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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2373/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo M. Pietrolucci Parte_1
e Luca Giusti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via dei Gracchi n. 187
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8265/2024 pubblicata il 11/7/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.6.2023 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del Lavoro, - premesso di essere stato dipendente del Ministero Parte_1
1 dell'Economia e delle Finanze presso l'Ispettorato Generale di Finanza Controparte_3
- impugnava il provvedimento adottato dal predetto con determina prot. 132436
[...] CP_1
del 3.11.2022, con cui, a decorrere dal 18.3.2015 (data di applicazione della sospensione cautelare obbligatoria del servizio), era stato licenziato senza preavviso ex art. 13, comma 6, lett. d) del CCNL
e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare le nullità del procedimento disciplinare impugnato e, per l'effetto, ordinare la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro con il conseguente pagamento di tutti gli emolumenti arretrati, come per legge”.
In particolare, senza sollevare alcuna censura attinente alle ragioni sottese al provvedimento di licenziamento (connesso al procedimento penale, nel quale era stata emessa dal Tribunale di Roma, in data 14 aprile 2022, la sentenza n. 6067/2022) e dunque alla fondatezza nel merito della sanzione, lamentava l'esistenza di vizi di carattere procedurale e segnatamente: a) l'inesistenza della notifica del provvedimento di riattivazione del procedimento disciplinare e di connessa convocazione ad audizione, in quanto effettuata a mezzo pec su indirizzo professionale, pur essendo il predetto provvedimento estraneo alla propria attività professionale;
b) la mancata audizione in seguito alla riattivazione del procedimento disciplinare;
c) il mancato rispetto dei termini procedurali e, quindi,
l'intervenuta decadenza dalla facoltà di esercizio del potere disciplinare.
Si costituiva in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_1
del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 26.1.2024 il giudice del lavoro concedeva termine perché il ricorrente chiarisse “se è un professionista tenuto a dotarsi di indirizzo pec e se l'indirizzo utilizzato dalla parte datoriale per la comunicazione del 28.9.2022 è inserito in un pubblico registro”.
All'esito di tali chiarimenti, verificata l'insussistenza di condizioni per definire la lite in via conciliativa, il Tribunale – con la sentenza n. 8265/2024 pronunciata in data 11.7.2024 - respingeva il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale riteneva che: 1) era valida la notifica a mezzo pec del provvedimento di riattivazione del procedimento disciplinare e di connessa convocazione ad audizione, posto che la modalità di comunicazione adottata era rispettosa della normativa vigente;
2) avuto riguardo alla piena validità della comunicazione al lavoratore (in data 2.9.2022) della convocazione per l'audizione (fissata per il 28.9.2022), assumeva rilievo il rispetto del termine di preavviso fissato ex lege e il mancato inoltro da parte del lavoratore di una motivata istanza di differimento della predetta audizione entro il termine fissato per l'audizione stessa, donde la intervenuta decadenza, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la successiva richiesta del 28.10.2022, in quanto del tutto tardiva, non era idonea a rimettere in termini il e ad imporre, quindi, una nuova convocazione Pt_1
per la relativa audizione;
dal che la piena validità della sanzione disciplinare adottata all'esito del
2 Cont prcedimento;
3) in data 7.6.2022 l' aveva acquisito la sentenza di condanna del ricorrente emessa dal Tribunale di Roma e in data 22.7.2022, con la nota prot. n. 91380, aveva riattivato il procedimento disciplinare sospeso, nel pieno rispetto del termine dell'art. 55-ter L'art. 55-ter D. Lgs. 165/2001, anche alla luce della giurisprudenza in materia.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: 1) Parte_1
“erronea applicazione di legge – violazione di legge – mancata ed erronea valutazione delle modalità di comunicazione del riavvio del procedimento”; 2) “errore in fatto ed in diritto – erronea applicazione di legge – violazione di legge” in relazione al mancato rispetto delle tempistiche imposte dalle norme regolanti la materia dei procedimenti disciplinari”; 3) “rilievo di illegittimità costituzionale del licenziamento di un dipendente per una sentenza penale non definitiva”.
Chiedeva, quindi, di accogliere il ricorso così come proposto in primo grado e, conseguentemente, annullare il licenziamento comminato nei suoi confronti, con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio il , contestando le censure Controparte_1
sollevate dalla controparte alla sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma.
All'udienza del 4.2.2025 il difensore di chiedeva la sospensione del Parte_1
giudizio di appello ex art. 295 c.p.c. o, comunque, il rinvio dello stesso in attesa della decisione della
Corte di Cassazione in ordine al ricorso – in via di presentazione – avverso la decisione della Corte di appello in sede penale;
l'Avvocato di Stato si opponeva, chiedendo la decisione;
quindi, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, occorre dare atto che non sono state accolte le istanze avanzate dalla difesa dell'appellante all'udienza del 4.2.2025, volte ad ottenere la sospensione del presente giudizio di gravame ex art. 295 c.p.c. o il rinvio del giudizio stesso in considerazione del fatto che, nelle more, era intervenuta la sentenza della Corte di appello penale di Roma, sfavorevole a Parte_1
, avverso la quale era prossima la proposizione del ricorso per cassazione.
[...]
Deve, infatti, rilevarsi che i motivi di gravame (nei limiti in cui ammissibili, come di seguito si dirà) non concernono affatto il merito della decisione dell'Amministrazione e, in particolare, non si fondano sulla correttezza o meno della sentenza pronunciata in sede penale e sottesa al provvedimento sanzionatorio.
Pertanto, la soluzione della presente controversia non dipende in alcun modo dalla definizione del processo penale (che risulta indifferente rispetto alla decisione di questo Collegio), donde l'inapplicabilità dell'art. 295 c.p.c. e, in ogni caso, l'assenza di motivi per sospendere il presente giudizio.
3 3. Pacifici sono i fatti di causa, come di seguito ricostruiti sulla scorta degli atti:
- era dipendente del resistente, inquadrato nella III Area Parte_1 CP_1
– Fascia Retributiva F5, in servizio presso l'Ufficio XVI dell'Ispettorato Generale di Finanza della
Ragioneria Generale dello Stato;
- con provvedimento recante n. protocollo 48586 del 27.4.2015 è stato instaurato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, successivamente sospeso, in relazione agli addebiti ricevuti nel procedimento penale n. 51666/14 R.G.N.R. - n. 4050/15 R.G. GIP;
- in detto procedimento penale il è stato indagato per aver concorso, in qualità di Pt_1
funzionario della , con altri quattro soggetti, tra cui in particolare Controparte_3
, liquidatore della Gestione Fuori Bilancio “Particolari e straordinarie esigenze Controparte_5
anche di ordine pubblico della Città di Palermo”, nella commissione dei delitti di cui agli artt. 81,
110, 314, 61 n. 7 c.p. (avendo – secondo l'accusa - concorso con il citato liquidatore ed altri tre soggetti, tra cui il fratello, nell'appropriazione, posta in essere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di una parte delle somme depositate, pari complessivamente ad euro
24.035.458,59, sul conto corrente della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio filiale di Roma Via
Uffici del Vicario n. 45/48, avendo utilizzato le somme sottratte per scopi personali o, comunque, avendole trasferite nella disponibilità di persone fisiche e giuridiche che non avevano alcuna ragione di credito nei confronti della suddetta Gestione, peraltro gravata da debiti pregressi per circa complessivi 58 milioni di euro);
- in data 2.4.2015 è stata disposta nei confronti del la sospensione cautelare Pt_1 obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 15, comma 1 del CCNL del 12.6.2003, a decorrere dal
18.3.2015, data di applicazione della custodia cautelare in carcere;
- in data 18.6.2020, con determina prot. 64329, essendo venuta meno la misura restrittiva della libertà personale, è stato prolungato, nei confronti del , lo stato di sospensione cautelare per Pt_1
ulteriori due anni a decorrere dal 18.3.2020, con mutamento del titolo in sospensione cautelare facoltativa, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del CCNL del 12.02.2018, relativo al personale del
Comparto Funzioni Centrali del CCNL 2003;
- in data 24.3.2022, con determina prot. 39867, nelle more dello svolgimento del procedimento penale, è stato ulteriormente prorogato, nei confronti del ricorrente, lo stato di sospensione cautelare facoltativa, ai sensi del citato art. 64, comma 6;
- in data 7.6.2022 l' ha acquisito, in versione integrale, la sentenza n. Controparte_6
6067/2022 emessa dal Tribunale penale di Roma– Sezione II, adottata in data 14.4.2022 e depositata in data 9.5.2022, con la quale il , con riferimento alle condotte oggetto dell'imputazione, ma Pt_1
limitatamente agli episodi successivi ad agosto 2008, è stato condannato alla pena di anni 6 e mesi
4 due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, alla sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo, con conseguente stato di interdizione legale ex art. 32 c.p., nonché, in solido con , al risarcimento dei danni in favore del Controparte_5
costituitosi parte civile, liquidati secondo equità in euro Controparte_1
200.000,00. In particolare, nella citata sentenza, alla pagina 43, si legge: “è provato con certezza che
, nella qualità e nelle funzioni di dipendente della Parte_1 Controparte_3
e al contempo dal 14.09.2010 titolare di ditta individuale in Monterotondo e socio
[...]
fondatore di svariate società, risulta avere percepito redditi dichiarati in parte dalla stessa Gestione
Fuori Bilancio del tutto indebitamente (…). Egli e le sue società hanno beneficiato di trasferimenti e bonifici del tutto indebitamente per prestazioni mai rese. Quanto alle società infatti appare acclarato con assoluta certezza che esse non potessero vantare alcun credito verso la Gestione Fuori Bilancio
(…): sarebbe bastato verificare il generico oggetto apposto in fattura e la ragione sociale delle società per rendersi conto che esse operavano in settori completamente diversi e non congruenti con
l'attività di risanamento e disinquinamento cui la Gestione Fuori Bilancio avrebbe dovuto attendere.
Esse peraltro fatturavano importi elevatissimi, non congruenti con la consistenza delle compagini sociali, sicché i denari percepiti appaiono sproporzionati rispetto a qualsivoglia attività lecita svolta astrattamente ipotizzabile (…)”;
- in data 22.7.2022, con la nota prot. n. 91380, il procedimento disciplinare, nelle more sospeso, è stato riattivato nei confronti del , ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, D. lgs n. Pt_1
165/2001 (a mente del quale: “il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo”);
- la riattivazione del procedimento e la conseguente convocazione ad audizione per il giorno
28.9.2022 sono state comunicate al ricorrente in data 2.9.2022 tramite posta elettronica certificata presso l'indirizzo Email_1
- non si è presentato all'audizione, né ha fatto pervenire memorie Parte_1
difensive nel termine stabilito;
soltanto in data 28.10.2022, per il tramite del proprio difensore, ha chiesto una nuova convocazione, con istanza che, secondo l'Amministrazione, non è mai stata ricevuta dall'Ufficio procedimenti disciplinari e in ogni caso tardiva;
- il successivo provvedimento adottato con determina prot. 132436 del 3.11.2022, con cui è stato disposto a decorrere dal 18.3.2015 (data di applicazione della sospensione cautelare obbligatoria del servizio) il licenziamento senza preavviso ex art. 13, comma 6, lett. d), CCNL, è stato comunicato al ricorrente a mezzo pec al medesimo indirizzo di cui sopra;
- tale ultimo provvedimento è stato tempestivamente impugnato.
5 4. L'appello è infondato.
4.1. Con il primo motivo di gravame (denominato “erronea applicazione di legge – violazione di legge – mancata ed erronea valutazione delle modalità di comunicazione del riavvio del procedimento”) l'appellante ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente respinto la censura volta a sostenere la sostanziale inesistenza della notifica effettuata in relazione alla riattivazione del procedimento disciplinare in quanto effettuata alla sua casella di posta elettronica certificata aperta da quale esperto contabile. Parte_1
Secondo l'Amministrazione non poteva notificare “alla p.e.c. di un Parte_1 professionista questioni riguardanti la sua vita privata”, posto che nel settembre 2022 non era ancora operativo il registro INAD, istituito con l'art. 64 del D. Lgs n.ro 82 del 2005, ma divenuto effettivo dopo il 6 luglio 2023; pertanto, era “una notifica radicalmente nulla, anzi inesistente” quella effettuata dal al dipendente “sulla sua p.e.c. di esperto contabile”; ritenere diversamente CP_1 avrebbe creato una disparità tra i dipendenti, “con gli iscritti agli albi o registri tenuti a ricevere ogni notifica via p.e.c. anche per gli atti di natura personale, e gli altri senza nessuno obbligo di ricevere notifiche sulla p.e.c.”.
Secondo l'appellante, poi, sarebbe del tutto irrilevante il fatto, evidenziato dal primo giudice, che detta p.e.c. era “comunque giunta nella casella di posta elettronica certificata dell'odierno appellante”, non creando tale circostanza “alcuna presunzione di conoscenza”, sicché “il richiamo in causa dell'articolo 1385 del codice civile da parte del Tribunale è assolutamente fuori luogo, in quanto non esiste e non esisteva in quel momento alcun obbligo per di Parte_1 controllare la casella di posta certificata che aveva quale esperto contabile”.
La censura è infondata.
È pacifico che il provvedimento con cui è stato riattivato il procedimento disciplinare nei confronti di e con cui il dipendente è stato convocato a rendere l'audizione Parte_1
prevista per il giorno 28.9.2022 è stato comunicato in data 2.9.2022 tramite posta elettronica certificata presso l'indirizzo (essendo peraltro risultati vani Email_1
alcuni tentativi di notifica a mezzo dei messi notificatori).
Orbene, l'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001, al comma 5, prevede: “La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la
6 comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore”.
È, dunque, la normativa dettata in materia di procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici a consentire la comunicazione degli atti relativi al procedimento disciplinare a mezzo di posta elettronica certificata. Ed è bene evidenziare che la norma in esame - che si pone come speciale con riferimento alle forme di comunicazione nella materia de qua - non prevede affatto che la casella di posta in questione debba essere quella eventualmente assegnata al dipendente dalla stessa pubblica amministrazione, richiedendo soltanto che si tratti di “idonea casella di posta” elettronica certificata.
Orbene, nella specie, è incontestato – e anzi espressamente, e reiteratamente, affermato dal nei propri scritti, e anche nell'atto di gravame - che l'indirizzo Pt_1
corrisponde alla casella di posta elettronica certificata Email_1 professionale dell'odierno appellante e che la comunicazione del 2.9.2022 è stata ricevuta dalla predetta casella di posta elettronica, tanto da essere stata allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c. Inoltre, il provvedimento di licenziamento, pure trasmesso alla medesima pec, è stato tempestivamente letto ed impugnato.
Come già accertato dal Tribunale, con statuizione non contestata (e, del resto, conforme ai chiarimenti resi dal diretto interessato, su espressa richiesta del primo giudice con ordinanza del
26.1.2024), il si era dotato del predetto indirizzo di posta elettronica certificata in quanto Pt_1
esperto contabile, ovvero professionista iscritto in albi ed elenchi istituti con legge dello Stato, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo pec ex art. 16, comma 7, D.L. 185/2008, conv. dalla L. 2/2009;
l'indirizzo predetto – secondo le stesse allegazioni dell'odierno appellante - era inserito in un pubblico registro, ovvero nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'art.
6-bis Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabile dalle
Pubbliche Amministrazioni.
Orbene, sulla scorta di tali dati obiettivi non è revocabile in dubbio che, nella specie, il dipendente disponesse di una “idonea casella di posta elettronica” certificata, cui l'Amministrazione poteva effettuare le comunicazioni relative al procedimento disciplinare ex art. 55 bis, comma 5 D.
Lgs. 165/2001.
Ciò posto, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.
82, “le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali iscritti nell'INI-PEC producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle
7 comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente”.
Risulta, dunque, del tutto condivisibile la decisione del Tribunale secondo cui “l'avvenuta consegna del messaggio in quella che pacificamente è la casella di posta elettronica certificata del destinatario determina, al pari di una lettera raccomandata inoltrata presso l'indirizzo di residenza, una presunzione di conoscenza che può essere vinta solo a patto che si dimostri l'incolpevole impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.)” (pagina 9 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha escluso che, nella specie, sia configurabile detta impossibilità incolpevole alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di dovere del professionista di controllo della posta in arrivo.
L'appellante ha rilevato, sul punto, che la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata
(Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12451 del 2018) sarebbe inconferente, in quanto riferita “alla circostanza di un avvocato a cui un messaggio di posta elettronica certificata era andato in spam, cosa affatto attinente alla questione di cui si verte”. Così non è. E invero, costituisce ius receptum che ciascun soggetto obbligato ex lege a munirsi di un indirizzo PEC è tenuto ad assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e a verificare, secondo l'ordinaria diligenza, le comunicazioni alla stessa pervenute.
D'altro canto - e il dato appare assorbente - deve rilevarsi che , sin Parte_1 dall'originario ricorso innanzi al Tribunale, ha sostenuto di non aver alcun obbligo di “controllare la propria PEC in merito alla ricezione di atti relativi al procedimento disciplinare de quo”, ma non ha mai specificamente rappresentato difficoltà oggettive che gli avrebbero impedito di verificare, in concreto, la posta pervenuta;
tantomeno ha dato prova di aver letto la predetta pec in epoca successiva alla convocazione (non potendosi tale circostanza ritenere provata sulla scorta delle mere allegazioni difensive contenute in una nota del 28.10.2022, non inviata al dirigente responsabile del procedimento secondo le indicazioni fornite nella comunicazione del 2.9.2022 e che peraltro l'Amministrazione assume di non aver mai ricevuto).
In definitiva, l'appellante non ha né dedotto né provato circostanze atte a superare la presunzione di conoscenza dell'atto, correttamente pervenuto all'indirizzo pec di cui era titolare, sicché eventuali ritardi nella lettura o nella risposta sono imputabili unicamente al lavoratore.
Vi è da aggiungere, a confutazione dell'argomentazione difensiva secondo cui tale indirizzo pec poteva essere utilizzato esclusivamente per le comunicazioni di carattere professionale (ovvero legate all'attività di esperto contabile), che i giudici di legittimità, proprio di recente, hanno chiarito che, “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per
8 la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (cfr. Sez. 1,
Ordinanza n. 1615 del 2025 e Sez. 1, Ordinanza n. 12134 del 2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita).
Ritiene il Collegio che tali principi, affermati con riferimento alle notifiche di atti giudiziari, siano senz'altro applicabili anche alle comunicazioni di atti del procedimento disciplinare e rendono destituite di fondamento le argomentazioni difensive volte ad affermare che fino alla piena operatività del registro INAD le notificazioni per p.e.c. ad un professionista sul suo indirizzo professionale, relativamente a fatti privati, non erano consentite e quindi non avevano validità.
E ciò tanto più in presenza di una norma come l'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001, comma 5 che prevede espressamente la possibilità di comunicare, in materia disciplinare, atti ai dipendenti su indirizzi di posta certificata purché idonei.
Sotto altro profilo va evidenziato che nessuna disparità di trattamento è configurabile tra dipendenti pubblici “iscritti ad un registro professionale e coloro che lo sono”, non essendo configurabile alcuna disparità in presenza di situazioni diverse, riconducibili a scelte personali dei diretti interessati, cui seguono effetti ex lege.
In definitiva, sulla base della normativa e delle argomentazioni svolte, deve condividersi la decisione del Tribunale secondo cui la comunicazione della riattivazione del procedimento disciplinare e della convocazione per la audizione sia stata effettuata correttamente.
Ne segue l'infondatezza del primo motivo di appello, dovendosi precisare, per completezza, che l'eccezione formulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. in relazione alla mancata fissazione di una nuova audizione (respinta dal Tribunale con congrua motivazione) non è stata riproposta nel grado, non essendo stata la motivazione del primo giudice impugnata sul punto.
4.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che siano state osservate le tempistiche imposte dalle norme regolanti la materia dei procedimenti disciplinari. Ha evidenziato, in fatto, che la sentenza del Tribunale penale di Roma
è stata ricevuta dall'Amministrazione, per sua stessa ammissione, il 7 giugno 2022, mentre “la p.e.c. con la quale si sarebbe notificato all'odierno appellante il riavvio del procedimento disciplinare sarebbe stata notificata al suo indirizzo di p.e.c. il 2 settembre 2022, cioè 87 giorni dopo
l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento del giudice penale”. Ha aggiunto che: - le norme in materia prevedono un massimo di 40 giorni per l'invio della convocazione al
9 lavoratore (10 giorni perché sia trasmessa la documentazione al responsabile del procedimento e 30 giorni perché chi è responsabile proceda con la convocazione del lavoratore); - pertanto, vi era stata una violazione insanabile dei termini – perentori in quanto posti a tutela del diritto di difesa - e la conseguente decadenza della Pubblica Amministrazione dal diritto di procedere con l'azione disciplinare. Osservava che, ciononostante, non comprendendo il contenuto effettivo della censura mossa all'operato della P.A., il Tribunale aveva rilevato il rispetto da parte della Pubblica
Amministrazione dei termini per la riapertura del procedimento disciplinare di cui all'articolo 55-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, non occupandosi della contestazione del mancato rispetto da parte del delle disposizioni di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto legislativo. CP_1
La censura è infondata.
E invero, l'art. 55-ter cit. si occupa specificamente del “procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria”; esso si pone, pertanto, almeno in parte e sicuramente nella parte che assume rilievo ai fini in esame, come speciale rispetto all'art. 55-bis del medesimo D. Lgs. 265/2001, che l'appellante assume violato.
Ebbene, nel caso di specie, in cui il procedimento disciplinare nei confronti di
[...]
, attivato con contestazione del 27.4.2015, è stato poi sospeso in relazione alla Parte_1 pendenza del procedimento penale, trova applicazione la normativa di cui all'art. 55-ter, secondo cui
“il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura”.
Tale norma, in ragione della predetta specialità, prevale su quella di cui all'art. 55-bis, comma
4, richiamata dall'appellante (secondo cui: “…per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”) che riguarda la fase della contestazione disciplinare a seguito di qualsivoglia segnalazione di fatti rilevanti a livello disciplinare, non già quella
(successiva) della riattivazione a seguito di sospensione del procedimento disciplinare in ragione della pendenza di un procedimento penale e della conseguente ricezione della sentenza penale.
10 Ciò posto, è evidente che allorché l'art. 55-ter, dopo la previsione innanzi richiamata, aggiunge che “Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso” non fa certo riferimento a fasi precedenti, ma solo successive alla riattivazione dello stesso.
Tanto chiarito, va, poi, ribadito che, in applicazione di un consolidato principio espresso dalla
S.C., in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della
P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza
(o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs.
n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva (Sez. L, Sentenza n. 30540 del 2024, che richiama
Cass. Sez. L, 03/06/2021, n. 15464).
Ne segue che la sentenza impugnata va confermata anche laddove ha, correttamente, accertato
Contr il rispetto dei termini rilevanti nella specie, posto che, “come già detto, in data 7.6.2022, l' ha acquisito la sentenza di condanna del ricorrente n. 6067/2022 emessa dal Tribunale di Roma ed in data 22.7.2022, con la nota prot. n. 91380 (…), ha riattivato il procedimento disciplinare sospeso”
(pagina 10 della decisione del Tribunale).
4.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante introduce un “rilievo di illegittimità costituzionale del licenziamento di un dipendente per una sentenza penale non definitiva”, lamentando che “il ha comminato a Controparte_1 Parte_1
un licenziamento senza preavviso, e con effetto retroattivo all'apertura del procedimento
[...]
disciplinare, in base ad una sentenza penale di primo grado, sottoposta dallo stesso a Pt_1
gravame davanti alla Corte d'Appello di Roma per rilevanti vizi della stessa che ne comportano
l'evidente nullità. (…) Ora, se è noto e condivisibile che una sentenza definitiva che accerti la commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione possa comportare, da parte della stessa, il licenziamento senza preavviso nei confronti del dipendente condannato, è inammissibile, ai fini dell'applicazione della norma costituzionale, che una sentenza penale di primo grado, non esecutiva, e sottoposta a gravame dall'imputato, possa autorizzare il licenziamento senza preavviso del dipendente stesso, in quanto ciò che in detta sentenza viene affermato o accertato è soggetto a variazione anche totale nel giudizio di appello, facendo così, in caso di accoglimento dello stesso fare far venire meno i fatti che tale licenziamento senza preavviso dovrebbero supportare. Proprio
11 per la gravità delle conseguenze cui possono portare fatti mal accertati e norme mal o non applicate, le sentenze penali di merito non sono esecutive (salvo misure cautelari). Risulta facile osservare che,
a parte la rilevata falsa applicazione dell'art. 55 bis del D. Lgs n. 165 del 2001, è assolutamente contrario alla normativa costituzionale (particolarmente gli artt. 3, 24 e 111) il principio secondo il quale, senza aver svolto alcun accertamento personale, e soltanto basandosi su fatti contestati in una sentenza penale di primo grado, non esecutiva e oggetto di gravame, si possa licenziare senza preavviso un dipendente pubblico, come se tali fatti fossero accertati al di là di ogni ragionevole dubbio, ed in via definitiva. (…) Tutto ciò realizza un comportamento contrario ai diritti costituzionali del lavoratore, che tutelano proprio il lavoro come uno dei diritti inalienabili del cittadino e stabiliscono parametri rigidi, rectius rigidissimi, per consentire il licenziamento del dipendente che non può in base alle norme costituzionali essere combinato sulla base di una sentenza non definitiva e non esecutiva. La violazione appare palesarsi anche nei confronti dei Diritti dell'Uomo. Nel caso in esame quindi, il comportamento posto in essere dalla Pubblica
Amministrazione e l'orientamento del Tribunale che lo ha confermato, sono e vengono a porsi in contrasto con norme costituzionali e devono essere in tal senso dichiarati inammissibili, e conseguentemente annullati, o, in caso contrario, si chiede che la questione venga rimessa alla Corte
Costituzionale, perché proceda a stabilire la legittimità rispetto alla Carta, particolarmente gli artt.
3, 24 e 111), di un simile comportamento e dell'art. 55 bis del D. Lgs n. 165 del 2001: si solleva quindi esplicitamente azione incidentale di costituzionalità in relazione a un orientamento che consente alla Pubblica Amministrazione licenziare un dipendente senza preavviso in forza di una sentenza di condanna penale non definitiva e non esecutiva”.
Rileva il Collegio che la questione di legittimità sollevata, a prescindere da ogni ulteriore valutazione, è del tutto irrilevante nel presente giudizio.
Infatti, ha impugnato il licenziamento unicamente per vizi formali, Parte_1 di natura procedimentale, e non ha prospettato nell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. l'illegittimità del recesso sotto il profilo del merito e, in particolare, dell'illegittimità dello stesso in quanto fondato su una sentenza penale non definitiva, suscettibile di modifica nei successivi gradi del giudizio penale.
Ebbene, costituisce ius receptum che la “causa petendi” dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi, dai quali può derivare la illegittimità del recesso, discende da circostanze di fatto che è onere dei ricorrenti dedurre e allegare (ex multis, Cass. 23869/2018, 7687/2017).
Ciò posto, e rilevato che, pacificamente, non è consentito nel presente grado di appello introdurre motivi ulteriori di illegittimità del licenziamento, la prospettata questione di
12 costituzionalità è manifestamente irrilevante, in quanto anche nell'ipotesi di suo accoglimento non potrebbe produrre effetti nel presente giudizio, in cui non è stato prospettato il vizio che, attraverso un intervento della Consulta, si vorrebbe censurare.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante e vengono determinate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alla natura delle questioni trattate e all'attività in concreto espletata.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere al le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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