CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Udita la relazione svolta dal Consigliere EN MA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AR NC OY, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a IU LL per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, reato da questi commesso, nella qualità di amministratore di fatto della DIEFFE AUTOTRASPORTI S.r.l., dichiarata fallita il 20 febbraio 2013, distruggendo o occultando le scritture contabili societarie, in particolare il libro giornale, le schede contabili relative al biennio 2010–2012 nonché la documentazione bancaria, al fine di recare pregiudizio ai creditori. A sostegno il Collegio di merito ha argomentato nel senso che la qualifica soggettiva ascritta al ricorrente fosse comprovata sia dall’essere egli socio di maggioranza della società fallita (in quanto detentore del 95% delle quote), sia dall’esprimere il suo agire indici sintomatici di una gestione o co-gestione sostanziale della stessa e che tale suo ruolo di dominus effettivo dell’impresa Penale Sent. Sez. 5 Num. 182 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/10/2025 2 rendesse parimenti ragione della sua possibilità di ingerirsi nella tenuta della contabilità aziendale e di operare una sottrazione selettiva di documenti patrimonialmente ‘sensibili’. 2.Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IU LL, affidando l’impugnativa a due motivi. - Con il primo motivo ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla prova della qualifica di amministratore di fatto della DIEFFE AUTOTRASPORTI S.r.l. riconosciuta in capo al ricorrente. È dedotto che la Corte di appello l’aveva desunta dal mero riscontro fattuale dello svolgimento “parziale” da parte di LL di poteri gestori (riferiti ai rapporti con i fornitori, alla gestione dei dipendenti e alle deleghe bancarie che gli erano state rilasciate), senza considerare la sua acclarata estraneità alla tenuta della contabilità aziendale, affidata a terzi. Infatti, sia il Curatore fallimentare che il ME OZ avevano riferito di essersi sempre interfacciati, quanto ad essa, esclusivamente con AL LE, amministratore di diritto della società, e con l’impiegata amministrativa JU SI DR: ciò smentirebbe l’esistenza di quegli indici concreti di una influenza stabile del ricorrente sulle scelte gestionali societarie e soprattutto sulla tenuta della contabilità, tanto più che la motivazione censurata difettava della specifica indicazione di norme di fonte statutaria o negoziale che gli attribuivano autonomi poteri decisionali. - Con il secondo motivo ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla prova della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, è dedotto che la Corte di merito avrebbe desunto la prova del dolo specifico richiesto per l’integrazione della bancarotta documentale cd. ‘specifica’, ossia, il fine di procurare un ingiusto profitto all’amministratore della società o di danneggiare i creditori, dalla sola condotta di omessa consegna delle scritture contabili agli organi fallimentari, quand’invece sarebbe stato indispensabile illustrarne puntualmente le ragioni che l’avevano animata, dal momento che non solo LL era stato assolto dalla bancarotta patrimoniale per distrazione originariamente contestatagli, ma che il credito per euro 416.000,00, alla cui dissimulazione sarebbe stata finalizzata la condotta oggetto di addebito, non era stato contestato. In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe contrassegnata da palese contraddittorietà motivazionale nella parte in cui, per un verso, aveva escluso che LL gestisse la contabilità aziendale, per altro verso, che fosse a lui riconducile la decisione di operare una sottrazione selettiva delle scritture e della documentazione contabile ‘sensibile’. 3 3. Con requisitoria in data 26 settembre 2025 il Sostituto Procuratore generale AR NC OY ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo è infondato, essendo articolato senza tener conto degli approdi della giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento in capo all’imputato del delitto di bancarotta fraudolenta della qualifica di amministratore di fatto della società fallita. 1.1. È stato, infatti, affermato che, nella materia suddetta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 - 01). Al riguardo, è stato precisato che la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale "ad negotia", ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01). Il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01). Peraltro, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01) 1.2. Alla stregua di tali criteri interpretativi, la valutazione compiuta dal Collegio di merito, che ha giustificato il proprio convincimento circa l’esercizio di fatto da parte di IU LL (socio al 95% della DIEFFE AUTOTRASPORTI S.r.l.) di poteri gestionali significativi e continuativi in seno alla società fallita - per 4 essersi (come desunto dalle testimonianze di OZ, BE e DR), occupato della gestione dei rapporti con i fornitori e con dipendenti;
per essere stato investito di deleghe ad operare sui conti bancari della società; per avere egli scelto il consulente contabile di questa (il Dott. OZ) e per avere ideato sistemi alternativi di pagamento - è corretta in diritto e improntata ai canoni della plausibilità di apprezzamento delle evidenze di una normale conduzione della gestione societaria. 2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo di ricorso. 2.1. La Corte territoriale, richiamandosi alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, ha evidenziato, per un verso, come, quand’anche non fosse stato LL ad occuparsi della tenuta della contabilità aziendale, egli, in ragione della qualifica di amministratore di fatto rivestita, sarebbe stato, comunque, tenuto a vigilare sull’operato dell’amministratore di diritto quanto alla custodia delle stesse o dell’impiegata amministrativa che ne era stata incaricata;
per altro verso, come la qualità delle lacune documentali riscontrate, non essendo state consegnate alla RA fallimentare le scritture contabili necessarie ai fini dell’accertamento di un credito di euro 416.00,00, della consistenza di beni mobili diversi da quelli registrati e dei movimenti finanziari, fosse lì a dimostrare come quella sottrazione ‘selettiva’ delle stesse fosse finalizzata a recare pregiudizio ai creditori sociali, impedendo loro di individuare beni societari sui quali soddisfare le loro pretese. 2.2. Orbene, le cadenze del ragionamento decisorio sopra riportato risultano in linea con gli approdi della giurisprudenza di questa Corte nella parte in cui si esprimono nel senso che l’amministratore di fatto della società fallita sarebbe stato tenuto a vigilare sulla corretta tenuta e sulla custodia delle relative scritture da parte dell’amministratore di diritto e della collaboratrice contabile, posto che, in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ., l’amministratore di fatto è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", compresi quelli che si riferiscono alla custodia e alla corretta compilazione delle scritture contabili (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133 – 01; Sez. 5, n. 33243 del 09/02/2015, Bosco, Rv. 264952 – 01), per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Rv. 239040 – 01). 2.3. Diversamente, le stesse risultano apodittiche e, comunque, contradditorie nella parte in cui affermano che il ricorrente, nella veste indicata, 5 avrebbe omesso di consegnare tutte le scritture contabili, sottraendo proprio quelle che avrebbero consentito il recupero di cespiti aggredibili dai creditori sociali, così essendosi manifestato il dolo specifico di arrecare loro un pregiudizio che aveva animato la descritta sottrazione, senza spiegare in che modo il contenuto di tale affermazione fosse conciliabile con l’assoluzione, pronunciata nei confronti dello stesso ricorrente, dalle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ascrittegli. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. ‘specifica’, nel caso in cui l’amministratore dell’impresa fallita sia esente da condotte di distrazione di beni aziendali, la prova che egli abbia sottratto, distrutto o falsificato i libri o le altre scritture contabili allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, esige che siano puntualmente individuati ed esaminati significativi indici rivelatori di un complessivo intento fraudolento [quali, ad esempio, «il trafugamento dei beni sociali e la sostitutiva indicazione di beni estranei al patrimonio aziendale, l'individuazione di una sede dell'impresa rivelatasi del tutto fittizia, la mancata collaborazione con la RA e la finale condizione di irreperibilità dell’imprenditore fallito» (Sez., 1, n. 22733 dell’08/04/2021, non massimata;
conf. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 283983)], atti a fornire plausibile copertura argomentativa al ragionamento inferenziale utilizzato per dare dimostrazione del postulato animus nocendi. 2.4. Il riscontrato difetto motivazionale sul punto dovrà, pertanto, essere emendato dal giudice del rinvio, tenuto ad uniformarsi, nel rinnovato apprezzamento della questione relativa alla prova del dolo specifico della bancarotta documentale ascritta al ricorrente, al criterio interpretativo enunciato. 3. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN MA AR SS
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AR NC OY, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a IU LL per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, reato da questi commesso, nella qualità di amministratore di fatto della DIEFFE AUTOTRASPORTI S.r.l., dichiarata fallita il 20 febbraio 2013, distruggendo o occultando le scritture contabili societarie, in particolare il libro giornale, le schede contabili relative al biennio 2010–2012 nonché la documentazione bancaria, al fine di recare pregiudizio ai creditori. A sostegno il Collegio di merito ha argomentato nel senso che la qualifica soggettiva ascritta al ricorrente fosse comprovata sia dall’essere egli socio di maggioranza della società fallita (in quanto detentore del 95% delle quote), sia dall’esprimere il suo agire indici sintomatici di una gestione o co-gestione sostanziale della stessa e che tale suo ruolo di dominus effettivo dell’impresa Penale Sent. Sez. 5 Num. 182 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/10/2025 2 rendesse parimenti ragione della sua possibilità di ingerirsi nella tenuta della contabilità aziendale e di operare una sottrazione selettiva di documenti patrimonialmente ‘sensibili’. 2.Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IU LL, affidando l’impugnativa a due motivi. - Con il primo motivo ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla prova della qualifica di amministratore di fatto della DIEFFE AUTOTRASPORTI S.r.l. riconosciuta in capo al ricorrente. È dedotto che la Corte di appello l’aveva desunta dal mero riscontro fattuale dello svolgimento “parziale” da parte di LL di poteri gestori (riferiti ai rapporti con i fornitori, alla gestione dei dipendenti e alle deleghe bancarie che gli erano state rilasciate), senza considerare la sua acclarata estraneità alla tenuta della contabilità aziendale, affidata a terzi. Infatti, sia il Curatore fallimentare che il ME OZ avevano riferito di essersi sempre interfacciati, quanto ad essa, esclusivamente con AL LE, amministratore di diritto della società, e con l’impiegata amministrativa JU SI DR: ciò smentirebbe l’esistenza di quegli indici concreti di una influenza stabile del ricorrente sulle scelte gestionali societarie e soprattutto sulla tenuta della contabilità, tanto più che la motivazione censurata difettava della specifica indicazione di norme di fonte statutaria o negoziale che gli attribuivano autonomi poteri decisionali. - Con il secondo motivo ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla prova della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, è dedotto che la Corte di merito avrebbe desunto la prova del dolo specifico richiesto per l’integrazione della bancarotta documentale cd. ‘specifica’, ossia, il fine di procurare un ingiusto profitto all’amministratore della società o di danneggiare i creditori, dalla sola condotta di omessa consegna delle scritture contabili agli organi fallimentari, quand’invece sarebbe stato indispensabile illustrarne puntualmente le ragioni che l’avevano animata, dal momento che non solo LL era stato assolto dalla bancarotta patrimoniale per distrazione originariamente contestatagli, ma che il credito per euro 416.000,00, alla cui dissimulazione sarebbe stata finalizzata la condotta oggetto di addebito, non era stato contestato. In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe contrassegnata da palese contraddittorietà motivazionale nella parte in cui, per un verso, aveva escluso che LL gestisse la contabilità aziendale, per altro verso, che fosse a lui riconducile la decisione di operare una sottrazione selettiva delle scritture e della documentazione contabile ‘sensibile’. 3 3. Con requisitoria in data 26 settembre 2025 il Sostituto Procuratore generale AR NC OY ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo è infondato, essendo articolato senza tener conto degli approdi della giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento in capo all’imputato del delitto di bancarotta fraudolenta della qualifica di amministratore di fatto della società fallita. 1.1. È stato, infatti, affermato che, nella materia suddetta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 - 01). Al riguardo, è stato precisato che la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale "ad negotia", ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01). Il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01). Peraltro, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01) 1.2. Alla stregua di tali criteri interpretativi, la valutazione compiuta dal Collegio di merito, che ha giustificato il proprio convincimento circa l’esercizio di fatto da parte di IU LL (socio al 95% della DIEFFE AUTOTRASPORTI S.r.l.) di poteri gestionali significativi e continuativi in seno alla società fallita - per 4 essersi (come desunto dalle testimonianze di OZ, BE e DR), occupato della gestione dei rapporti con i fornitori e con dipendenti;
per essere stato investito di deleghe ad operare sui conti bancari della società; per avere egli scelto il consulente contabile di questa (il Dott. OZ) e per avere ideato sistemi alternativi di pagamento - è corretta in diritto e improntata ai canoni della plausibilità di apprezzamento delle evidenze di una normale conduzione della gestione societaria. 2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo di ricorso. 2.1. La Corte territoriale, richiamandosi alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, ha evidenziato, per un verso, come, quand’anche non fosse stato LL ad occuparsi della tenuta della contabilità aziendale, egli, in ragione della qualifica di amministratore di fatto rivestita, sarebbe stato, comunque, tenuto a vigilare sull’operato dell’amministratore di diritto quanto alla custodia delle stesse o dell’impiegata amministrativa che ne era stata incaricata;
per altro verso, come la qualità delle lacune documentali riscontrate, non essendo state consegnate alla RA fallimentare le scritture contabili necessarie ai fini dell’accertamento di un credito di euro 416.00,00, della consistenza di beni mobili diversi da quelli registrati e dei movimenti finanziari, fosse lì a dimostrare come quella sottrazione ‘selettiva’ delle stesse fosse finalizzata a recare pregiudizio ai creditori sociali, impedendo loro di individuare beni societari sui quali soddisfare le loro pretese. 2.2. Orbene, le cadenze del ragionamento decisorio sopra riportato risultano in linea con gli approdi della giurisprudenza di questa Corte nella parte in cui si esprimono nel senso che l’amministratore di fatto della società fallita sarebbe stato tenuto a vigilare sulla corretta tenuta e sulla custodia delle relative scritture da parte dell’amministratore di diritto e della collaboratrice contabile, posto che, in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ., l’amministratore di fatto è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", compresi quelli che si riferiscono alla custodia e alla corretta compilazione delle scritture contabili (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133 – 01; Sez. 5, n. 33243 del 09/02/2015, Bosco, Rv. 264952 – 01), per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Rv. 239040 – 01). 2.3. Diversamente, le stesse risultano apodittiche e, comunque, contradditorie nella parte in cui affermano che il ricorrente, nella veste indicata, 5 avrebbe omesso di consegnare tutte le scritture contabili, sottraendo proprio quelle che avrebbero consentito il recupero di cespiti aggredibili dai creditori sociali, così essendosi manifestato il dolo specifico di arrecare loro un pregiudizio che aveva animato la descritta sottrazione, senza spiegare in che modo il contenuto di tale affermazione fosse conciliabile con l’assoluzione, pronunciata nei confronti dello stesso ricorrente, dalle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ascrittegli. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. ‘specifica’, nel caso in cui l’amministratore dell’impresa fallita sia esente da condotte di distrazione di beni aziendali, la prova che egli abbia sottratto, distrutto o falsificato i libri o le altre scritture contabili allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, esige che siano puntualmente individuati ed esaminati significativi indici rivelatori di un complessivo intento fraudolento [quali, ad esempio, «il trafugamento dei beni sociali e la sostitutiva indicazione di beni estranei al patrimonio aziendale, l'individuazione di una sede dell'impresa rivelatasi del tutto fittizia, la mancata collaborazione con la RA e la finale condizione di irreperibilità dell’imprenditore fallito» (Sez., 1, n. 22733 dell’08/04/2021, non massimata;
conf. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 283983)], atti a fornire plausibile copertura argomentativa al ragionamento inferenziale utilizzato per dare dimostrazione del postulato animus nocendi. 2.4. Il riscontrato difetto motivazionale sul punto dovrà, pertanto, essere emendato dal giudice del rinvio, tenuto ad uniformarsi, nel rinnovato apprezzamento della questione relativa alla prova del dolo specifico della bancarotta documentale ascritta al ricorrente, al criterio interpretativo enunciato. 3. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN MA AR SS