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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA RO,
in esito all'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3992/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nato SO (ME) il 14.1.1941 e residente in Parte_1 C.F._1
Messina – Gazzi via Domenico Altomonte n. 13, rappresentato e difeso, unitamente e anche disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. TA BA. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. RESISTENTE Persona_1
OGGETTO: liquidazione ratei indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24.7.2025 esponeva che con Sentenza Parte_1 del 21.3.2025 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina era stato riconosciuto il
1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio 2025.
Lamentava che l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione, nonostante in data CP_1
21.3.2025 avesse notificato all' il suindicato decreto di omologa. CP_1
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento, con condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore dei relativi ratei a decorrere dal CP_1 gennaio 2025, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.11.2025, dava atto CP_1 di aver provveduto a liquidare la prestazione in data 1.8.2025. Rilevava, inoltre, che parte ricorrente aveva omesso di trasmettere il Mod. AP70 debitamente compilato, necessario per verificare i requisiti relativi al reddito e le modalità di pagamento della prestazione. Affermava che in data 9.7.2025 era stato emesso il TE08, con il quale erano stati quantificati gli arretrati dovuti a controparte, pur rappresentando che gli stessi sarebbero stati “disponibili sulle successive rate di prestazione non appena questo ufficio avrà terminato gli adempimenti necessari e al netto di eventuali ritenute” e che la prima rata sarebbe stata disponibile con data valuta dell'1.8.2025. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese processuali.
3.- All'udienza del 9.12.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- La documentazione in atti comprova che l' ha provveduto a liquidare la CP_1 prestazione in data 1.8.2025 con pagamento degli arretrati in data 1.9.2025. Il pagamento intervenuto in corso di causa impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
5.- Per quanto riguarda le spese giudiziali, giova rilevare che l' non ha provveduto CP_1
a liquidare la prestazione entro il termine di 120 giorni previsti ex lege dalla notifica del decreto di omologa. Tuttavia, il rispetto della procedimentalizzazione prevista dall' con l'invio CP_1 del modello AP70 contenente una serie di indicazioni necessarie per consentire ad esso Istituto di svolgere la legittima attività di verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione, benché non integri un vero e proprio onere, va comunque valutato nell'ottica del rispetto dei doveri di buona fede e di reciproca collaborazione ex art. 1175 c.c., venendo meno i quali, di fatto, l'adempimento della prestazione a carico dell' verrebbe CP_1 ostacolato senza giustificato motivo. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha
2 tempestivamente collaborato con il debitore al fine di agevolare l'attività di liquidazione, provvedendo all'invio della chiesta modulistica tramite patronato solo in data 9.7.2025, cui ha fatto seguito, in data 1.8.2025, la liquidazione della prestazione. Le superiori circostanze giustificano la compensazione di metà delle spese giudiziali. La restante quota, per la soccombenza virtuale, si pone a carico dell' e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. CP_1
55/2014, modificato ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Carlo La Spina e
TA BA.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 24.7.2025 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1 che liquida – già ridotte - in euro 655,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.ti Carlo LA SPINA e TA LOMBARDO, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
RA RO
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