notifica all'ente in data 28.08.2020 dell'atto di citazione per chiamata di Parte_4 terzo per l'udienza del 17.12.2020, non si è poi costituito in giudizio il del quale è stata dunque CP_3 dichiarata la contumacia, come da provvedimento reso alla successiva udienza del 16.02.2021. A tale udienza, rilevato il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita di cui all'art. 3 D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, nei confronti dei convenuti diversi dalla è stato disposto, inoltre, CP_2
l'espletamento di tale incombente anche verso questi ultimi, con assegnazione di termine agli attori per provvedervi e il rinvio della causa all'udienza dell'11.05.2021 e, successivamente, disposta ed effettuata a cura della la notifica della sua comparsa di risposta al contumace ex art. 292 c.p.c., all'udienza CP_2 CP_3 del 16.11.2021 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti. Quindi, nel primo dei termini di cui all'art. 1836 cit. gli attori hanno depositato una memoria nella quale hanno insistito nelle loro pretese risarcitorie verso la proprietaria e il conducente dell'autovettura e la relativa compagnia assicurativa, invocando la presunzione sancita dall'art. 20541 c.c. e l'onere incombente sugli stessi di dimostrare l'asserita responsabilità esclusiva per l'evento occorso a carico del Hanno CP_3 soggiunto, inoltre, di avere in ogni caso diritto al risarcimento dei danni da loro patiti, se del caso anche da parte del terzo chiamato e richiesto, pertanto, nelle conclusioni ivi rassegnate, di: “accertare la responsabilità
3 dei signori e e/o del in relazione al sinistro per cui è causa;
Controparte_1 Parte_3 Controparte_3 condannare i convenuti , e e/o il con Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 vincolo solidale o ciascuno per quanto di rispettiva ragione come per legge, al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai signori e in conseguenza dell'incidente Parte_1 Parte_2 medesimo, e per gli effetti al pagamento in favore di della somma di € 40.000,00, ed in favore di Parte_1 Pt_2 della somma di € 5.000,00, o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia in relazione alle
[...] risultanze di causa. Con rivalutazione monetaria e/o interessi non inferiori al tasso legale dall'evento, questi ultimi anche a titolo compensativo del danno da ritardato pagamento, e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Anche i convenuti hanno poi depositato una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. nella Parte_4 quale si sono limitati a ribadire le conclusioni della loro comparsa di costituzione, mentre alcuna memoria è stata presentata dalla nel primo dei termini ex art. 1836 cit., rimanendo ferme per l'effetto, anche per CP_2 quest'ultima, le conclusioni della comparsa di risposta.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti, con l'ammissione e l'assunzione dell'interrogatorio formale del con l'espletamento di CTU medico legale, mentre sono Pt_2 state rinunciate dai anteriormente alla loro ammissione, le prove testimoniali Parte_4 originariamente richieste.
Esaurita l'istruttoria, il giudizio è stato quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2024, poi sostituita con il deposito a cura delle parti di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, sulle conclusioni rassegnate dai contendenti (così come già richiamate in epigrafe), il fascicolo è stato infine trattenuto in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa in data 13.09.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi depositati dalle parti costituite, la causa viene, dunque, decisa come segue.
Ritiene il giudicante che le domande attoree siano risultate parzialmente fondate e vadano pertanto accolte nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Preliminarmente, occorre anzitutto dare atto dell'estensione delle domande risarcitorie dei Parte_5 nei confronti del il quale è stato chiamato in causa, si è detto, dai convenuti
[...] Controparte_3 sul presupposto che l'evento dannoso lamentato dagli attori dovrebbe ascriversi, in Parte_4 realtà, a loro dire, alla responsabilità di tale ente, per essersi il sinistro verificato per la presenza sulla strada percorsa dalla loro vettura di un tombino della rete fognaria risultato privo del relativo coperchio.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “…allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto…”, verso tale terzo chiamato la domanda principale già proposta dall'attore nei confronti del convenuto soggiace a una
“estensione automatica… realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 31066/2019; si v. inoltre, Cass. civ. 9808/2019, ove tale principio è stato affermato proprio in fattispecie nella quale la convenuta aveva indicato come effettivo responsabile dei danni lamentati dalla parte attrice un altro soggetto, da lei chiamato in causa, anzitutto eccependo la propria carenza di “legittimazione passiva”, e richiesto soltanto in via subordinata di essere manlevata da tale terzo chiamato per il risarcimento che fosse stata condannata a corrispondere alla parte attrice).
Così, “…qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può (e deve) direttamente esaminare quella domanda, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto esplicita richiesta” (cfr. Cass. civ. 5580/2018 cit. e già Cass. civ. 20610/2011).
4 Occorre, invece, un'esplicita domanda proposta dall'attore anche verso il terzo quando la chiamata in causa da parte del convenuto venga basata sulla deduzione di un rapporto tra il convenuto e il terzo chiamato differente da quello che è stato invocato dall'attore nei confronti del convenuto, ma in proposito occorre tenere conto che non rileva la sola circostanza che rispetto al terzo non sia stata fatta valere da quest'ultimo la medesima fattispecie di responsabilità prospettata in capo a lui dall'attore, laddove rispetto al terzo non si tratti, comunque, di esaminare un diverso rapporto sostanziale e sia ravvisabile l'unicità del fatto costitutivo delle responsabilità, pur sempre rappresentato dalla causazione del medesimo danno, già lamentato dall'attore verso la sua originaria controparte (cfr. ancora Cass. 31066/19 cit., che ha ritenuto operante il principio dell'estensione automatica della domanda attorea in fattispecie nella quale era stata invocata dall'attore in capo al convenuto una responsabilità per danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., mentre rispetto alla terza chiamata era stata fatta valere invece dal convenuto una responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c.).
Inoltre, come pure è stato chiarito dal giudice di legittimità con orientamento che qui si condivide, la conclusione favorevole all'operatività dell'estensione automatica della domanda attorea verso il terzo chiamato in causa dal convenuto quale effettivo responsabile del danno “…è la medesima quando il terzo chiamato in giudizio sia ritenuto non responsabile esclusivo, ma corresponsabile del danno, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio” (cfr. ancora Cass. 31066/19 cit. e, più di recente, per la medesima conclusione, Cass. 26208/2022).
Ebbene, nel caso di specie, si è anticipato che i hanno sostenuto, sin dalla loro Parte_4 comparsa di risposta, che il sinistro sia in verità da imputare al essendosi verificato per Controparte_3
l'esistenza di un'insidia stradale, costituita dal tombino esistente all'interno della carreggiata di via Campo di Carne, donde, a loro dire, la responsabilità esclusiva dell'ente chiamato in causa nella sua qualità di custode di quel tratto di strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o comunque per colpa nella relativa manutenzione, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Tenuto conto dell'avvenuta indicazione del da parte dei convenuti quale effettivo ed CP_3 esclusivo responsabile dell'evento dannoso - di cui soltanto in via subordinata è stata richiesta dagli stessi una condanna alla manleva per quanto risultasse eventualmente dovuto in ristoro dai medesimi alla parte attrice - e considerata l'unicità del fatto costitutivo delle responsabilità fatte valere in capo ai convenuti e a tale terzo chiamato, non vi è dubbio, dunque, che trovi applicazione l'anzidetto principio di automatica estensione delle domande attoree anche verso il chiamato in causa, estensione che i hanno, Controparte_6 del resto, anche espressamente rappresentato di voler invocare con le conclusioni rassegnate nella loro successiva memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.
Sempre in via preliminare, è d'uopo osservare, poi, che non vi è questione in merito all'avvenuto assolvimento da parte dei della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 D.L. Controparte_6
132/2014 nei confronti dei convenuti, risultando pacifico e documentato sia l'invito alla negoziazione che è stato rivolto alla già anteriormente all'instaurazione del giudizio (si v. doc. 43 fasc. attoreo), sia CP_2
l'invito che gli attori hanno poi effettuato anche verso i in ottemperanza all'ordinanza Parte_4 resa all'udienza del 16.02.21 (si v. produzioni attoree del 05.05.21, nonché la successiva comunicazione di diniego alla negoziazione effettuata da tali convenuti ai in atti). Controparte_6
Con riferimento alle pretese attoree automaticamente estese al deve invece Controparte_3 escludersi, in effetti, che possa trovare applicazione l'art. 3 D.L. 132/14 cit., dal momento che nei confronti di tale ente non viene in rilievo un pregiudizio che trova titolo in una condotta riconducibile alla circolazione stradale, la sola per la quale la disposizione in parola prescrive l'obbligatorio esperimento della negoziazione assistita a prescindere dall'entità della somma di cui la parte attrice richieda il risarcimento con la sua domanda giudiziale. Tenuto conto che tale disposizione, nel prevedere una condizione di procedibilità della domanda (e, dunque, un limite eccezionalmente imposto dal legislatore all'esercizio del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ex art. 24 Cost.), non può essere interpretata in senso estensivo
5 o analogico, deve escludersi, difatti, che la stessa possa venire in rilievo anche in relazione a una pretesa che non abbia ad oggetto un “risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e tale non è, a ben guardare, la pretesa diretta ad ottenere il risarcimento di un danno che sia, in tesi, da ricondurre a una
“insidia stradale”, non trattandosi in questo caso, comunque, di “una condotta altrui riconducibile alla circolazione stradale” (arg. tra le altre, Cass. civ. 14564/2002). Inoltre, va escluso che l'odierna fattispecie rientri nell'ulteriore ipotesi contemplata dall'art. 3 D.L. 132/14 cit., costituita dalla “domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro”, atteso che i hanno richiesto in questa sede il ristoro dei danni che, a loro dire, sarebbero Controparte_6 derivati dal sinistro occorso in misura pari alle “…somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia in relazione alle risultanze di causa…”.
Ebbene, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, allorquando la parte attrice abbia domandato il pagamento di una somma specifica e avanzato, al contempo, una richiesta come quella appena richiamata (o altra equivalente), non può ritenersi che quest'ultima sia riducibile tout court a una mera “clausola di stile” priva di alcun effetto, “dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”. In proposito, è stato osservato infatti che l'operazione ermeneutica da compiere sulla domanda giudiziale dev'essere sempre improntata al criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., il quale è applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte,
“…posto che la conservazione dell'atto è criterio costituente principio generale immanente all'ordinamento, che trascende la materia contrattuale, e potendo la domanda giudiziale riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento”, di modo che l'impiego di una formula del tipo di quella sopra indicata deve far concludere nel senso che la domanda che l'interessato ha inteso proporre sia stata in realtà diretta ad ottenere una somma da lui non quantificata nel relativo ammontare, se non altro ove sussista, anche in ragione della natura della controversia, una ragionevole incertezza sull'ammontare che potrà essergli riconosciuto e risulti, quindi, che la sua intenzione sia stata quella di non circoscrivere la sua pretesa al quantum indicato nell'atto, non precludendosi così il conseguimento dell'eventuale maggiore somma effettivamente dovutagli (cfr. tra le altre, Cass. civ. 10984/2021, sia pure relativamente alla questione dell'individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi processuali, ma recante affermazioni di principio di portata generale, come tali rilevanti anche con riferimento al tema che qui interessa). Considerato che nel caso che occupa si è in presenza di una pretesa relativa a un risarcimento di danni non patrimoniali, oltre che patrimoniali, che per loro natura presentavano, quantomeno al momento della proposizione delle domande attoree, una ragionevole incertezza nell'individuazione del relativo quantum, e che non emerge dall'atto introduttivo alcuna volontà dei di limitare le loro Controparte_6 richieste alle somme così come quantificate in tale atto, deve escludersi, dunque, che la suindicata
“clausola di salvaguardia”, inserita nella citazione e rivolta ad ottenere il pagamento di un importo che fosse risultato anche maggiore delle somme suddette, possa ridursi a una mera “formula di stile” e da tanto consegue quindi l'inapplicabilità, anche per tale via, alle domande attoree verso il della condizione CP_3 di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/14, trattandosi di domande che, oltre che non riconducibili alla fattispecie di responsabilità cui all'art. 2054 c.c., sono anche di valore indeterminabile e, come tali, non integranti l'ulteriore ipotesi che, come detto, è prevista dall'art. 3 cit. Tanto chiarito in limine e venendo ora all'esame nel merito delle pretese attoree, ritiene il giudicante che gli elementi istruttori acquisiti senz'altro siano valsi, in primo luogo, a dimostrare l'avvenuta verificazione del sinistro dedotto dai a fondamento delle loro domande. Controparte_6
È stata infatti depositata dagli attori la relazione redatta dalla Polizia Stradale di Albano Laziale, nella quale si legge che gli agenti della PolStrada, giunti alle h. 01.50 del 27.10.2012 in località Tor San Lorenzo, sulla via Campo di Carne – via Serchio, hanno ivi rinvenuto l'autovettura mod. Renault Twingo tg. CJ456HW, di proprietà della e condotta pacificamente nell'occorso dal capovolta CP_1 Parte_3
(“adagiata su tettino – schiacciato”), con il cerchione della ruota anteriore sinistra “rotto” e il pneumatico
6 “spaccato”, la portiera anteriore sinistra danneggiata, la fiancata “abrasa”, il parabrezza anteriore e il finestrino destro entrambi infranti e “…varie abrasioni ed ammaccature su tutta la carrozzeria” (cfr. doc. 9 fasc. attoreo). Sono stati effettuati, poi, dai verbalizzanti anche i necessari rilievi sul tratto stradale teatro dell'incidente, trasfusi dagli stessi in apposito schizzo planimetrico, in atti, e relativamente alle condizioni della strada è stato da loro annotato che trattasi di un tratto posto all'interno del centro abitato del Comune di che lo stesso era costituito da un'unica carreggiata con due corsie, una per senso di marcia, che CP_3 la sua conformazione era rettilinea e pianeggiante, la pavimentazione asfaltata, il fondo stradale “bagnato per pioggia precedentemente caduta”, il traffico “scarso” e la visibilità “buona”, tenuto conto dell'illuminazione artificiale “presente” e posta, in particolare, proprio in corrispondenza del punto ove è stato rinvenuto dagli agenti un tombino della rete fognaria “completamente privo di coperchio”, quest'ultimo collocato, in particolare, all'interno della corsia di marcia con direzione via Laurentina, così come si evince dall'anzidetto schizzo planimetrico (cfr. ancora doc. 9 cit.). Orbene, poste tali risultanze obiettive e tenuto conto, segnatamente, dell'ubicazione del tombino rinvenuto aperto dagli agenti e del danneggiamento constatato dagli stessi della ruota anteriore sinistra della autovettura, in uno alla condizione nella quale il mezzo è stato rinvenuto e ai segni lasciati dallo stesso sul fondo stradale, risulta del tutto condivisibile, ad avviso del decidente, pure la ricostruzione che tali agenti hanno effettuato nella loro relazione della più verosimile dinamica di verificazione del sinistro, dinamica che stata indicata, nello specifico, come segue: “ alla guida dell'autovettura…, con Parte_3
a bordo altri passeggeri, proveniente dal lato percorreva la VIA CAMPO DI CARNE in direzione di CP_8 via Laurentina. Giunto in corrispondenza dell'intersezione con via SERCHIO nel centro abitato del comune di CP_3 località tor san lorenzo, tratto di strada rettilineo pianeggiante a doppio senso di circolazione mentre procedeva nella corsia di pertinenza entrava con la ruota anteriore sinistra dentro un tombino della rete fognaria ivi presente e completamente privo di coperchio. Dopo l'urto e a causa di esso… l'autovettura sbandava bruscamente e CP_9 priva di controllo dopo aver lasciato una traccia di passaggio in corrispondenza del margine destro avente andamento quasi parallelo all'asse stradale estesa per metri 8,90, si adagiava dapprima sulla fiancata sinistra e si abbatteva infine con la parte superiore sull'asfalto… la stessa trovava posizione di quiete ribaltata trasversale all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta verso il margine destro rispetto alla sua direzione di marcia” (cfr. ancora doc. 9 cit.). La ricostruzione così operata, oltre ad essere adeguatamente supportata da quel che è stato constatato sul posto dai verbalizzanti, non ha trovato del resto alcuna smentita in elementi in contrario senso offerti dai convenuti o dal terzo chiamato in causa, atteso che sia i sia la hanno allegato Parte_4 CP_2
- come anticipato - che l'autovettura sia, in effetti, finita con la ruota anteriore sinistra nel tombino lasciato aperto sito all'interno della carreggiata stradale - con ciò confermando, per parte loro, quanto sostenuto dagli attori sin dall'atto introduttivo del giudizio, in merito all'effettivo accadimento del sinistro e alle circostanze in cui quest'ultimo si è verificato - mentre il ha scelto, si è detto, di rimanere CP_3 contumace, non offrendo pertanto alcuna diversa ricostruzione dei fatti, idonea a far escludere, in particolare, che sullo sbandamento e il capovolgimento del mezzo della non abbia, in realtà, in CP_1 alcun modo influito la presenza sulla strada del suddetto tombino, risultato privo del relativo coperchio. Ciò detto, quindi, in merito all'incidente quale fatto storico acclarato e passando all'individuazione ai presenti fini delle responsabilità per la sua verificazione, occorre poi osservare che i Controparte_6 non possono giovarsi, con riferimento alla loro pretese risarcitorie verso i convenuti, dell'agevolazione che è prevista dall'art. 141 d.lgs. 209/2005 in favore del terzo trasportato che assuma di essere stato danneggiato da un sinistro stradale, il quale può proporre l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione per la r.c. del veicolo a bordo del quale si trovava senza dover dimostrare le specifiche responsabilità dei soggetti coinvolti nell'incidente, limitandosi ad allegarne e provarne l'accadimento e i danni che ne sono derivati. Per quanto la qualità degli attori di terzi trasportati a bordo dell'autovettura tg. CJ456HW sia risultata pacifica e documentata sulla scorta dell'anzidetta relazione della PolStrada, nella quale i verbalizzanti hanno proceduto anche all'identificazione di tutti i soggetti presenti a bordo del veicolo incidentato (cfr. ancora doc. 9 cit.), va infatti rilevato che, così come è stato chiarito di recente anche dalla giurisprudenza di
7 legittimità a Sezioni Unite, “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi…”, mentre “…nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (cfr. Cass. civ. S.U. 35318/2022). Tenuto conto che nel caso di specie è stato pacificamente coinvolto nel sinistro un solo autoveicolo, non vi è dubbio dunque - ed è stato, per la verità, riconosciuto pure negli scritti difensivi attorei - che le domande proposte e coltivate dai nei confronti della e dei Controparte_6 CP_2 Parte_4 debbano essere ricondotte alla generale disciplina di cui agli artt. 2054 c.c. e 144 d.lgs. 209/05. Così inquadrate le pretese attoree verso i convenuti, ritiene il decidente che l'istruttoria espletata non sia idonea, però, a far concludere - contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti anche nei loro scritti conclusivi - nel senso dell'avvenuto superamento da parte dei e della della Parte_4 CP_2 presunzione di responsabilità che è sancita dall'art. 20541 c.c. Ed invero, in via generale, è noto che, una volta che sia stato dimostrato che si sia verificato il sinistro stradale del quale il preteso danneggiato assuma di essere stato vittima, l'art. 20541 cit. pone a carico del conducente (e, per quel che qui rileva, anche del proprietario del mezzo, ex art. 20543 c.c., e della relativa assicurazione per la r.c., ex art. 144 d.lgs. 209/05) l'onere di fornire la prova positiva di avere fatto, per parte sua, tutto il possibile per evitare il danno, con la conseguenza che, pure nell'eventualità in cui si alleghi e si dimostri che esisteva una “insidia” lungo la strada percorsa dalla sua autovettura, ciò non è sufficiente a far concludere per l'insussistenza di una sua responsabilità per l'incidente occorso, nel caso in cui le risultanze acquisite non siano tali, comunque, da far escludere che vi sia stato anche soltanto un concorso da lui colposamente prestato alla causazione dello stesso (cfr. tra le altre, Cass. civ. 2115/2005, pronunciatasi proprio in una fattispecie nella quale era risultata acclarata l'esistenza di una “insidia”, consistita in quel caso in un “paracarro posto al centro della strada per restringerla”, senza che vi fossero segnali che indicassero l'esistenza di lavori in corso o illuminazione pubblica idonea a rendere tale ostacolo visibile, fattispecie nella quale è stato escluso, per l'appunto, dalla Suprema Corte, in riforma della pronuncia resa dal giudice del merito, che tale insidia fosse da sé sola sufficiente a far concludere per l'insussistenza di una responsabilità anche solo concorrente del conducente del mezzo;
si v. inoltre, Cass. civ. 14959/2012, che in fattispecie relativa allo scoppio di un pneumatico ha escluso che quest'ultimo valesse a far escludere la responsabilità del guidatore del veicolo, sul rilievo che “…il contenuto della… prova liberatoria va individuato nella inevitabilità del fatto dannoso laddove nella vicenda processuale in esame il conducente della vettura non ha, neppure in minima parte, fornito la prova di un'effettiva impossibilità di evitare l'evento dannoso ricorrendo a manovre di fortuna che si presentassero come le più efficaci nel caso concreto ad evitare l'evento lesivo”). L'onere che incombe sul conducente - e, analogamente, sul proprietario e l'assicurazione per la r.c.
- ha dunque ad oggetto la dimostrazione, sia pure eventualmente anche in via indiretta e presuntiva, di avere regolarmente proceduto, dal canto suo, lungo la strada, rispettando le norme della circolazione e quelle di comune prudenza o che, comunque, anche eventuali violazioni da lui poste in essere non abbiano avuto un'efficacia causale nella determinazione del sinistro, il quale è piuttosto da ricondurre, in via esclusiva, a una situazione che non era ragionevolmente prevedibile né evitabile dal guidatore, quale è per esempio quella che si verifica allorquando un ostacolo si sia improvvisamente posto, in maniera del tutto imprevedibile, lungo la traiettoria regolarmente percorsa dal conducente del veicolo, che dal canto suo aveva adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e non sia stato in condizioni tali da porre in essere neppure una qualche efficace manovra d'emergenza (cfr. Cass. civ. 9856/2022, nonché Cass. civ. 14064/2010, sia pure relative a fattispecie di investimento pedonale, ma recanti comunque affermazioni di portata generale, riferite al contenuto della presunzione sancita dall'art. 20541 c.c. e della relativa prova liberatoria posta a carico del conducente del mezzo). Ebbene, in relazione all'odierna fattispecie, si è detto che è risultato acclarato che il veicolo Renault sia finito con la propria ruota anteriore sinistra nel tombino che era presente privo del relativo coperchio all'interno della corsia di percorrenza del mezzo, ma tale risultanza non vale affatto, da sé sola, a far
8 concludere per l'assenza di una responsabilità ascrivibile al ai sensi dell'art. 20541 cit. e, per esso, Parte_3 alla e alla diversamente da quanto pretenderebbero tali convenuti. CP_1 CP_2
Difatti, in primo luogo, non può non rilevarsi che questi ultimi si sono sostanzialmente limitati ad addurre, nelle rispettive comparse di risposta (poi non seguite da ulteriori specifiche deduzioni svolte nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.), che, per l'appunto, la sola esistenza del tombino privo di coperchio lungo la carreggiata avrebbe rappresentato “…senz'altro una vera e propria insidia, imprevedibile e inevitabile da parte del conducente, anche in considerazione del fatto che l'incidente si è verificato in orario notturno”, senza nulla aggiungere in concreto in merito al contegno che tale conducente avrebbe assunto nella guida dell'autovettura e all'osservanza da parte sua delle norme della circolazione stradale e di quelle di comune prudenza, a nulla rilevando al riguardo, evidentemente, il solo fatto che vi sia stato il pagamento da parte del di una somma in favore della per i danni materiali da lei reclamati al proprio Controparte_3 CP_1 veicolo in conseguenza dell'incidente, considerato, in via assorbente, che trattasi di un pagamento che l'ente locale risulta aver effettuato pacificamente “a titolo transattivo” e che come tale non vale neppure ad integrare - come apoditticamente sostenuto invece dai convenuti - un riconoscimento da parte dello stesso della sua responsabilità per l'occorso (cfr. doc. 3 fasc. . Parte_4
Oltre alla mancanza di alcuna seria e concreta prospettazione in ordine a un contegno accorto, prudente e diligente tenuto dal si è già anticipato, poi, che dalla relazione redatta dalla Polizia Parte_3
Stradale emerge che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro presentava, nell'occorso, una buona visibilità e che era presente, a ben guardare, proprio in corrispondenza del punto dove era ubicato l'anzidetto tombino, un apparecchio dell'illuminazione pubblica, chiaramente raffigurato nello schizzo planimetrico realizzato dai verbalizzanti, e ciò vale a far ritenere, ragionevolmente, che la “buca” che sostanzialmente era generata sulla sede stradale dall'assenza del coperchio di tale manufatto fosse, in verità, avvistabile dal convenuto che si trovava alla guida del mezzo, pur a dispetto dell'orario notturno. Inoltre, il tratto stradale teatro del sinistro aveva, come detto, una conformazione rettilinea e pianeggiante ed anche tale risultanza, unitamente alla scarsità del traffico veicolare plausibilmente esistente in quel frangente lungo la via Campo di Carne, anche atteso l'orario tardo in cui il fatto si è verificato, contribuiscono, ad avviso del decidente, a far escludere che fosse realmente precluso al di Parte_3 avvedersi della presenza della suindicata “buca”, tanto più tenendo conto delle sue dimensioni, obiettivamente non esigue, quali risultanti dalle fotografie depositate dallo stesso e dalla in CP_1 allegato alla loro memoria ex art. 1836 n. 2 c.p.c. (cfr. foto in atti). D'altro canto, se è vero che il a rappresentato, nel corso del suo interrogatorio formale, che Pt_2
“...il tombino era poco visibile… io l'ho visto dopo personalmente, dopo l'incidente…”, non può trascurarsi che il medesimo non era, per l'appunto, alla guida dell'autovettura, tanto che sempre il a dichiarato, in Pt_2 sede di interrogatorio, che “…non so se la macchina è andata a finire nel tombino con la ruota, io ero terzo trasportato…” (si v. verbale ud. 29.09.22). Le dichiarazioni rese dall'attore, da considerare nel loro complesso, non valgono quindi a far escludere che l'anomalia della sede stradale non potesse essere notata da colui che - diversamente dal
- si trovava alla guida del mezzo e che, in tale qualità, avrebbe dovuto prestare, evidentemente, Pt_2 la massima attenzione alla situazione circostante, a fortiori in ragione dell'orario notturno, e ciò senza tacere, oltretutto, che a nulla rileva in proposito che il conducente potesse, poi, anche accorgersi che si trattasse concretamente di un tombino privo del suo coperchio e non, piuttosto, di un'effettiva buca di non modeste dimensioni e profondità, stante che è evidente che in ambedue i casi sarebbe stato comunque obbligo dello stesso adeguare di conseguenza la propria condotta di guida, rallentando e se del caso anche fermandosi al fine di evitare di incappare con la ruota anteriore del proprio mezzo al suo interno e perdere, così, il controllo di quest'ultimo. Non solo, ma occorre anche considerare che è risultato pacifico, e comunque documentato, che il tratto stradale dove si è verificato l'evento è situato nel centro abitato del Comune di sicché la velocità CP_3 da tenere sullo stesso non poteva essere superiore, in ogni caso, al limite dei 50 km/h (questo essendo il massimo della velocità ordinariamente consentita all'interno dei centri abitati: cfr. art. 1421 d.lgs. 285/1992) 9 e, per la verità, tale velocità avrebbe dovuto anche mantenersi, prudenzialmente, ben al di sotto di tale limite nel caso in disamina, sempre tenendo conto dell'orario tardo di verificazione dell'evento, nonché delle condizioni del fondo stradale, che si presentava, si è detto, “bagnato per pioggia precedentemente caduta” (cfr. ancora doc. 9 cit. fasc. attoreo), in osservanza di quanto è prescritto dall'art. 141 d.lgs. 285/1992, il quale impone al conducente di viaggiare sempre a una velocità che gli consenta di arrestare tempestivamente il proprio mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (quale è, invero, anche una buca ampia e profonda) e, nello specifico, di regolare particolarmente la propria andatura “…nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”. Di modo che è ragionevole ritenere che l'anomalia rappresentata dalla “buca” generata dall'assenza del coperchio del suddetto manufatto fosse tanto più avvistabile ove l'autovettura avesse viaggiato a una velocità che potesse dirsi concretamente adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato l'incidente, considerato - lo si ripete - che quel tratto di strada era pianeggiante e rettilineo, illuminato artificialmente persino da un apparecchio posto in prossimità del punto ove si trovava tale pretesa “insidia” e neppure ostacolato nella visuale da traffico veicolare presente in quel frangente. Ed ancora e sotto ulteriore profilo, non può sottacersi che anche la dinamica che è stata, come detto, ricostruita condivisibilmente dagli agenti della si presenti inidonea a far escludere una Parte_6 responsabilità del conducente per l'incidente, avuto riguardo, in particolare, ai danni che sono stati constatati su pressoché tutta la carrozzeria della Renault e allo sbandamento e al successivo capovolgimento che quest'ultima ha subìto sino alla posizione di quiete nella quale è stata rinvenuta dalla Polizia Stradale, i quali, in realtà, sono anch'essi ben lontani dal far ritenere che il veicolo si trovasse a percorrere quel tratto a una velocità prudentemente mantenuta al di sotto del limite massimo già sopra richiamato, se non altro in difetto di alcuna minima allegazione, prima ancora che di prove, offerte sul punto dai convenuti onerati onde avvalorare il loro assunto che l'evento di cui si tratta, per come in concreto verificatosi, non potesse essere ragionevolmente evitato o quantomeno limitato nella sua portata lesiva da parte del Parte_3 neppure attraverso il compimento di manovre d'emergenza finalizzate all'evitamento della suddetta “buca” e/o all'immediato rallentamento e all'arresto del mezzo, a lui realmente preclusi nelle condizioni esistenti su quel tratto anche a una velocità di guida inferiore al limite massimo ivi operante. Di talché, tenuto conto dei rilievi sin qui illustrati, deve escludersi, ad avviso del giudicante, che sia stata superata dai e dalla la presunzione di responsabilità che è sancita dall'art. Parte_4 CP_2
20541 c.c., non avendo questi ultimi assolto l'onere probatorio posto a loro carico da tale disposizione ed offerto elementi e prove adeguate a far escludere che alla verificazione dell'incidente non abbia contribuito anche il comportamento tenuto dal conducente del mezzo, di là dall'accertata esistenza del tombino risultato privo di copertura. Ciò detto in merito alla responsabilità fondatamente invocata dagli attori a carico dei CP_10
e della deve essere però anche riconosciuta, al contempo, la corresponsabilità del
[...] CP_2 [...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., così come fatto valere, anche in maniera espressa, dai CP_3 Parte_5 on la loro memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., a seguito della chiamata in causa di tale ente da parte dei
[...] convenuti. Ed infatti, si è detto che il tratto di strada dove si è verificato l'evento è ubicato all'interno del territorio comunale, nel relativo centro abitato, il che vale a far riconoscere in capo al la qualità di CP_3 custode di tale tratto stradale, tenuto conto che tale qualità si fonda, come noto, sull'esistenza di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res di cui si abbia la materiale disponibilità, con la conseguenza che “custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione… della cosa” e non già soltanto il proprietario della stessa (cfr. tra le altre, Cass. civ. 8466/2020, nonché Cass. civ. 8879/2023).
10 D'altra parte, dispone l'art. 27 d.lgs. 285/1992 che le strade urbane di scorrimento, quelle di quartiere e le strade locali “…sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”, sicché, tenuto conto della suindicata ubicazione della strada ove si è verificato il sinistro e considerato che alcuna allegazione né prova è stata offerta in contrario dal può ritenersi dimostrato CP_3 che si versi anche in presenza di una strada di proprietà di tale ente locale, con la conseguente ravvisabilità, anche per tale via, del rapporto custodiale tra quest'ultimo e la res. Per quel che attiene, inoltre, lo stato di tale tratto stradale, si è già anticipato che il tombino ivi presente è risultato privo del relativo coperchio, così come constatato dagli agenti della Polizia Stradale giunti sul posto nella notte del sinistro, e che tale manufatto e la “buca” che sostanzialmente si era creata per il fatto di essere lo stesso privo del coperchio sono stati riscontrati da tali agenti proprio all'interno della corsia di marcia sul quale il veicolo guidato dal ha lasciato i segni del proprio sbandamento, Parte_3 riportando inoltre la rottura di cerchione e pneumatico della sua ruota anteriore sinistra, quale segno evidente (se non altro in difetto di conducenti allegazioni e prove in contrario) dell'impatto prodottosi tra tale ruota e il chiusino aperto, convincentemente prospettato pure dalla Polizia Stradale nella ricostruzione della più plausibile dinamica di verificazione dell'incidente effettuata nell'anzidetta relazione, in atti. Ebbene, posti tali elementi, non vi è dubbio che il verificarsi dell'evento sia da ascrivere anche - e come ora si dirà, soprattutto - alla responsabilità del nella sua qualità di custode del tratto di CP_3 strada che è risultato inficiato dalla pericolosa presenza dell'anzidetta “buca” creata dall'assenza del coperchio posto a copertura del tombino sito lungo la carreggiata, trattandosi, per quanto detto, di un'anomalia che ha ragionevolmente comportato lo sbandamento e il capovolgimento della vettura a bordo della quale si trovavano la e il Parte_1 Pt_2
Relativamente alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è ben noto, del resto, che è sufficiente, ai fini della sua configurazione, che risulti accertato che l'evento dannoso si sia verificato “a causa” della cosa, nel senso che quest'ultima, per quanto “statica” e “inerte”, abbia ciò nondimeno determinato, per la sua specifica condizione e sia pure per effetto dell'incontro della stessa con l'agire umano, il prodursi dell'evento lesivo, il quale costituisca ragionevolmente un'esplicazione della potenzialità lesiva presentata dal bene (cfr. Cass. S.U. 20943/2022 e già, tra le altre, Cass. civ. 11526/2017, Cass. civ. 2331/2001).
Accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene, è altrettanto noto, inoltre, che incombe sul custode, al fine di andare esente da responsabilità, l'onere di allegare e dimostrare che l'evento, per come concretamente verificatosi, sia in realtà da ricondurre all'intervento di un “caso fortuito”, ovverosia a un fattore, naturale o umano, che si sia atteggiato come un'evenienza eccezionale o comunque del tutto anormale, idonea come tale ad interrompere il nesso causale tra l'evento stesso e la cosa e a far degradare quest'ultima al rango di mera “occasione” della verificazione del sinistro. Invece, è irrilevante, alla stregua della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., che sia o non sia configurabile in capo al custode anche una colpa sul piano soggettivo, dal momento che la responsabilità di cui si tratta ha natura cd. oggettiva, di talché, ai fini del riconoscimento del “caso fortuito”, è necessario che risulti accertato che l'evento occorso non potesse essere previsto o evitato da colui che aveva la signoria sulla res in base a una valutazione prettamente oggettiva, non rilevando, appunto, la circostanza che quest'ultimo sia soggettivamente anche incorso o meno in negligenza e dovendosi, piuttosto, indagare se si sia verificato un fatto che non possa obiettivamente annoverarsi tra quelli ragionevolmente prevedibili e prevenibili secondo un criterio probabilistico di regolarità o adeguatezza causale (cfr. Cass. S.U. 20943/22 cit., nonché Cass. civ. 2480/2018). Orbene, in relazione al caso in esame, è certamente da escludere che l'evento verificatosi si sia atteggiato nei termini appena indicati, atteso che è del tutto prevedibile che una “buca” quale quella pericolosamente prodottasi all'interno di una delle due corsie di marcia di via Campo di Carne, ancorché di non modeste dimensioni e peraltro non attenzionata dalla dovuta segnaletica, potesse ingenerare sinistri del tipo di quello prodottosi, per effetto dell'impatto tra la buca stessa e le ruote dei mezzi in transito lungo tale tratto stradale, e ciò - si aggiunga - anche a fronte del contributo prestato dagli utenti per una loro disattenzione rispetto alle condizioni del manto stradale e/o un'inadeguata velocità tenuta nella guida dei 11 loro mezzi, considerato che simili condotte non possono considerarsi, in quanto tali, come un'evenienza eccezionale o del tutto anormale, che non avrebbe potuto e dovuto essere prevista dal Controparte_3
Inoltre, considerata la natura e ubicazione dell'anomalia di cui si discute, consistita nel vizio di un manufatto stabilmente presente sulla sede stradale, va senz'altro escluso che la stessa non potesse essere ragionevolmente evitata da tale ente mediante il dovuto monitoraggio della strada posta all'interno del suo centro abitato e l'interdizione al transito di quel tratto o - quantomeno - la necessaria regolamentazione dello stesso mediante apposita segnaletica, onde assicurarne una fruizione in sicurezza da parte degli utenti sino al ripristino della copertura del tombino, e tantomeno è stato allegato e dimostrato, d'altro canto, dal terzo chiamato, rimasto contumace, che l'assenza del coperchio di tale chiusino si sia atteggiata come un inconveniente verificatosi in maniera assolutamente improvvisa, tale da non poter essere prontamente rimediato dal medesimo al fine di evitare il verificarsi di incidenti come quello in concreto occorso.
In virtù di tali rilievi, va dunque affermata la responsabilità concorsuale del per Controparte_3 il sinistro per cui è causa e dalla stessa consegue la condanna anche di tale ente locale, in solido con i e la nei rapporti con gli attori, così come da loro richiesta, al risarcimento dei Parte_4 CP_2 danni che, nei limiti che ora si diranno, possono ritenersi accertati quale conseguenza di tale incidente, tenuto conto che ai sensi dell'art. 20551 c.c. tutti i soggetti che abbiano concorso in qualche misura alla causazione dell'evento dannoso, anche con condotte diverse e indipendenti e pure se riconducibili a diverse fattispecie di responsabilità, rispondono appunto integralmente, nei confronti del danneggiato, dei pregiudizi da questo riportati per effetto di tale evento (cfr. tra le altre, Cass. civ. S.U. 13143/2022). Avuto riguardo alla domanda proposta in via subordinata dai di condanna del Parte_4 terzo chiamato, da loro indicato come responsabile del sinistro, alla manleva di quanto da loro dovuto in ristoro agli attori e considerato che in tale domanda deve ritenersi ricompreso - per la logica considerazione che il più comprende il meno - la richiesta degli stessi di accertamento delle rispettive quote di responsabilità ai sensi dell'art. 20552 c.c., deve poi precedersi sin da ora anche alla determinazione di tali quote - sia pure soltanto nei termini di un accertamento delle stesse e non anche di una condanna in questa sede del al regresso in favore dei convenuti, così come da loro domandato, in difetto di un CP_3 pagamento già effettuato dagli stessi agli attori - e a tal proposito senz'altro deve riconoscersi in capo al una corresponsabilità per l'evento occorso preponderante e pari, in particolare, al 70%, essendo CP_3 ragionevole ritenere che alcun sinistro si sarebbe verificato in assenza della pericolosa anomalia costituita dal tombino risultato privo di coperchio, posto all'interno della corsia di marcia percorsa dalla Renault. In capo al e per esso alla , va riconosciuta invece la residua quota di corresponsabilità del Parte_3 CP_1
30%, dal momento che, pur a fronte dell'anzidetta anomalia, è da escludere, si è detto, che tale conducente abbia dimostrato di aver osservato, per parte sua, nella guida dell'autoveicolo, la massima attenzione e cautela che le condizioni di quel tratto gli avrebbero imposto, attenzione e cautela che può ritenersi invero, per quanto sopra già evidenziato, avrebbero consentito ragionevolmente al guidatore di avvedersi comunque della presenza dell'anomalia e quantomeno di rallentare, conseguentemente, e se del caso anche di arrestare la propria marcia onde evitare il verificarsi di un evento della portata lesiva quale quella in concreto prodottasi, con il brusco sbandamento e il ribaltamento del mezzo da lui condotto. Tanto osservato, quindi, in merito alle responsabilità per la determinazione dell'incidente e venendo all'individuazione dei danni che possono ritenersi dimostrati quale conseguenza dello stesso, osserva il giudicante quanto segue. Relativamente ai pregiudizi lamentati dalla e iniziando dal danno biologico da lei richiesto Parte_1 in ristoro, ritiene il decidente che vadano richiamate e recepite in questa sede le risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa, la quale ha consentito di acclarare, attraverso la visita della perizianda, quali siano le lesioni e i postumi che sono stati effettivamente riportati dall'attrice, in attendibile correlazione causale con l'incidente di cui si discute. In particolare, il consulente officiato ha proceduto in primo luogo a ricostruire l'iter clinico subìto dalla giovane a cominciare dal suo accesso presso il P.S. della Casa di Cura “S. Anna” di Pomezia, ove è stata trasportata a mezzo di ambulanza nella notte dello stesso 27.10.12, dopo essere stata estratta 12 dall'autovettura dei convenuti. Sin da tale accesso e dagli accertamenti strumentali ai quali è stata ivi sottoposta (TAC collo, TAC torace, RX spalla sinistra a due proiezioni), la è risultata affetta, oltre Parte_1 che da rettilineizzazione del rachide cervicale, da molteplici lesioni fratturative e segnatamente “Frattura - microfrattura composta del processo trasversario di D1 e di C7 a sinistra. Frattura composta del terzo distale della clavicola sinistra. Frattura composta dell'arco posteriore della II, III e IV costa di sinistra”, tutte trattate
“…incruentemente con immobilizzazione mediante collare cervicale e tutore di spalla alla Petit (tutore a forma di 8 che ha lo scopo di allineare e mantenere ridotta la frattura), prescrizione di riposo e terapia medica con farmaci antidolorifici, antiinfiammatori e antivertiginosi”. Come ha ben spiegato il CTU, sempre con il conforto della documentazione sanitaria in atti, è stata inizialmente formulata, peraltro, presso il P.S. una prognosi di 20 giorni s.c., che si presenta ragionevolmente insufficiente ad assicurare una completa riparazione delle molteplici fratture riscontrate e, d'altra parte, è documentato che successivamente la si sia rivolta Parte_7 di nuovo al nosocomio, tra l'ottobre e il novembre 2012, accusando ancora un intenso dolore, nausea e sintomatologia vertiginosa, per poi effettuare, nel seguito, anche ulteriori controlli specialistici e ricevere prescrizioni di terapie riabilitative (cfr. rel. CTU, nonché doc. 10 e ss. fasc. attoreo). L'esame obiettivo effettuato in sede di oo.pp. è stato, poi, ben descritto dal consulente officiato come segue: “Spalla sinistra: si osserva una lieve asimmetria tra le due spalle perché la sinistra appare lievemente più bassa della controlaterale;
non si rilevano dismorfismi della clavicola;
la paziente riferisce dolente la pressione diretta sul III distale della clavicola;
assente il segno del tasto di pianoforte;
alla palpazione della muscolatura si apprezza ipotonia del deltoide;
l'articolarità è limitata in via antalgica nei gradi ultimi dei movimenti di retropulsione, intrarotazione, abduzione ed elevazione. Rachide cervicale: attenuata la fisiologica lordosi;
l'articolarità è limitata in via antalgica nei gradi terminali delle fisiologiche escursioni;
l'interessata riferisce lieve sensazione vertiginosa ai gradi ultimi dei movimenti di rotazione del capo;
alla palpazione si apprezza modico ipertono dei muscoli paravertebrali. Non dolente l'emitorace sinistro a carico del quale non sono presenti dismorfismi riferibili a esiti delle pregresse fratture costali multiple” (cfr. ancora rel. CTU cit.).
Ebbene, tenuto conto di tali risultanze, il CTU ha persuasivamente concluso nel senso che ad oggi la presenta esiti permanenti che vanno ritenuti, a distanza di anni, definitivamente stabilizzati e che Parte_1 ragionevolmente sono riconducibili, in base alla comune criteriologia medico-legale, al sinistro per cui è causa, essendo “…sicuramente riferibili alle lesioni patite…”, le quali a loro volta, in quanto accertate nell'immediatezza dei fatti e coerenti con la natura dell'evento occorso, risultano senz'altro ascrivibili a quest'ultimo. Al riguardo, il consulente ha poi chiarito, del resto, che tali lesioni “…sono attendibilmente compatibili anche con il corretto uso delle cinture di sicurezza, dal momento che, sebbene la dinamica del sinistro fosse connotata da significativa energia, la perizianda non riportò né un trauma cranico né danni degli organi interni…” e soggiunto, altresì, che non sono emersi altri e diversi precedenti traumatici significativi, che possano aver influito sull'attuale situazione menomativa della perizianda, precedenti che neppure sono stati addotti, d'altra parte, in alcun modo, dai convenuti o dal terzo chiamato in causa (cfr. rel. CTU cit.). Quindi, evidenziato che ad oggi la situazione dell'attrice si presenta - come ha illustrato il consulente
- nei termini di “Esiti algo-disfunzionali di politrauma da sinistro stradale che causò: - Frattura composta dell'estremo acromiale della clavicola sinistra. - Infrazione dei processi trasversi delle vertebre D1 e C7 di sinistra. Rettineilizzazione della lordosi cervicale. - Fratture multiple dell'emitorace sinistro: frattura composta dell'arco posteriore della II, III e IV costa di sinistra in sede paravertebrale;
frattura dell'estremità anteriore della I costa” (cfr. pag. 6, rel. CTU cit.), è stata analiticamente apprezzata e quantificata dal CTU l'entità dell'invalidità che può attribuirsi a ciascuno dei postumi riscontrati (così come descritti e valutati nel dettaglio a pag.
9-11 dell'elaborato peritale) e quella dell'I.P. complessiva, quest'ultima indicata in particolare nel 9%, con la precisazione - correttamente operata dal consulente - che “…la valutazione di danni multipli non può corrispondere alla somma aritmetica delle singole percentuali di danno, ma deve essere calcolata mediante l'adozione di una formula a scalare” (cfr. ancora pag. 9), donde l'insussistenza dell'“errore di calcolo” che la ha Parte_1 preteso invece di individuare, a proposito di tale I.P., nella sua comparsa conclusionale, sul solo assunto che la relativa percentuale non corrisponda a quella riveniente dalla mera somma algebrica delle percentuali attribuite ad ogni singola menomazione (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ.
13 18328/2019, per il principio secondo cui, in ipotesi di lesioni plurime derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico deve considerarsi unitario, con la conseguenza che la valutazione medico legale delle singole menomazioni che determinano un peggioramento globale della salute del danneggiato, pur dovendo partire da un'analisi dell'inferenza di ciascuna di esse, dev'essere operata poi in maniera globale, non già addizionando, appunto, i singoli valori percentuali riferibili a ciascuna minorazione, ma considerando l'incidenza reale delle stesse sulla complessiva validità del soggetto). Avuto riguardo alle conclusioni così raggiunte dal CTU - che il decidente integralmente condivide e fa proprie, poiché elaborate in maniera logica e motivata, oltre che immuni da alcuna specifica e conducente contestazione e confutazione ad opera delle parti - deve procedersi, dunque, alla liquidazione del danno biologico permanente che si ritiene causalmente riconducibile al sinistro occorso, nei termini sin qui descritti, impiegando a tal fine le tabelle legislative di cui all'art. 139 d.lgs. 209/05, nella versione attualmente in vigore, al fine di assicurare una quantificazione di tale danno ai valori attuali.
Considerato che
all'epoca dell'evento la (nata il [...]) aveva ancora 20 anni, si Parte_1 perviene quindi a un importo dovutole per il danno biologico permanente di € 18.628,65, già determinato all'attualità e dunque comprensivo della rivalutazione monetaria richiesta dalla stessa sin dal suo atto introduttivo.
Per quel che concerne il danno biologico temporaneo, ha poi osservato il consulente - anche qui con valutazione logicamente motivata e non superata da conducenti contestazioni o elementi offerti in senso contrario dai contendenti - che “…il periodo di inabilità temporanea conseguente al politraumatismo patito dalla perizianda sia quantificabile nella misura di complessiva di 70 giorni, dei quali i primi 30 appaiono configurabili in termini di ITA ed i successivi 40 quale periodo di ITP mediamente valutabile al 50%”, e ciò in quanto “…la prognosi iniziale formulata in sede di Pronto Soccorso fu di 20 giorni, che non sono sicuramente sufficienti ad assicurare, sia pure in un soggetto di giovane età come la la riparazione delle fratture…”. Non a caso - come ha Parte_1 persuasivamente illustrato il CTU - “…in tale arco temporale la paziente si rivolse ancora per ben quattro volte al Pronto Soccorso (in data 29.10.2012, 7.11.2012, 8.11.20121 e 18.11.2012) lamentando intenso dolore, nausea e sintomatologia vertiginosa…” e “…Il 18.11.2012 fu annotato che la paziente “da ieri (e cioè allo scadere dei 20 giorni di prognosi iniziale) non indossa più il tutore e da allora dolore articolare ingravescente… si consiglia riposizionare tutore da togliere per periodi progressivamente più lunghi”…”, con la conseguenza che “…Tale annotazione conferma che dopo 20 giorni dall'evento lesivo la paziente soffriva ancora di una intensa sintomatologia algodisfunzionale…”. Ed altresì - come ha aggiunto il consulente - “…Seguirono numerosi altri controlli specialistici e prescrizioni di terapie riabilitative…” e “…Il 3.12.2012 sempre presso la Casa di Cura “S. Anna” la prognosi fu prolungata di ulteriori 25 giorni…”, per poi essere ulteriormente allungata sino al marzo 2013 presso la Casa di Cura “Villa Betania”, evidenziando, nondimeno, “…sulla base della comune esperienza clinica, oltre che di quanto rilevabile dalla documentazione in atti, che il periodo di inabilità temporanea da me definito (30 giorni di ITA + 40 di ITP al 50%) sia sicuramente congruo e che gli ulteriori prolungamenti di prognosi devono con ogni verosimiglianza essere intesi come misura prudenziale volta a tutelare la paziente da attività fisicamente impegnative ed in ogni caso sono più propriamente inquadrabili nell'ambito del danno permanente residuo” (cfr. ancora rel. CTU, pag. 8). Tenuto conto di tali rilievi, convicentemente elaborati dal CTU in coerenza con la documentazione in atti, ritiene il decidente che debba pertanto ritenersi accertata in capo all'attrice un'inabilità temporanea assoluta di giorni 30 e una successiva inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40, i quali, in base alle tabelle già sopra richiamate, conducono al riconoscimento alla stessa di un importo dovutole a tale titolo di
€ 2.762,00 complessivi, anche questo già valutato all'attualità. Le quantificazioni così operate non possono essere poi incrementate - lo si precisa - di un importo ulteriore a titolo di danno morale, e ciò in quanto alcunché è stato (anche solo) allegato sul punto dall'attrice onerata, la quale nulla ha dedotto (e per la verità, neppure richiesto) onde far ravvisare anche l'esistenza di un pregiudizio di natura morale da lei eventualmente riportato in conseguenza del sinistro, pregiudizio che se è meritevole di autonoma considerazione e liquidazione, in linea di principio, anche in ipotesi di lesioni ex art. 139 cit., nondimeno necessita comunque, per poter essere riconosciuto e ristorato in ciascun
14 singolo caso, quantomeno di un'allegazione di elementi, concreti e conducenti, idonei a far presumere che la vittima abbia appunto subìto, in conseguenza dell'incidente occorsole, anche un apprezzabile danno di natura morale interiore, per il sentimento di sofferenza, frustrazione, paura o per altre rilevanti compromissioni alla sua integrità morale che, eventualmente, siano conseguiti all'infortunio, per loro natura diversi e ulteriori rispetto alla sofferenza inerente le menomazioni psico-fisiche patite, già oggetto di considerazione nella liquidazione del danno biologico. Ed invero, è stato evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che “…in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile… è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti… ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili…”, con la precisazione, però, che “…con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto… a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo…”. In tal senso, è dunque onere dell'interessato allegare quantomeno - e, poi, se del caso anche provare - “…l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale… ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani…” (cfr. di recente, Cass. civ. 6444/2023; si v. inoltre, tra le altre, già Cass. civ. 25164/2020, che ha ribadito, per quel che qui interessa, che è “…onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto… così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento…”, nonché Cass. civ. 339/2016, ove è stato osservato che “In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare…”). In relazione al caso che occupa, non può non rilevarsi, per converso, che nessuna deduzione è stata operata dalla né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., in merito Parte_1 all'eventuale esistenza di un danno morale, nei termini sopra evidenziati, essendosi l'attrice limitata a lamentare, a ben vedere, il solo pregiudizio biologico permanente e temporaneo che ha sostenuto di avere riportato in conseguenza del sinistro occorsole. In assenza di alcuna prospettazione e richiesta effettuata dall'onerata a supporto di un eventuale ulteriore pregiudizio di natura morale interiore, nessun importo può esserle pertanto riconosciuto a tale diverso titolo. Sulle somme già liquidate per i danni biologici accertati, va invece riconosciuto, ad avviso del decidente, il pregiudizio richiesto dalla per il ritardato risarcimento a lei dovuto, potendosi Parte_1 presumere che tale pregiudizio sia stato riportato nella specie in considerazione dell'ampio intervallo
15 temporale trascorso dall'evento lesivo e dell'entità non esigua del ristoro dovuto all'attrice, avendo riguardo all'ordinaria remuneratività che è attribuita dal legislatore al denaro, in misura pari agli interessi legali. Tale pregiudizio, tuttavia, non può essere liquidato sulla base dell'ammontare dei danni liquidati all'attualità, ma va calcolato, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla somma spettante alla danneggiata per il danno biologico permanente e temporaneo devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata di anno in anno, diversamente determinandosi un'ingiustificata locupletazione a favore della stessa (cfr. già Cass. civ. S.U. 1712/1995 e, più di recente, tra le altre, Cass. civ. 22607/2017, Cass. civ. 19063/2023). Di talché, l'importo complessivamente dovuto alla risulta pari a € 24.355,35, così Parte_1 determinato aggiungendo alla somma complessiva già sopra liquidata di € 21.390,65 (€ 18.628,65 + € 2.762,00) gli interessi cd. compensativi calcolati al tasso legale su tale somma devalutata alla data dell'evento (27.10.12) e via via rivalutata di anno in anno. Dal momento della presente liquidazione e conversione del debito di valore in debito di valuta, saranno invece dovuti all'attrice gli interessi moratori al tasso legale come richiesto. Infine, per concludere con lo scrutinio dei danni dovuti in ristoro alla predetta, ritiene il giudicante
- a dispetto di quanto obiettato dai convenuti costituiti - che siano risultati parzialmente accertati anche i pregiudizi lamentati dalla stessa per le spese mediche sostenute e quelli correlati all'assistenza stragiudiziale di cui ha usufruito al fine di ottenere, prima del presente giudizio, il risarcimento dovutole. Per quel che attiene le spese mediche, sono stati infatti documentati, come anche riconosciuto dal CTU, esborsi per complessivi € 719,19, imputabili alla ed attendibilmente riconducibili alle visite Parte_1
e terapie alle quali la stessa si è sottoposta per le lesioni riportate a seguito dell'evento di cui si discute, mentre devono escludersi i residui importi, risultanti da ricevute che non sono a lei ragionevolmente imputabili, così come evidenziato dal consulente in assenza di alcuna contestazione ad opera dell'onerata (cfr. rel. CTU cit.). La somma da riconoscere a quest'ultima a tale titolo, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi come richiesti e determinati con i criteri già sopra menzionati è pari, pertanto, a € 998,20, a cui si aggiungono gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo. Relativamente alle spese dell'assistenza stragiudiziale, va osservato, poi, che è stato evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che tali spese senz'altro possono essere oggetto di ristoro, quale danno emergente, ove se ne accerti la riconducibilità all'evento lesivo occorso e che tale riferibilità causale non può, in verità, essere esclusa tout court sul solo presupposto che l'attività stragiudiziale non sia valsa, poi, anche a far recedere la controparte dalla posizione assunta in ordine alle questioni che erano state oggetto di discussione tra i contendenti, dovendosene valutare, piuttosto, la necessità o l'utilità in funzione dell'esercizio, già in tale fase, del diritto al ristoro spettante alla vittima del sinistro, con apprezzamento da effettuarsi ex ante, tenendo conto delle circostanze del caso, nonché della presumibile esperienza e/o conoscenza tecnica e legale del danneggiato (cfr. Cass. civ. 14444/2021, pronunciatasi in fattispecie relativa alle spese per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata da uno studio di infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria, nonché Cass. civ. 37477/2022). Ed ancora, è d'uopo precisare che, al fine di ottenere il ristoro di un danno emergente, non è necessario poi che l'attore dimostri anche di avere già sostenuto il relativo esborso, dal momento che la locuzione “perdita subita”, prevista dall'art. 1223 c.c., non è indicativa della sola diminuzione patrimoniale che sia già materialmente intervenuta, potendo anche consistente nell'insorgenza a carico della vittima dell'obbligo di provvedere alla spesa corrispondente, e ciò in quanto “…il vinculum iuris in cui si sostanzia l'obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che… è l'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 22826/2010). Orbene, con riferimento al caso di specie, è documentato e per la verità persino pacifico che la si sia avvalsa, nella fase anteriore al presente giudizio, dell'assistenza dello studio Parte_1 CP_7
tramite il quale ha provveduto a richiedere reiteratamente alla negli anni e sino al 2018, il
[...] CP_2
16 risarcimento dei danni riportati in conseguenza dell'incidente occorsole, danni che sono poi risultati anche accertati con l'odierno procedimento, sia pure nei limiti suindicati (cfr. doc. 1 e ss. fasc. attoreo). Considerata tale risultanza e tenuto conto che è documentato, del pari, che sia stata richiesta alla giovane, da parte dell'anzidetto studio, una somma di € 3.000,00 oltre iva e spese, in relazione all'attività di studio della pratica e all'assistenza prestatale in sede stragiudiziale, ne deriva, dunque, il riconoscimento alla stessa anche di tale importo, importo della cui congruità, del resto, non si ha ragione di dubitare, avuto riguardo all'assenza di alcuna minima deduzione svolta in contrario su tale profilo dai convenuti, oltre che all'arco temporale per il quale tale assistenza risulta essersi protratta e alla pluralità e alla conseguente complessità del quadro lesivo che è stato comunque riportato dall'attrice con l'incidente (cfr. doc. 39 fasc. attoreo). A tale titolo va riconosciuto dunque alla l'importo richiesto di € 3.680,00, al quale si Parte_1 aggiungono gli interessi legali dovuti in tal caso dalla data della presente sentenza sino al soddisfo. Per quanto concerne, invece, i danni lamentati dall'attore ritiene il decidente che gli Pt_2 elementi istruttori a disposizione consentano di riconoscere in capo allo stesso unicamente un danno biologico temporaneo corrispondente alla prognosi che è stata formulata dai sanitari del P.S. della Casa di Cura “S. Anna” in occasione del suo accesso avvenuto lo stesso 27.10.12. Ed invero, si legge nella cartella di P.S., in atti, che tale giovane è giunto autonomamente presso il nosocomio accompagnato dal nonno e ha ivi riferito ai sanitari di avere riportato “trauma gamba sinistra” e
“cervicalgia”. All'esame obiettivo, il è risultato affetto, peraltro, soltanto da un “…dolore a livello Pt_2 della gamba sin con funzionalità conservata” e l'esame RX effettuato in quella sede non ha fatto emergere a suo carico alcuna lesione di natura fratturativa. Il giovane è stato, quindi, dimesso con prognosi di un giorno e, per quanto sia stata indicata dai sanitari l'utilità di un eventuale approfondimento diagnostico ove non fosse regredita la sintomatologia correlata al trauma, non è documentato che l'attore sia poi tornato nuovamente presso la struttura accusando il persistere della sintomatologia e richiedendo ulteriori accertamenti (cfr. doc. 29, 31 fascicolo attoreo). Nel corso dell'istruttoria espletata, pur a fronte della CTU medico legale disposta anche sulla persona del quest'ultimo si è sottratto, inoltre, all'esame del consulente officiato, il quale ha riferito di Pt_2 aver tentato di sottoporre a visita anche il predetto, inutilmente (si v. nota CTU del 03.07.23), ed alcuna specifica allegazione, né prova, è stata offerta da quest'ultimo all'udienza del 14.09.23 (fissata per l'esame della CTU) o alla successiva udienza del 02.11.23 in merito ad eventuali impedimenti che ne avrebbero giustificato, in tesi, la mancata sottoposizione all'esame peritale, allegati da ultimo soltanto con la sua comparsa conclusionale, oltretutto in maniera assolutamente generica. D'altro canto, non può annettersi alcuna rilevanza alla relazione medico legale di parte depositata dal n allegato all'atto di citazione, atteso che quest'ultima è equiparabile, come noto, a una mera Pt_2 allegazione difensiva, che in quanto tale non vale a dimostrare l'esistenza di un danno biologico di cui non sia stata adeguatamente suffragata la sussistenza e l'entità mediante idonei accertamenti strumentali o di cui non sia stato, comunque, possibile operare un riscontro mediante esame visivo obiettivo ad opera del CTU, accertamenti e riscontri che di certo non possono essere ricavati, poi, nella specie, dalle certificazioni rilasciate al giovane dal suo medico, stante che nelle stesse risultano riportate ulteriori lesioni non rispondenti a quelle che sono state individuate, si è detto, dai sanitari presso il suindicato nosocomio il giorno stesso dell'incidente, di là dal dolore che il ragazzo ha rappresentato ancora di avvertire alla gamba sinistra, peraltro con una sintomatologia che è stata indicata in ogni caso “in remissione” dal suo stesso specialista (cfr. doc. 32, 33 fasc. attoreo). Ed ancora, per quel che attiene l'ulteriore esame radiologico che l'attore ha documentato di aver effettuato, non può non rilevarsi che lo stesso risulta comunque successivo alla data del sinistro e relativo a una lesione riportata al rachide cervicale che - lo si ripete - non trova adeguato riscontro nella certificazione dei sanitari del nosocomio al quale il giovane si è rivolto in occasione dell'evento (cfr. doc. 30 fasc. attoreo). Ebbene, considerati i rilievi sin qui operati, è evidente, in primo luogo, che alcun danno biologico permanente può ritenersi acclarato in capo al uale conseguenza del sinistro per cui è causa, avuto Pt_2
17 riguardo all'assoluta lievità della lesione che è stata riscontrata a suo carico, a seguito di tale evento, presso il P.S. (consistita soltanto in una contusione dell'arto inferiore sinistro), la quale, da sé sola, non vale certamente a dimostrare l'esistenza di una menomazione psico-fisica stabilizzatasi, menomazione che, per la verità, neppure è stata allegata dall'onerato anche solo a mezzo del rinvio alla sua relazione medica di parte, considerato che la pretesa ricorrenza di un'invalidità permanente in capo al predetto è stata ricondotta, in tale relazione, agli asseriti esiti di traumi da lui riportati a colonna cervicale e muscoli cervico- nucali, nondimeno privi di alcun adeguato riscontro nell'esame obiettivo che è stato condotto sul medesimo presso il P.S. dopo la verificazione del sinistro e tantomeno accertati nella loro effettiva esistenza e riconducibilità causale all'evento di cui trattasi mediante sottoposizione dell'interessato alla visita del consulente officiato (cfr. doc. 38 fasc. attoreo). Non diverse considerazioni devono operarsi, inoltre, con riferimento ai danni biologici temporanei lamentati dal sulla base della medesima perizia di parte, e ciò in quanto l'inabilità temporanea Pt_2 prospettata dal consulente da lui incaricato è stata principalmente ricondotta, a ben vedere, pur sempre alla suindicata lesione cervicale e non già alla contusione alla gamba sinistra, per di più venendo ivi quantificata in maniera del tutto immotivata (e quindi, in definitiva, arbitraria), oltre che in aperta difformità rispetto alle prognosi rilasciate nei già menzionati referti redatti dal suo medico specialista, che l'attore ha preteso invece di richiamare (contraddittoriamente) nella sua comparsa conclusiva (cfr. ancora doc. 38 cit. fasc. attoreo). Sulla scorta dell'esame complessivo delle allegazioni e della documentazione depositata non può ritenersi, pertanto, assolto l'onere probatorio gravante in capo al n ordine ai danni lamentati, fatta Pt_2 eccezione per la sola inabilità temporanea assoluta pari a un giorno di prognosi di cui all'anzidetto referto di P.S., e da tanto consegue, quindi, il riconoscimento allo stesso del solo importo di € 55,24 dovutogli per tale inabilità temporanea, così liquidato, all'attualità, tenendo conto delle tabelle legislative già richiamate. Considerata l'esiguità della somma dovuta in ristoro al vanno poi esclusi, in questo caso, Pt_2 gli interessi compensativi - non potendosi evidentemente presumere che il medesimo abbia riportato un apprezzabile danno per il suo ritardato pagamento, se non altro in difetto di alcun conducente elemento allegato in tal senso dall'onerato - mentre, relativamente agli ulteriori danni patrimoniali da lui lamentati, dev'essere negata la debenza dell'importo richiesto per le spese mediche sostenute con la sola eccezione della somma di € 9,99, riconducibile al rilascio di copia digitale delle immagini dell'esame RX alla gamba effettuato presso la Casa di Cura “S. Anna”, essendo ogni ulteriore esborso riconducibile a visite e accertamenti di cui non è provata, per quanto detto, l'effettiva riconducibilità al sinistro che occupa (cfr. doc. 34-37 fasc. attoreo). Infine, con riferimento alla somma richiesta dall'attore a titolo di spese per l'assistenza stragiudiziale, ritiene il decidente che l'assenza di prove offerte da quest'ultimo a supporto dei danni lamentati, fatta eccezione per la sola inabilità temporanea sopra indicata, e il contegno da lui assunto significativamente in corso di causa, allorché si è sottratto all'esame del CTU, valgano a far escludere che possa ritenersi dimostrata la necessità o anche solo l'utilità di un simile esborso, che di certo non si giustifica a fronte di un così modesto pregiudizio quale quello effettivamente riportato dal giovane in conseguenza dell'infortunio. La regolamentazione delle spese di lite viene operata infine come segue. Nei rapporti tra l'attore i convenuti e le spese Pt_2 Parte_4 CP_2 Controparte_3 processuali vanno integralmente compensate, ex art. 922 c.p.c., tenuto dell'accoglimento della sola domanda proposta dal primo per il risarcimento del danno biologico temporaneo, per l'esiguo importo sopra indicato, e dell'infondatezza, per converso, di ogni sua ulteriore pretesa. Relativamente alle domande della avuto riguardo al loro accoglimento, sia pure nei limiti Parte_1 suindicati, si impone invece l'applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna di tutti i convenuti, e al relativo rimborso, in Parte_4 CP_2 Controparte_3 solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. nei confronti dell'attrice e con ripartizione in quote eguali nell'ambito dei loro rapporti interni, quest'ultima giustificata dall'entità dell'attività difensiva resasi necessaria in relazione all'accertamento delle rispettive responsabilità nella causazione del sinistro. 18 L'importo di tali spese viene inoltre liquidato come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite individuato sulla base del decisum (scaglione tra € 26.000,01 e € 52.000,00) e dei parametri medi di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nella misura risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (si v. per l'applicabilità ratione temporis di quest'ultimo, art. 6 di tale decreto e già Cass. civ. 17577/2018). Per le medesime ragioni, vanno inoltre poste a carico dei convenuti e dell'ente terzo chiamato le spese della CTU assunta, così come separatamente liquidate, da ripartire tra loro, nei rapporti interni, in quote eguali per ciascuno. Infine, con riferimento alla domanda proposta dai verso il Parte_4 Controparte_3 si giustifica la compensazione delle relative spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha condotto all'esclusione di una responsabilità di tipo esclusivo nella causazione dell'evento, quale quella fatta valere infondatamente da tali convenuti, in capo all'ente terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di al risarcimento da parte di , Parte_1 Parte_3
, della nq., e del in solido tra loro, dei Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 danni non patrimoniali e patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 27.10.2012 ad così come accertati in parte motiva, e per l'effetto condanna , CP_3 Parte_3
, e in solido, al ristoro di tali danni in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 favore di , che liquida in misura pari a € 29.033,55 (€ 24.355,35 + € 998,20 + € 3.680,00), già Parte_1 comprensivi di interessi compensativi per il ritardato risarcimento, a cui si aggiungono gli interessi legali dovuti su tale somma ai sensi degli artt. 1224 co. 1 e 1282 c.c. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
Accerta e dichiara il diritto di al risarcimento da parte di , Parte_2 Parte_3 CP_1
della nq., e del in solido tra loro, dei danni non
[...] Controparte_2 Controparte_3 patrimoniali e patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 27.10.2012 ad CP_3 così come accertati in parte motiva, e per l'effetto condanna , , Parte_3 Controparte_1 [...]
e , in solido, al ristoro di tali danni in favore di , che Controparte_2 CP_3 CP_3 Parte_2 liquida in misura pari a € 65,23 (€ 55,24 + 9,99), oltre interessi legali dovuti su tale somma dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
Rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria proposta dagli attori;
Accerta e dichiara il diritto di e ad essere manlevati dal Controparte_1 Parte_3 [...] per le somme dovute a e , così come indicate nei punti che CP_3 Parte_1 Parte_2 precedono, relativamente alla quota parte delle stesse pari al 70%, nell'ambito dei loro rapporti interni, ex art. 2055 co. 2 c.c.;
Condanna , , e in Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice , che liquida in € Parte_1
7.616,00 per compensi e in € 545,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore del difensore dell'attrice, avv. Giuseppe Raimondi, dichiaratosi antistatario;
Compensa integralmente le spese processuali tra l'attore , da un lato, e Parte_2 Parte_3
, e dall'altro lato, in relazione alle
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 domande proposte dal primo verso i secondi;
Compensa integralmente le spese processuali tra e , da un lato, Parte_3 Controparte_1
e il dall'altro lato, in relazione alle domande proposte dai primi verso il secondo;
Controparte_3
19 Pone definitivamente le spese della CTU assunta, nei rapporti interni tra le parti, a carico integrale di , , e con ripartizione di Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tali spese tra di essi in quote eguali. Così deciso in Velletri in data 21.03.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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