Sentenza breve 28 aprile 2025
Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 28/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00791/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2025, proposto da
Sabato De Luca, Stella Fenza, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Vigilando S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della delibera del C.C. del Comune di Mercato San Severino n. 15 del 27 marzo 2025, pubblicata all’Albo pretorio sub n. 486/2025 in data 28 marzo 2025, notificata in data 2 aprile 2025 (prot. n. 8955/8957 del 1° aprile 2025) e avente ad oggetto “ RICONOSCIMENTO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) SENTENZA N. 570/2021 TAR SALERNO - VALUTAZIONE DI ATTUALITÀ E PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALL’ACQUISIZIONE DEL TERRENO (FOGLIO N. 18 PART. N. 685 PER MQ. 2.316) EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 ”;
b) della Relazione tecnica istruttoria del Responsabile della 4° Area Tecnica, priva di protocollo, data e sottoscrizione, notificata in allegato alla delibera di cui sopra sub a) e recante in calce la proposta di approvazione di “ acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 42-bis del DPR 327/2001 ” della proprietà dei ricorrenti;
c) della determina n. settore 114 del 1° aprile 2025 del Responsabile della 4° Area Tecnica, notificata in allegato alla delibera di cui sopra sub a) e avente ad oggetto “ DETERMINA DI IMPEGNO SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) SENTENZA N. 570/2021 TAR SALERNO - VALUTAZIONE DI ATTUALITÀ E PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALL’ACQUISIZIONE DEL TERRENO (FOGLIO N. 18 PART. 1537 EX 685 PER MQ. 2.316) EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 ”;
d) ove e per quanto occorra del verbale n. 7 del 13 marzo 2025 del Collegio dei Revisori dei Conti, notificato in allegato alla delibera di cui sopra sub a) e avente ad oggetto il parere favorevole del riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo di € 2.488,68, per le spese legali riconosciute nella sentenza del T.A.R. Campania – Sezione Staccata di LE n. 570/2021;
e) della proposta di deliberazione del C.C. prot. n. 7398 del 17 marzo 2025, depositata dal Comune resistente nel giudizio innanzi al T.A.R. Campania – Sezione Staccata di LE R.G. n. 135/2025;
f) della comunicazione del Responsabile della 4° Area Tecnica prot. n. 7010/7011 del 13 marzo 2025 di avvio del procedimento ex art. 42-bis, D.P.R. n. 380/2001, ai fini dell’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Campania – Sezione Staccata di LE n. 570/2021;
g) ove e per quanto occorra della delibera del C.C. n. 8 del 12 aprile 2024 di “ approvazione del piano di alienazioni immobiliari anno 2024 ”, dell’avviso di asta pubblica prot. n. 11596 del 7 maggio 2024, “ per la vendita di immobili di proprietà comunale ” tra cui sub n. 96 il lotto di proprietà dei ricorrenti oggetto di acquisizione con la delibera di cui sopra sub a), in uno alla determinazione n. 295 del 7 maggio 2024 e della determina di aggiudicazione del Responsabile della 4° Area Tecnica n. settore 362 del 14 ottobre 2024 recante l’aggiudicazione di detto lotto alla Società Vigilando s.r.l. per l’importo di € 300.000,00;
h) nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento:
a) della delibera del C.C. del Comune di Mercato San Severino n. 15 del 27 marzo 2025, pubblicata all’Albo pretorio sub n. 486/2025 in data 28 marzo 2025, notificata in data 2 aprile 2025 (prot. n. 8955/8957 del 1° aprile 2025) e avente ad oggetto “ RICONOSCIMENTO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) SENTENZA N. 570/2021 TAR SALERNO - VALUTAZIONE DI ATTUALITÀ E PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALL’ACQUISIZIONE DEL TERRENO (FOGLIO N. 18 PART. N. 685 PER MQ. 2.316) EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 ”;
b) della Relazione tecnica istruttoria del Responsabile della 4° Area Tecnica, priva di protocollo, data e sottoscrizione, notificata in allegato alla delibera di cui sopra sub a) e recante in calce la proposta di approvazione di “ acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 42-bis del DPR 327/2001 ” della proprietà dei ricorrenti;
c) della determina n. settore 114 del 1° aprile 2025 del Responsabile della 4° Area Tecnica, notificata in allegato alla delibera di cui sopra sub a) e avente ad oggetto “ DETERMINA DI IMPEGNO SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) SENTENZA N. 570/2021 TAR SALERNO - VALUTAZIONE DI ATTUALITÀ E PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALL’ACQUISIZIONE DEL TERRENO (FOGLIO N. 18 PART. 1537 EX 685 PER MQ. 2.316) EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 ”;
d) ove e per quanto occorra del verbale n. 7 del 13 marzo 2025 del Collegio dei Revisori dei Conti, notificato in allegato alla delibera di cui sopra sub a) e avente ad oggetto il parere favorevole del riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo di € 2.488,68, per le spese legali riconosciute nella sentenza del T.A.R. Campania – Sezione Staccata di LE n. 570/2021;
e) della proposta di deliberazione del C.C. prot. n. 7398 del 17 marzo 2025, depositata dal Comune resistente nel giudizio innanzi al T.A.R. Campania – Sezione Staccata di LE R.G. n. 135/2025;
f) della comunicazione del Responsabile della 4° Area Tecnica prot. n. 7010/7011 del 13 marzo 2025 di avvio del procedimento ex art. 42-bis, D.P.R. n. 380/2001, ai fini dell’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Campania – Sezione Staccata di LE n. 570/2021;
g) ove e per quanto occorra della delibera del C.C. n. 8 del 12 aprile 2024 di “ approvazione del piano di alienazioni immobiliari anno 2024 ”, dell’avviso di asta pubblica prot. n. 11596 del 7 maggio 2024, “ per la vendita di immobili di proprietà comunale ” tra cui sub n. 96 il lotto di proprietà dei ricorrenti oggetto di acquisizione con la delibera di cui sopra sub a), in uno alla determinazione n. 295 del 7 maggio 2024 e della determina di aggiudicazione del Responsabile della 4° Area Tecnica n. settore 362 del 14 ottobre 2024 recante l’aggiudicazione di detto lotto alla Società Vigilando s.r.l. per l’importo di € 300.000,00;
h) nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti.
Il presente gravame fa seguito a due precedenti giudizi – rispettivamente iscritti al numero di R.G. 1748/2016 e 135/2025 – che si sono tenuti tra le parti, afferenti l’occupazione, in data 11 dicembre 2002, di un terreno di proprietà dei ricorrenti sito alla frazione Oscato, per lavori di realizzazione dei Piani degli insediamenti produttivi, su cui poi sarebbe stato realizzato un “Centro servizi”.
Con il primo gravame gli odierni ricorrenti conseguivano, giusta sentenza n. 570/2021, la declaratoria di inefficacia della procedura espropriativa per l’assenza di un valido titolo e la conseguente statuizione dell’obbligo del Comune intimato di restituire il bene, previo ripristino dello stato dei luoghi ed annesse tutele risarcitorie, ovvero, alternativamente, di valutarne l’acquisizione ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001.
Il secondo giudizio è stato proposto per l’ottemperanza della suddetta sentenza, stante l’inerzia dell’Amministrazione.
Il Comune, con nota prot. n. 7010/7011 del 13 marzo 2025, comunicava l’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001 prevedendo lo svolgimento del procedimento in due fasi: la prima, asseritamente “ propedeutica ”, di acquisizione del bene al patrimonio dell’Ente; la seconda, invece, relativa “ alla quantificazione delle poste indennitarie e risarcitorie ”, che, previo confronto con gli interessati “ onde dirimere eventuali ed ulteriori contenziosi ”, sarebbero state “ poi riconosciute quali debiti fuori bilancio con separata e conseguente deliberazione di CC ”.
In data 21 marzo 2025, nel giudizio di ottemperanza pendente, il Comune depositava l’avviso di convocazione del C.C. per il 27 marzo 2025, nonché la relativa proposta deliberativa prot. n. 7398 del 17 marzo 2025.
I ricorrenti nello stesso giorno notificavano al Comune un atto di significazione, rappresentando che la procedura ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001 andava conclusa con un unico atto recante contestualmente l’acquisizione del bene e la liquidazione delle relative somme indennitarie, onde poter acquisire il bene legittimamente al patrimonio indisponibile dell’Ente.
In data 27 marzo 2025 il Comune depositava la Relazione tecnica istruttoria del Responsabile dell’Area Tecnica, recante i motivi della proposta di acquisizione.
Il giorno successivo depositava altresì la delibera di intervenuta acquisizione n. 15 del 28 marzo 2025, nonché il verbale del Collegio dei Revisori n. 7 del 13 marzo 2025, riferito alle spese legali liquidate nella sentenza n. 570/2021.
Questo Tribunale, giusta sentenza n. 617/2025, ha ritenuto il ricorso per l’ottemperanza improcedibile in considerazione dei sopravvenuti provvedimenti di acquisizione sanante.
In data 2 aprile 2025 il Comune ha notificato ai ricorrenti la delibera di acquisizione in uno con la detta Relazione tecnica istruttoria, la determina n. 114 del 1° aprile 2025 e il verbale del Collegio dei Revisori.
Avverso tali provvedimenti insorgono in questa sede i ricorrenti eccependo innanzitutto il vizio della delibera di acquisizione in quanto il Comune non ha disposto con un unico atto l’acquisizione del bene e la liquidazione delle somme dovute, senza che tale vizio di legittimità possa secondo loro ritenersi superato dalla determina n. 114 intervenuta ex post , la quale non dispone comunque la liquidazione delle indennità ma prevede un mero impegno di spesa con riferimento al capitolo 11040/01 del bilancio di previsione 2025/2027, violando il sinallagma contrattuale ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001.
Denunciano poi il comportamento sviante anche per l’oggetto della menzionata determina, che impropriamente fa riferimento ad un debito fuori bilancio ex art. 194, D.Lgs. n. 267/2000, quando l’unico debito fuori bilancio che risulta definito con la gravata delibera di C.C. n. 15 del 27 marzo 2025, a seguito del verbale n. 7 del 13 marzo 2025 del Collegio dei Revisori, è riferito alle sole spese legali.
Impugnano inoltre la Relazione tecnica istruttoria, la quale, nella prospettazione attorea, non dimostra quale sia l’interesse pubblico, concreto e attuale all’acquisizione del bene, non contiene alcuna indicazione delle circostanze che hanno portato all’indebita utilizzazione dell’area di proprietà dei ricorrenti e omette di esplicitare la comparazione tra gli opposti interessi (se non con la mera asserzione che sia “ prevalente l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera ivi costruita ”, opera, comunque, da tempo ormai immemorabile abbandonata), né dimostra quale sia l’asserito “ cospicuo valore ” degli investimenti impiegati per la realizzazione di detta opera ovvero l’esatta entità del “ dispendio di risorse ” per la sua demolizione.
Rimarcano altresì che l’avvenuta “ irreversibile trasformazione del fondo ” non è di per sé motivo sufficiente per l’acquisizione e si contestano i calcoli delle somme indennitarie, così come il riferimento alla consistenza catastale originaria del lotto appreso.
Ancora, evidenziano che la proprietà dei ricorrenti è stata oggetto di una gara pubblica per la sua dismissione (a dimostrazione dell’assenza di qualsiasi profilo di interesse pubblico per l’acquisizione del bene), rimarcando come il Comune abbia omesso di specificare che l’acquisizione è al proprio patrimonio indisponibile allo scopo di aggiudicare/alienare a terzi la proprietà privata.
Conseguentemente, denunciano la nullità dei provvedimenti ex art. 21-septies, Legge n. 241/1990, giacché adottati in violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 570/2021.
Eccepiscono che la relazione tecnica istruttoria del Responsabile dell’Area tecnica (sulla cui base il Comune ha ritenuto di poter acquisire la proprietà) è priva di firma, data e protocollo e non è accompagnata da alcuna relazione di stima, pure ivi richiamata.
Contestano la delibera anche per aver disposto l’acquisizione di un’area maggiore rispetto a quella (indebitamente) utilizzata (ciò, in violazione anche della sentenza n. 570/2021, che statuiva espressamente di precisare se ad interessare fosse l’intero terreno o parte di esso), precisando che il Comune, dopo aver realizzato sul terreno occupato il “ Centro servizi ”, ha frazionato autonomamente il fondo in due particelle: la n. 1537 di 1888 mq., corrispondente a quella effettivamente occupata e trasformata con il manufatto; la n. 1538 di 378 mq. da sempre e a tutt’oggi in possesso dei ricorrenti, sebbene inizialmente appresa.
Infine, eccepiscono la violazione del diritto di partecipazione del destinatario.
Il Comune di Mercato San Severino si è costituito in resistenza deducendo che risulta consolidata per tabulas , nell’attualità, la destinazione funzionale urbanistica del bene a Centro Servizi e, dunque, l’asservimento ad un servizio pubblico del P.I.P., sicché l’assegnazione del bene con mantenimento della destinazione originaria, come opera di interesse comune, conferma l’equilibrio urbanistico del P.I.P. e l’interesse pubblico specifico all’acquisizione del bene, ai sensi dell’art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001, e al trasferimento secondo il Piano delle alienazioni nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario dell’Ente.
Ha contestato il dedotto profilo di contrasto (tra Piano di Alienazione, assegnazione e acquisizione sanante), trattandosi di segmenti di un procedimento unitario volto a garantire il rispetto degli standard, indipendentemente dalla titolarità proprietaria, con l’ineludibile garanzia del ripiano dell’Ente.
Ha aggiunto che l’inoppugnabilità del Piano delle Alienazioni approvato con delibera consiliare 12/2018 (in sede di riequilibrio del bilancio ai sensi dell’art. 243 bis TUEL), il quale ricomprende anche l’immobile controverso e di cui la delibera consiliare n. 8/2024 è meramente reiterativa, elide ogni questione sulla asserita incompatibilità dell’acquisizione sanante con la dismissione e assegnazione a terzi.
Ha rimarcato che la delibera consiliare 15/2025 ha attestato l’attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione sanante dell’area dei ricorrenti e, conseguentemente, ha disposto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001, per i motivi indicati nella allegata Relazione istruttoria del Responsabile dell’Area Tecnica, parte integrante dell’atto, nonché demandato al Responsabile l’adozione degli atti necessari alla liquidazione dell’indennizzo secondo gli importi quantificati nell’allegata Relazione Tecnica (€ 80.598,00 da cui va detratto un acconto pari a € 67.000,00 per un totale da corrispondere di € 13.598,00), e pertanto l’Amministrazione Comunale ha disposto, con un unico atto, sia la acquisizione sanante sia la liquidazione dell’indennizzo, non limitandosi a prevedere un mero impegno di spesa.
Quanto alle censure sulla relazione istruttoria in formato emendabile e sulla carenza di firma, ha rilevato che la relazione istruttoria pubblicata e quella notificata ai ricorrenti sono perfettamente coincidenti con piena imputabilità della stessa alla Amministrazione Comunale ed insussistenza di ogni profilo di indeterminatezza e ambiguità.
Quanto all’ulteriore rilievo di pretesa mancata allegazione della relazione di stima dell’indennizzo, ha osservato che essa è rappresentata dal prospetto economico contenuto nella relazione tecnica istruttoria.
Ha contestato, infine, la circostanza per cui il Comune avrebbe disposto l’acquisizione di un’area maggiore rispetto a quella occupata, in quanto l’immissione in possesso, a suo tempo, è avvenuta per l’intera area di 2.316 mq, che è stata utilizzata integralmente per la realizzazione del Centro Servizi (fabbricato + aree pertinenziali a parcheggio), sicché correttamente l’Amministrazione Comunale ha disposto l’acquisizione dell’intera area di 2.316 mq che è nella sua piena ed esclusiva disponibilità da sempre.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 23 aprile 2025 ed ivi il legale del Comune ha precisato che l’atto impugnato ha valenza esclusivamente indennitaria, in quanto l’acquisizione del bene è avvenuta per effetto della ricomprensione del medesimo nei piani di alienazione comunali del 2019, aventi effetti dichiarativi della proprietà ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/1998.
Il Collegio ha poi dato avviso di possibili profili di difetto di giurisdizione con riferimento alle contestazioni patrimoniali nonché di possibile definizione con sentenza breve e all’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondato.
Preliminarmente va rimarcato che, in relazione alle indennità spettanti a seguito di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e quella funzionale della Corte di Appello.
Come, infatti, disposto dall’art. 133, lettera g), c.p.a., resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la “ determinazione e la corresponsione delle indennità ” e, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione, appartengono alla cognizione del giudice ordinario anche le questioni relative alla concreta corresponsione del quantum e alle sue modalità.
Il ricorso va, quindi, per la parte concernente le contestazioni patrimoniali dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e via indicato il giudice ordinario come munito di giurisdizione, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a.
In secondo luogo, va disattesa la tesi del Comune secondo cui l’atto impugnato avrebbe valenza esclusivamente indennitaria per essere l’acquisizione del bene già avvenuta a seguito della ricomprensione del medesimo nei piani di alienazione comunali del 2019.
L’argomento non è fondato, avendo l’avvenuta ricomprensione nei piani di alienazione effetti meramente dichiarativi, non già costitutivi.
Tanto è vero che questo Tribunale, con la sentenza n. 570/2021, ha ordinato al Comune la restituzione del bene, previo ripristino e con annesse tutele risarcitorie, ovvero, in alternativa, l’acquisizione ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001.
Ciò posto, il ricorso è comunque infondato sotto tutti gli altri profili.
L’atto qui gravato è stato adottato dal Comune in esecuzione del menzionato giudicato e in esso si legge:
“ Viene all’attenzione del Consiglio la proposta di deliberazione di valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno, di proprietà De Luca-Fenza, occupato per la complessiva superficie di mq. 2.316,00. Tale area, occupata fin dall’anno 2002, ha subìto un’irreversibile trasformazione in quanto è stata modificata la conformazione dell’area, per cui risulta attuale ed eccezionale l’interesse pubblico che giustifica l’emissione del provvedimento di acquisizione del bene ed il mantenimento dell’attuale situazione. Nella comparazione degli interessi in conflitto, ossia, nella non praticabile restituzione di un terreno oggi trasformato, deve ritenersi senz’altro prevalente l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera pubblica ivi costruita. Infatti, nella denegata ipotesi di restituzione, previo ripristino dell’area, grave ed irreparabile danno si creerebbe a carico dell’Ente. La prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del bene, si evidenzia non solo rispetto all’utilizzo per finalità pubbliche a servizio di bisogni primari della collettività, ma altresì sotto l’aspetto economico, atteso che la realizzazione delle opere ha comportato investimenti di cospicuo valore. Pertanto, anche sotto il profilo della valutazione di una eventuale scelta alternativa, appare sconveniente, sia per la natura delle opere di ripristino da sostenere che per il dispendio di risorse che si verificherebbe in caso di demolizione delle opere realizzate. Si ritiene possibile, necessario ed opportuno, da parte dell’Amministrazione, come valutato dall’Ufficio tecnico nella relazione istruttoria allegata alla proposta, valutati gli interessi in conflitto e la presenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, procedere all’acquisizione al patrimonio comunale, stabilendo in favore della proprietaria un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale nei termini di cui all’art. 42-bis, commi 1 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”. L’Ente, per regolarizzare l’acquisizione al patrimonio comunale in assenza del valido provvedimento ablatorio, deve procedere nei termini di cui all’art. 42-bis del DPR 327/2001 all’acquisizione, non retroattivamente, al suo patrimonio; la quantificazione dell’indennizzo è stata, pertanto, determinata dal Responsabile del Settore Tecnico, come nella allegata relazione. Occorre pertanto procedere alla acquisizione ”.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Comune, il vizio di motivazione in ordine all’attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione sanante non sussiste, né l’Amministrazione si è limitata a prevedere un mero impegno di spesa.
Infine, infondate sono le contestazioni in ordine al formato dell’atto contenente la relazione istruttoria (essendo certa l’imputabilità all’Amministrazione comunale) e alla (non dimostrata) acquisizione di un’area maggiore rispetto a quella occupata.
In definitiva, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e nel resto respinto.
Stante la peculiarità della vicenda e il tenore della decisione, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, per appartenere la domanda all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale essa dovrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO