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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3178 R.G.A.C. per l'anno 2025, avente ad oggetto: “appello, ai soli fini del riconoscimento della responsabilità civile, avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 1161/2020, pronunciata in data 21.9.2020”, riservata in decisione immediata, senza assegnazione dei termini, all'udienza del 30.10.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa in giudizio, per Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Raffaele Tecce;
Appellante
CONTRO
e ; Controparte_1 Controparte_2
Appellati non costituiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 23.10.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, la Corte, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive d'udienza nel termine assegnato, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) del 30.10.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione immediata, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter cpc, inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n.
149/2022, rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o
1 compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza fisica del
30.10.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su richiamata disposizione normativa per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, da dichiarare con sentenza (ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (ex art. 310, ultimo comma, c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia al riguardo.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3178 R.G.A.C. per l'anno 2025, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1161/2020, pubblicata in data
21.9.2020, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta D'Amore
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