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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2025, n. 5603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5603 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIA
LA CORTE DI APPELLO DI MA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6021/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 09.07.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
– 00186 MA (c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesco
Buonomini (c.f. ) e l'avvocato Alessandra Bianco (c.f. C.F._1
) che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
(c.f. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
(c.f. ) n.q. di erede di Controparte_5 C.F._6
Persona_1
(c.f. ) n.q. di erede di Parte_2 C.F._7 Per_1
[...]
r.g. n. 1 Tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Monica
Di Cola (c.f. ) che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._8
APPELLATI-
Oggetto: appello del , nei confronti di Parte_3 [...]
, CP_1 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4
e , quali eredi di D'EA , avverso Controparte_5 Parte_2 Per_1 la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n° 13637/2020, pubblicata il 07.10.2020, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 12497/2019, promosso da , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e nei confronti del CP_3 Controparte_4 Parte_3
- impugnazione delibera assembleare -
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 13.02.2019, Controparte_1 CP
, e convengono
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, e Parte_3 rassegnano le seguenti conclusioni:
“ (…) previa immediata sospensione dell'efficacia della delibera con il presente atto impugnata 1) dichiarare nulla ovvero annullare, per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto e per gli altri che eventualmente saranno ritenuti di legge e di giustizia, la deliberazione di cui è causa assunta dall'assemblea del Parte_3 convenuto del giorno 04.10.2018, seconda convocazione, relativa al punto n. 4 dell'Ordine del giorno. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Premesso di essere proprietari, in via esclusiva, di unità immobiliari parte del convenuto e di impugnare la delibera dell'assemblea dei condomini adottata, in Parte_3 seconda convocazione, il 04.10.2018, limitatamente al punto n. 4 dell'ordine del giorno, delibera con la quale il accetta la proposta di acquisto dell'immobile di Parte_3 proprietà comune, formulata dal conduttore dello stesso immobile, a sostegno delle riportate conclusioni, gli attori allegano:
- dopo la introduzione del procedimento di mediazione e prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, e i restanti condomini del CP_7
sono intervenuti contratti di compravendita aventi ad oggetto le Parte_3
r.g. n. 2 quote di comproprietà del locale condotto in locazione dallo per CP_7 contratto in data 01.04.2018;
- la delibera impugnata è invalida, in quanto adottata dalla maggioranza dei partecipanti al condominio e non dalla totalità dei condomini, per la vendita del
“locale contatori” allo nonostante il voto contrario degli attori e in CP_7 assenza della condomina , (712,78 millesimi su 1.000,00); Parte_4
- il bene ha natura condominiale;
- il contratto di locazione non ha potuto determinare un mutamento della destinazione del bene comune;
- a ritenere che i locale abbia perso la propria natura condominiale, la delibera è comunque nulla per carenza di potere, in quanto l'assemblea non può deliberare la vendita di un bene non “comune”;
- la delibera è invalida in quanto adottata nel mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 1117 ter c.c. (la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni deve essere deliberata con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i quattro quinti del valore dell'edificio, mediante il ricorso a una particolare procedura di convocazione e pubblicizzazione dell'assemblea);
- la delibera è adottata senza le richieste maggioranze (con il voto contrario di cinque condomini il cui peso millesimale è di 327,52/1000) e senza il rispetto delle procedure di convocazione;
All'udienza di prima comparizione (12.06.2019), il è dichiarato contumace Parte_3
e la causa è rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2019.
Il 26.11.2019, si costituisce il Condominio;
resiste alla domanda attorea e rassegna le seguenti conclusioni:
“A)- In via preliminare: - rimettere in termini il convenuto, per le ragioni Parte_3 esposte in narrativa, ai sensi degli artt. 299, 153 e 294 cpc, a seguito del decesso del precedente amministratore pro tempore prima della scadenza dei termini per la costituzione;
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile le domande attoree per difetto di regolarità nell'instaurazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 102 cpc, posto che non sono stati chiamati in causa i comproprietari del bene oggetto della delibera impugnata ed individuati nei Sig.ri Parte_5 CP_8
e - in via subordinata, laddove tale vizio Parte_6 Controparte_9 venga ritenuto sanabile ordinare ex art. 102 oppure 107 cpc l'integrazione del
r.g. n. 3 contraddittorio nei confronti dei Sig.ri Parte_5 CP_8 Parte_6
e - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...] Controparte_9
, che non può essere parte in questo giudizio, in quanto la delibera Parte_3 impugnata ha ad oggetto un bene di proprietà privata e non condominiale che non può incidere sui relativi atti di alienazione dei singoli;
- dichiarare improcedibile/inammissibile la domanda proposta dagli attori per irregolarità nella instaurazione della procedura di mediazione, in relazione agli attori
e per la mancata prova della presentazione della CP_1 CP_3 Controparte_4 domanda di avvio della procedura, con conseguente invalidità del relativo verbale negativo, e, per l'attore per il totale mancato esperimento della procedura CP obbligatoria;
B) Nel merito, rigettare integralmente le domande attoree formulate nei confronti dell'odierno convenuto poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa ed in particolare in quanto trattasi di bene privato e non condominiale;
C) Con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da determinarsi d'ufficio in via equitativa nei limiti dello scaglione. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, accessori e spese come per legge”.
Il Condominio chiede di essere rimesso in termini ex art. 153 e 294 c.p.c. (a seguito del decesso dell'amministratore in carica, al quale era stata notificata la citazione, il nuovo amministratore è stato nominato solo il 14.05.2019, con passaggio di consegne in data
25.06.2019); eccepisce che la domanda è improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari per quote millesimali del bene;
che dal
2015, il bene, a seguito di una mutazione della destinazione d'uso, da bene di proprietà condominiale è divenuto bene di proprietà privata dei singoli condomini pro quota; la irrituale instaurazione della procedura di mediazione e l'improcedibilità della domanda giudiziaria (l'attore non ha avviato, né partecipato alla mediazione e gli attori CP
, e non risultano tra coloro che hanno avviato la CP_3 CP_1 Controparte_10 procedura, seppure poi sono indicati a verbale;
la domanda di avvio della procedura è riferibile solo al condomino . Per_1
Il oppone che il bene non rientra tra i beni condominiali;
che gli attori Parte_3 erano a conoscenza del contratto di locazione (approvato all'unanimità); che il conduttore è stato richiesto dell'esecuzione dei lavori necessari al cambio di destinazione del bene (di fatto eseguiti a mezzo della ditta Di Noia, scelta dai condomini); che al mutamento di destinazione del bene è seguito il nuovo r.g. n. 4 accatastamento dell'immobile, con attribuzione delle quote di proprietà ai singoli condomini;
che per atto a rogito del notaio , in data 04.12.2019, registrato il Per_2
17.12.2018, il è divenuto proprietario della quota del 67,91% del bene in CP_7 oggetto.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…) annulla la delibera adottata dal in data Parte_3
4.10.2018 nella parte in cui l'assemblea, nel deliberare in ordine al punto n. 4 dell'ordine del giorno, ha, a maggioranza, accettato la proposta di acquisto dell'immobile di proprietà comune: - condanna il al pagamento delle spese Parte_3 di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 550,00 per spese ed in euro
3.972,00 per compensi, oltre accessori come per legge>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
- La procedura di mediazione è rituale: il Condominio allega che CP
non vi ha partecipato;
tuttavia, in sede di mediazione risulta presente
[...]
, pacificamente comproprietaria, con il , di Controparte_1 CP immobile parte del Condominio.
- Gli attori impugnano l'approvazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea: “esame proposta acquisto del Signor tramite il Sig. CP_7
Avv. Alessandro De Rosa, di rendersi acquirente dell'immobile di proprietà comune ora condotto in locazione. Conseguenti decisioni”. In verbale si legge che l'assemblea, a maggioranza, accetta la proposta con voto contrario di , CP_3
( ), e (contrari Per_1 CP_11 Controparte_4 Pt_3 CP_1 alla vendita del bene).
- Il locale era già oggetto del contratto di locazione stipulato tra il condominio (in persona del suo amministratore) e il conduttore (la porzione Parte_5 immobiliare in via Angelo Brunetti 33, identificata nel “locale contatori, nonché porzione dell'antistante corridoio”). Con l'art. 5 del contratto di locazione, le parti danno atto della circostanza che la porzione immobiliare concessa in locazione è costituita dal locale in cui sono ubicati i contatori generali dell'acqua, le due scatole di derivazione delle antenne (digitale terrestre e parabola satellitare), la botola di accesso al lastrico solare di copertura dello stabile.
- È chiara la natura di bene comune del locale, per la evidente destinazione d'uso a servizio dei condomini.
r.g. n.
5 - L'allegato mutamento di destinazione di uso e la conseguita sottrazione del bene alla disciplina dei beni comuni del condominio, con soggezione alla disciplina della comunione ordinaria e libera disponibilità della quota da parte di ciascun partecipante alla comunione, non possono essere ritenuti, in quanto il mutamento di destinazione d'uso non si è mai formalizzato, laddove richiede l'adozione di una delibera assembleare (per tutte Cass. 1565/2019).
A tal fine, non è sufficiente il tenore delle pattuizioni del contratto di locazione sottoscritto dal solo amministratore (con cui pure si conviene lo spostamento di alcuni contatori generali dell'acqua e di alcune scatole di derivazione delle antenne) che non sono approvate e/o ratificate da una volontà assembleare.
Inoltre, per effetto del contratto di locazione, il bene era solo temporaneamente detenuto dal conduttore il quale si era finanche obbligato (art.6.3)
“…espressamente a ripristinare a proprie cure e spese la porzione immobiliare locata nella originaria funzionalità al termine della locazione…… fatta salva la possibilità di una comunicazione da parte di quest'ultima, formale ed a mezzo comunicazione scritta, che esoneri in tutto o in parte il ripristino …” e la situazione determinata dal contratto di locazione era destinata a venir meno, una volta cessato il rapporto di locazione.
- Il “locale contatori” dunque ha natura di bene comune e per l'art. 1108 c.c., comma 3 (applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c.),
l'alienazione del bene comune richiede il consenso di tutti i comunisti.
- Per altro verso, secondo la prospettazione del dal 2015 il bene di Parte_3 proprietà e passato ad essere di proprietà privata dei singoli CP_12 condomini pro quota, circostanza di per sé idonea a determinare l'illegittimità delle determinazioni assunte dal non potendo il consesso Parte_3 assembleare deliberare la vendita di un bene non comune.
- Spese di lite: regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
Con l'atto di appello, il rassegna le seguenti conclusioni. Parte_3
<< (…): 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, (…), accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure (…) E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con
r.g. n. 6 vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
Con comparsa depositata il 24.05.2021, si costituiscono gli appellati chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
<< (…)1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
2) rigettare l'appello proposto dal in in quanto Parte_7 Pt_3 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto 3) confermare la sentenza impugnata. 4) In ogni caso condannare il Controparte_13 alla refusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio>>.
[...]
L'appello si articola in sei motivi.
1) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 294 e 153 cpc che ha portato al rigetto della richiesta di rimessione in termini dell'appellante”. Vi si lamenta la mancata valutazione dei documenti prodotti dal costituitosi tardivamente per ragioni non Parte_3 imputabili alla parte (il decesso, dopo la notifica dell'atto di citazione, del precedente amministratore). Il sostiene che la rimessione in Parte_3 termini avrebbe consentito il reperimento di ulteriore documentazione e il completamento delle difese.
2) Rubricato: “Omessa pronuncia sulle eccezioni di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per irregolarità nell'instaurazione del contraddittorio. violazione di legge sul litisconsorzio necessario nel giudizio di primo grado svoltosi in assenza di più parti necessari nei cui confronti doveva essere disposta l'integrazione del contraddittorio a norma delll'art.102 c.p.c., onde evitare la pronuncia di una sentenza inutiliter data”.
Il censura la decisione per omessa pronuncia sull'eccezione di Parte_3 mancata integrazione del contraddittorio. A tal fine richiama la modifica alla destinazione di uso del locale, intervenuta a seguito dei lavori, per la quale la proprietà del locale è passata dal ai singoli condomini, e il Parte_3 passaggio di proprietà delle quote del bene a , a seguito della Parte_5 intervenuta vendita, come da risultanze del catasto.
3) Rubricato: “Vizio e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di irregolarità nell'instaurazione della procedura di
r.g. n. 7 mediazione, della successiva domanda giudiziaria, dell'improcedibilità ed inammissibilità della mediazione e del successivo giudizio promosso dagli attori. Violazione della normativa in materia”. Il Condominio, ribadendo che la procedura di mediazione è stata attivata dalla sola censura Per_1 la decisione nella parte in cui accerta la ritualità della procedura di mediazione quanto al , omettendo la valutazione delle censure sulla CP mancata partecipazione di e e non CP_1 CP_3 Controparte_4 considerando che non si verte più in materia di “bene comune”, trattandosi di bene in proprietà pro quota ai singoli proprietari.
4) Rubricato: “Omessa motivazione in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del ”. Il censura la decisione Parte_3 Parte_3 per omessa valutazione della eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva. A tal fine, sostiene la mancata considerazione del mutamento di proprietà (da condominiale a privata pro quota dei singoli condomini); che le generalità dei condomini “venditori” erano note agli appellati e che il non risponde di decisioni assunte dai privati, Parte_3 seppur condomini, in merito alla sorte del loro bene comune, ma privo della natura condominiale.
5) Rubricato: “Motivazione insufficiente, generica e contraddittoria nella parte in cui ritiene non idoneo in quanto non correttamente formalizzato il mutamento di destinazione d'uso del locale oggetto di delibera”. Il censura la decisione nella parte in cui esclude il mutamento di Parte_3 destinazione, per difetto di approvazione da parte dell'assemblea dei condomini. A tal fine, sostiene che la stipula del contratto di locazione è stata deliberata dall'assemblea dei condomini del 10.10.2013 all'unanimità dei presenti (908,11/1000), inclusi gli odierni appellati;
che la stipula del contratto presuppone il cambio di destinazione d'uso dei locali;
che l'immobile venduto non è bene condominiale e la sentenza impugnata annulla una delibera assembleare avente ad oggetto la vendita di un bene comune, ma non più al servizio dei condomini;
al primo paragrafo del contratto è riconosciuta la natura di bene “ comune” e non “ condominiale” dei locali locati.
r.g. n. 8 6) Rubricato: “Omessa valutazione della domanda di risarcimento ex art. 96
c.p.c.”. Il Condominio ripropone la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudizio, interrotto per il decesso di , è riassunto anche Persona_1 nei confronti dei di lei eredi.
L'appello non ha pregio.
I motivi, nell'ordine logico di rilevanza.
Motivo di appello sub 2)
Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117
c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli.
Il giudizio, tuttavia, si svolge ai sensi dell'art. 1137 c.c., dunque nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario (Cass. n. 35794 del
22/11/2021).
Nel concreto si verte in materia di impugnazione di delibera assembleare;
il condominio
è unico legittimato passivo e non si ravvisa vizio di integrità del contraddittorio.
La questione della appartenenza o meno del locale al infatti, sollevata dai Parte_3 condomini solo con riguardo al dedotto vizio della deliberazione, come emerge dal soggetto convenuto in giudizio, il solo e dalla mancata rassegnazione di Parte_3 conclusioni sul punto (la parte si limita a concludere per l'annullamento della delibera condominiale impugnata), concretizza una mera questione pregiudiziale.
Motivo sub 1)
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà.
L'evento addotto dal concretizza ipotesi di mera difficoltà. Parte_3
r.g. n. 9 Tale considerazione è assorbente.
In ogni caso, giova aggiungere che le difese dell'appellante sul punto difettano di specificità, non avendo precisato rispetto a quale produzione documentale o difesa intende oggi (e intendeva in primo grado) essere rimesso in termini, in ciò non superando, in questa sede, il vizio di genericità ritenuto dal primo giudice con la ordinanza in data 10.12.2019.
Motivo sub 3)
La improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza (e se il procedimento si è esaurito in un'unica udienza, non oltre la sua celebrazione).
Costituendosi tardivamente, il Condominio è decaduto dalla proposizione della eccezione.
Tale considerazione è assorbente.
Giova precisare che il con la censura in esame, lungi dal far valere che Parte_3 tutti i comproprietari ( della singola unità abitativa di proprietà individuale) che intendono agire per diritti relativi alla proprietà comune devono partecipare alla mediazione oppure delegare adeguatamente un rappresentante, sostiene che CP
e , in quanto “ comproprietari ognuno per la sua quota di
[...] Controparte_1 un bene non più asservito alle singole proprietà dei condomini ma entrato nella libera disponibilità di ciascun condomino, dunque rientrante nella comunione ordinaria” avrebbero dovuto entrambi partecipare alla procedura di mediazione, con tale difesa non ponendosi in relazione critica con la sentenza per la quale la partecipazione del
[...] al procedimento di mediazione è resa ultronea per la partecipazione della ( CP CP_1
i due sono comproprietari dell'appartamento interno 7), con conseguente inidoneità della censura ad inficiare il punto di decisione in esame.
Inoltre, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, seppure la procedura sia stata introdotta dalla sola vi hanno preso parte, tanto che la loro presenza è Per_1 riportata nel verbale negativo di mediazione in data 06.02.2019, anche CP_1 CP_14
e la invocata dichiarazione di improcedibilità è collegata al solo Controparte_4 evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, non alla circostanza della materiale introduzione del procedimento ad opera di uno o dell'altro, e ciò in linea con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti.
r.g. n. 10 Motivo di appello sub 4) e motivo di appello sub 5).
I motivi di appello si fondano entrambi sul mutamento di destinazione del locale, da bene comune ai condomini, a bene comune estraneo al;
vengono valutati Parte_3 congiuntamente e pur complessivamente valutati non inficiano la decisione.
Il primo giudice esclude l'allegato cambio di destinazione non solo in quanto non oggetto di approvazione assembleare, ma anche in quanto l'approvazione assembleare del contratto, per sua natura delimitato del tempo, non è idonea a far ritenere la volontà di un mutamento della destinazione dei locali, tanto che nello stesso contratto di locazione, al punto 3 dell'art. 6, è previsto un obbligo del conduttore di ripristinare, a proprie cure e spese, la porzione locata, nella originaria funzionalità, al termine della locazione ( salva diversa determinazione della assemblea dei condomini).
La seconda parte della motivazione, che da sola appare sufficiente ad escludere che con la approvazione del contratto di locazione e la esecuzione dei lavori i condomini abbiano inteso mutare (se non ai soli fini degli obblighi assunti con il contratto di locazione) la destinazione del locale, non è stata oggetto di alcuna censura, con conseguente inidoneità dei motivi di appello in esame ad inficiare la decisione in punto di accertamento nella natura di bene comune al servizio dei condomini.
Motivo sub 6)
La conferma dell'accoglimento della impugnazione assorbe la valutazione del motivo in oggetto.
Spese di lite
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 26.001,00 e euro 52.000,00; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata).
Ulteriore contributo
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto dal
, nei confronti di , Parte_3 Controparte_1 CP
r.g. n. 11 , e e CP Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, quali eredi di , avverso la sentenza, resa tra le parti, Parte_2 Persona_1 dal Tribunale Ordinario di Roma, n° 13637/2020, pubblicata il 07.10.2020, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 12497/2019, promosso da Persona_1
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nei confronti del , ogni diversa conclusione
[...] Parte_3 disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna il a rifondere, agli appellati le spese di lite che liquida, in euro Parte_3
9.991,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 01.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 12