Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 11 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01360/2025REG.PROV.COLL.
N. 06031/2024 REG.RIC.
N. 06567/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6031 del 2024, proposto dal C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro MP , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro MP , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
IC LD GU CC, rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Luciani, dall’Avvocato Piermassimo Chirulli e dall’Avvocato Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI LI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Gastini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
sul ricorso numero di registro generale 6567 del 2024, proposto da RI LI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Gastini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IC LD GU CC, rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Luciani, dall’Avvocato Piermassimo Chirulli e dall’Avvocato Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro MP, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6031 del 2024 e quanto al ricorso n. 6567 del 2024:
della sentenza n. 11270 del 3 giugno 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato, dott. IC LD GU CC, per l’annullamento della delibera del Consiglio superiore della magistratura 8 novembre 2023, di conferimento dell’incarico direttivo requirente di secondo grado di Procuratore generale presso la Corte d’appello di EN al dott. RI LI
visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione, nei rispettivi giudizi riuniti, del Ministero della Giustizia, di IC LD GU CC, di RI LI e del C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellato, IC LD GU CC, l’Avvocato Patrizio Ivo D'Andrea per sé e su delega dichiarata dell’Avvocato Massimo Luciani e dell’Avvocato Piermassimo Chirulli, per l’appellante RI LI l’Avvocato Luca Gastini e per l’appellante C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura l’Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. IC LD GU CC, odierno appellato, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma – di qui in avanti per brevità il Tribunale – gli atti con cui è stato conferito dal C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura (di qui in avanti sempre per brevità il C.S.M.) all’odierno appellante, il dott. RI LI, l’incarico direttivo di Procuratore generale presso la Corte d’appello di EN.
2. Avanti al Tribunale si sono costituiti in resistenza il C.S.M. e il controinteressato, dott. RI LI.
3. Le parti hanno depositato documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 15 maggio 2024, a conclusione della quale il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
4. All’esito del giudizio così incardinato il Tribunale, con la sentenza n. 11270 del 3 giugno 2024, ha annullato i provvedimenti gravati.
4.1. Il Tribunale ha anzitutto esposto, e riassunto, la complessa vicenda che ha condotto alla nomina del Procuratore generale presso la Corte d’appello ligure.
4.2. Difatti, l’originario conferimento dell’incarico al dott. LL veniva annullato dal Tribunale sia su ricorso del dott. PI, con la sentenza della sez. I, 25 luglio 2022, n. 10584, sia in accoglimento dell’impugnazione del dott. LI con la sentenza dello stesso Tribunale, sez. I, 2 maggio 2022, n. 5438: tuttavia, in appello è stata riformata quest’ultima pronuncia (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 19 aprile 2023, nn. 3953 e 3990), confermandosi così l’illegittimità della preferenza accordata al dott. LL rispetto al dott. PI, nonché la legittimità del giudizio di prevalenza del dott. LL sul dott. LI.
4.3. In ottemperanza alle sentenze menzionate, il C.S.M. ha riesercitato il proprio potere, ma la prima proposta della quinta commissione in favore del dott. PI non è giunta al plenum stante la revoca della candidatura, essendo questi ED MP stato destinato alla Procura generale di Trieste, e, conseguentemente, la commissione si è orientata verso il dott. LL, il quale però allo stesso modo ha revocato la propria domanda.
4.5. Il primo giudice ha poi evidenziato come, nel frattempo, il dott. LI sia stato nominato Procuratore generale di Campobasso, ufficio presso il quale effettivamente si è insediato in data 7 gennaio 2021.
4.3. Come può notarsi, l’organo di autogoverno, essendo venuti meno gli aspiranti originariamente proposti, « recuperava » le pregresse domande in origine scartate dalla quinta commissione (e mai revocate): venivano quindi presentate le due proposte in favore dei magistrati che rivestono in questa sede le parti di ricorrente in prime cure (proposta B) e controinteressato (proposta A); all’esito della discussione, il plenum ha approvato quest’ultima.
5. Ciò chiarito in punto di fatto, il primo giudice ha osservato come, con un unico articolato motivo, l’esponente lamentasse la violazione dell’art. 51 circ. Csm, 28 luglio 2015, P-14858 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – d’ora in avanti semplicemente T.U.).
5.1. In particolare, viene evidenziato come il dott. LI, al momento dell’esame comparativo dei profili dei candidati cui conferire l’incarico direttivo, era già stato destinato a guidare la Procura generale di Campobasso e di conseguenza, in forza del ridetto art. 51 T.U., la sua domanda sarebbe dovuta essere dichiarata decaduta.
5.2. Il primo giudice ha ritenuto, in particolare, che la candidatura del dott. LI non poteva essere valutata dal C.S.M., atteso che egli, in pendenza della procedura di conferimento dell’incarico di Procuratore generale di EN (protrattasi per varî anni, anche per via dei pronunciamenti giurisdizionali intervenuti), è stato nominato Procuratore generale di Campobasso e ciò ha determinato – come espressamente previsto dall’art. 51 T.U. – la decadenza della sua domanda.
5.3. Il Tribunale ha ritenuto che non possa essere seguita la tesi sostenuta dall’organo di autogoverno secondo cui l’art. 51 T.U. « presuppone una estrinsecazione fisiologica dell’azione amministrativa »: difatti, il testo della disposizione non appare circoscrivere in tal guisa il suo contenuto precettivo, risultando una simile ermeneusi (suggerita dalla parte resistente) contrastante non solo con il chiaro tenore letterale delle parole impiegate, ma anche con la ratio dello stesso art. 51.
5.4. Per altro, gli elementi su cui fa leva l’interpretazione del C.S.M. sarebbero poco convincenti e, invero, la durata particolarmente estesa del procedimento (in ragione delle sentenze pronunciate dal giudice amministrativo e delle successive revoche degli aspiranti proposti dalla quinta commissione) non costituisce circostanza che possa giustificare la disapplicazione di una disposizione della circolare.
5.5. Neppure potrebbe condividersi, ad avviso dal primo giudice, quanto esposto dal dott. LI circa l’effetto « prenotativo » dell’azione giurisdizionale (ossia la conservazione dell’interesse al conseguimento del bene della vita in ragione dell’avvenuta impugnazione del provvedimento che lo nega) perché la domanda di annullamento della delibera in favore del dott. LL avanzata dal dott. LI è stata respinta con sentenza definitiva del Consiglio di Stato.
5.6. Ciò renderebbe inequivocabile l’assenza di qualsivoglia aspettativa giuridicamente rilevante del dott. LI al conferimento dell’incarico di Procuratore generale di EN e, a conferma, basterebbe osservare come il C.S.M. abbia proposto l’odierno controinteressato solamente in ragione della revoca della candidatura sia del dott. PI, risultato vittorioso nel giudizio amministrativo, sia del dott. LL (soccombente nei confronti del dott. PI, ma comunque reputato prevalente rispetto al dott. LI).
6. Il Tribunale, pertanto e complessivamente, ha ritenuto fondato il primo motivo, avendo il C.S.M. deliberato la nomina di un magistrato non legittimato al posto, e ha accolto il ricorso, annullando la delibera gravata, con restituzione degli atti all’organo di autogoverno affinché esercitasse nuovamente il potere di conferimento dell’incarico.
7. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli, aventi rispettivamente R.G. n. 6031/2024 e R.G. n. 6567/2024, il C.S.M. e il dott. LI, lamentandone l’erroneità per le ragioni che di seguito saranno esaminate, e ne hanno chiesto la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado dal dott. CC.
7.1. Si è costituito l’appellato, il dott. CC, per chiedere la reiezione dei due gravami, assumendone l’infondatezza.
7.2. Infine, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e sulle conclusioni come dagli stessi rassegnate, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Gli appelli vanno respinti.
8.1. In primo luogo deve disporsi la riunione di entrambi gli appelli, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., in quanto proposti contro la medesima sentenza.
8.2. I motivi proposti dai due appellanti, per la sostanziale omogeneità del contenuto argomentativo, possono essere congiuntamente esaminati, salvo quanto si preciserà rispetto a ciascuno di essi.
9. Secondo il C.S.M., un primo vizio che affliggerebbe la sentenza impugnata attiene alla considerazione dell’art. 40 T.U. quale motivo ostativo alla nomina.
9.1. Tale norma, ad avviso del Tribunale, non avrebbe legittimato il tramutamento alla luce dell’art. 194 del R.D. n. 12 del 1942, che non consente il conferimento di un incarico direttivo prima del decorso di quattro anni dal momento dell’effettiva assunzione di possesso del precedente ufficio (salve le ipotesi eccezionali, non ritenute ricorrenti nella fattispecie, di cui all’art. 41 T.U.).
9.2. Questo termine non potrebbe considerarsi spirato « risultando pacifico che il controinteressato abbia assunto l’incarico presso l’ufficio molisano in data 7 gennaio 2021 » (cfr. p. 5 della sentenza).
9.3. La tesi sarebbe errata, secondo il C.S.M. appellante, perché in primo luogo, per valutare la legittimazione per la proposizione della domanda di tramutamento per il posto direttivo, occorre guardare al momento in cui la domanda stessa è stata presentata.
9.4. E, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il Consiglio avrebbe correttamente rivalutato le posizioni dei dottori CC e LI ponendosi nell’ottica del principio “ ora per allora ”, andando correttamente a verificare se vi fosse la legittimazione di coloro che concorrevano all’ufficio nel momento della vacanza dello stesso, con conseguente piena legittimazione del dott. LI a tal fine sulla base dell’art. 40 T.U.
9.5. Al momento della vacanza del posto di Procuratore generale presso la Corte d’appello di EN (posto direttivo apicale pubblicato con bollettino del 20 dicembre 2018, vacante dal 24 maggio 2019), era infatti ancora vigente l’art. 195 ord. giud., abrogato solo ad opera dell’art. 8, comma 1, lett. f) della l. n. 71 del 2022.
9.6. Tale disposizione, da ultimo modificata ad opera del d. l. n. 5 del 2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 35 del 2012, prevedeva che « le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello ».
9.7. Pertanto, la deroga alle condizioni di legittimazione di cui all’art. 194 ord. giud., consentendo la legittimazione al posto di Procuratore generale della Corte d’appello di EN al dott. LI, non dovevano essere cercate dal Tribunale di prima istanza nell’art. 41 T.U., come erroneamente indicato nella pronuncia impugnata, bensì nell’art. 195 ord. giud. ancora vigente al momento della vacanza di quell’ufficio.
9.8. Alla luce di tale disciplina, sostiene ancora il C.S.M., il dott. LI era pienamente legittimato a presentare la domanda per tale posto direttivo, pur avendo assunto effettivo possesso dell’ufficio di Procuratore generale presso la Corte d’appello di Campobasso, in quanto non era applicabile il termine di legittimazione ai tramutamenti di cui all’art. 194 ord. giud. richiamato dall’art. 40 T.U.
10. La sentenza sarebbe poi errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 51 TU anche nel caso di specie.
10.1. È evidente infatti che, dopo le complicate vicende anche processuali qui sinteticamente riportate, il C.S.M. avrebbe dovuto necessariamente recuperare gli unici candidati legittimati alla copertura del posto, ancora vacante.
10.2. Come si evince dal provvedimento impugnato in primo grado, sarebbe stato valorizzato, oltre all’interesse dell’amministrazione per l’individuazione dell’aspirante più idoneo al conferimento dell’incarico, anche la circostanza che i predetti siano risultati gli unici due candidati, i quali non hanno revocato le loro originarie domande, con ciò solo manifestando il concreto ed attuale interesse a partecipare alla procedura concorsuale che, di fatto, è non ancora giunta a definizione.
10.3. In tale contesto, correttamente, si sarebbe ritenuta ininfluente la destinazione ad altro incarico intervenuta per il dott. LI ED MP , escludendo l’operatività dell’art. 51 richiamato.
10.4. La norma, infatti, presuppone una estrinsecazione fisiologica dell’azione amministrativa ed è destinata ad operare nel caso in cui un candidato, che abbia partecipato a un concorso e decida di presentare una ulteriore domanda per altro posto a concorso, in accoglimento della seconda domanda accetti l’incarico conferito.
10.5. Non vi sarebbero dubbi che, in tal modo, il candidato in questione ha in definitiva manifestato la sopravvenuta e attuale volontà di prediligere la destinazione accordatagli per effetto della seconda domanda e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla prima domanda avanzata in ordine cronologico.
10.6. La delibera oggetto del presente gravame riguarda invece il caso di una procedura protrattasi per un lungo periodo di tempo, anche a causa dei giudizi amministrativi aventi ad oggetto la precedente delibera, che hanno portato alla necessaria riedizione del potere amministrativo e di cui si è dato conto in precedenza.
10.7. Né potrebbe ritenersi, deduce per altro verso il C.S.M., che l’assunzione delle funzioni presso l’ufficio di Campobasso precludesse al dott LI di concorre a quello di EN nella fase di riedizione del potere.
10.8. Sarebbe evidente che, se un effetto di decadenza dalla precedente domanda per tale ufficio può ipotizzarsi in base all’art. 51 T.U., tale effetto avrebbe dovuto verificarsi alla data del 7 gennaio 2021 e, cioè, al momento della assunzione delle funzioni del dott. LI presso la Procura generale di Campobasso.
10.9. Ma in quel momento la controversia sulla delibera relativa all’ufficio di EN era ancora pendente in primo grado e si sarebbe conclusa solo con la sentenza – favorevole al dott. LI – n. 5438/22 del medesimo Tribunale.
11. Non assume poi rilievo la circostanza che tale sentenza sia stata successivamente riformata dal Consiglio di Stato.
11.1. Ed invero non può ammettersi un effetto decadenziale secundum eventum litis : se il C.S.M. avesse dato esecuzione alla sentenza di primo grado nelle more dell’appello, infatti, avrebbe dovuto considerare nuovamente la candidatura del dott. LI anche ai fini della copertura dell’ufficio di EN.
11.2. E ciò attesterebbe che l’effetto di decadenza è necessariamente impedito dalla manifestazione di volontà dell’aspirante al mantenimento della originaria domanda, manifestazione di volontà che assume la sua massima espressione nel caso di impugnazione della delibera relativa all’incarico non ottenuto da parte del magistrato cui, nelle more del giudizio, viene conferito altro incarico.
12. Ne discenderebbe che, in presenza di una disposizione come quella dell’art. 51 T.U. (contenuta in una circolare e non in un regolamento) ed in presenza di un obbligo della amministrazione di provvedere sulle istanze del privato – non revocate - definendo il giudizio con un provvedimento espresso, il C.S.M. ha ritenuto di valorizzare l’interesse costantemente manifestato dal dott. LI al conferimento dell’ufficio di EN, interesse espresso anche attraverso ben tre successive missive.
12.1. Il C.S.M. rammenta che, circa la rilevanza della volontà perdurante dell’aspirante in relazione alle procedure concorsuali, questa stessa Sezione, con la sentenza n. 379 dell’11 gennaio 2024 avente ad oggetto la previsione (analoga rispetto a quella dell’art. 51 del T.U.) contenuta nell’art. 4 della vigente circolare in tema di trasferimenti.
12.2. Questa prevede, infatti, che il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni (analogamente al collocamento o la conferma in fuori ruolo) determinano la decadenza delle domande in precedenza presentate.
12.3. Ebbene questa Sezione ha espressamente evidenziato la rilevanza, ai fini della valutazione del permanere della validità della domanda, della volontà dell’aspirante.
12.4. In altri termini la sentenza, pur riguardando un istituto con connotati parzialmente diversi, ha tuttavia sottolineato l’importanza di attribuire rilievo, ai fini dell’operare del meccanismo di decadenza disciplinato dal citato art. 4, della inequivoca ed espressa volontà di revoca della domanda.
12.5. Così la presunta volontà abdicativa, secondo questo stesso Consiglio di Stato, « non può risultare inequivocabilmente dal trasferimento ad altra sede contestualmente richiesta, dovendo essere inequivocabilmente espressa la revoca della domanda ».
12.6. In conclusione, secondo il C.S.M., l’azione consiliare, dunque, appare del tutto corretta avendo il Consiglio, in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza di annullamento, svolto la riedizione della valutazione comparativa tra il profilo professionale del dott. CC e quello del dott. LI, senza che, a tal fine, potesse assumere rilievo alcuno l’ulteriore aspetto legato all’incidenza, sull’efficacia del conferimento delle predette funzioni, del precedente conferimento al medesimo dell’incarico di Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso.
13. Analoghe considerazioni critiche ha svolto anche l’altro appellante, il dott. LI.
13.1. Il dott. LI ha censurato, infatti, la sentenza impugnata per essere incorsa in un errore, a suo dire, marchiano, consistente nella ritenuta applicabilità del già citato art. 40 T.U., la cui violazione, peraltro, non era stata nemmeno dedotta dal ricorrente in prime cure in combinazione con l’art. 194 ord. giud., senza considerare che si trattava di vacanza della sede anteriore alla data del 21 giugno 2022, allorché era ancora vigente l’art. 195 ord. giud., come già si è detto esaminando l’appello del C.S.M.
13.2. L’appellante deduce, poi, che la lettura della normativa offerta dal primo giudice sarebbe fuorviante, posto che l’art. 51 T.U. ha una mera funzione procedimentale, mentre la continuità delle funzioni giurisdizionali è garantita dal citato art. 194 ord. giud., se è vero, come è vero, che la decadenza di cui all’art. 51 T.U. non viene prevista solo per il trasferimento o per l’assegnazione per conferimento di funzioni, ma anche per il collocamento fuori ruolo organico della magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione.
13.3. L’affermazione del primo giudice, peraltro, contrasterebbe con quanto questa stessa Sezione ha affermato nella sentenza n. 2619 dell’8 aprile 2022, laddove ha rilevato che la nomina sopravvenuta è stata disposta in pendenza del precedente contenzioso tra le parti, così da rendere inoperante la decadenza prevista dal già citato art. 51 T.U.
14. Le censure degli appellanti, così riassunte, non possono trovare accoglimento.
14.1. Invero, è agevole rilevare, come già ha fatto il primo giudice, che l’effetto “prenotativo” che deriva dalla proposizione della domanda giudiziale, relativa al conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo, in tanto può svolgere il proprio effetto, appunto e per così dire, “prenotativo” in quanto la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione non può tornare in danno della parte che ha ragione, secondo l’antico insegnamento chiovendiano inteso ad esaltare l’effettività della tutela giurisdizionale, principio di sicuro e superiore fondamento costituzionale – art. 24 e 111 Cost. – che non è dubbio prevalga sull’applicazione dell’art. 51 T.U. e sul meccanismo decadenziale da esso previsto.
14.2. Una simile prevalenza, tuttavia, non è predicabile né riconoscibile rispetto alla parte che – come nell’ipotesi del dott. LI – sia risultata soccombente all’esito del giudizio amministrativo, sicché non può affermarsi che il C.S.M., nel dare esecuzione al giudicato amministrativo, abbia legittimamente designato il dott. LI, che aveva, con istanze anche successive al proprio insediamento a Campobasso, insistito per ottenere l’assegnazione del posto a EN.
14.3. L’attività esecutiva del giudicato amministrativo si è legittimamente esaurita con la chiamata del dott. PI e, poi, del dott. LL, i quali entrambi hanno rinunziato al posto, ma non poteva proseguire oltre, paradossalmente, con la nomina del dott. LI, risultato soccombente, come detto, all’esito del giudizio amministrativo.
14.4. Non può dunque riconoscersi alcun effetto “prenotativo” all’azione giudiziale promossa dal dott. LI che, nel frattempo, aveva fatto domanda per la Procura generale presso la Corte d’appello di Campobasso e si era colà insediato il 7 gennaio 2021, venendo così meno ogni legittima deroga all’art. 51 T.U., né – coerentemente e conseguentemente alla premessa qui affermata – può pretendersi, in assenza di efficacia prenotativa, che gli effetti di tale domanda retrodatino al momento in cui il posto di Procuratore generale presso la Corte d’appello di EN fu messo a concorso, con la conseguente applicazione, invocata dagli appellanti, dell’art. 195 ord. giud. poi abrogato.
14.5. In senso contrario non giova richiamare la sentenza n. 2619 dell’8 aprile 2022, la quale concerneva vicenda ben diversa da quella qui esaminata e mai comunque ha affermato che, in deroga al principio di una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, anche e addirittura la parte soccombente all’esito del giudizio amministrativo possa vedersi riconosciuto il diritto di ottenere la sede agognata in quel giudizio, quando nel frattempo ne abbia chiesta ed ottenuta un’altra, in deroga – del tutto irragionevolmente – al meccanismo decadenziale di cui all’art. 51 T.U.
14.6. Tale meccanismo, come si desume e contrario dalla sentenza n. 379 dell’11 gennaio 2024 di questo Consiglio (confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26122 del 7 ottobre 2024), si fonda evidentemente sulla necessità di garantire la stabilizzazione delle funzioni direttive e semidirettive e di assicurare, così, la stabilità agli uffici nelle funzioni apicali al fine di evitare rapidi e inutili avvicendamenti in posizioni che si riflettono sull’organizzazione di interi uffici giudiziari.
14.7. Risulta fin troppo evidente che, riconoscendo al dott. LI la legittimazione ad ottenere il posto anche quando abbia perso il giudizio amministrativo per mezzo del quale aspirava ad ottenerlo e ne abbia nel frattempo chiesto e ottenuto un altro, questa ratio sarebbe intollerabilmente frustrata né vale replicare, come fa il dott. LI, che l’art. 51 T.U. e la decadenza da esso previsto avrebbero una mera funzione “procedimentale”, intesa ad evitare inutile attività amministrativa da parte del C.S.M., e non riguarderebbero la pretesa stabilità delle funzioni apicali, applicandosi anche per gli incarichi fuori ruolo, perché, a maggior ragione, la richiamata esigenza di evitare inutili avvicendamenti in posizioni apicali vale anche per chi, nel frattempo, abbia deciso non di aspirare ad incarichi giurisdizionali di medesimo o corrispondente contenuto funzionale, ma addirittura ad incarichi fuori ruolo.
14.8. In ogni caso, l’obiezione mossa dal dott. LI, prima che infondata, è comunque irrilevante perché non riguarderebbe certo il suo caso, nel quale ha ottenuto un diverso incarico direttivo e non già un incarico fuori ruolo.
14.9. La lettura del primo giudice, comunque, è del tutto corretta e, lungi dal rilevarsi errata o fuorviante, si attiene alla ratio dell’istituto decadenziale di cui si controverte.
15. Ne discende dunque che, come ha affermato la sentenza qui impugnata, il dott. LI non era più legittimato, ai sensi dell’art. 51 T.U., a concorrere al posto di Procuratore generale presso la Corte d’appello di EN e non avrebbe potuto legittimamente il C.S.M. assegnargli il posto originariamente bandito.
16. In conclusione, per le ragioni esposte da ritenersi assorbenti, per la loro decisività, di ogni altra questione qui dedotta, e non espressamente esaminata, del tutto superflua ai fini del decidere, gli appelli, infondati, devono essere respinti, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
17. Le spese del presente grado del giudizio, per la novità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
17.1. Rimane definitivamente a carico del C.S.M. e del dott. LI per la soccombenza il contributo unificato richiesto per la proposizione dei rispettivi appelli.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura e sull’appello, proposto da RI LI, previa loro riunione, li respinge entrambi e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente e rispettivamente a carico del Consiglio Superiore della Magistratura e di RI LI il contributo unificato richiesto per la proposizione dei rispettivi gravami.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO