Articolo 87 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 86Articolo 88
Versione
20 settembre 1975
Art. 87.
L' articolo 219 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 219 - Prova della proprieta' dei beni. - Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975