Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5152 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori all' udienza del
26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12433/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
VITAGLIANO VINCENZO, BARRETTA ANNA E BARRETTA ANGELA con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio Dell'avv.to MARIA SOFIA LIZZI, con elezione di domicilio in CP_2
VIA ALCIDE DE GASPERI N. 55 80133 NAPOLI;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata con ricorso depositato in data 27.5.2024 ha chiesto al
Giudice adito di condannare l' al pagamento in suo favore della complessiva CP_2 somma di € 975,24 a titolo di ultime tre mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, vinte le spese di lite con attribuzione.
L' si è costituita in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto CP_2
e diritto.
Con note di trattazione depositata in data 20.5.2025 l' ha poi chiesto dichiararsi CP_2
cessata la materia del contendere per essere intervenuto l'integrale pagamento del dovuto.
All'odierna udienza parte ricorrente aderendo alla richiesta di controparte insisteva per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendosi verificato un evento pienamente satisfattivo rispetto alle pretese avanzate.
Deve quindi ritenersi in adesione a quanto dalla stessa parte ricorrente dichiarato che sia venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio intentato.
La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito -a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971)- individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994), e si presta, quindi, tranquillamente ad essere utilizzata nel caso di specie, in ragione della piena e definitiva dismissione dei diritti azionati.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte resistente la quale ha provveduto alla liquidazione del dovuto solo in data 22.2.2025 e quindi ben oltre la data di ricezione della notifica del ricorso da parte della ricorrente, avvenuta in data 10.6.2024.
Le spese di lite sono liquidate nella misura indicata in dispositivo con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere.
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1250,00 CP_2
oltre iva , cpa e rimborso forfettario da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, 26.6.2025
Il giudice
Dott. ssa Laura Liguori