Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 27989/2022 Verbale dell'udienza del 15/04/2025 Per l'opponente è presente l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in persona dell'avv. An- nalaura Malvino. Per la pratica forense è presente la dott.ssa Per_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Malvino si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 27989 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. TRA
c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui elett.te domicilia in Pt_1 alla Via A. Diaz n. 11 Pt_1
OPPONENTE E
c.f. , in persona del l.r.p.t., rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Motta e Giuseppe Galgano, presso il cui studio elett.te domicilia in alla Via C. Console n. 3 Pt_1
OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 1/12/2022, la ha proposto oppo- Parte_2 sizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole il 15/11/2022 ad istanza della mediante cui è intimato il pagamento di € 416.669,03 entro i die- Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
dell'importo di € 4.586,19 a titolo di IVA, il cui paga- mento è da emettere nei confronti del cliente da cui ha ricevuto il mandato. Si è costituita in giudizio la resistendo alla domanda e precisando che Controparte_1
l'atto opposto è privo di efficacia, essendo inutilmente decorso il termine di 90 giorni di- sciplinato dall'art. 481 c.p.c. Inoltre, sulla asserita inammissibilità dell'atto di precetto, ha addotto di avere osservato una condotta “che oggettivamente impedisse l'adempimento senza legittimo motivo, do- vendosi eccepire che il mancato tempestivo rilascio (rectius la mancata tempestiva acquisi- zione) del RC dalla competente amministrazione non è fatto attribuibile alla respon- sabilità della società”. Quanto, invece, alla non debenza della somma precettata a titolo di interessi moratori, l'opposta ha eccepito l'infondatezza della doglianza per avere il giudice dell'opposizione statuito esclusivamente in merito alle voci di credito, senza incidere sulla quantificazione degli interessi liquidati in decreto ingiuntivo, “dovendosi ritenere anzi formato il giudica- to sul punto, sicché questi restano dovuti nella misura di mora ex D.lgs. 231/02”. L'opposta ha altresì rilevato l'illegittimità del mancato pagamento delle competenze di precetto. Infine, ha chiesto la cessata materia del contendere in merito al secondo motivo di oppo- sizione, relativamente al debito IVA portato in precetto, in quanto non azionato e rinun- ciato espressamente. L'opposizione è fondata. Va premesso che il termine di efficacia del precetto è sospeso in pendenza di opposizio- ne, per cui permane l'interesse alla decisione in capo all'opponente. Ciò premesso, si evidenzia che il primo motivo di opposizione è privo di pregio in quan- to non sono stati chiariti i motivi per cui il RC (regolare) è stato rilasciato con ritardo. Invero, il documento prodotto dalla parte opponente riporta che “non è possibile forni- re un risultato positivo di regolarità. L'interrogazione non ha fornito un esito automati-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 co. Pertanto, è stata attivata la verifica da parte degli Enti”. Tuttavia, non è chiaro quale fosse l'oggetto della verifica e se tale attività si è resa necessaria per fatto dell'opposta. In ordine alla misura degli interessi, come noto, è sopraggiunta la sentenza a SS.UU. della S.C. (n. 12449/2024) civile secondo cui ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall' art. 1284, comma 1, c.c. , se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accer- tamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto, da un lato il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall'altro lato, il comma 4 dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interes- si (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdizionale. Il titolo che ci occupa dispone la condanna al pagamento “di € 280.567,74 oltre interessi dal 9.1.2018 al soddisfo”. Nulla è chiarito, tanto in dispositivo che in motivazione, circa la tipologia di interessi, il cui decorso è stato ancorato alla data di messa in mora. Nel ricorso per decreto ingiuntivo si chiedeva il pagamento degli “interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, maturati dalle singole scadenze e maturandi fino al soddisfo, nonché gli ul- teriori anatocistici ex art. 1283 c.c. a far data dal decreto”. Tale richiesta, evidentemente, non può dirsi accolta nel titolo nemmeno implicitamente, stante anche il decorso degli interessi da un momento differente rispetto a quello prospettato in ricorso, per cui man- ca un qualsivoglia elemento di congiunzione. Ne consegue che gli interessi risultano dovuti nella misura legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. In ordine alla questione dell'IVA la stessa società opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere riconoscendone “la non debenza alla luce della applicazione della normativa vigente”. La debenza delle competenze per il precetto è questione che non può essere esaminata nella presente sede;
difatti, le stesse potrebbero essere soddisfatte ove fosse dato avvio ad un procedura esecutiva;
tuttavia, nella specie, è intervenuto il pagamento da parte del- la , sicchè va dichiarata l'integrale inesistenza del diritto di procedere ad esecu- Parte_2 zione. Stante la sopravvenienza della decisione sulla questione relativa alla misura degli interessi soltanto in corso di causa, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag.
3 - dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione in capo alla
[...] nei confronti del U.T.G. ulla Parte_4 Parte_1 Pt_1 base della sentenza n. 4064 emessa il 27/04/2022 come azionata con il precetto notifica- to il 15/11/2022,
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 15/04/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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