Decreto cautelare 29 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 29/11/2022, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 00581/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01319/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Guercia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensiva e previo decreto cautelare monocratico,
del decreto prot. n. /2022 del 14.09.2022, notificato al ricorrente in data 15.09.2022, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rifiutato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo formulata dal Sig. -OMISSIS-, con contestuale invito al predetto a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica, nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte in data 12 Novembre 2022 e depositato il 28 Novembre 2022, alle ore 12,05;
Considerato che non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 56 c.p.a. per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica urgente, in quanto - da un lato - il provvedimento impugnato è stato notificato allo straniero ricorrente il 15 Settembre 2022, nel mentre il ricorso introduttivo del giudizio contenente l’istanza di tutela cautelare presidenziale provvisoria è stato depositato (per libera scelta del ricorrente) solo in data 28 Novembre 2022, e - dall’altro - l’impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo contiene una (condivisibile) motivazione incentrata sull’accertata (anche in data 7 Giugno 2022) carenza del requisito di legge della disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa (in alcun modo dimostrata dal ricorrente) e sulla mancata allegazione nella specie della presenza di legami familiari nel territorio italiano dell’extracomunitario istante. Infatti, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato: “la certezza abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in condizioni di forte precarietà alloggiativa connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero, sicché la disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa costituisce ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998, un requisito infungibile ed indefettibile con correlato onere dell'istante di fornire la relativa dimostrazione e la sua mancanza giustifica pertanto il diniego del permesso di soggiorno”.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 13 Dicembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 29 Novembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.