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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18777 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7272/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCAPPATICCI Parte_1 C.F._1
MARIA LUCIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-NON COMPARSO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/02/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a FR (RM) in data 01.09.2012 con
, precisando che dalla predetta unione erano nati i figli (Roma, 17.04.2014) CP_1 Per_1
ed (Roma, 17.04.2014) e che in data 22.06.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato la Per_2
separazione personale tra i coniugi. Deduceva, a sostegno della domanda, la mancata riconciliazione con il marito e chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 18.11.2024 compariva la sola parte ricorrente e il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e rimettendo la causa al
Collegio per la decisione sullo status ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine 2
previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, con particolare riguardo all'affidamento dei figli minori, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FR (RM) il
01.09.2012 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
FR (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 77, parte II, serie A, Uff. 1);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/11/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI