Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. De Pietro Piero Francesco Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta dell'8.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2480/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli alla via L. Giordano n. 15;
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...]
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Armando Diaz n. 11;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 2815 del 2024, con la quale, nel giudizio diretto ad ottenere la c.d. carta docenti per gli anni 2018/2019, 2019/2020, era stato così statuito: “
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna il all'assegnazione in favore CP_2 di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. dal 2019/2020, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.”
In particolare, sosteneva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24
e 111 Cost., tenuto conto che la pronuncia gravata aveva accolto la domanda e riconosciuto il diritto all'emissione del buono elettronico con riferimento all'annualità 2019/2020 e che la decisione di compensare le spese non era stata correttamente motivata, non potendo la parte, per ottenere la tutela, sopportare in via definitiva i costi processuali e subire una diminuzione patrimoniale per la indispensabile difesa tecnica.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva la reiezione del gravame, in quanto CP_1
improponibile, inammissibile, improcedibile, infondato, con spese compensate.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta la causa è stata decisa.
Va premesso che l'odierna appellante, con il ricorso di primo grado, agiva per il riconoscimento del bonus Carta Docente, previsto dalla legge sulla “Buona Scuola” n. 107/2015 per gli anni
2018/2019, 2019/2020.
Il primo giudice accoglieva la domanda solo per l'annualità 2019/2020, non anche per l'annualità
2018/2019, compensando le spese di lite.
Alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Inoltre, le SS. UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 2022, hanno precisato che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel provvedimento impugnato, la statuizione sulle spese era così motivata: “Le spese di lite possono essere compensate in ragione mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione”.
A parere della Corte, le suddette argomentazioni, con le precisazioni che seguono, possono essere condivise.
Va rilevato che il ricorso di primo grado era depositato in data 7 febbraio 2024, dunque a pochi mesi di distanza dal pronunciamento della sentenza della Suprema Corte n. 29661 in data
27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla . Parte_1
Non si ignora che in detta pronuncia sia stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della
Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella
Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data del 7 febbraio 2024, la questione dedotta in giudizio dalla
[...] per l'annualità 2019/2020 era stata già definitivamente risolta in senso favorevole ai Pt_1
docenti a tempo determinato.
È, però, parimenti significativo il rigetto dell'altra annualità (2018/2019), su cui non essendoci appello si è formato il giudicato, così motivato: “Il resistente ha, d'altra parte, CP_1 espressamente eccepito la prescrizione del diritto relativamente all'a.s. 2018/2019. L'eccezione risulta fondata alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, atteso che il dies a quo va individuato nella data di stipula del contratto (18.9.2018) e che, anche in assenza di prova sul punto, la notifica del ricorso si è sicuramente perfezionata dopo il deposito dello stesso, intervenuto il 7.2.24.”.
Pertanto, in considerazione della reciproca soccombenza sui due diversi capi (2018/2019 e
2019/2020) dell'unica domanda (ottenimento carta docente), correttamente il primo giudice operava la compensazione delle spese.
Per le questioni affrontate, vanno compensate per intero anche le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli l'8.04.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gentile Gabriella Dott. De Pietro Piero Francesco