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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/10/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente rel.
dott. Giovanni Campese Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta alla N. 1153/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Corradino Stefania del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato in [...] il 24.09/.966 e residente in CP_1 C.F._2
GO (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Ronco Luisa del Foro di Biella
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: mantenimento figli naturali
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
- in via preliminare: disporsi il mutamento del rito ex art 473 bis c.p.c.;
- nel merito: accertare e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare , nato in [...]_1 il 24.09.1966, c.f. a corrispondere a favore della figlia , nata C.F._2 Parte_1 il 14.02.2003 a GO, c.f. , con bonifico continuativo su c/c alla stessa C.F._1 intestato, a titolo di mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo non inferiore ad € 600,00, oltre ISTAT come per legge, oltre alle spese straordinarie (che rivestano almeno uno dei requisiti: temporale, occasionale e/o sporadico, qualitativo, gravoso e funzionale, voluttuario).
Parte resistente: In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso;
Nel merito: rigettarsi le domande in quanto infondate in fatto e diritto;
In via subordinata contenersi le domande nei limiti del giusto e del provato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.04.2024 domandava l'aumento del contributo posto Parte_1 in capo al di lei padre, , in sede di giudizio di separazione consensuale dalla madre CP_1
(oggi deceduta), fissato in euro 150,00 mensili, a 600,00 mensili, essendo ella non Persona_1 ancora autosufficiente dal punto di vista economico, in quanto studentessa, dovendo pagare un canone di appartamento, diviso con un'amica, pari a euro 310,00 mensili e altre spese per l'Università. La ricorrente, nel proprio ricorso, sosteneva anche che il padre successivamente al decesso della moglie, fosse rientrato nella casa famigliare senza mai pagare le spese e mancando spesso di versare il mantenimento alla figlia, se non in alcune occasioni dopo diverse richieste;
la ricorrente è stata quindi principalmente aiutata dalla sorella maggiore , la quale lavora presso una RSA e dalla Per_2 nonna materna, oggi deceduta. A seguito della richiesta da parte del padre di versarle il costo della assicurazione RC dell'auto, intestata a lui ma utilizzata dalla figlia, pari a euro 600,00, la figlia ha dovuto rinunciare al suo utilizzo. In data 04.06.2024 si costituiva in giudizio , il quale contestava quanto dichiarato dalla CP_1 ricorrente, affermando di aver sempre provveduto al suo mantenimento, e sostenendo che il suo ricorso dovesse essere ritenuto inammissibile “in quanto, per superare le disposizioni di cui al verbale di separazione, doveva essere utilizzato il procedimento di modifica delle condizioni di separazione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6). All'udienza del 24.09.2024 il Giudice relatore dott. Andrea Padalino tentava la conciliazione delle parti, con esito interlocutorio;
alla successiva udienza del 10.12.2024 veniva previsto un rinvio al 17.04.2024 affinché le parti potessero trovare un'eventuale soluzione transattiva. Dopo diversi rinvii all'udienza del 20.05.2025 le parti dichiaravano di non aver raggiunto un accordo e il giudice disponeva la trattazione scritta della causa, fissando al 16.09.2025 l'udienza di rimessione della stessa in decisione e concedendo alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
SULLA NATURA DEL PROCEDIMENTO Il presente procedimento risulta sussumibile nell'alveo di previsione normativa dell'art. 316bis c.c., cui risulta applicabile il rito di cui agli art. 473bis e ss. c.p.c., correttamente applicato dal Giudice Relatore e la ricorrente non avrebbe potuto instaurare un giudizio di modifica delle condizioni della separazione - di cui all'art. 473bis.29 c.p.c. - non essendo all'uopo legittimata. La domanda preliminare avanzata dal resistente di inammissibilità del procedimento risulta pertanto infondata.
SULLA RICHIESTA ECONOMICA AVANZATA DALLA RICORRENTE
ha domandato che il contributo convenuto come a carico del padre per il proprio Parte_1 mantenimento in sede di separazione consensuale tra quest'ultimo e la madre -deceduta-, pari ad euro 150,00 mensili oltre al 50% delle c.d. spese extra venisse aumentato ad euro 600,00 mensili “oltre alle spese straordinarie (che rivestano almeno uno di questi requisiti: temporale, occasionale e/o sporadico, qualitativo, gravoso e funzionale, voluttuario)”. La ricorrente ha invero affermato che a seguito del decesso della madre, nell'estate dell'anno 2021, il padre sarebbe rientrato nella casa coniugale -assegnata in sede di separazione alla moglie- per poi allontanarsene definitivamente nel dicembre 2023; che sempre nel dicembre dell'anno 2023 decedeva anche la nonna materna -in precedenza di sostegno alle nipoti-; che ella ricorrente “vive prevalentemente a Genova, dove frequenta il terzo anno del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche e ha in locazione un appartamento”, rientrando nella abitazione di GO -già casa coniugale- solo in occasione di vacanze o festività. Affermando che il contributo versato dal padre risultava inadeguato ed insufficiente, ella ha concluso come in epigrafe. Il padre della ricorrente, sig. , si è costituito in giudizio contestando le affermazioni CP_2 avversarie ed in particolare osservando come a seguito del decesso della madre e della nonna la ricorrente avesse ereditato beni immobili e mobili più che idonei a consentirle di mantenersi e come a seguito di seri problemi di salute i propri introiti si fossero ridotti. Chiedeva quindi, nel merito il rigetto della domanda. Ritiene il Collegio di dover anzitutto precisare come, alla luce dell'espresso riconoscimento effettuato in comparsa conclusionale -pag.
5- la ricorrente abbia dichiarato che alla luce della denuncia di successione in atti (cfr. doc. 33) la quota di asse ereditario facente capo alla stessa ammonti ad oltre 120mila euro di cui oltre 90mila quali valori immobiliari -come è noto, con quantificazione basata sui valori catastali, quindi generalmente in difetto rispetto al valore di mercato- e circa 28mila euro in valori mobiliari. A tale dato va aggiunto che la ricorrente ha parimenti riconosciuto -pag. 6 comparsa conclusionale- di percepire integralmente il canone di locazione di immobile in comproprietà con il padre e la sorella, per un ammontare di 400,00 euro mensili, e come ella attualmente percepisca altresì la somma di euro 153,69 quale quota di pensione di reversibilità della defunta madre. Ancora, è pacifico e non contestato dalla ricorrente ch'ella occupi la casa ex coniugale, e dunque in GO, allorché vi fa rientro, non abbia spese abitative al di là delle utenze. Per contro, il resistente non ha contestato quanto dalla stessa ricorrente riferito nella CP_1 comparsa conclusionale -pag. 10- laddove ella afferma che il padre “a fronte delle continue richieste della ragazza € 200,00 mensili per i primi due mesi dell'anno accademico 2022/2023, per poi incrementare la somma ad € 300,00 sino a gennaio 2024. Da allora sino all'udienza del 24.9.2024 nulla ha corrisposto, per poi versare l'importo che percepisce quale pensione di reversibilità di € 289,31 sino ad aprile 2025”. Alla luce di tali dati, considerato quindi che la odierna ricorrente ha un reddito di euro 400,00 mensili da locazione, ha un buon patrimonio immobiliare potenzialmente foriero di significativo introito nella ipotesi di cessione -anche considerato che la stessa ricorrente dichiara che gli immobili necessitano di manutenzione- o comunque di canoni di locazione qualora locati, percepisce la somma di euro 153,69 quale quota di pensione di reversibilità della defunte madre, ed ancora allorché rientra in GO non sostiene spese abitative al di là delle utenze, appare corretto, tenuto anche conto che il resistente per molti mesi le ha versato la quota ch'egli stesso percepisce a titolo di pensione di reversibilità, pari ad € 289,31, stabilire in questa sede, in parziale accoglimento della domanda, che il padre corrisponda per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. Invero, detta determinazione tiene conto bensì del deterioramento delle condizioni di salute e conseguentemente di quelle economiche del resistente, altresì gravato da finanziamenti, dei quali l'uno, dell'ammontare di euro 500,00 mensili, acceso per l'acquisto di auto cointestata con l'altra figlia e da quest'ultima utilizzata e l'altro, di euro 216,23 , acceso per l'acquisto di autovettura Per_2
a suo tempo, per ammissione della stessa ricorrente, lasciata in uso a quest'ultima e da essa non utilizzata in quanto il padre le ha richiesto di sostenere il costo per la RC, richiesta rifiutata dalla ricorrente (cfr. capo di prova n. 9 dedotto dalla stessa nel ricorso introduttivo). Non si comprende la qualificazione indicata nelle conclusioni da parte ricorrente in punto spese straordinarie (“che rivestano almeno uno di questi requisiti: temporale, occasionale e/o sporadico, qualitativo, gravoso e funzionale, voluttuario”); ritiene del resto il Tribunale che la quantificazione del contributo in euro 250,00 mensili, tenuto conto della complessiva situazione economica della ricorrente e dell'età della stessa -che le consente di utilizzare autonomamente il SSN- possa ritenersi onnicomprensivo.
SULLE SPESE PROCESSUALI Le spese, alla luce della parziale reciproca soccombenza delle parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M
. IL Tribunale definitivamente pronunciando, visti gli artt. 316bis c.c. e 473bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, 1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per l'effetto
[...]
2. DISPONE che contribuisca al mantenimento della figlia , CP_1 Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autonoma, versando direttamente a quest'ultima entro il 10 di ogni mese l'assegno onnicomprensivo di euro 250,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della autonomia economica;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13.10.2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente rel.
dott. Giovanni Campese Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta alla N. 1153/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Corradino Stefania del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato in [...] il 24.09/.966 e residente in CP_1 C.F._2
GO (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Ronco Luisa del Foro di Biella
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: mantenimento figli naturali
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
- in via preliminare: disporsi il mutamento del rito ex art 473 bis c.p.c.;
- nel merito: accertare e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare , nato in [...]_1 il 24.09.1966, c.f. a corrispondere a favore della figlia , nata C.F._2 Parte_1 il 14.02.2003 a GO, c.f. , con bonifico continuativo su c/c alla stessa C.F._1 intestato, a titolo di mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo non inferiore ad € 600,00, oltre ISTAT come per legge, oltre alle spese straordinarie (che rivestano almeno uno dei requisiti: temporale, occasionale e/o sporadico, qualitativo, gravoso e funzionale, voluttuario).
Parte resistente: In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso;
Nel merito: rigettarsi le domande in quanto infondate in fatto e diritto;
In via subordinata contenersi le domande nei limiti del giusto e del provato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.04.2024 domandava l'aumento del contributo posto Parte_1 in capo al di lei padre, , in sede di giudizio di separazione consensuale dalla madre CP_1
(oggi deceduta), fissato in euro 150,00 mensili, a 600,00 mensili, essendo ella non Persona_1 ancora autosufficiente dal punto di vista economico, in quanto studentessa, dovendo pagare un canone di appartamento, diviso con un'amica, pari a euro 310,00 mensili e altre spese per l'Università. La ricorrente, nel proprio ricorso, sosteneva anche che il padre successivamente al decesso della moglie, fosse rientrato nella casa famigliare senza mai pagare le spese e mancando spesso di versare il mantenimento alla figlia, se non in alcune occasioni dopo diverse richieste;
la ricorrente è stata quindi principalmente aiutata dalla sorella maggiore , la quale lavora presso una RSA e dalla Per_2 nonna materna, oggi deceduta. A seguito della richiesta da parte del padre di versarle il costo della assicurazione RC dell'auto, intestata a lui ma utilizzata dalla figlia, pari a euro 600,00, la figlia ha dovuto rinunciare al suo utilizzo. In data 04.06.2024 si costituiva in giudizio , il quale contestava quanto dichiarato dalla CP_1 ricorrente, affermando di aver sempre provveduto al suo mantenimento, e sostenendo che il suo ricorso dovesse essere ritenuto inammissibile “in quanto, per superare le disposizioni di cui al verbale di separazione, doveva essere utilizzato il procedimento di modifica delle condizioni di separazione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6). All'udienza del 24.09.2024 il Giudice relatore dott. Andrea Padalino tentava la conciliazione delle parti, con esito interlocutorio;
alla successiva udienza del 10.12.2024 veniva previsto un rinvio al 17.04.2024 affinché le parti potessero trovare un'eventuale soluzione transattiva. Dopo diversi rinvii all'udienza del 20.05.2025 le parti dichiaravano di non aver raggiunto un accordo e il giudice disponeva la trattazione scritta della causa, fissando al 16.09.2025 l'udienza di rimessione della stessa in decisione e concedendo alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
SULLA NATURA DEL PROCEDIMENTO Il presente procedimento risulta sussumibile nell'alveo di previsione normativa dell'art. 316bis c.c., cui risulta applicabile il rito di cui agli art. 473bis e ss. c.p.c., correttamente applicato dal Giudice Relatore e la ricorrente non avrebbe potuto instaurare un giudizio di modifica delle condizioni della separazione - di cui all'art. 473bis.29 c.p.c. - non essendo all'uopo legittimata. La domanda preliminare avanzata dal resistente di inammissibilità del procedimento risulta pertanto infondata.
SULLA RICHIESTA ECONOMICA AVANZATA DALLA RICORRENTE
ha domandato che il contributo convenuto come a carico del padre per il proprio Parte_1 mantenimento in sede di separazione consensuale tra quest'ultimo e la madre -deceduta-, pari ad euro 150,00 mensili oltre al 50% delle c.d. spese extra venisse aumentato ad euro 600,00 mensili “oltre alle spese straordinarie (che rivestano almeno uno di questi requisiti: temporale, occasionale e/o sporadico, qualitativo, gravoso e funzionale, voluttuario)”. La ricorrente ha invero affermato che a seguito del decesso della madre, nell'estate dell'anno 2021, il padre sarebbe rientrato nella casa coniugale -assegnata in sede di separazione alla moglie- per poi allontanarsene definitivamente nel dicembre 2023; che sempre nel dicembre dell'anno 2023 decedeva anche la nonna materna -in precedenza di sostegno alle nipoti-; che ella ricorrente “vive prevalentemente a Genova, dove frequenta il terzo anno del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche e ha in locazione un appartamento”, rientrando nella abitazione di GO -già casa coniugale- solo in occasione di vacanze o festività. Affermando che il contributo versato dal padre risultava inadeguato ed insufficiente, ella ha concluso come in epigrafe. Il padre della ricorrente, sig. , si è costituito in giudizio contestando le affermazioni CP_2 avversarie ed in particolare osservando come a seguito del decesso della madre e della nonna la ricorrente avesse ereditato beni immobili e mobili più che idonei a consentirle di mantenersi e come a seguito di seri problemi di salute i propri introiti si fossero ridotti. Chiedeva quindi, nel merito il rigetto della domanda. Ritiene il Collegio di dover anzitutto precisare come, alla luce dell'espresso riconoscimento effettuato in comparsa conclusionale -pag.
5- la ricorrente abbia dichiarato che alla luce della denuncia di successione in atti (cfr. doc. 33) la quota di asse ereditario facente capo alla stessa ammonti ad oltre 120mila euro di cui oltre 90mila quali valori immobiliari -come è noto, con quantificazione basata sui valori catastali, quindi generalmente in difetto rispetto al valore di mercato- e circa 28mila euro in valori mobiliari. A tale dato va aggiunto che la ricorrente ha parimenti riconosciuto -pag. 6 comparsa conclusionale- di percepire integralmente il canone di locazione di immobile in comproprietà con il padre e la sorella, per un ammontare di 400,00 euro mensili, e come ella attualmente percepisca altresì la somma di euro 153,69 quale quota di pensione di reversibilità della defunta madre. Ancora, è pacifico e non contestato dalla ricorrente ch'ella occupi la casa ex coniugale, e dunque in GO, allorché vi fa rientro, non abbia spese abitative al di là delle utenze. Per contro, il resistente non ha contestato quanto dalla stessa ricorrente riferito nella CP_1 comparsa conclusionale -pag. 10- laddove ella afferma che il padre “a fronte delle continue richieste della ragazza € 200,00 mensili per i primi due mesi dell'anno accademico 2022/2023, per poi incrementare la somma ad € 300,00 sino a gennaio 2024. Da allora sino all'udienza del 24.9.2024 nulla ha corrisposto, per poi versare l'importo che percepisce quale pensione di reversibilità di € 289,31 sino ad aprile 2025”. Alla luce di tali dati, considerato quindi che la odierna ricorrente ha un reddito di euro 400,00 mensili da locazione, ha un buon patrimonio immobiliare potenzialmente foriero di significativo introito nella ipotesi di cessione -anche considerato che la stessa ricorrente dichiara che gli immobili necessitano di manutenzione- o comunque di canoni di locazione qualora locati, percepisce la somma di euro 153,69 quale quota di pensione di reversibilità della defunte madre, ed ancora allorché rientra in GO non sostiene spese abitative al di là delle utenze, appare corretto, tenuto anche conto che il resistente per molti mesi le ha versato la quota ch'egli stesso percepisce a titolo di pensione di reversibilità, pari ad € 289,31, stabilire in questa sede, in parziale accoglimento della domanda, che il padre corrisponda per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. Invero, detta determinazione tiene conto bensì del deterioramento delle condizioni di salute e conseguentemente di quelle economiche del resistente, altresì gravato da finanziamenti, dei quali l'uno, dell'ammontare di euro 500,00 mensili, acceso per l'acquisto di auto cointestata con l'altra figlia e da quest'ultima utilizzata e l'altro, di euro 216,23 , acceso per l'acquisto di autovettura Per_2
a suo tempo, per ammissione della stessa ricorrente, lasciata in uso a quest'ultima e da essa non utilizzata in quanto il padre le ha richiesto di sostenere il costo per la RC, richiesta rifiutata dalla ricorrente (cfr. capo di prova n. 9 dedotto dalla stessa nel ricorso introduttivo). Non si comprende la qualificazione indicata nelle conclusioni da parte ricorrente in punto spese straordinarie (“che rivestano almeno uno di questi requisiti: temporale, occasionale e/o sporadico, qualitativo, gravoso e funzionale, voluttuario”); ritiene del resto il Tribunale che la quantificazione del contributo in euro 250,00 mensili, tenuto conto della complessiva situazione economica della ricorrente e dell'età della stessa -che le consente di utilizzare autonomamente il SSN- possa ritenersi onnicomprensivo.
SULLE SPESE PROCESSUALI Le spese, alla luce della parziale reciproca soccombenza delle parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M
. IL Tribunale definitivamente pronunciando, visti gli artt. 316bis c.c. e 473bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, 1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per l'effetto
[...]
2. DISPONE che contribuisca al mantenimento della figlia , CP_1 Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autonoma, versando direttamente a quest'ultima entro il 10 di ogni mese l'assegno onnicomprensivo di euro 250,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della autonomia economica;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13.10.2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Michela Tamagnone