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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3698/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ZANFRAMUNDO EMILIA, come da Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MENGA SAVERIO VALENTINO, Controparte_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 07/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 09/10/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/08/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Taranto in data 07/09/1974 con , che dalla loro unione erano nati i Controparte_1 figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, e decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunziarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava condotte violente, maltrattanti e persecutorie poste in essere dal coniuge nei propri confronti, che avevano portato la stessa a sporgere denuncia-querela in data 24/08/2023 e in seguito alla quale, in data 10/11/2023, il
Tribunale penale di Taranto emetteva, nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG Gip.
6159/2023, ordinanza di applicazione della misura coercitiva del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi prossimi congiunti, ai luoghi solitamente frequentati dai predetti, in uno al divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con i medesimi, con l'obbligo di mantenere una distanza cautelativa di metri 300 dai predetti luoghi nei confronti di;
la Controparte_1 predetta misura veniva aggravata con l'applicazione del dispositivo elettronico ex art. 275
c.p.c., con ordinanza del 23/04/2024.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tuttavia le avverse accuse in punto di addebitabilità della crisi matrimoniale e riqualificando le circostanze allegate da parte ricorrente in meri screzi familiari, dettati dal proprio carattere autoritario e puntiglioso.
All'udienza dell'11/12/2024, attesa la sottoposizione di parte resistente alla misura cautelare personale dell'applicazione del dispositivo elettronico di controllo ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p., compariva innanzi al Giudice Delegato la sola parte ricorrente e i procuratori delle parti, congiuntamente, chiedevano un rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del presente giudizio in congiunto.
All'udienza del 07/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione ed il divorzio alle condizioni di cui all'accordo già depositato telematicamente, debitamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in atti, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La pronuncia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la richiesta pronuncia di divorzio.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa n. 3698/2024 R.G. tra
[...]
e , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
30/09/1948, e , nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio in Taranto in data 07/09/1974 (trascritto con atto n. 463, p. 2, s. A, Uff. 4 dell'anno
1975);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
in conformità a quelle da costoro concordate, qui da intendersi trascritte e CP_1 riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto;
4) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
TI AS
IL GIUDICE est.
NA CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3698/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ZANFRAMUNDO EMILIA, come da Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MENGA SAVERIO VALENTINO, Controparte_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 07/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 09/10/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/08/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Taranto in data 07/09/1974 con , che dalla loro unione erano nati i Controparte_1 figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, e decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunziarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava condotte violente, maltrattanti e persecutorie poste in essere dal coniuge nei propri confronti, che avevano portato la stessa a sporgere denuncia-querela in data 24/08/2023 e in seguito alla quale, in data 10/11/2023, il
Tribunale penale di Taranto emetteva, nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG Gip.
6159/2023, ordinanza di applicazione della misura coercitiva del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi prossimi congiunti, ai luoghi solitamente frequentati dai predetti, in uno al divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con i medesimi, con l'obbligo di mantenere una distanza cautelativa di metri 300 dai predetti luoghi nei confronti di;
la Controparte_1 predetta misura veniva aggravata con l'applicazione del dispositivo elettronico ex art. 275
c.p.c., con ordinanza del 23/04/2024.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tuttavia le avverse accuse in punto di addebitabilità della crisi matrimoniale e riqualificando le circostanze allegate da parte ricorrente in meri screzi familiari, dettati dal proprio carattere autoritario e puntiglioso.
All'udienza dell'11/12/2024, attesa la sottoposizione di parte resistente alla misura cautelare personale dell'applicazione del dispositivo elettronico di controllo ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p., compariva innanzi al Giudice Delegato la sola parte ricorrente e i procuratori delle parti, congiuntamente, chiedevano un rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del presente giudizio in congiunto.
All'udienza del 07/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione ed il divorzio alle condizioni di cui all'accordo già depositato telematicamente, debitamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in atti, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La pronuncia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la richiesta pronuncia di divorzio.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa n. 3698/2024 R.G. tra
[...]
e , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
30/09/1948, e , nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio in Taranto in data 07/09/1974 (trascritto con atto n. 463, p. 2, s. A, Uff. 4 dell'anno
1975);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
in conformità a quelle da costoro concordate, qui da intendersi trascritte e CP_1 riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto;
4) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
TI AS
IL GIUDICE est.
NA CA