Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026REG.PROV.COLL.
N. 03918/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3918 del 2025, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
l’Impresa -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Grazia Maria Tomarchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Torino, 61,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1116/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Impresa -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. NG RO RR e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’impresa edile -OMISSIS-, operante nei settori dell’edilizia, dell’ambiente e del restauro, dopo esser stata iscritta dalla Prefettura di Milano negli elenchi di fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list ) nell’anno 2015, ha chiesto il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2023; senonché, l’impresa è stata raggiunta da un’informazione antimafia interdittiva del 12 giugno 2024, prot. n. 27112, con la quale la Prefettura di Varese ha attestato che “ nei confronti dell’Impresa edile -OMISSIS- (…) è riscontrabile una situazione di fatto tale da rendere di per sé desumibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e ss. mm. ii ”.
La Prefettura di Varese, in particolare, ha accertato che la -OMISSIS-è permeabile a tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tali da condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa in quanto l’impresa “ è solo formalmente di -OMISSIS- (…) ma in realtà è riconducibile (…) ai fratelli -OMISSIS--, il cui spessore criminale è confermato dalle misure di prevenzione adottate nei loro confronti ”.
2. – La Società ha impugnato innanzi al TAR per la Lombardia la prefata interdittiva censurando in primo luogo il mancato rispetto dei termini per il rilascio dell’informativa antimafia asseritamente emanata in violazione dei termini previsti dall’ art. 92, co. 2, del d.lgs. n. 159/2011, ossia del termine di trenta giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e finanche del termine di 45 giorni previsto dal legislatore per i casi di particolare complessità. Dipoi, ha stigmatizzato l’asserita carenza del requisito di attualità e concretezza dacché il quadro probatorio posto a fondamento dell’interdittiva impugnata sarebbe rimasto immutato rispetto al 2019, allorquando la Prefettura di Milano aveva, invece, consentito all’iscrizione nella white list . In limine , ha affiancato all’azione di annullamento una domanda risarcitoria per il ristoro del danno scaturente dalla revoca e/o rescissione dei contratti stipulati con le stazioni appaltanti e per l’impossibilità di partecipare a nuove gare e, quindi, di conseguire l’utilità che ne deriverebbe dall’esecuzione dell’appalto.
3. – Il TAR adìto, nello scrutinare positivamente il gravame, ha ravvisato la carenza di elementi istruttori attestanti la concretezza e l’attualità del pericolo infiltrativo poiché la relazione del 2023 riferirebbe una serie di dati giudiziari che erano già emersi nell’ambito di una precedente relazione D.I.A. del 2019 che la Prefettura di Milano aveva richiesto, in passato, per procedere all’iscrizione dell’impresa nella c.d. white list . Orbene, nonostante che nella relazione del 2019 la D.I.A. avesse in effetti ravvisato il pericolo di infiltrazione mafiosa sulla base di una serie di indizi, proponendo l’adozione della misura, la Prefettura di Milano non avrebbe valutato positivamente la proposta di interdittiva reputando al contrario che il quadro indiziario non fosse sufficientemente solido, di tal ché avrebbe fatto luogo al rinnovo dell’iscrizione nella white list fino al 2022 ossia fino a quando la società ha mantenuto la sede legale nella città di Milano. Soggiunge il primo giudice che la relazione del 2023 nulla aggiungerebbe al quadro probatorio cristallizzato nel 2019 e soprattutto non perverrebbe alla conclusione cui era giunta nel 2019 la D.I.A. quando si era espressa nel senso di ravvisare, in quel momento, il pericolo di infiltrazione.
In aggiunta a ciò, anche la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano del 5 dicembre 2023, pure richiamata nel provvedimento, non evidenzierebbe alcun pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa rispetto a quanto cristallizzato nel 2019. Parimenti, il verbale del Gruppo Interforze del 6 marzo 2024, anch’esso richiamato nel provvedimento, non offrirebbe alcuna indicazione sull’attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
3.1. – Il giudice di prime cure ha, dunque, concluso che non emerge alcun profilo da cui poter dedurre che, nel momento dell’adozione del nuovo provvedimento interdittivo, la -OMISSIS-potesse ritenersi esposta ad un attuale e concreto tentativo di infiltrazione mafiosa da parte del signor -OMISSIS-o da parte del signor -OMISSIS- o da entrambi congiuntamente. Al contempo, ha respinto la domanda risarcitoria del danno scaturente da provvedimenti di revoca e/o rescissione di contratti già stipulati con le stazioni appaltanti in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato il pregiudizio lamentato producendo gli specifici provvedimenti di risoluzione e/o rescissione o di esclusione da gare dovuti all’adozione dell’interdittiva.
4. – Il Ministero dell’interno – Ufficio Territoriale del Governo di Varese ha proposto, per il tramite della difesa erariale, appello corredato da istanza sospensiva avverso la pronuncia di prime cure denunciando che il primo giudice avrebbe erroneamente dato rilievo decisivo, ai fini dell’annullamento dell’informazione antimafia, alla circostanza che la società ricorrente fosse stata iscritta nell’anno 2014 dalla Prefettura di Milano nella cd. white list , senza valutare la limitata durata temporale del provvedimento di iscrizione, mai più rinnovato negli anni successivi. Parimenti, il TAR avrebbe pretermesso la valutazione delle circostanze emerse nella nuova istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato, condotta nell’anno 2023/2024, come dai relativi verbali del Nucleo Carabinieri e del Gruppo Interforze.
5. – La -OMISSIS-, nel costituirsi nel giudizio di appello, ha precisato, in punto di fatto, che nel corso degli anni, la Prefettura di Milano avrebbe sempre consentito l’iscrizione della stessa nella c.d. white list , e solo nel mese di settembre 2023, contrariamente a quanto riferito dall’Amministrazione, ne avrebbe disposto la cancellazione in conseguenza del trasferimento di sede legale in Provincia di Varese.
Dipoi, ha eccepito preliminarmente in rito l’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 40 e 101, comma 1, c.p.a. per mancanza di specificità dei motivi di gravame, nonché l’intervenuta acquiescenza a seguito dell’iscrizione in white list accordata medio tempore dalla Prefettura di Varese, mentre ha controdedotto, nel merito, l’infondatezza del gravame erariale. In uno alla memoria difensiva, -OMISSIS-ha avanzato altresì appello incidentale col quale ha impugnato la sentenza di primo grado per l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno all’immagine.
6. – All’esito della trattazione cautelare nella camera di consiglio del 19 giugno 2025, il Collegio ha ravvisato profili meritevoli di approfondimento di merito – con particolare riferimento alle basi documentali dell’addebito di carente attualizzazione del rischio infiltrativo - e, per l’effetto, ha fissato sollecitamente l’udienza pubblica di discussione alla data del 4 dicembre 2025.
7. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 cod. proc. amm. la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 e successivamente incamerata per la decisione.
8. – Il Collegio deve preliminarmente scrutinare le eccezioni svolte nella memoria difensiva di -OMISSIS-.
8.1. – Non merita condivisione la prima eccezione di inammissibilità volta a stigmatizzare l’asserita genericità dell’appello erariale in violazione dell’art. 101 cod. proc. amm. in quanto l’atto di impugnazione, pur non brillando per chiarezza e organicità, non manca di individuare e stigmatizzare i passaggi motivazionali posti a base della decisione di accoglimento: in particolare, come meglio si dirà appresso, a pagina 11 vi è una chiara censura alle conclusioni del T.A.R. laddove avrebbe ritenuto priva di attualità la prognosi infiltrativa operata dal Prefetto di Varese sulla scorta di un erroneo convincimento circa un ininterrotto rinnovo annuale dell’iscrizione nella white list dal 2014 fino al trasferimento della competenza territoriale alla Prefettura varesina.
8.2. – Del pari, va respinta l’eccezione di inammissibilità per presunta acquiescenza giacché l’Amministrazione ha nitidamente documentato in atti che la nuova iscrizione in white list disposta in esecuzione dell’ordinanza cautelare di accoglimento emessa dal T.A.R. della Lombardia è stata espressamente disposta in mero adempimento del decisum cautelare, difettando quindi l’evidente e inequivoca prova della volontà dell’Amministrazione di non continuare a difendere in giudizio la legittimità del proprio operato che è notoriamente indispensabile perché possa configurarsi acquiescenza a una sentenza di accoglimento.
9. – Venendo al merito dell’impugnativa erariale, il Collegio deve focalizzarsi sul supposto difetto di attualizzazione del rischio infiltrativo su cui il primo giudice ha fondato l’intero impianto annullatorio.
9.1. – Al riguardo, mette conto di rilevare che le basi documentali dell’addebito di carente attualizzazione del rischio infiltratrivo si prestano a rivisitazione critica in quanto, da un lato, la nota D.I.A. del 2023 richiama la nota prot. 8472 del 4 luglio 2019 e la fa implicitamente propria nelle sue conclusioni limitandosi a ribadire i principali elementi istruttori del 2023, dall’altro, il verbale della seduta del Gruppo Interforze Antimafia del 6 marzo 2024 – che propone in concreto l’applicazione della misura di prevenzione - riporta ulteriori elementi di attualizzazione del rischio di infiltrazione mafiosa correlato all’impresa ed esprime un chiaro giudizio di controindicazione rispetto alla prevenuta.
In via ancor più dirimente, non trova alcun riscontro l’assunto dell’impresa prevenuta, avallato dal primo giudice, secondo cui la Prefettura di Milano non avrebbe valutato positivamente la proposta di interdittiva del 2019 (di cui alla nota prot. 8472 del 4 luglio 2019) ritenendo evidentemente il quadro indiziario non solido e disponendo così il rinnovo dell’iscrizione nella white list fino al 2022 ossia fino a quando la società avrebbe mantenuto la sede legale nella città di Milano. Invero, dal compendio documentale versato in atti si evince che l’ultima iscrizione in white list risale al 2015, mentre dal 2016, come puntualizzato dalla difesa erariale, la posizione dell’impresa è risultata “ in aggiornamento ” ossia in un’istruttoria mai definita (né peraltro sollecitata dall’interessata) dovendo quindi escludersi che vi siano stati plurimi rinnovi di anno in anno fino al 2019.
9.2. – Il primo giudice è, dunque, incorso in un errore di fatto allorché ha affermato la contraddittorietà tra il provvedimento adottato dal Prefetto di Varese e l’iscrizione alla white list che, sostanzialmente sulla base del medesimo materiale istruttorio, sarebbe stata invece disposta dal Prefetto di Milano dal 2014 e fino al 2023, anno in cui a seguito di trasferimento della sede sociale dell’impresa la competenza passò, appunto, alla Prefettura di Varese: tale contraddittorietà, come visto, non trova conferma nei riscontri documentali versati in atti e viene ulteriormente depotenziata dal fatto che, a far data dal 2016, non vi è stato più alcun provvedimento espresso di iscrizione in white list .
9.3. – All’obiezione svolta dalla società prevenuta per cui, se fosse vero l’assunto della parte pubblica, non si comprenderebbe come l’impresa sarebbe stata in grado tra il 2014 e il 2023 di operare sul mercato e anche partecipare a procedure di affidamento di commesse pubbliche si replica agevolmente richiamando la Circolare del Ministero dell’interno prot. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, giusta la quale, premessa la durata ordinaria di dodici mesi dell’iscrizione in white list ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.P.C.M. 18 aprile 2013 fatta salva l’istanza di rinnovo da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza a pena di decadenza, nell’ipotesi del prolungarsi dei tempi dell’aggiornamento – da concludersi entro novanta giorni a norma dell’art. 3 dello stesso d.P.C.M. -, la società istante viene indicata nell’elenco presente sul sito istituzionale dell’Amministrazione con la dicitura “ aggiornamento in corso ” e l’iscrizione mantiene interinalmente la propria efficacia.
10. – In via ancor più dirimente, il Collegio osserva che il compendio indiziario valorizzato a carico della Società interdetta, pur presentando risultanze info-investigative caratterizzate da risalenza, è stato riattualizzato dalla Prefettura di Varese mediante le analisi del gruppo interforze nella seduta del 6 marzo 2024.
10.1. – Il primum movens degli elementi di controindicazione non può che essere ravvisato nei noti precedenti penali a carico di -OMISSIS-e di -OMISSIS-. L’uno ha patteggiato nel 2007 una condanna nell’ambito dell’operazione “ -OMISSIS- ” (p.p. n. 2499/04) per favoreggiamento personale dopo la derubricazione del ben più grave addebito di associazione mafiosa: dalla pronuncia emergono forti elementi di correlazione con cosche mafiose GE (famiglia -OMISSIS-) corroborate dalla stessa deposizione dell’indagato che “ ammetteva di aver sostenuto spese in favore della moglie di -OMISSIS--, attribuendo tuttavia la gestione dell’impresa indiziata di avere stabili rapporti con il clan, al fratello onde far apparire una veste giuridica diversa da quella formale e fatturando in nero al fine di fornire la necessaria provvista anche per il sostegno economico alla famiglia del mafioso ” (sentenza GIP Tribunale di Caltanissetta, n. 120 del 29 agosto 2007).
10.2. – L’altro è stato coinvolto nella medesima operazione “ -OMISSIS- ”, arrestato e poi assolto dalla Corte d’Appello di Caltanissetta nel 2009 dal reato di cui all’art. 416- bis c.p. “ per non aver commesso il fatto ”; inoltre, risulta esser stato attinto da sentenze irrevocabili della Corte d’Appello di Milano negli anni 1993, 2003 e 2009, da cui si è desunto essere il “ punto di riferimento locale delle famiglie mafiose GE ”; successivamente, nel 2010 -OMISSIS- è stato coinvolto nell’operazione “ -OMISSIS- ” (p.p. n. 42/2008) in quanto ritenuto imprenditore vicino al gruppo -OMISSIS-, ma la sua posizione è stata in seguito archiviata; nel 2013 è stato sottoposto alla misura di sorveglianza speciale disposta con decreto 26 aprile 2013 del Tribunale di Varese.
Vero è che la Corte di appello di Milano ha revocato le misure di prevenzione personale e patrimoniale a carico dell’-OMISSIS- con il successivo decreto n. 66/2013 emesso il 7 aprile 2014, nondimeno il tenore motivazionale del provvedimento di prevenzione concluse nel senso di escludere la pericolosità sociale del prevenuto, ma non già i contatti con gli ambienti malavitosi, sia pur nella veste iniziale di vittima delle pratiche estorsive: “ proprio dalle complessive dichiarazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS-si può ricostruire la posizione del proposto come quella di iniziale vittima delle intimidazioni […] che successivamente si presta a mettersi a disposizione della “famiglia” per garantirsi la tranquillità, indicando gli imprenditori di origine gelese in grado di pagare il pizzo […] facendosi da “tramite” in taluni casi per ricevere il pagamento su richiesta degli imprenditori stessi. -OMISSIS-“accetta” di assumere come lavoratori parenti del -OMISSIS-con stipendi maggiorati […] , di reperire un appartamento e un’automobile quando il capo dell’associazione si recava a TO IZ (come ammesso dallo stesso -OMISSIS-), di consegnare somme di danaro per le necessità dei familiari di capi dell’associazione, di dare anche consistenti somme di danaro al Vizzini, di cedere quando richiesto lavori in subappalto ”.
Il peculiare ruolo assunto dall’-OMISSIS- è stato correttamente valorizzato dal giudice della prevenzione nel senso della carenza di pericolosità sociale, ma conserva un suo autonomo rilievo sul piano del rischio infiltrativo in quanto, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, può assumere financo le forme della contiguità soggiacente (cfr. Cons. Stato sez. III, 13 ottobre 2025, n. 7985; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2019, n. 6105: “ La misura interdittiva antimafia è applicabile in presenza delle due forme di contiguità, compiacente o soggiacente, dell'impresa ad influenze mafiose, dovendo intendere come tali le ipotesi in cui l'operatore economico si lasci condizionare dalla minaccia mafiosa e si lasci imporre le condizioni da questa volute o, per altro verso, decida di scendere consapevolmente a patti con l'organizzazione mafiosa per ottenere un qualsivoglia vantaggio per la propria attività ”).
10.3. – Orbene, i collegamenti tra l’impresa prevenuta e i due soggetti con un passato fortemente segnato dalla soggezione all’influenza delle cosche si desumono dalla sussistenza di un rapporto di convivenza more uxorio tra l’attuale socia di maggioranza, -OMISSIS-, fratellastro di -OMISSIS--OMISSIS- unitamente alla circostanza che lo -OMISSIS-figura tutt’oggi come dipendente della -OMISSIS-, mentre -OMISSIS- ha lavorato presso la Società dall’anno 2014 al 2017. Dagli aggiornamenti info-investigativi, i tre sono stati fermati per un controllo assieme nell’agosto 2023 in Sardegna a riprova dello stretto legame che avvince i due fratelli all’attuale socia di maggioranza. A ciò si aggiunge la incontestata circostanza che alle dipendenze della società abbia prestato servizio anche il sig. -OMISSIS- nelle qualità di Direttore tecnico, soggetto già noto per le frequentazioni con il clan -OMISSIS-.
11. – Ne riviene che il giudizio di permeabilità mafiosa cui è approdata l’Autorità prefettizia poggia su un compendio indiziario che è stato oggetto di rivisitazione in chiave attualizzante ravvisandosi il persistere di stretti legami personali e cointeressenze lavorative tra l’attuale compagine sociale e i due fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS-, latori del rischio di condizionamento mafioso sia pur nella forma della contiguità soggiacente, alla stregua dello standard probatorio del “ più probabile che non ”.
12. – L’appello proposto dalla difesa erariale deve essere, dunque, accolto con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale con cui la società ha veicolato nuovamente la domanda risarcitoria vista l’acclarata legittimità dell’interdittiva prefettizia. Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata con reiezione del ricorso di primo grado.
13. – La peculiarità della vicenda fattuale giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, dispone quanto segue:
1) accoglie l’appello principale;
2) dichiara improcedibile l’appello incidentale;
3) per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
4) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata nonché le persone fisiche e giuridiche citate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'NG, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG RO RR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG RO RR | AF EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.