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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC AN IA AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3337 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Pasquale Biondi, presso il cui indirizzo di pec Email_1 elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Giorgia Gaudino, presso il cui studio in Napoli, via Giuseppe Fiorelli, 5, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 2/08/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato lavoro subordinato, quale guardia giurata, alle dipendenze della
[...] dal 18/05/1985 al 31/10/2012, e successivamente, per effetto di contratto Controparte_2 di affitto d'azienda, alle dipendenze della Controparte_1
- di essere stato inquadrato, in virtù delle mansioni svolte, nel 4° livello del personale tecnico operativo del CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, e di essere stato sempre assegnato all'unità operativa di Benevento, sita alla zona industriale Pezzapiana snc;
- di aver espletato la propria attività rispettando, nel minimo, l'orario di lavoro giornaliero di 7 ore, articolato su vari turni, godendo di un giorno di riposo mobile ogni cinque giorni consecutivi di lavoro;
- di avere percepito una retribuzione inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria e, in ogni caso, insufficiente e non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- che, in particolare, la datrice, a decorrere dall'1/01/2017, aveva omesso di inserire nella retribuzione normale, dovuta ai sensi degli artt. 105 e 106 del CCNL, l'acconto per i futuri aumenti contrattuali (AFAC) di cui all'art. 109 del CCNL applicato in azienda, non aveva
1 erogato l'elemento distinto della retribuzione non assorbibile, previsto dall'art. 29 della contrattazione collettiva nel caso di mancato versamento da parte dell'azienda del contributo mensile dovuto al fondo , e non aveva riconosciuto correttamente gli scatti di anzianità Pt_2 spettanti in relazione all'anzianità aziendale e al livello di inquadramento posseduti, secondo quanto previsto dall'art. 111 del CCNL;
- che per tali ragioni già con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento in data
1/03/2022 aveva richiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 31/12/2021;
- che era stata emessa sentenza di accoglimento n. 463/2023, passata in giudicato ed eseguita dalla società;
- che, ciononostante, la datrice non aveva provveduto all'adeguamento della retribuzione mensile, sicché aveva diritto, anche per il periodo dall'1/01/2022 al 31/05/2024, al ricalcolo delle spettanze retributive riconosciute in busta paga in ragione della retribuzione mensile effettivamente dovuta;
- che dal 1° giugno 2021 era stato comandato dalla datrice di lavoro a prestare servizio di vigilanza armata presso la sede del Consiglio Regionale del Molise a Campobasso;
- che presso tale postazione aveva lavorato per il numero di giorni e di ore indicate nel registro operativo di postazione tenuto dalla datrice di lavoro, senza tuttavia venire retribuito per tutte le ore effettivamente lavorate, come era evincibile dal raffronto fra il suddetto registro e le buste paga;
- che, in particolare, risultavano, nel periodo da gennaio 2022 a maggio 2024, 257 ore di lavoro straordinario in più rispetto a quelle retribuite;
- che nel periodo dall'1/01/2022 al 31/05/2024, pur avendo lavorato quasi esclusivamente nel turno di piantonamento cadente nelle ore tra le 22.00 e le 6.00, non aveva mai percepito, ad eccezione della retribuzione di febbraio 2024, l'indennità di lavoro notturno prevista dalla contrattazione collettiva, per un totale di 862 giornate lavorative;
- che nel medesimo periodo non aveva percepito nemmeno l'indennità di lavoro domenicale, nonostante avesse lavorato per 1104 ore di domenica;
- che, inoltre, non aveva interamente goduto dei permessi ROL e non aveva goduto dei permessi riconosciuti dalla contrattazione collettiva in sostituzione delle ex festività soppresse e della festività del Santo Patrono e dei 7 giorni di permessi di conguaglio previsti dall'art. 76 del
CCNL, senza ricevere in pagamento alcuna indennità sostitutiva;
- che il numero di turni notturni, domenicali e festivi effettuati, nonché le ore di lavoro domenicale e i permessi retribuiti fruiti nel periodo 1/01/2022 – 31/05/2024, risultavano dal registro operativo di postazione.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire: Controparte_1
“1) Condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'istante, e per le causali espresse, della somma di € 15.048,01
(6.569,62 + 2.867,64 + 2.013,67 + 2.813,14 + 783,84), ovvero della diversa somma che riterrà dovuta, per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
2)
Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la società convenuta al pagamento in suo
2 favore delle relative somme”; con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della il 18/05/1985, come Controparte_2 si evince dalla data di assunzione riportata sulle buste paga.
A decorrere dal 1° novembre 2012 il rapporto di lavoro è proseguito, senza soluzione di continuità, in applicazione dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della resistente (già Controparte_1
cfr. visura), a seguito di contratto di affitto d'azienda del 30/10/2012 Controparte_3
(cfr. contratto di affitto, con allegato elenco dei lavoratori dipendenti trasferiti, e comunicazione individuale di passaggio alla . Controparte_1
Nel corso del rapporto, cessato il 9/10/2024, il ricorrente ha pacificamente espletato mansioni di guardia giurata ed è stato inquadrato come operaio di 4° livello del CCNL per i dipendenti da
Istituti di vigilanza privata.
In relazione al predetto rapporto di lavoro, il ricorrente rivendica differenze retributive a vario titolo.
I) AFAC, EDR FASIV e scatti di anzianità per il periodo da gennaio 2022 a maggio 2024
Il ricorrente lamenta innanzitutto il mancato inserimento dell'acconto per futuri aumenti contrattuali (AFAC) di cui all'art. 109 CCNL nella retribuzione base, con conseguente suo mancato computo ai fini degli istituti indiretti.
Sostiene, di contro, la società che tale voce, avente natura di copertura economica sostitutiva dell'indennità di vacanza contrattuale, avrebbe natura risarcitoria e non retributiva, pertanto non sarebbe inclusa nella paga base conglobata.
In secondo luogo, il ricorrente rivendica il diritto al pagamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 29 del CCNL dell'8/04/2013, “Assistenza sanitaria integrativa”, che prevede che “Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo
è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti CP_4 si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare;
- un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105”. 3 In terzo luogo, il ricorrente lamenta l'errato computo degli scatti di anzianità previsti dall'art. 111 del CCNL.
La datrice si è difesa sostenendo che le clausole contrattuali invocate dal ricorrente non potrebbero trovare applicazione in quanto appartenenti alla cd. parte obbligatoria del CCNL, volta a regolamentare i rapporti fra le parti collettive e come tale non vincolante nei confronti dei datori che non aderiscano ad alcuna delle associazioni datoriali firmatarie del CCNL stesso.
Ebbene, le medesime domande, con riferimento al periodo 1/01/2017 – 31/12/2021, sono state avanzate dal con ricorso iscritto al n. R.G. 925/2022, deciso con sentenza di questo Pt_1
Tribunale n. 463/2023 dell'8/05/2023 di accoglimento integrale del ricorso, pacificamente passata in giudicato.
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (tra le più recenti Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L,
Sentenza n. 25269 del 09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n.
18381 del 19/08/2009; Sez. L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4352 del
03/03/2004).
In particolare, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato e alle conseguenti obbligazioni retributive, la S.C. ha chiarito che “il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla
"maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa (cfr. art. 72, terzo comma, cod. proc. civ. del 1865). Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte (Sez.
Lav. 26 maggio 1999 n. 5131, Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383). Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi 4 gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente) con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3230 del 06/03/2001; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del
19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del
18/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 25454 del 06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004;
Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
Con la sentenza n. n. 463/2023, versata in atti da parte ricorrente, il giudice del lavoro ha accertato il diritto del ricorrente all'inclusione dell'AFAC nella retribuzione base, con conseguente incidenza sugli istituti retributivi indiretti, nonché il suo diritto all'erogazione dell'EDR sostitutivo del contributo FASIV e dell'importo lordo di € 126,78 a titolo di scatti di anzianità, quantificato computando l'effettiva anzianità a decorrere dalla data di prima assunzione
(18/05/1985).
L'unica differenza fra il presente giudizio e quello già deciso con sentenza favorevole al ricorrente
è il periodo di riferimento, nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda e nell'assenza di mutamenti della situazione. Risulta infatti dalle buste paga che, anche nel periodo successivo, l'AFAC – dovuto fino al mese di maggio 2023, in quanto da giugno 2023, con l'entrata in vigore del nuovo contratto, la paga base è stata adeguata – è stato corrisposto mensilmente, ma non incluso nella paga base utile per il calcolo degli istituti retributivi indiretti;
che non è mai stato corrisposto l'EDR FASIV;
che è stato riconosciuto a titolo di scatti di anzianità il minor importo di € 42,26. Il giudicato, rebus sic stantibus, comporta dunque l'affermazione del diritto della parte ricorrente di percepire le medesime differenze retributive anche per il periodo successivo, rimanendo preclusa in questa sede una diversa interpretazione dello stesso quadro normativo e fattuale già esaminato nel precedente giudizio.
Tali differenze possono essere determinate, sulla base del conteggio analitico sviluppato dal ricorrente, come riformulato nelle note autorizzate al fine di tener conto dell'AFAC corrisposto
5 mensilmente da gennaio 2022 a maggio 2023, indebitamente incluso nel conteggio originario, in
€ 6.189,62 lordi.
II) Lavoro straordinario
In ricorso, il lavoratore ha dedotto che, rispetto alle ore di lavoro straordinario espletate nel periodo gennaio 2022/maggio 2024, come risultanti documentalmente dai registri di postazione, era stato retribuito per un numero di ore inferiore.
La resistente si è limitata a una generica contestazione rispetto all'effettuazione di lavoro straordinario per il numero di ore indicato in ricorso (peraltro, risulta una piena corrispondenza fra i dati riportati sui registri firma della postazione e sui riepiloghi dei turni svolti, prodotti a corredo del ricorso, e sulle buste paga), ma ha evidenziato l'erroneità del conteggio in quanto non teneva conto della mensilizzazione della retribuzione.
Nelle note autorizzate, il ricorrente ha riconosciuto la fondatezza di quanto sostenuto dalla datrice e rinunciato alla domanda, sicché sul punto non vi è ulteriore contrasto fra le parti.
III) Indennità di lavoro notturno e domenicale
L'art. 108 del CCNL prevede che “Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta. Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
(…segue tabella…) Le indennità di cui ai punti 1 e 2 della tabella sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13.ma mensilità”. Per i servizi di piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa l'indennità per lavoro notturno spettante al personale del ruolo tecnico-operativo è pari a € 4,18 giornalieri.
La medesima disposizione prevede poi che “Al lavoratore sia del Ruolo Tecnico-operativo che del Ruolo Amministrativo che presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così definita: Al 01 febbraio 2013 Euro 0,71. La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto”.
Il ricorrente deduce di aver svolto lavoro notturno per un totale di 698 turni, percependo la relativa indennità soltanto per i turni effettuati a febbraio 2024, e lavoro domenicale per 1104 ore, senza percepire la relativa indennità.
La società non ha contestato lo svolgimento di lavoro notturno e documentale come dedotto e conteggiato dal ricorrente sulla base dei registri firma di postazione né la spettanza delle relative indennità nella misura di € 4,18 a turno ed € 0,71 all'ora, né ha dimostrato di aver provveduto al pagamento.
Rispetto alla sola richiesta di corresponsione dell'importo di € 2.813,14 a titolo di indennità di piantonamento notturno la società ha dedotto che tale indennità era stata contabilizzata in busta paga sotto la voce “indennità di guardiania” per un valore di € 3,00 per ogni giornata lavorata, a copertura di tutte le indennità previste dal contratto collettivo. L'importo lordo complessivo già percepito a titolo di indennità di guardiania andava, quindi, scomputato dal totale spettante, con residuo credito del lavoratore pari a € 710,14. 6 L'eccezione non è fondata. L'indennità di guardiania inserita mensilmente nelle buste paga del ricorrente non è prevista da alcuna clausola del CCNL e la diversità di denominazione e di importo impediscono di ritenerla riconducibile all'indennità di piantonamento notturno.
La stessa difesa della società appare contraddittoria, laddove afferma che si tratta di una somma erogata “a copertura di tutte le indennità previste dal contratto collettivo” e poi pretende di scomputare il relativo importo dalla sola indennità per lavoro notturno. A tutto voler concedere, essendo pacifico e documentato, ad esempio, che non sia mai stata corrisposta nemmeno l'indennità per lavoro domenicale, prevista dal CCNL, l'importo complessivamente erogato a titolo di “indennità di guardiania” andrebbe proporzionalmente imputato a entrambe;
e lo stesso discorso vale per tutte le eventuali altre indennità contrattualmente previste e non riconosciute (ad es. l'indennità diurna di rischio prevista dallo stesso art. 108). Ma la società questo non lo ha nemmeno prospettato.
Ancora, nel mese di febbraio 2024 sono state corrisposte entrambe le indennità (guardiania e lavoro notturno), il che avvalora la tesi che si tratti di indennità diverse.
È, conseguentemente, impossibile ricondurre univocamente l'emolumento denominato “indennità di guardiania” all'indennità di piantonamento notturno, sicché il relativo importo non può essere detratto da quanto dovuto per quest'ultima.
Per le voci in esame spetta al ricorrente il complessivo importo di € 3.596,98, quantificato sulla base dei conteggi analitici sviluppati in ricorso e non specificamente contestati.
IV) Permessi ROL, ex festività e permessi di conguaglio non goduti
Il ricorrente lamenta, con riferimento agli anni 2022 e 2023, di aver goduto solo in parte dei permessi ROL previsti dall'art. 84 del CCNL e di non aver goduto né dei permessi sostitutivi delle ex festività e della festa del Santo Patrono previsti dalla stessa norma, né dei permessi di conguaglio previsti dall'art. 76 del CCNL, senza percepire la relativa indennità sostitutiva.
La società, nel costituirsi, non ha sollevato alcuna contestazione sul punto, ma ha dedotto che l'importo spettante era stato corrisposto come da busta paga di dicembre 2024 e relativa contabile di bonifico.
Il lavoratore, nelle note, ha rappresentato che il credito era stato solo parzialmente estinto, in quanto nella busta paga di dicembre 2024 erano inclusi anche i permessi maturati e non goduti nel 2024, non oggetto di domanda in quanto non ancora maturati al momento del deposito del ricorso.
Indubbiamente la busta paga di dicembre 2024, relativa alle competenze di fine rapporto, pagata il 16/01/2025, include anche i permessi non goduti nell'anno 2024, che non sono oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, il numero di ore di permessi complessivamente retribuiti come non goduti è superiore alla somma dei permessi maturati e non goduti in tutte e tre le annualità (2022, 2023 e 2024); pertanto, il credito azionato deve ritenersi estinto.
Per le causali di cui ai punti I e III il lavoratore va conclusivamente creditore del complessivo importo lordo di € 9.786,60. La società ha eccepito in compensazione un proprio controcredito per € 954,04, a titolo di saldo sull'importo dovutole dal in virtù della riforma parziale, da parte della Corte d'Appello Pt_1 di Napoli, della sentenza del Tribunale di Benevento n. 834/2021, non interamente recuperato alla cessazione del rapporto. 7 Nelle note, il ha riconosciuto il proprio residuo debito, che, pertanto, può essere posto in Pt_1 compensazione con quanto a lui dovuto.
Infine, la società, premesso che in data 22/11/2017 aveva ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi, in qualità di terzo pignorato, dalla Banca IFIS in danno del ricorrente, e che si era conseguentemente impegnata a versare alla banca quanto dovuto dal lavoratore, nella misura di
1/5 dell'importo mensilmente percepito dallo stesso e fino a capienza del limite del 50% della retribuzione, ha rappresentato che attualmente il debito residuo del ammonterebbe a € Pt_1
7.038,79.
Nessuna eccezione di compensazione risulta essere stata proposta, né d'altra parte avrebbe potuto fondatamente esserlo, tenuto conto che il risulta debitore del predetto importo nei Pt_1 confronti di un soggetto terzo (Banca IFIS) e non della società, che ha soltanto la veste di terzo pignorato.
È, viceversa, pacifico che eventuali somme ancora dovute a Banca IFIS sulla base del pignoramento dovranno essere trattenute dalla società al momento del pagamento dalle differenze retributive accertate nel presente giudizio, nei limiti del quinto, e versate direttamente alla banca creditrice.
Per tutte le ragioni esposte, la va condannata a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive per il periodo 1/01/2022-31/05/2024, l'importo complessivo di € 8.832,54.
A tale somma – determinata al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'istruzione documentale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente dell'importo lordo di € 8.832,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna la al pagamento Controparte_1 dei restanti due terzi, che liquida in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 25 novembre 2025.
Il Giudice
EC AN IA AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC AN IA AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3337 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Pasquale Biondi, presso il cui indirizzo di pec Email_1 elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Giorgia Gaudino, presso il cui studio in Napoli, via Giuseppe Fiorelli, 5, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 2/08/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato lavoro subordinato, quale guardia giurata, alle dipendenze della
[...] dal 18/05/1985 al 31/10/2012, e successivamente, per effetto di contratto Controparte_2 di affitto d'azienda, alle dipendenze della Controparte_1
- di essere stato inquadrato, in virtù delle mansioni svolte, nel 4° livello del personale tecnico operativo del CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, e di essere stato sempre assegnato all'unità operativa di Benevento, sita alla zona industriale Pezzapiana snc;
- di aver espletato la propria attività rispettando, nel minimo, l'orario di lavoro giornaliero di 7 ore, articolato su vari turni, godendo di un giorno di riposo mobile ogni cinque giorni consecutivi di lavoro;
- di avere percepito una retribuzione inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria e, in ogni caso, insufficiente e non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- che, in particolare, la datrice, a decorrere dall'1/01/2017, aveva omesso di inserire nella retribuzione normale, dovuta ai sensi degli artt. 105 e 106 del CCNL, l'acconto per i futuri aumenti contrattuali (AFAC) di cui all'art. 109 del CCNL applicato in azienda, non aveva
1 erogato l'elemento distinto della retribuzione non assorbibile, previsto dall'art. 29 della contrattazione collettiva nel caso di mancato versamento da parte dell'azienda del contributo mensile dovuto al fondo , e non aveva riconosciuto correttamente gli scatti di anzianità Pt_2 spettanti in relazione all'anzianità aziendale e al livello di inquadramento posseduti, secondo quanto previsto dall'art. 111 del CCNL;
- che per tali ragioni già con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento in data
1/03/2022 aveva richiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 31/12/2021;
- che era stata emessa sentenza di accoglimento n. 463/2023, passata in giudicato ed eseguita dalla società;
- che, ciononostante, la datrice non aveva provveduto all'adeguamento della retribuzione mensile, sicché aveva diritto, anche per il periodo dall'1/01/2022 al 31/05/2024, al ricalcolo delle spettanze retributive riconosciute in busta paga in ragione della retribuzione mensile effettivamente dovuta;
- che dal 1° giugno 2021 era stato comandato dalla datrice di lavoro a prestare servizio di vigilanza armata presso la sede del Consiglio Regionale del Molise a Campobasso;
- che presso tale postazione aveva lavorato per il numero di giorni e di ore indicate nel registro operativo di postazione tenuto dalla datrice di lavoro, senza tuttavia venire retribuito per tutte le ore effettivamente lavorate, come era evincibile dal raffronto fra il suddetto registro e le buste paga;
- che, in particolare, risultavano, nel periodo da gennaio 2022 a maggio 2024, 257 ore di lavoro straordinario in più rispetto a quelle retribuite;
- che nel periodo dall'1/01/2022 al 31/05/2024, pur avendo lavorato quasi esclusivamente nel turno di piantonamento cadente nelle ore tra le 22.00 e le 6.00, non aveva mai percepito, ad eccezione della retribuzione di febbraio 2024, l'indennità di lavoro notturno prevista dalla contrattazione collettiva, per un totale di 862 giornate lavorative;
- che nel medesimo periodo non aveva percepito nemmeno l'indennità di lavoro domenicale, nonostante avesse lavorato per 1104 ore di domenica;
- che, inoltre, non aveva interamente goduto dei permessi ROL e non aveva goduto dei permessi riconosciuti dalla contrattazione collettiva in sostituzione delle ex festività soppresse e della festività del Santo Patrono e dei 7 giorni di permessi di conguaglio previsti dall'art. 76 del
CCNL, senza ricevere in pagamento alcuna indennità sostitutiva;
- che il numero di turni notturni, domenicali e festivi effettuati, nonché le ore di lavoro domenicale e i permessi retribuiti fruiti nel periodo 1/01/2022 – 31/05/2024, risultavano dal registro operativo di postazione.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire: Controparte_1
“1) Condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'istante, e per le causali espresse, della somma di € 15.048,01
(6.569,62 + 2.867,64 + 2.013,67 + 2.813,14 + 783,84), ovvero della diversa somma che riterrà dovuta, per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
2)
Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la società convenuta al pagamento in suo
2 favore delle relative somme”; con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della il 18/05/1985, come Controparte_2 si evince dalla data di assunzione riportata sulle buste paga.
A decorrere dal 1° novembre 2012 il rapporto di lavoro è proseguito, senza soluzione di continuità, in applicazione dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della resistente (già Controparte_1
cfr. visura), a seguito di contratto di affitto d'azienda del 30/10/2012 Controparte_3
(cfr. contratto di affitto, con allegato elenco dei lavoratori dipendenti trasferiti, e comunicazione individuale di passaggio alla . Controparte_1
Nel corso del rapporto, cessato il 9/10/2024, il ricorrente ha pacificamente espletato mansioni di guardia giurata ed è stato inquadrato come operaio di 4° livello del CCNL per i dipendenti da
Istituti di vigilanza privata.
In relazione al predetto rapporto di lavoro, il ricorrente rivendica differenze retributive a vario titolo.
I) AFAC, EDR FASIV e scatti di anzianità per il periodo da gennaio 2022 a maggio 2024
Il ricorrente lamenta innanzitutto il mancato inserimento dell'acconto per futuri aumenti contrattuali (AFAC) di cui all'art. 109 CCNL nella retribuzione base, con conseguente suo mancato computo ai fini degli istituti indiretti.
Sostiene, di contro, la società che tale voce, avente natura di copertura economica sostitutiva dell'indennità di vacanza contrattuale, avrebbe natura risarcitoria e non retributiva, pertanto non sarebbe inclusa nella paga base conglobata.
In secondo luogo, il ricorrente rivendica il diritto al pagamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 29 del CCNL dell'8/04/2013, “Assistenza sanitaria integrativa”, che prevede che “Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo
è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti CP_4 si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare;
- un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105”. 3 In terzo luogo, il ricorrente lamenta l'errato computo degli scatti di anzianità previsti dall'art. 111 del CCNL.
La datrice si è difesa sostenendo che le clausole contrattuali invocate dal ricorrente non potrebbero trovare applicazione in quanto appartenenti alla cd. parte obbligatoria del CCNL, volta a regolamentare i rapporti fra le parti collettive e come tale non vincolante nei confronti dei datori che non aderiscano ad alcuna delle associazioni datoriali firmatarie del CCNL stesso.
Ebbene, le medesime domande, con riferimento al periodo 1/01/2017 – 31/12/2021, sono state avanzate dal con ricorso iscritto al n. R.G. 925/2022, deciso con sentenza di questo Pt_1
Tribunale n. 463/2023 dell'8/05/2023 di accoglimento integrale del ricorso, pacificamente passata in giudicato.
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (tra le più recenti Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L,
Sentenza n. 25269 del 09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n.
18381 del 19/08/2009; Sez. L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4352 del
03/03/2004).
In particolare, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato e alle conseguenti obbligazioni retributive, la S.C. ha chiarito che “il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla
"maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa (cfr. art. 72, terzo comma, cod. proc. civ. del 1865). Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte (Sez.
Lav. 26 maggio 1999 n. 5131, Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383). Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi 4 gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente) con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3230 del 06/03/2001; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del
19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del
18/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 25454 del 06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004;
Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
Con la sentenza n. n. 463/2023, versata in atti da parte ricorrente, il giudice del lavoro ha accertato il diritto del ricorrente all'inclusione dell'AFAC nella retribuzione base, con conseguente incidenza sugli istituti retributivi indiretti, nonché il suo diritto all'erogazione dell'EDR sostitutivo del contributo FASIV e dell'importo lordo di € 126,78 a titolo di scatti di anzianità, quantificato computando l'effettiva anzianità a decorrere dalla data di prima assunzione
(18/05/1985).
L'unica differenza fra il presente giudizio e quello già deciso con sentenza favorevole al ricorrente
è il periodo di riferimento, nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda e nell'assenza di mutamenti della situazione. Risulta infatti dalle buste paga che, anche nel periodo successivo, l'AFAC – dovuto fino al mese di maggio 2023, in quanto da giugno 2023, con l'entrata in vigore del nuovo contratto, la paga base è stata adeguata – è stato corrisposto mensilmente, ma non incluso nella paga base utile per il calcolo degli istituti retributivi indiretti;
che non è mai stato corrisposto l'EDR FASIV;
che è stato riconosciuto a titolo di scatti di anzianità il minor importo di € 42,26. Il giudicato, rebus sic stantibus, comporta dunque l'affermazione del diritto della parte ricorrente di percepire le medesime differenze retributive anche per il periodo successivo, rimanendo preclusa in questa sede una diversa interpretazione dello stesso quadro normativo e fattuale già esaminato nel precedente giudizio.
Tali differenze possono essere determinate, sulla base del conteggio analitico sviluppato dal ricorrente, come riformulato nelle note autorizzate al fine di tener conto dell'AFAC corrisposto
5 mensilmente da gennaio 2022 a maggio 2023, indebitamente incluso nel conteggio originario, in
€ 6.189,62 lordi.
II) Lavoro straordinario
In ricorso, il lavoratore ha dedotto che, rispetto alle ore di lavoro straordinario espletate nel periodo gennaio 2022/maggio 2024, come risultanti documentalmente dai registri di postazione, era stato retribuito per un numero di ore inferiore.
La resistente si è limitata a una generica contestazione rispetto all'effettuazione di lavoro straordinario per il numero di ore indicato in ricorso (peraltro, risulta una piena corrispondenza fra i dati riportati sui registri firma della postazione e sui riepiloghi dei turni svolti, prodotti a corredo del ricorso, e sulle buste paga), ma ha evidenziato l'erroneità del conteggio in quanto non teneva conto della mensilizzazione della retribuzione.
Nelle note autorizzate, il ricorrente ha riconosciuto la fondatezza di quanto sostenuto dalla datrice e rinunciato alla domanda, sicché sul punto non vi è ulteriore contrasto fra le parti.
III) Indennità di lavoro notturno e domenicale
L'art. 108 del CCNL prevede che “Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta. Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
(…segue tabella…) Le indennità di cui ai punti 1 e 2 della tabella sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13.ma mensilità”. Per i servizi di piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa l'indennità per lavoro notturno spettante al personale del ruolo tecnico-operativo è pari a € 4,18 giornalieri.
La medesima disposizione prevede poi che “Al lavoratore sia del Ruolo Tecnico-operativo che del Ruolo Amministrativo che presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così definita: Al 01 febbraio 2013 Euro 0,71. La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto”.
Il ricorrente deduce di aver svolto lavoro notturno per un totale di 698 turni, percependo la relativa indennità soltanto per i turni effettuati a febbraio 2024, e lavoro domenicale per 1104 ore, senza percepire la relativa indennità.
La società non ha contestato lo svolgimento di lavoro notturno e documentale come dedotto e conteggiato dal ricorrente sulla base dei registri firma di postazione né la spettanza delle relative indennità nella misura di € 4,18 a turno ed € 0,71 all'ora, né ha dimostrato di aver provveduto al pagamento.
Rispetto alla sola richiesta di corresponsione dell'importo di € 2.813,14 a titolo di indennità di piantonamento notturno la società ha dedotto che tale indennità era stata contabilizzata in busta paga sotto la voce “indennità di guardiania” per un valore di € 3,00 per ogni giornata lavorata, a copertura di tutte le indennità previste dal contratto collettivo. L'importo lordo complessivo già percepito a titolo di indennità di guardiania andava, quindi, scomputato dal totale spettante, con residuo credito del lavoratore pari a € 710,14. 6 L'eccezione non è fondata. L'indennità di guardiania inserita mensilmente nelle buste paga del ricorrente non è prevista da alcuna clausola del CCNL e la diversità di denominazione e di importo impediscono di ritenerla riconducibile all'indennità di piantonamento notturno.
La stessa difesa della società appare contraddittoria, laddove afferma che si tratta di una somma erogata “a copertura di tutte le indennità previste dal contratto collettivo” e poi pretende di scomputare il relativo importo dalla sola indennità per lavoro notturno. A tutto voler concedere, essendo pacifico e documentato, ad esempio, che non sia mai stata corrisposta nemmeno l'indennità per lavoro domenicale, prevista dal CCNL, l'importo complessivamente erogato a titolo di “indennità di guardiania” andrebbe proporzionalmente imputato a entrambe;
e lo stesso discorso vale per tutte le eventuali altre indennità contrattualmente previste e non riconosciute (ad es. l'indennità diurna di rischio prevista dallo stesso art. 108). Ma la società questo non lo ha nemmeno prospettato.
Ancora, nel mese di febbraio 2024 sono state corrisposte entrambe le indennità (guardiania e lavoro notturno), il che avvalora la tesi che si tratti di indennità diverse.
È, conseguentemente, impossibile ricondurre univocamente l'emolumento denominato “indennità di guardiania” all'indennità di piantonamento notturno, sicché il relativo importo non può essere detratto da quanto dovuto per quest'ultima.
Per le voci in esame spetta al ricorrente il complessivo importo di € 3.596,98, quantificato sulla base dei conteggi analitici sviluppati in ricorso e non specificamente contestati.
IV) Permessi ROL, ex festività e permessi di conguaglio non goduti
Il ricorrente lamenta, con riferimento agli anni 2022 e 2023, di aver goduto solo in parte dei permessi ROL previsti dall'art. 84 del CCNL e di non aver goduto né dei permessi sostitutivi delle ex festività e della festa del Santo Patrono previsti dalla stessa norma, né dei permessi di conguaglio previsti dall'art. 76 del CCNL, senza percepire la relativa indennità sostitutiva.
La società, nel costituirsi, non ha sollevato alcuna contestazione sul punto, ma ha dedotto che l'importo spettante era stato corrisposto come da busta paga di dicembre 2024 e relativa contabile di bonifico.
Il lavoratore, nelle note, ha rappresentato che il credito era stato solo parzialmente estinto, in quanto nella busta paga di dicembre 2024 erano inclusi anche i permessi maturati e non goduti nel 2024, non oggetto di domanda in quanto non ancora maturati al momento del deposito del ricorso.
Indubbiamente la busta paga di dicembre 2024, relativa alle competenze di fine rapporto, pagata il 16/01/2025, include anche i permessi non goduti nell'anno 2024, che non sono oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, il numero di ore di permessi complessivamente retribuiti come non goduti è superiore alla somma dei permessi maturati e non goduti in tutte e tre le annualità (2022, 2023 e 2024); pertanto, il credito azionato deve ritenersi estinto.
Per le causali di cui ai punti I e III il lavoratore va conclusivamente creditore del complessivo importo lordo di € 9.786,60. La società ha eccepito in compensazione un proprio controcredito per € 954,04, a titolo di saldo sull'importo dovutole dal in virtù della riforma parziale, da parte della Corte d'Appello Pt_1 di Napoli, della sentenza del Tribunale di Benevento n. 834/2021, non interamente recuperato alla cessazione del rapporto. 7 Nelle note, il ha riconosciuto il proprio residuo debito, che, pertanto, può essere posto in Pt_1 compensazione con quanto a lui dovuto.
Infine, la società, premesso che in data 22/11/2017 aveva ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi, in qualità di terzo pignorato, dalla Banca IFIS in danno del ricorrente, e che si era conseguentemente impegnata a versare alla banca quanto dovuto dal lavoratore, nella misura di
1/5 dell'importo mensilmente percepito dallo stesso e fino a capienza del limite del 50% della retribuzione, ha rappresentato che attualmente il debito residuo del ammonterebbe a € Pt_1
7.038,79.
Nessuna eccezione di compensazione risulta essere stata proposta, né d'altra parte avrebbe potuto fondatamente esserlo, tenuto conto che il risulta debitore del predetto importo nei Pt_1 confronti di un soggetto terzo (Banca IFIS) e non della società, che ha soltanto la veste di terzo pignorato.
È, viceversa, pacifico che eventuali somme ancora dovute a Banca IFIS sulla base del pignoramento dovranno essere trattenute dalla società al momento del pagamento dalle differenze retributive accertate nel presente giudizio, nei limiti del quinto, e versate direttamente alla banca creditrice.
Per tutte le ragioni esposte, la va condannata a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive per il periodo 1/01/2022-31/05/2024, l'importo complessivo di € 8.832,54.
A tale somma – determinata al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'istruzione documentale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente dell'importo lordo di € 8.832,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna la al pagamento Controparte_1 dei restanti due terzi, che liquida in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 25 novembre 2025.
Il Giudice
EC AN IA AR
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