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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RU DE RA NC, Presidente
DE ON MASSIMILIANO, LA
LUPI PIERNC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2811/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802160 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memorie del 9.9.2025): “Chiede Che Codesto On.le Consesso voglia dichiarare l'illegittimità dell'accertamento impugnato con condanna alle spese per l'ufficio.”. Agenzia delle Entrate: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alla controparte in data 30.4.2025 e depositato il 30.5.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha esposto di aver ricevuto, in data 10.12.2024, la notifica dell'avviso di accertamento n. N.TF901P802160/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato, in relazione all'anno 2019, la mancata indicazione di un reddito da fabbricati di € 1.905,00, derivante da un contratto di locazione quadriennale sottoscritto in data 1.3.2019 e risolto in data 30.4.2019, e, su questo rilievo, ha richiesto una maggiore imposta di € 1.728,00 (Irpef per
€ 781, Addizionale Regionale per € 353, Addizionale Comunale per € 594) oltre sanzioni , interessi e spese di notifica.
Il ricorrente, premesso che, in data 5.2.2025 ha presentato domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non ancora perfezionata, ha impugnato il sopra citato atto, chiedendone l'annullamento e allegando, in particolare, che, in relazione al contratto in questione, risolto per morosità, la parte locatrice non ha mai versato il canone di locazione neanche per il periodo
1.3.2019 – 30.4.2019.
Si è costituita in giudizio, in data 26.6.2025, l'Agenzia delle Entrate, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In data 9.9.2025 parte ricorrente ha depositato memorie, insistendo nelle proprie ragioni e depositando una visura fiscale, estratta in data 5.5.2025 presso l'Agenzia delle Entrate, dal quale si evince che lo stesso Ufficio ha censito il contratto in questione come risolto fin dal 1.3.2019.
All'udienza del 12.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva, difatti, la Corte che il contribuente ha dimostrato di non aver mai percepito alcunché dal contratto di locazione e di non aver conseguito (non è chiaro se per via giudiziale o meno, ma la circostanza è neutra ai fini che occupano) alcuno dei canoni pattuiti, come evincibile dalla stessa visura depositata dalla parte ricorrente, in cui l'ente resistente dà atto che il contratto di locazione in questione è da intendersi risolto già in data 1.3.2019.
Pertanto, il recupero, da parte dell'Ufficio, non appare giustificato e l'accertamento deve essere annullato.
Le condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la resistente alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 30 per C.U. ed euro 500 per onorari, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e C.P.A., come per legge e se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RU DE RA NC, Presidente
DE ON MASSIMILIANO, LA
LUPI PIERNC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2811/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802160 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memorie del 9.9.2025): “Chiede Che Codesto On.le Consesso voglia dichiarare l'illegittimità dell'accertamento impugnato con condanna alle spese per l'ufficio.”. Agenzia delle Entrate: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alla controparte in data 30.4.2025 e depositato il 30.5.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha esposto di aver ricevuto, in data 10.12.2024, la notifica dell'avviso di accertamento n. N.TF901P802160/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato, in relazione all'anno 2019, la mancata indicazione di un reddito da fabbricati di € 1.905,00, derivante da un contratto di locazione quadriennale sottoscritto in data 1.3.2019 e risolto in data 30.4.2019, e, su questo rilievo, ha richiesto una maggiore imposta di € 1.728,00 (Irpef per
€ 781, Addizionale Regionale per € 353, Addizionale Comunale per € 594) oltre sanzioni , interessi e spese di notifica.
Il ricorrente, premesso che, in data 5.2.2025 ha presentato domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non ancora perfezionata, ha impugnato il sopra citato atto, chiedendone l'annullamento e allegando, in particolare, che, in relazione al contratto in questione, risolto per morosità, la parte locatrice non ha mai versato il canone di locazione neanche per il periodo
1.3.2019 – 30.4.2019.
Si è costituita in giudizio, in data 26.6.2025, l'Agenzia delle Entrate, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In data 9.9.2025 parte ricorrente ha depositato memorie, insistendo nelle proprie ragioni e depositando una visura fiscale, estratta in data 5.5.2025 presso l'Agenzia delle Entrate, dal quale si evince che lo stesso Ufficio ha censito il contratto in questione come risolto fin dal 1.3.2019.
All'udienza del 12.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva, difatti, la Corte che il contribuente ha dimostrato di non aver mai percepito alcunché dal contratto di locazione e di non aver conseguito (non è chiaro se per via giudiziale o meno, ma la circostanza è neutra ai fini che occupano) alcuno dei canoni pattuiti, come evincibile dalla stessa visura depositata dalla parte ricorrente, in cui l'ente resistente dà atto che il contratto di locazione in questione è da intendersi risolto già in data 1.3.2019.
Pertanto, il recupero, da parte dell'Ufficio, non appare giustificato e l'accertamento deve essere annullato.
Le condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la resistente alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 30 per C.U. ed euro 500 per onorari, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e C.P.A., come per legge e se dovuti.